TAR Bari, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 37
TAR
Sentenza 13 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Nullità del provvedimento per violazione del giudicato

    Il Collegio ritiene che l'obbligo della Regione di fornire un "puntuale riscontro" all'istanza sia stato adempiuto, pur avendo la Regione riproposto le ragioni del diniego precedente. La sentenza del TAR, adita contro il silenzio, non si è pronunciata sulla fondatezza della pretesa sostanziale, lasciando inalterato lo spazio di discrezionalità della Pubblica Amministrazione.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione normativa e eccesso di potere

    Il Collegio ritiene l'istanza tardiva in quanto presentata dopo la conclusione del percorso di riqualificazione e oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della DGR 522/2021. Inoltre, l'istanza si pone in contrasto con la DGR 522/2021 che aveva ammesso la struttura alla procedura di riqualificazione per un numero inferiore di posti letto. Viene altresì ritenuto che il comma 1 bis dell'art. 5 della L.R. n. 15/2021 non sia applicabile alla fattispecie, essendo entrato in vigore dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle istanze.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 37
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 37
    Data del deposito : 13 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo