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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 29/12/2025, n. 1223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1223 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 2044/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Pisa Sezione Unica CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Iolanda Golia ha pronunciato la seguente SENTENZA 2044/2 da: part. Iva rappresentata e difesa dall' Avv. Daniele Parte_1 P.IVA_1 sso il s Castelfranco di Sotto (PI), Piazza XX Settembre n. 11, come da procura in atti
ATTORE contro itolare dell'omonima impresa indiv le con sede in – Lungarno Pacinotti n. Controparte_1 Pt_
), ed elettiv , Via S. Mari 9, presso e nello studio P.IVA_2 Pt_ dell'Avv. E ntuña (C.F. he la rappresenta e difende giusta procura C.F._1 allegata al ricorso ex art. 617 c.p.c. UT (P. ), in persona del suo legale rappresentante pt, con sede in lungarno CP_2 P.IVA_3
2 - , l suo legale rappresentante pt Pt_
CONVENUTO CONTUMACE Oggetto:giudizio di merito ai sensi dell'art. 618 cpc
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza ex art. 127 ter cpc del 23.09.2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di pigrafe introduceva il giudizio di merito 'art. 618 c.p.c. convenendo titolare dell'omonima ditta i e do “nel Controparte_1 CP_2 merito: ritenut da nei c ri Pt_1 CP_2 posizione del terzo pignorato, e p ccertare e dichia a Controparte_3 Pt_1 le somme di cui alla dichiara erzo al pagamento delle stesse somme, per i
[... ui in narrativa;
in subordine, sempre nel merito: nella non creduta ipotesi in cui il Trib todedotto, e dunque accolga l'opposi nnare in ogni caso l'opponente, Controparte_4 alla refusione delle spese sostenute da nella procedura esecutiva cui ha
[...] Pt_1 ese che si quantificano in € 162,15 vive, e in € 2.500,00 quali compensi, oltre spese forfetarie ed accessori di legge, per i motivi di cui in narrativa. In ogni caso con vittoria di spese, rimborso forfettario e compensi, oltre accessori di legge per la presente causa”. della domanda allegava che: ificava atto di pignoramento presso terzi a nonchè alla ditta Pt_1 CP_2 in qualità di terzo, debitor debitoris; Controparte_1 in data 23. eva ad inviare dichiarazione positiva al creditore procedente Pt_1
pagina 1 di 4 In data 07.02.2023, il G.E., stante la dichiarazione positiva, provvedeva ad assegnare le somme per come indicate nella dichiarazione ai sensi dell'art. 553 cpc;
In data 08.02.2023, il creditore procedente provvedeva a notificare via PEC l'ordinanza al terzo;
In data 2 il terzo notificava opposizione ex art. 617 cpc avverso l'ordinanza di assegnazione somme a lamentando un (proprio) errore nella dichiarazione inviata al creditore, in qua Pt_1 annzichè esse , risultavano cedute a far data dal maggio 2018 alla
[...]
