Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00037/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01261/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1261 del 2024, proposto da LT S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Pepe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Maria Settanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Pragma S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della nota della Regione Puglia prot. n. 373078/2024 del 23/07/2024, avente ad oggetto “Cont. n. 1257/2023 Tar Puglia – Sedi di Bari LT S.r.l. c Regione Puglia. Ottemperanza sentenza n. 551/2024”, con la quale il Dipartimento Promozione della Salute “RIGETTA l’istanza della società LT Srl datata 18/10/2022 per le motivazioni già espresse con riferimento al rigetto della precedente (e identica) istanza del 18/06/2021”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2025 il dott. LO Dibello e uditi l'avv. Giuseppe Delle Foglie, su delega orale dell'avv. Alberto Pepe, per la ricorrente, e l'avv. Paolo Scagliola, su delega orale dell'avv. Francesco Maria Settanni, per la Regione;
1.- La società ricorrente è titolare e gestisce una RSAA ex art. 67 del reg.reg. Puglia n. 4/2007, denominata “Villa dell’Armonia”, con sede nel comune di Novoli (LE), già autorizzata al funzionamento per 61 posti letto con determina dirigenziale di “autorizzazione definitiva al funzionamento” del Comune di Novoli n. 146 del 2/05/2014 ed iscritta nei registri regionali con D.D. n. 371 del 28/03/2017.
2.- La struttura ricorrente, dopo aver ottenuto dalla Regione l’accoglimento dell’istanza di qualificazione in RSA di mantenimento ex reg. reg. n. 4/2019 per un totale di n. 43 posti letto per anziani all’interno della struttura denominata “Villa dell’Armonia” (e gestita dalla stessa ricorrente), ha presentato una nuova istanza in data 18/10/2022, per il tramite del competente Comune di Novoli, volta al rilascio del parere di compatibilità per l’attivazione di ulteriori 7 posti letto per anziani, ai sensi dell’art. 1 bis della L.R. n.15/2021, come modificata dall’art. 19 della L.R. n. 51 del 30.12.2021.
3.- Avverso il silenzio serbato dalla Regione Puglia in relazione alla sopra citata istanza del 18/10/2022 la ricorrente ha adito il Tar con ricorso n. 1257/2023 di RG.
4.- Con sentenza n. 551 del 6/05/2024 la Sezione ha dichiarato l’obbligo della Regione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso sul presupposto:
- che l’istanza per cui è causa … non è perfettamente sovrapponibile a quella già respinta” atteso che la “Regione, con la ormai più volte citata nota del 4 luglio 2022, si è espressa, per escluderla, sull’applicabilità dell’art. 5, comma 1, della l.r. n. 15 del 2021, che riguarda con tutta evidenza le RSAA ex art. 67 r. n. 4/2007 che non hanno presentato l’istanza di riqualificazione. Il comma 1 bis,
introdotto a dicembre 2021, riguarda le strutture ex art. 67 che, come la ricorrente, hanno presentato istanza di riqualificazione in RSA di cui al regolamento regionale 4/2019;
- che, pertanto, “l’istanza del 18 ottobre 2022 debba essere puntualmente riscontrata, con riferimento specifico al comma 1 bis dell’art. 15 della l. r. n. 15 del 2021, ai sensi del quale è stata presentata”.
