Ordinanza cautelare 6 dicembre 2021
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 13/01/2026, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00082/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01870/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1870 del 2021, proposto da
AT IE, rappresentato e difeso dagli avvocati Santo Botta e Antonino Vetrano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Menfi, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
PE MA, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
a) della determinazione del responsabile P.O. n. 1019 del 7 luglio 2021;
b) dei verbali della Commissione esaminatrice della selezione pubblica per esami per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 2 posti di categoria giuridica ‘B', profilo professionale esecutore tecnico da assegnare al Servizio Manutenzione e Ambiente n. 3 del 13 maggio 2021, n. 4 del 25 maggio 2021 e n. 5 del 8 giugno 2021;
c) delle note della Commissione esaminatrice della selezione pubblica per esami per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 2 posti di categoria giuridica ‘B', profilo professionale esecutore tecnico da assegnare al Servizio Manutenzione e Ambiente del 16 giugno 2021, del 28 giugno 2021, del 4 agosto 2021, del 9 settembre 2021 e del 22 settembre 2021;
d) di tutti gli altri atti comunque connessi, presupposti e/o consequenziali;
nonché per il riconoscimento del diritto del ricorrente alla migliore collocazione nella graduatoria di merito del Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 2 posti di categoria giuridica ‘B', profilo professionale esecutore tecnico da assegnare al Servizio Manutenzione e Ambiente, in ragione della rivalutazione dei titoli formativi dello stesso, per complessivi 23,90 punti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Menfi;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato PNRR, del giorno 10 dicembre 2025 il dott. AO SI, tenutasi da remoto con modalità telematiche, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con deliberazione di Giunta Municipale n. 24 del 2020, il Comune di Menfi ha indetto un concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 2 posti di categoria giuridica ‘B’, profilo professionale esecutore tecnico da assegnare al Servizio Manutenzione e Ambiente, il cui Bando è stato pubblicato per estratto in G.U.R.S. n. 3 del 28 febbraio 2020.
L’odierno ricorrente ha partecipato alla suddetta procedura.
Con verbale n. 3 del 13 maggio 2021, il Comune ha approvato la graduatoria provvisoria degli ammessi all’espletamento della prova pratica di cui all’art. 7 del Bando, nella quale l’odierno ricorrente è stato collocato al 24° posto, ricevendo l’attribuzione di 21,50 punti.
Ritenendo che il punteggio fosse inferiore a quello spettante in considerazione dei titoli presentati, l’odierno ricorrente, in data 24 maggio 2021, ha inoltrato una prima istanza di rettifica lamentando l’errore in cui sarebbe incorsa la commissione nel non considerare il punteggio derivante dall’aver svolto un corso di formazione a distanza con superamento dell’esame finale della durata di 12 mesi.
Con successivo verbale n. 4 del 25 maggio 2021, la commissione esaminatrice ha ribadito la precedente determinazione effettuata in data 13 maggio.
Dopo l’espletamento della prova di idoneità pratica (cfr. verbale n. 5 del 8 giugno 2021) nel corso della quale sono stati sottoposti a valutazione i candidati posti al terzo ed al settimo posto, la Commissione esaminatrice, in data 16 giugno 2021 ha riscontrato l’istanza di rettifica avanzata dall’odierno ricorrente (cfr. nota prot. n.11882).
In particolare, la Commissione, al fine di appurare quale fosse “l’Ente che ha rilasciato il titolo e la durata del corso”, ha concesso al ricorrente un “termine perentorio di giorni sette (7) … per l’allegazione del titolo di cui si chiede la valutazione...”.
In data 21 giugno 2021 l’odierno ricorrente ha prodotto l’attestato di studio del 15 dicembre 1997, la domanda di iscrizione al corso e le condizioni generali del contratto.
Con successiva nota, l’amministrazione non ha ritenuto “comprovata da nessun atto” la durata del corso a distanza, affermando, poi, che la natura privata dell’Ente ne privasse ipso facto il legale riconoscimento previsto dalle Regioni o dallo Stato (cfr. nota prot. n. 12672 del 28 giugno 2021). Frattanto, il Comune di Menfi ha pubblicato la determinazione del responsabile P.O. n. 1019 del 7 luglio 2021 (all’albo pretorio dal 7 luglio al 22 luglio 2021) in forza della quale è stata approvata la graduatoria definitiva e sono stati nominati i due vincitori del concorso.
Successivamente, il ricorrente, dietro nuova sollecitazione della Commissione, ha prodotto ulteriore documentazione al fine di dimostrare la durata del corso e l’accreditamento dell’Ente, chiedendo all’amministrazione di rivedere le proprie determinazioni. Ma la resistente commissione non ha riconosciuto lo svolgimento del corso e, per l’effetto, ha confermato il punteggio attribuito.