, cessione accettata dalla 06.2018; CP_5 CP_1
04.2023 si costituiva in la quale contestava quanto sostenuto dall'opponente, Pt_1 soprattutto in tema di errore della dichiara i tempi e modi di reazione processuale rispetto a tel errore, chiedendo la revoca della sospensione concessainaudita altera parte; Il G.E., dott. Palmaccio con decreto del sospendeva l'esecuzione dell'ordinanza di assegnazione e fissava udienza, in trattazione scritta, al 4 maggio 2023. Il G.E., in data 05.05.2023, sposando le tesi dell'opponente, confermava la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione n. 143/2023 concedendo termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito. Con comparsa del 22.12.2023 si costituiva che chiedeva “- in via principale: accertato Controparte_1
l'errore di fatto incolpevole in cui la terza pignorat ne ex art. 547 c.p.c. annullare l'ordinanza di assegnazione del 7/02/2023, em rocedimento n. 143/2023 R.G.E.; - in subordine: in caso di accoglimento della domanda di condanna della Sig.ra alla rifusione delle spese della procedura esecutiva, quantifichi le stesse nella minor CP_1 somma a cui l'errata dichiarazion 547 c.p.c. ha dato causa e non nella misura complessiva a cui l'ordinanza di assegnazione ha condannato la debitrice”. In particolare la convenuta de quaassumeva di essersi avveduta dell'errore incolpevole circa la dichiarazione resa solo dopo l'udienza di assegnazione delle somme del 7.2.2023 e che, dunque, l'unico rimedio attivabile era rappresentato dall'opposizione ex . Nessuno, invece, si costituiva per che infatti all'udienza del 29.02.2024 veniva dichiarata CP_2 contumace. La causa veniva istruita su base documentale e all'udienza del 23.09.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter cpc, trattenuta in decisione, previa concessione di termini per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
*** ate le domande e lo svolgimento del giudizio va in via preliminare dichiarata la contumacia di che nonostant tualità della notifica non si è costituita. CP_2
a proposta da è infondata e immeritevole di acco seguito esposto. Pt_1
E' pacifico ed incontesta le parti che in d la notifica Controparte_1 del pignoramento presso terzi promosso dalla avente ad Parte_1 CP_2 oggetto il contratto di locazione in essere t a seguit , in data 23/12/2022, inviava la dichiarazione del terzo ex art. 547 c.p.c. nella quale erroneamente dichiarava che non risultavano precedenti cessioni del cr e in data 7/02/2023, giorno fissato per l'udienza di assegnazione delle somme pignorate, la riceveva dalla Banca di Pisa e Fornacette Credito CP_1
Cooperativo S.c.p.a. la richiesta di pagam canoni scadut corrisposti (gennaio e febbraio) oggetto di cessione del credito del 25/05/2018 notificato alla in data 5/06/2018, ed accettata CP_1 dalla stessa con data certa del 12/06/2018 (doc. n. 4). Dunque, s successivamente all'udienza di assegnazione delle somme celebrata proprio in data 7.2.2023 la si accorgeva del proprio errore e proponeva opposizione ex art. 617 cpc per far valere CP_1
l'errore inc della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 547 cpc per non aver indicato l'assenza di cessioni di credito. Invero, sul tema della revocabilità o meno e in che modi e tempi della dichiarazione resa dal terzo ex art. 547 cpc che sia incorso in errore appare opportuno rifarsi agli insegnamenti della Suprema Corte.
“Come già oggetto di ricognizione da parte di Cass. n. 13143 del 2017, la questione se sia o no revocabile la dichiarazione del terzo pignorato ha sempre ricevuto risposta positiva dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 584/1951, n. pagina 2 di 4 357/1954, n. 3958/2007; Cass. n. 10912 e n. 13143/2017), a prescindere dalla problematica natura giuridica di detta dichiarazione (se essa, cioè, integri una vera e propria confessione giudiziale, di ricognizione di debito o di mera dichiarazione di scienza). Tuttavia, se è indubbia in dottrina e in giurisprudenza la revocabilità della dichiarazione erronea, non altrettanto può dirsi in relazione ai modi e ai tempi per esercitare tale revoca. Invero, secondo parte della dottrina, poiché la dichiarazione ha natura di atto esecutivo, essa dovrebbe essere autonomamente impugnata dal terzo con opposizione agli atti esecutivi entro il termine di venti giorni da che è stata resa, pena l'inoppugnabilità e la definitiva stabilità degli effetti. Secondo altro orientamento (al quale aderì Cass. n. 3958/2007), la dichiarazione del terzo può essere impugnata solo con l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. che la recepisca, dovendo peraltro escludersi l'ammissibilità di un'istanza di revoca di tale ordinanza, in