5.- La Regione con la nota impugnata, ottemperando al disposto della sentenza del TAR di Bari, ha riscontrato l’istanza di parte ricorrente del 18/10/2022, rigettandola “per le motivazioni già espresse con riferimento al rigetto della precedente (e identica) istanza del 18/06/2021 e che qui si riproducono e specificano:
1) Tardività dell’istanza del 18/10/2022. Appare abbastanza ovvio che, avendo già contestato la tardività della precedente istanza del 18/06/2021, non può non eccepirsi lo stesso motivo di rigetto anche con riferimento alla successiva istanza del 18/10/2022. Si ribadisce, ancora una volta, che la precedente istanza del 18/06/2021 è stata formulata oltre il termine perentorio previsto dalla DGR n. 522/2021 e cioè oltre il termine di 60 giorni “dalla notifica del presente provvedimento sul B.u.r.p. (provvedimento pubblicato sul Burp n. 51 del 9/04/2021)”. Ne consegue la tardività anche della successiva istanza del 18/10/2022 che, ovviamente, non può ritenersi sanata neppure a seguito dell’aggiunta del comma 1 bis alla LR 15/2021 (modifica introdotta con l’art. 19 della LR 51/2021). La modifica normativa, in altre parole, non può giustificare una rimessione in termini a favore dalla LT Srl la cui istanza è tardiva perché presentata oltre il termine di 60 giorni dalla notifica della DGR 522/2021 sul Burp;
2) Inapplicabilità del comma 1 bis dell’art. 5 della L.R. n. 15 dell’8/06/2021. Fermo restando la tardività dell’istanza del 18/10/2022, si conferma quanto già precisato nella nota n. 8668/2022, anche a seguito dell’aggiunta del comma 1 bis all’art. 5 della LR 15/2021 (modifica introdotta con l’art. 19 della LR n. 51 del 30/12/2021) in virtù del quale “I lavori edilizi per il mantenimento dei posti già autorizzati sono consentiti anche alle strutture ex art 67 che abbiano presentato istanza di riqualificazione in RSA di cui al regolamento regionale 4/2019. Strutture che vengono autorizzate al funzionamento per tali posti extra fabbisogno, senza che gli stessi posti concorrano all’accreditamento”. Questo Dipartimento conferma che l’art. 5 della L.R. n. 15 del 08/06/2021, anche a seguito della predetta modificazione che ha incoraggiato la LT Srl a presentare ulteriore istanza, non può che applicarsi esclusivamente alle RSAA ex art 67 del RR 4 del 2007 che non chiedono la riqualificazione o a quelle che avendola chiesta non hanno ottenuto la conversione di tutti i posti oggetto di autorizzazione. In altre parole, si applica solo alle RSAA che mantengono l’autorizzazione in atto, seppur parzialmente”.
6.- Ritenendo di ricevere pregiudizio dalla nota adottata dalla Regione Puglia, la società LT, che gestisce la struttura Villa Armonia, ha adito il Tar per ottenerne l’annullamento deducendo I. Nullità del provvedimento per violazione del giudicato riveniente dalla sentenza del TAR di Bari n. 551 del 6/05/2024. Violazione dell’art. 1 della L. n. 241 del 1990. II. Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 5 della L.R. n. 15 dell’8/06/2021 e degli artt. 10 e 19 della L.R. n. 51 del 30/12/2021. Violazione e/o falsa applicazione del reg. reg. Puglia n. 4/2019. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della L.R. n. 18 del 7/07/2020 di modifica della L.R. n. 53/2017. Eccesso di potere. Irrazionalità ed illogicità dell’azione amministrativa. Sviamento.
7.- La Regione Puglia si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 15 novembre 2024, cui ha fatto seguito la memoria di replica della ricorrente. La controversia è poi passata in decisione alla udienza pubblica dell’8 luglio 2025.
8.- Il ricorso è infondato. Non configurabile, ad avviso del Collegio, è la censura di violazione del giudicato di cui alla sentenza del Tar Bari n. 551 del 6/05/2024. Con la pronuncia in discorso, il Collegio ha statuito l’obbligo, per la Regione Puglia, di pronunciarsi sull’istanza formulata dalla società LT in data 18 ottobre 2022 e tanto sul presupposto per il quale “ L’istanza per cui è causa, infatti, non è perfettamente sovrapponibile a quella già respinta, dovendo pertanto concludersi per la sussistenza dell’obbligo di provvedere. La Regione, con la ormai più volte citata nota del 4 luglio 2022, si è espressa, per escluderla, sull’applicabilità dell’art. 5, comma 1, della l.r. n. 15 del 2021, che riguarda con tutta evidenza le RSAA ex art. 67 r. n. 4/2007 che non hanno presentato l’istanza di riqualificazione. Il comma 1 bis, introdotto a dicembre 2021, riguarda le strutture ex art. 67 che, come la ricorrente, hanno presentato istanza di riqualificazione in RSA di cui al regolamento regionale 4/2019. Sebbene dal tenore della nota del 4 luglio 2022 si possa evincere che la Regione abbia ritenuto che anche le strutture che non hanno ottenuto la conversione di tutti i posti letto per ragioni strutturali, come la ricorrente, non possano giovarsi del meccanismo previsto dal comma 1 bis, nondimeno il Collegio ritiene che, in ragione della nota complessità dell’attuazione della riforma del settore socio – sanitario in corso e delle connesse inevitabili incertezze derivanti anche dai mutamenti del quadro normativo, l’istanza del 18 ottobre 2022 debba essere puntualmente riscontrata, con riferimento specifico al comma 1 bis dell’art. 15 della l. r. n. 15 del 2021, ai sensi del quale è stata presentata. Conseguentemente deve essere dichiarato l’obbligo della Regione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, del presente provvedimento .” A fronte delle statuizioni ora ricordate, la Regione Puglia ha assunto la determinazione di ritenere l’istanza della ricorrente tardiva per un verso e infondata per altro verso essendosi ritenuta, ancora una volta, l’inapplicabilità del comma 1 bis dell’art. 5 della L.R. n. 15 dell’8/06/2021. Tutto ciò premesso, l’obbligo della Regione di fornire “puntuale riscontro “alla istanza del 18 gennaio 2022 deve ritenersi adempiuto pur avendo, la Regione medesima, sostanzialmente riproposto le ragioni del diniego del 4 luglio 2022. E’, infatti, evidente, che il comma 1 bis dell’articolo 15 della legge regionale n. 15 del 2021 ha arrecato un elemento di complessità della riforma del settore socio sanitario messo in luce dal Collegio ma lo stesso Collegio, adito con ricorso avverso il silenzio, non si è pronunciato sulla fondatezza della pretesa sostanziale, ai sensi dell’articolo 31, comma 3 del codice del processo amministrativo, il che lasciava e lascia inalterato lo spazio di discrezionalità di cui deve godere la Pubblica amministrazione in coerenza con la sfera di attribuzioni ad essa riservate.