Avverso gli atti e i provvedimenti indicati in epigrafe il ricorrente ha proposto impugnazione chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi, in sintesi:
1. l’Amministrazione comunale avrebbe violato l’art. 7 della lex specialis e l’art. 3, d.p.r.s.. 5 aprile 2005 richiamato dal Bando, non avendo attribuito il punteggio pari a 0,20 per mese al ricorrente che ha dichiarato di aver conseguito un attestato all’esito della frequenza del corso di infortunistica stradale a distanza denominato “Master tecniche nuove” (cui doveva conseguire l’attribuzione di un punteggio pari a 2,4 punti); in tal senso, avrebbe dovuto essere riconosciuto il punteggio di 23,90 punti; il ricorrente avrebbe prodotto l’attestato di superamento dell’esame finale del corso di formazione in parola munito di bollo e numero di matricola, sottoscritto dal Coordinatore del Corso, dal Direttore del Corso, dal Presidente della Commissione esaminatrice, e dal Presidente della Scuola, attestazione da ritenersi, in tesi, idonea a dimostrare l’attendibilità del corso frequentato; il mancato punteggio di 23,90 avrebbe consentito al ricorrente di essere collocato nell’ottavo posto in graduatoria;
2. secondo il ricorrente, dalla documentazione dallo stesso prodotta nell’ambito delle comunicazioni intercorse con il Comune, emergerebbe la sussistenza dei requisiti per l’attribuzione del punteggio di 23,90, sì che l’Amministrazione avrebbe errato nel continuare a richiedere ulteriore documentazione rispetto a quella inizialmente richiesta (“l’Ente che ha rilasciato il titolo e la durata del corso”), così violando i principi del favor partecipationis e della tutela dell’affidamento incolpevole del terzo, nonché di semplificazione, di non aggravamento, di ragionevolezza e di proporzionalità.
Il Comune di Menfi si è costituito in giudizio contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Le parti hanno prodotto memorie difensive.
All’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento PNRR del 10 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Premessa: la disciplina del bando di concorso.
Il bando di concorso in esame, era finalizzato a reclutare n. 2 unità di personale a tempo indeterminato e pieno.
Ai sensi dell’art. 7 del bando di concorso, « la scelta del candidato da assumere viene effettuata sulla base di apposita selezione per titoli e prova prativa di idoneità….La commissione procederà alla valutazione dei titoli di studio, dei titoli formativi e dei servizi prestati in Enti Pubblici ai sensi dell’art. 49 della legge regionale 5 novembre 2004 n° 15, e con i criteri del Decreto Presidenziale Regione Sicilia del 5 aprile 2005. Sulla base di tale valutazione verrà redatta la graduatoria degli ammessi alla prova pratica di idoneità ».
In ordine alla prova pratica di idoneità, quindi, è previsto che « I candidati inseriti in graduatoria, fino alla concorrenza dei posti messi a concorso, saranno sottoposti a prova pratica d'idoneità. Le operazioni di selezione termineranno quando il numero dei lavoratori idonei sarà pari al numero dei lavoratori da assumere ».
È altresì precisato che « All'esito della suddetta prova, la commissione esprime il giudizio di idoneità o non idoneità del candidato. L'elenco degli ammessi, la data e la sede della prova pratica saranno pubblicati sul sito Web del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente "nella sottosezione "Bandi di Concorso" almeno dieci giorni prima dalla data di effettuazione della prova ».
Ultimata la procedura selettiva la Commissione selezionatrice trasmette al Settore G.R.U. i verbali dei propri lavori.
La graduatoria, approvata con proprio atto dal Capo Settore Gestione Risorse Umane verrà pubblicata nell'albo Pretorio dell'Ente e sul sito Web sezione Amministrazione trasparente sottosezione bandi di concorso.
Il candidato collocato utilmente in graduatoria, previa verifica delle dichiarazioni sostitutive rese, ai fini dell'assunzione verrà invitato, a mezzo raccomandata, ad assumere servizio ed è assunto in prova nel profilo professionale per il quale risulta vincitore.
L’art. 11 (recante “Utilizzazione della graduatoria”), prevede che « Qualora, nel periodo di validità della graduatoria secondo la normativa vigente, con decorrenza dalla data di approvazione della relativa determina dirigenziale, si verifichi per rinuncia, decadenza, dimissioni, morte o per qualsiasi altra causa, la vacanza del posto l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla copertura, con l'utilizzo della graduatoria. La graduatoria potrà essere utilizzata ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, co. 148 della legge n. 160/2019. Sono esclusi i posti istituiti o trasformati successivamente alla approvazione della graduatoria ».
