TAR Palermo, sez. IV, sentenza 13/01/2026, n. 82
TAR
Ordinanza cautelare 6 dicembre 2021
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TAR
Sentenza 13 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione art. 7 della lex specialis e art. 3, d.p.r.s.. 5 aprile 2005

    Il giudice ha ritenuto che la documentazione prodotta non fosse idonea a comprovare il riconoscimento legale dell'ente formatore, come richiesto dalla normativa di riferimento.

  • Rigettato
    Mancata valutazione dei titoli formativi

    La Commissione non ha ritenuto provata la durata e la natura legalmente riconosciuta del corso di formazione, come richiesto dal bando.

  • Rigettato
    Violazione principi del favor partecipationis e della tutela dell’affidamento incolpevole

    La richiesta di ulteriore documentazione era finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti per la valutazione del titolo formativo.

  • Rigettato
    Connessione con gli atti impugnati

    L'annullamento degli atti principali è stato negato, pertanto anche gli atti connessi non possono essere annullati.

  • Inammissibile
    Carenza di interesse a ricorrere

    Anche con il punteggio aggiuntivo richiesto, il ricorrente si sarebbe collocato all'ottavo posto, insufficiente per l'assunzione diretta e con solo una possibilità ipotetica di superare la prova pratica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. IV, sentenza 13/01/2026, n. 82
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 82
    Data del deposito : 13 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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