9.- Con un secondo motivo di ricorso LT censura il provvedimento gravato nella parte in cui ha ritenuto tardiva l’istanza e non applicabile il comma 1bis dell’art. 5 della L.R. n. 15/2021.
9.1.- Va ricordato che in data 18/10/2022, la società ricorrente ha presentato al competente Comune di Novoli istanza di autorizzazione alla realizzazione e di rilascio del parere di compatibilità per l’attivazione di ulteriori 7 posti letto per anziani, ai sensi dell’art. 1 bis della L.R. n. 15/2021, come modificata dall’art. 19 della L.R. n. 51 del 30.12.2021, a completamento del percorso di riqualificazione intrapreso dalla struttura per complessivi 50 posti letto in RSA di mantenimento, tipo A anziani. La suddetta istanza è stata ritenuta correttamente tardiva in quanto presentata dopo la conclusione del percorso di riqualificazione, avviato ai sensi dell’art. 7 bis L.R. 53/2017, essendo ampiamente spirato il termine di sessanta giorni, decorrente dalla pubblicazione della DGR 522/2021 sul BURP, per la presentazione al Comune competente per territorio dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura in ragione del numero di posti ammessi a riqualificazione. Sul punto la DGR n. 522 del 2021 stabiliva testualmente che “ le RSAA ex art. 67 RR 4/2007 che hanno presentato istanza di qualificazione in RSA di cui al RR 4/2019, elencate nell’allegato A ai sensi dell’art. 7 della LR n. 9/2017 devono inoltrare al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura utilizzando la modulistica allegata alla DGR n. 793/2019 ed allegandovi la documentazione ivi indicata. Il Comune, verificati i titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità, attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione allegata all’istanza. Il tutto deve pervenire alla competente Sezione regionale entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento sul BURP”. Rimarca la Regione che la DGR n. 522 del 2021 è stata pubblicata sul BURP n. 51 Suppl. del 09/04/2021. Pertanto, in ossequio a quanto stabilito dall’atto deliberativo il dies a quo per la presentazione delle istanze di autorizzazione alla realizzazione è coinciso con la data del 10/04/2021 mentre il dies ad quem si è compiuto il giorno 8/06/2021 termine ultimo entro cui la società avrebbe dovuto far pervenire l’istanza perlomeno al Comune di Novoli. Ne discende che l’istanza è evidentemente tardiva.
9.2.- Sotto diverso profilo l’istanza di autorizzazione alla realizzazione presentata dalla società LT a completamento del percorso di riqualificazione intrapreso dalla struttura per complessivi 50 p.l. si pone in evidente contrasto con la DGR 522 del 2021 (non impugnata dalla società ricorrente) che ha ammesso la struttura alla procedura di riqualificazione per n. 43 posti. In proposito, nell’ammissione della struttura alla procedura di riqualificazione è stato rilevato che l’art. 67 del RR 4/2007 prevedeva tra i requisiti strutturali della RSAA “camere da letto singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 9 o doppie con uno spazio notte individuale non inferiore a mq. 14 per due posti letto”.