2. In ordine all’eccezione di tardività sollevata dal Comune di Menfi.
Al riguardo, il Comune eccepisce che l’atto effettivamente lesivo dell’interesse di parte ricorrente è rappresentato dal verbale n. 4, in forza del quale il ricorrente è stato inserito al posto n. 24 della graduatoria, pubblicato sull’albo on line dal 26 maggio 2021 al 10 giugno 2021; al più avrebbe dovuto essere tempestivamente impugnato il verbale n. 5 recante l’indicazione dei candidati utilmente collocati in graduatoria finale da nominare (ovvero i due soggetti che hanno superato le prove di idoneità), atto pubblicato sull’albo on line dal 10 giugno 2021 al 24 giugno 2021.
Poiché il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato notificato in data 20 ottobre 2021, ne deriverebbe la tardività della notifica con conseguente irricevibilità del ricorso.
L’eccezione è fondata.
Attraverso l’accoglimento dei motivi dedotti nel ricorso, il ricorrente, come si dirà meglio più avanti, lamenta non tanto la mancata vittoria del concorso e, quindi, la mancata nomina ed assunzione all’esito dello stesso, ma si duole del non corretto punteggio della valutazione titoli che non gli ha permesso di arrivare, sin da subito, in una posizione migliore nella graduatoria utile per l’ammissione alla prova pratica.
Quindi, secondo la stessa prospettazione del ricorrente, ad essere immediatamente lesivi sono il verbale n. 4 e il verbale n. 5 sopra menzionati, che producono effetti diretti e pregiudizievoli in capo allo stesso: l’atto conclusivo della procedura, ovvero la determinazione n. 1019 del 7 luglio 2021, pubblicata nell’albo on line del Comune di Menfi dal 7 luglio 2021 al 22 luglio 2021, che approva i verbali nn. 3-4 e 5 e nomina i due vincitori della selezione, in realtà, quindi, non è atto autonomamente lesivo della sfera giuridica del ricorrente, il cui interesse è risultato già leso e pretermesso dalle determinazioni assunte con i predetti verbali.
In tal senso, quindi, il ricorso risulta essere stato tardivamente impugnato, atteso che, anche considerando il termine ultimo di pubblicazione del verbale n. 5 esso coincide con il giorno 24 giugno 2021 e il ricorso è stato notificato il 20 ottobre 2021.
A conferma di quanto precede si può richiamare, pur tenendo conto delle differenze rispetto alla fattispecie qui in esame, quanto affermato da una recente sentenza del Consiglio di Stato laddove viene precisato «che vi sono numerose pronunce amministrative in cui si afferma che a dovere essere necessariamente impugnato ai sensi dell’art. 29, c.p.a. è soltanto il provvedimento di approvazione definitiva della graduatoria, in quanto unico atto conclusivo del procedimento dotato di carattere costitutivo e da cui può derivare una lesione attuale e definitiva della sfera giuridica dell'interessato, e che la graduatoria provvisoria costituisce un mero atto endoprocedimentale ancora suscettibile di rettifica e modifica da parte dell'amministrazione senza necessità di esercitare il potere di autotutela ex art. 21-nonies legge n. 241/1990, con la conseguenza, si è ulteriormente detto, che l'impugnazione della sola graduatoria provvisoria è inammissibile per carenza di interesse laddove non seguita dall’impugnazione (in via autonoma o con motivi aggiunti) di quella definitiva nel frattempo adottata.
Tale principio, che va ribadito in termini generali, non è tuttavia qui in discussione e non si attaglia affatto al caso all’esame, posto che non si sta discutendo di atti provvisori che vanno confermati da successivi atti definitivi, bensì si sta parlando di una graduatoria di merito che è già definitiva quanto agli effetti, per l’appunto, di merito, di attribuzione del punteggio equalizzato, e che è suscettibile di subire scostamenti (di posti, non di giudizi di merito) solo per effetto di eventi incerti (rinunce di candidati ammessi) e del tutto imponderabili e imprevedibili. Agli effetti dei giudizi di merito espressi, pertanto, la graduatoria in questione, benché definita provvisoria (rispetto ai meri scorrimenti), va considerata definitiva e cristallizzata rispetti ai punteggi equalizzati» (Cons. Stato, sez. VII, 10 aprile 2025, n. 3063).
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.
3. In ordine all’inammissibilità del ricorso carenza di interesse a ricorrere.
All’esito della valutazione dei titoli da parte della Commissione (si vedano i verbali 3 e il verbale di rettifica n. 4) è stata redatta, in conformità all’art. 7 sopra ricordato la graduatoria “degli ammessi alla prova pratica di idoneità”, nella quale il ricorrente è stato inserito al 24° posto con punti 21,50.
Dal verbale n. 5 si evince, poi, che, sempre in corretta applicazione di quanto previsto dal bando, la Commissione ha proceduto a sottoporre a prova pratica d’idoneità i due candidati risultati al primo e secondo posto nella graduatoria dei titoli i quali, all’esito della prova, sono risultati entrambi idonei.