quanto autoesecutiva. Secondo altro orientamento ancora (condiviso da Cass. n. 13143/2017), il terzo - resosi conto dell'errore - avrebbe l'onere di revocare la propria dichiarazione positiva immediatamente e, comunque, prima che il giudice si riservi di decidere sulle istanze del creditore seguite a quella dichiarazione, proponendo eventualmente opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione, frattanto emessa nonostante l'intervenuta revoca. In assenza, il terzo non avrebbe facoltà di proporre tout court l'opposizione formale. Dando continuità a quanto precisato da Cass. n. 5489/2019, il Collegio ritiene preferibile l'ultima delle tre impostazioni, sopra ripercorse. Infatti, in primo luogo è da escludere che la dichiarazione del terzo sia direttamente impugnabile con l'opposizione ex art. 617 c.p.c., in quanto proviene da un soggetto che non è parte in senso tecnico del procedimento esecutivo, perché estraneo ai vincoli derivanti dal titolo azionato (come chiarito da Cass. n. 10912/2017). Neppure può aderirsi alla impostazione, fatta propria da Cass. n. 3958/2007. Sostenere che il terzo, che si avveda della erroneità della propria dichiarazione, debba attendere l'emissione della ordinanza di assegnazione comporterebbe: da un lato, una inutile dilatazione dei tempi per ottenere la soddisfazione del credito azionato (a pregiudizio degli stessi creditori), oltre ad una moltiplicazione ingiustificata degli strumenti processuali;
e, dall'altro, sotto un profilo teorico, consentirebbe l'impugnazione ex art. 617 c.p.c. di un provvedimento del giudice dell'esecuzione per una ipotesi in cui l'errore del giudice manca e ci sia invece, esclusivamente, un errore del terzo sulla dichiarazione”. Sulla base di tale premessa è stato affermato il principio di diritto per cui “In ipotesi di dichiarazione positiva ex art. 547 c.p.c., il terzo pignorato, se si avvede di essere incorso in errore, ha l'onere di attivarsi immediatamente, rettificando o revocando la dichiarazione positiva, resa per errore incolpevole, sino all'emissione dell'ordinanza di assegnazione. E, nel caso in cui il giudice non tenga in conto, perché non la ritenga giustificata, o ammissibile, o tempestiva, la dichiarazione correttiva o revocatoria e proceda ugualmente all'assegnazione, è legittimato, e al contempo onerato, della proposizione della opposizione agli atti esecutivi”, così Cassazione civile sez. III, 03/11/2025, (ud. 22 2025), n.29059. Orbene nel caso in esame l'errore è certamente stato scoperto da successivamente Controparte_1 all'udienza di assegnazione delle somme avendo ricevuto nel m Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo S.c.p.a. la richiesta di pagamento dei canoni scaduti e non corrisposti (gennaio e febbraio) con la conseguenza che l'unico strumento attivabile era quello - correttamente attivato- dell'opposizione agli atti esecutivi non avendo neppure tempo utile a disposizione per far pervenire un'eventuale revoca. Occorre, tuttavia, capire se il predetto errore fosse o meno scusabile atteso che la dichiarazione resa dal terzo attinge la sfera giuridica del terzo,ingenerando affidamento tutelabile soprattutto a seguito dell'emissione dell'ordinanza di assegnazione che su quella dichiarazione- ancorchè errata- si fonda. Appare dunque rilevante comprendere se l'errore di cui è frutto la dichiarazione possa essere considerato non imputabile al terzo o quanto meno se possa essere considerato scusabile ovvero meritevole di rimessione in termini alla luce della pacifica circostanza dell'anteriorità della cessione del credito. Si tratta, invero, di contemperare contrapposte esigenze- quello del creditore e del terzo pignorato- facendo applicazione di un principio generale, tale essendo quello di cui all'art. 153 comma 2 c.p.c., che consente di raggiungere un punto di equilibrio, espressione del dovere di leale cooperazione che grava non solo sul terzo, ma su tutti i soggetti coinvolti nella procedura esecutiva, e quindi anche sui creditori, e che può consentire di non privilegiare il creditore, per l'affidamento ingeneratosi su una dichiarazione positiva, ma erronea, qualora l'errore in cui è incorso il terzo dichiarante sia scusabile. Ebbene nel caso di specie è pacifica l'erroneità della dichiarazione di quantità rilasciata dal terzo pignorato, nella misura in cui è stata fatta menzione della precedente cessione del credito oggetto di pignoramento presso ed è documentato che il credito assegnato, derivante dal contratto di locazione CP_6