La RSAA della ricorrente, a dispetto di quanto stabilito dal Regolamento, era stata autorizzata al funzionamento pur possedendo stanze a 3 p.l. che, in fase di qualificazione, sono state trasformate in stanze a 2 p.l. onde conformare la struttura ai requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici previsti dal Regolamento 4/2007 ed evitare che la struttura fosse ammessa alla procedura di qualificazione per un maggior numero di posti rispetto a quelli autorizzabili in base al precedente Regolamento. In tale ottica l’istanza di qualificazione in RSA di mantenimento ex Reg reg. 4/2019 della RSSA ex art. 67 del Reg è stata accolta per un totale di n. 43 posti letto riconvertendo le n. 18 stanze a 3 p.l. (15 stanze al piano terra + 3 stanze al primo piano) in stanze a 2 p.l., come previsto dal Regolamento, a cui sono stati aggiunti ulteriori 7 p.l. (3 stanze a 2 p.l. + 1 stanza ad 1 p.l.). In seguito all’ammissione della ricorrente alla procedura di qualificazione, LT ha inviato al Comune di Novoli n. 2 istanze:
- la prima con nota acquisita al protocollo del Comune di Novoli al n. 7040 del 21/05/2021, con cui la società ha chiesto la qualificazione di n. 43 posti letto, in applicazione della DGR 522 del 2021;
- la seconda del (21/06/2021), acquisita al protocollo del Comune di Novoli al n. 8444 2021, con la quale facendo seguito alla pubblicazione della L.R. n. 15 del 08/06/2021 (art 5) LT ha chiesto la qualificazione per n. 50 posti letto.
Con nota prot. AOO183/04.07.2022/0008668 (cfr. doc. 4), la Regione Puglia ha dichiarato inammissibile ed infondata l’istanza di riqualificazione per n. 50 posti letto pervenuta dal Comune di Novoli sotto due diversi profili. La Regione Puglia ha rilevato, in primo luogo, la tardività dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione, acquista dal Comune di Novoli ben oltre il termine perentorio del 08/06/202, previsto dalla DGR 522 del 2021 (deliberazione peraltro comunicata dall’Amministrazione regionale ad LT in data 23/04/2021). Nel merito l’Amministrazione regionale ha comunque respinto la richiesta ritenendo non applicabile alla fattispecie l’art. 5 della L.R. 15 del 08/06/2021. La nota prot. AOO183/04.07.2022/0008668 non è stata impugnata dalla società. Alla luce dell’orientamento assunto dall’Amministrazione regionale in relazione all’istanza presentata al Comune di Novoli in data 21.06.2021, anche la istanza del 18.10.2022 è stata respinta in quanto tardiva.
9.3.- Con nota prot. 0373078 del 23.07.2024, la Regione Puglia ha respinto la richiesta ritenendo non applicabile al caso di specie il comma 1 bis dell’art. 5 della L.R. n. 15/2021. Il comma 1 bis della predetta disposizione è stato introdotto a conclusione della procedura di qualificazione, nel momento in cui i) le strutture di cui all'articolo 67 del regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 avevano già presentato le istanze di qualificazione ai sensi dell’art. 7 bis L.R. 53/2017, ii) era stato già approvato, da parte della Regione Puglia, l’elenco delle RSAA che avevano presentato istanza di qualificazione da RSAA ex art. 67 del regolamento regionale 4/2007 in RSA di mantenimento per soggetti non autosufficienti di cui al Regolamento Regionale 4/2019 (DGR 522 del 29.03.2021 pubblicata sul BURP n. 51 del 09.04.2021) iii) ed era già ampiamente decorso il termine di 60 giorni assegnato dalla DGR 522/2021 per la presentazione al Comune competente per territorio l’istanza di autorizzazione.
Tenuto conto, dunque, che tale disposizione è entrata in vigore dopo la pubblicazione della DGR 522 del 2021, che ha stabilito il numero dei posti letto ammessi alla riqualificazione, deve ritenersi che l’art. 5 si applichi esclusivamente alle RSAA ex art 67 del RR 4 del 2007 che non hanno chiesto la riqualificazione o a quelle che avendola chiesta non hanno ottenuto la conversione di tutti i posti oggetto di autorizzazione.
10.- Alla stregua delle su esposte argomentazioni, il ricorso è respinto. Le spese processuali possono essere compensate in ragione della peculiarità della controversia.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
GI LL, Presidente
LO Dibello, Consigliere, Estensore
Danilo Cortellessa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO Dibello | GI LL |
IL SEGRETARIO