La procedura selettiva, pertanto, si è così conclusa con l’assunzione dei predetti due candidati.
Ciò posto, il ricorrente lamenta che non gli sarebbe stato riconosciuto il punteggio di 2,40 punti relativamente ad un corso di formazione professionale dallo stesso seguito.
Come condivisibilmente eccepito dall’Amministrazione resistente, il maggior punteggio così acquisito avrebbe al più consentito al ricorrente di arrivare all’ottavo posto della graduatoria titoli.
È evidente, quindi, che in nessun modo il ricorrente avrebbe potuto vincere il concorso, posto che la posizione dei primi due vincitori in nulla avrebbe potuto e può essere scalfita.
Ciò esclude, quindi, un interesse concreto e attuale all’impugnazione degli atti di concorso.
Il ricorrente si difende sul punto richiamando la previsione del citato art. 11 del bando laddove prevede che la “graduatoria potrà essere utilizzata ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, co. 148 della legge n. 160/2019”.
Si tratta di difesa che non supera il rilievo di carenza di interesse attuale e concreto a ricorrere.
Premesso, infatti, che la graduatoria cui fa riferimento l’art. 11 del bando ai fini dello scorrimento non è quella di cui all’art. 7, relativa agli ammessi alla prova pratica, ma quella prevista dall’art. 8, ovvero la c.d. “graduatoria finale”, composta dai candidati che, superata anche la prova pratica, sono risultati idonei, l’interesse ad un eventuale scorrimento addirittura all’ottavo posto, in mancanza di qualsiasi elemento atto a far ritenere quantomeno possibile, a tempi brevi, la copertura dei posti sino alla predetta posizione nella graduatoria, rende del tutto inattuale e astratto l’interesse a ricorrere in capo al ricorrente.
Del resto, lo scorrimento della graduatoria per l’ammissione alla prova pratica non consente sic et simpliciter l’assunzione del candidato di turno, ma solo lo legittima a sostenere le predetta prova di idoneità: è, quindi, del tutto ipotetica la possibilità che il ricorrente sia in grado di superare la prova pratica.
Al più, l’interesse ad impugnare gli atti di concorso avrebbe potuto sorgere qualora, scorrendo la graduatoria, l’Amministrazione avesse inteso applicare l’art. 7 cpv ammettendo alla prova il concorrente arrivato ottavo al posto del ricorrente: allora e solo allora si sarebbe potuto parlare di interesse attuale e concreto.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato anche inammissibile, per difetto di interesse.
4. Nel merito.
Secondo il ricorrente, l’amministrazione comunale avrebbe errato nell’attribuire un punteggio pari a 21,50, in relazione ai Titoli formativi, non avendo ingiustamente considerato, in violazione di quanto previsto dal DPRS 5 aprile 2005, richiamato dall’art. 7 del bando, l’Attestato di studio per la frequenza del corso di infortunistica stradale a distanza denominato “Master tecniche nuove”.
Per ciò che attiene alla categoria dei Titoli formativi, infatti, la partecipazione ai “corsi di formazione professionale, con attestato di superamento di esami finali, organizzati da enti dello Stato, dalla Regione o legalmente riconosciuti e di durata non inferiore a mesi 3” darebbe diritto all'attribuzione di punti 0,20 per ciascun mese (cfr. Art. 3 DPRS 5 aprile 2005).
Pertanto, l’attribuzione dell’ulteriore punteggio pari 2,4 punti sarebbe stata doverosa, secondo il ricorrente, avendo questi partecipato ad un corso di formazione della durata complessiva di un anno conclusosi con esame finale.
Il giudizio della Commissione, che ha ritenuto insussistenti i presupposti per valorizzare il titolo fatto valere dal ricorrente, non appare errato, in quanto, dall’esame della documentazione in atti, non risulta con certezza un documento ufficiale e comunque idoneo a provare che l’Istituto Superiore di qualificazione – Tecnoformaz s.r.l. di Taranto, soggetto evidentemente privato, fosse “legalmente riconosciuto” ai sensi dell’art. 3, DPRS 5 aprile 2005.
Il documento che il ricorrente ha prodotto tanto in sede procedimentale che in giudizio relativo all’asserito “stralcio dell’elenco degli Enti accreditati presso il Ministero dell’Istruzione” non presenta alcun elemento ufficiale formale idoneo a garantire la certezza dell’informazione rappresentata.
Pertanto, il ricorso deve, comunque, essere respinto.
5. Conclusioni e spese.
Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile, inammissibile e comunque deve essere respinto in quanto infondato.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile, inammissibile e, comunque, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025, tenutasi da remoto con modalità telematiche, con l'intervento dei magistrati:
TO VA, Presidente
AO SI, Primo Referendario, Estensore
Antonino Scianna, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO SI | TO VA |
IL SEGRETARIO