pagina 3 di 4 stipulato da (locatrice) con (conduttrice), fosse stato ceduto da CP_2 Controparte_1 CP_2 alla Banca d cette con cessi trice ceduta/terza pignorata con atto data certa del 12.6.2018 e dunque in epoca evidentemente an all'udienza di assegnazione. Tuttavia, è altrettanto documentato e incontestato che la ha sempre corrisposto il canone di CP_1 locazione- anche successivamente alla predet ra fico bancario indirizzato ad un conto intestato all'originario creditore e dunque a presso la Banca di Pisa e Fornacette Credito CP_2
Cooperativo S.c.p.a.. Tenuto, dunque, conto della circostanza per cui il pagamento continuava ad essere effettuato al cedente che provvedeva a girarlo al cessionario e che dal 2018, anno della cessione, solo nel 2023 aria chiedeva direttamente i canoni alla debitrice ceduta e valorizzato il comportamento della che, CP_7 avvedutasi dell'errore, si è immediatamente attivata per e la dichiarazione ex art. 5 questo Tribunale che l'errore non sia dovuto a colpa della ma al comportamento di CP_7 CP_2 idoneo ad ingenerare nel debitore ceduto il convincimento debitore fosse ancora quell Dunque, tenuto conto della correttezza dello strumento processuale attivato e della scusabilità dell'errore in cui so il terzo pignorato nel rendere la dichiarazione ex art. 547 cpc va rigettata la domanda proposta da e per l'effetto, in accoglimento della domanda della convenuta, va disposta la revoca Pt_1 dell nza di assegnazione delle somme di cui all'ordinanza 143/2023 R.G.E del 7.2.2023. Non può essere poi accolta in quanto inammissibile la domanda proposta in subordine da di Pt_1 condanna del terzo pignorato al pagamento delle spese di lite affrontate per la procedura esecutiva. Le spese di lite del presente giudizio,invece, tenuto conto che l'ordinanza di assegnazione è stata il frutto di un'erronea dichiarazione del terzo vanno compensate ai sensi dell'art. 92 co. 2 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, sulle domande in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
DICHIARAla contumacia di CP_2
RIGETTAla domanda proposta da Parte_2
REVOCA per l'effetto l'ordinanza rdinanza del C.F._2
7.2.2023; DICHIARAcompensate le spese di lite.
PISA, 29/12/2025 Il Giudice dott. Iolanda Golia
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Pisa Sezione Unica CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Iolanda Golia ha pronunciato la seguente SENTENZA 2044/2 da: part. Iva rappresentata e difesa dall' Avv. Daniele Parte_1 P.IVA_1 sso il s Castelfranco di Sotto (PI), Piazza XX Settembre n. 11, come da procura in atti
ATTORE contro itolare dell'omonima impresa indiv le con sede in – Lungarno Pacinotti n. Controparte_1 Pt_
), ed elettiv , Via S. Mari 9, presso e nello studio P.IVA_2 Pt_ dell'Avv. E ntuña (C.F. he la rappresenta e difende giusta procura C.F._1 allegata al ricorso ex art. 617 c.p.c. UT (P. ), in persona del suo legale rappresentante pt, con sede in lungarno CP_2 P.IVA_3
2 - , l suo legale rappresentante pt Pt_
CONVENUTO CONTUMACE Oggetto:giudizio di merito ai sensi dell'art. 618 cpc
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza ex art. 127 ter cpc del 23.09.2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di pigrafe introduceva il giudizio di merito 'art. 618 c.p.c. convenendo titolare dell'omonima ditta i e do “nel Controparte_1 CP_2 merito: ritenut da nei c ri Pt_1 CP_2 posizione del terzo pignorato, e p ccertare e dichia a Controparte_3 Pt_1 le somme di cui alla dichiara erzo al pagamento delle stesse somme, per i
[... ui in narrativa;
in subordine, sempre nel merito: nella non creduta ipotesi in cui il Trib todedotto, e dunque accolga l'opposi nnare in ogni caso l'opponente, Controparte_4 alla refusione delle spese sostenute da nella procedura esecutiva cui ha
[...] Pt_1 ese che si quantificano in € 162,15 vive, e in € 2.500,00 quali compensi, oltre spese forfetarie ed accessori di legge, per i motivi di cui in narrativa. In ogni caso con vittoria di spese, rimborso forfettario e compensi, oltre accessori di legge per la presente causa”. della domanda allegava che: ificava atto di pignoramento presso terzi a nonchè alla ditta Pt_1 CP_2 in qualità di terzo, debitor debitoris; Controparte_1 in data 23. eva ad inviare dichiarazione positiva al creditore procedente Pt_1
pagina 1 di 4 In data 07.02.2023, il G.E., stante la dichiarazione positiva, provvedeva ad assegnare le somme per come indicate nella dichiarazione ai sensi dell'art. 553 cpc;
In data 08.02.2023, il creditore procedente provvedeva a notificare via PEC l'ordinanza al terzo;
In data 2 il terzo notificava opposizione ex art. 617 cpc avverso l'ordinanza di assegnazione somme a lamentando un (proprio) errore nella dichiarazione inviata al creditore, in qua Pt_1 annzichè esse , risultavano cedute a far data dal maggio 2018 alla
[...]
, cessione accettata dalla 06.2018; CP_5 CP_1
04.2023 si costituiva in la quale contestava quanto sostenuto dall'opponente, Pt_1 soprattutto in tema di errore della dichiara i tempi e modi di reazione processuale rispetto a tel errore, chiedendo la revoca della sospensione concessainaudita altera parte; Il G.E., dott. Palmaccio con decreto del sospendeva l'esecuzione dell'ordinanza di assegnazione e fissava udienza, in trattazione scritta, al 4 maggio 2023. Il G.E., in data 05.05.2023, sposando le tesi dell'opponente, confermava la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione n. 143/2023 concedendo termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito. Con comparsa del 22.12.2023 si costituiva che chiedeva “- in via principale: accertato Controparte_1
l'errore di fatto incolpevole in cui la terza pignorat ne ex art. 547 c.p.c. annullare l'ordinanza di assegnazione del 7/02/2023, em rocedimento n. 143/2023 R.G.E.; - in subordine: in caso di accoglimento della domanda di condanna della Sig.ra alla rifusione delle spese della procedura esecutiva, quantifichi le stesse nella minor CP_1 somma a cui l'errata dichiarazion 547 c.p.c. ha dato causa e non nella misura complessiva a cui l'ordinanza di assegnazione ha condannato la debitrice”. In particolare la convenuta de quaassumeva di essersi avveduta dell'errore incolpevole circa la dichiarazione resa solo dopo l'udienza di assegnazione delle somme del 7.2.2023 e che, dunque, l'unico rimedio attivabile era rappresentato dall'opposizione ex . Nessuno, invece, si costituiva per che infatti all'udienza del 29.02.2024 veniva dichiarata CP_2 contumace. La causa veniva istruita su base documentale e all'udienza del 23.09.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter cpc, trattenuta in decisione, previa concessione di termini per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
*** ate le domande e lo svolgimento del giudizio va in via preliminare dichiarata la contumacia di che nonostant tualità della notifica non si è costituita. CP_2
a proposta da è infondata e immeritevole di acco seguito esposto. Pt_1
E' pacifico ed incontesta le parti che in d la notifica Controparte_1 del pignoramento presso terzi promosso dalla avente ad Parte_1 CP_2 oggetto il contratto di locazione in essere t a seguit , in data 23/12/2022, inviava la dichiarazione del terzo ex art. 547 c.p.c. nella quale erroneamente dichiarava che non risultavano precedenti cessioni del cr e in data 7/02/2023, giorno fissato per l'udienza di assegnazione delle somme pignorate, la riceveva dalla Banca di Pisa e Fornacette Credito CP_1
Cooperativo S.c.p.a. la richiesta di pagam canoni scadut corrisposti (gennaio e febbraio) oggetto di cessione del credito del 25/05/2018 notificato alla in data 5/06/2018, ed accettata CP_1 dalla stessa con data certa del 12/06/2018 (doc. n. 4). Dunque, s successivamente all'udienza di assegnazione delle somme celebrata proprio in data 7.2.2023 la si accorgeva del proprio errore e proponeva opposizione ex art. 617 cpc per far valere CP_1
l'errore inc della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 547 cpc per non aver indicato l'assenza di cessioni di credito. Invero, sul tema della revocabilità o meno e in che modi e tempi della dichiarazione resa dal terzo ex art. 547 cpc che sia incorso in errore appare opportuno rifarsi agli insegnamenti della Suprema Corte.
“Come già oggetto di ricognizione da parte di Cass. n. 13143 del 2017, la questione se sia o no revocabile la dichiarazione del terzo pignorato ha sempre ricevuto risposta positiva dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 584/1951, n. pagina 2 di 4 357/1954, n. 3958/2007; Cass. n. 10912 e n. 13143/2017), a prescindere dalla problematica natura giuridica di detta dichiarazione (se essa, cioè, integri una vera e propria confessione giudiziale, di ricognizione di debito o di mera dichiarazione di scienza). Tuttavia, se è indubbia in dottrina e in giurisprudenza la revocabilità della dichiarazione erronea, non altrettanto può dirsi in relazione ai modi e ai tempi per esercitare tale revoca. Invero, secondo parte della dottrina, poiché la dichiarazione ha natura di atto esecutivo, essa dovrebbe essere autonomamente impugnata dal terzo con opposizione agli atti esecutivi entro il termine di venti giorni da che è stata resa, pena l'inoppugnabilità e la definitiva stabilità degli effetti. Secondo altro orientamento (al quale aderì Cass. n. 3958/2007), la dichiarazione del terzo può essere impugnata solo con l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. che la recepisca, dovendo peraltro escludersi l'ammissibilità di un'istanza di revoca di tale ordinanza, in quanto autoesecutiva. Secondo altro orientamento ancora (condiviso da Cass. n. 13143/2017), il terzo - resosi conto dell'errore - avrebbe l'onere di revocare la propria dichiarazione positiva immediatamente e, comunque, prima che il giudice si riservi di decidere sulle istanze del creditore seguite a quella dichiarazione, proponendo eventualmente opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione, frattanto emessa nonostante l'intervenuta revoca. In assenza, il terzo non avrebbe facoltà di proporre tout court l'opposizione formale. Dando continuità a quanto precisato da Cass. n. 5489/2019, il Collegio ritiene preferibile l'ultima delle tre impostazioni, sopra ripercorse. Infatti, in primo luogo è da escludere che la dichiarazione del terzo sia direttamente impugnabile con l'opposizione ex art. 617 c.p.c., in quanto proviene da un soggetto che non è parte in senso tecnico del procedimento esecutivo, perché estraneo ai vincoli derivanti dal titolo azionato (come chiarito da Cass. n. 10912/2017). Neppure può aderirsi alla impostazione, fatta propria da Cass. n. 3958/2007. Sostenere che il terzo, che si avveda della erroneità della propria dichiarazione, debba attendere l'emissione della ordinanza di assegnazione comporterebbe: da un lato, una inutile dilatazione dei tempi per ottenere la soddisfazione del credito azionato (a pregiudizio degli stessi creditori), oltre ad una moltiplicazione ingiustificata degli strumenti processuali;
e, dall'altro, sotto un profilo teorico, consentirebbe l'impugnazione ex art. 617 c.p.c. di un provvedimento del giudice dell'esecuzione per una ipotesi in cui l'errore del giudice manca e ci sia invece, esclusivamente, un errore del terzo sulla dichiarazione”. Sulla base di tale premessa è stato affermato il principio di diritto per cui “In ipotesi di dichiarazione positiva ex art. 547 c.p.c., il terzo pignorato, se si avvede di essere incorso in errore, ha l'onere di attivarsi immediatamente, rettificando o revocando la dichiarazione positiva, resa per errore incolpevole, sino all'emissione dell'ordinanza di assegnazione. E, nel caso in cui il giudice non tenga in conto, perché non la ritenga giustificata, o ammissibile, o tempestiva, la dichiarazione correttiva o revocatoria e proceda ugualmente all'assegnazione, è legittimato, e al contempo onerato, della proposizione della opposizione agli atti esecutivi”, così Cassazione civile sez. III, 03/11/2025, (ud. 22 2025), n.29059. Orbene nel caso in esame l'errore è certamente stato scoperto da successivamente Controparte_1 all'udienza di assegnazione delle somme avendo ricevuto nel m Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo S.c.p.a. la richiesta di pagamento dei canoni scaduti e non corrisposti (gennaio e febbraio) con la conseguenza che l'unico strumento attivabile era quello - correttamente attivato- dell'opposizione agli atti esecutivi non avendo neppure tempo utile a disposizione per far pervenire un'eventuale revoca. Occorre, tuttavia, capire se il predetto errore fosse o meno scusabile atteso che la dichiarazione resa dal terzo attinge la sfera giuridica del terzo,ingenerando affidamento tutelabile soprattutto a seguito dell'emissione dell'ordinanza di assegnazione che su quella dichiarazione- ancorchè errata- si fonda. Appare dunque rilevante comprendere se l'errore di cui è frutto la dichiarazione possa essere considerato non imputabile al terzo o quanto meno se possa essere considerato scusabile ovvero meritevole di rimessione in termini alla luce della pacifica circostanza dell'anteriorità della cessione del credito. Si tratta, invero, di contemperare contrapposte esigenze- quello del creditore e del terzo pignorato- facendo applicazione di un principio generale, tale essendo quello di cui all'art. 153 comma 2 c.p.c., che consente di raggiungere un punto di equilibrio, espressione del dovere di leale cooperazione che grava non solo sul terzo, ma su tutti i soggetti coinvolti nella procedura esecutiva, e quindi anche sui creditori, e che può consentire di non privilegiare il creditore, per l'affidamento ingeneratosi su una dichiarazione positiva, ma erronea, qualora l'errore in cui è incorso il terzo dichiarante sia scusabile. Ebbene nel caso di specie è pacifica l'erroneità della dichiarazione di quantità rilasciata dal terzo pignorato, nella misura in cui è stata fatta menzione della precedente cessione del credito oggetto di pignoramento presso ed è documentato che il credito assegnato, derivante dal contratto di locazione CP_6
pagina 3 di 4 stipulato da (locatrice) con (conduttrice), fosse stato ceduto da CP_2 Controparte_1 CP_2 alla Banca d cette con cessi trice ceduta/terza pignorata con atto data certa del 12.6.2018 e dunque in epoca evidentemente an all'udienza di assegnazione. Tuttavia, è altrettanto documentato e incontestato che la ha sempre corrisposto il canone di CP_1 locazione- anche successivamente alla predet ra fico bancario indirizzato ad un conto intestato all'originario creditore e dunque a presso la Banca di Pisa e Fornacette Credito CP_2
Cooperativo S.c.p.a.. Tenuto, dunque, conto della circostanza per cui il pagamento continuava ad essere effettuato al cedente che provvedeva a girarlo al cessionario e che dal 2018, anno della cessione, solo nel 2023 aria chiedeva direttamente i canoni alla debitrice ceduta e valorizzato il comportamento della che, CP_7 avvedutasi dell'errore, si è immediatamente attivata per e la dichiarazione ex art. 5 questo Tribunale che l'errore non sia dovuto a colpa della ma al comportamento di CP_7 CP_2 idoneo ad ingenerare nel debitore ceduto il convincimento debitore fosse ancora quell Dunque, tenuto conto della correttezza dello strumento processuale attivato e della scusabilità dell'errore in cui so il terzo pignorato nel rendere la dichiarazione ex art. 547 cpc va rigettata la domanda proposta da e per l'effetto, in accoglimento della domanda della convenuta, va disposta la revoca Pt_1 dell nza di assegnazione delle somme di cui all'ordinanza 143/2023 R.G.E del 7.2.2023. Non può essere poi accolta in quanto inammissibile la domanda proposta in subordine da di Pt_1 condanna del terzo pignorato al pagamento delle spese di lite affrontate per la procedura esecutiva. Le spese di lite del presente giudizio,invece, tenuto conto che l'ordinanza di assegnazione è stata il frutto di un'erronea dichiarazione del terzo vanno compensate ai sensi dell'art. 92 co. 2 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, sulle domande in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
DICHIARAla contumacia di CP_2
RIGETTAla domanda proposta da Parte_2
REVOCA per l'effetto l'ordinanza rdinanza del C.F._2
7.2.2023; DICHIARAcompensate le spese di lite.
PISA, 29/12/2025 Il Giudice dott. Iolanda Golia
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