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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 05/11/2025, n. 1372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1372 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa di lavoro tra:
, rappresentato e difeso Parte_1 dall'avvocato Antonio Maria Inglese ricorrente contro
– in persona del legale ONtroparte_1 rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Vanz e Marcello Lenzi
nonchè
in persona del legale ONtroparte_2 rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Faletti terza chiamata in garanzia
oggetto: risarcimento danni malattia professionale
1 FATTO E DIRITTO
ON ricorso depositato il 25/09/2018 parte ricorrente come in epigrafe indicata, premesso di avere lavorato per diversi anni come dipendente di ditte operanti nel settore edile e da ultimo - dal 2013 in poi ONt
- alle dipendenze della (d'ora in poi ), ha ONtroparte_1 chiesto accertarsi la natura professionale delle patologie asseritamente contratte nello svolgimento di mansioni di carpentiere edile alle dipendenze della predetta società, con conseguente responsabilità ai sensi dell'art. 2087 c.c. e condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno biologico (quantificato sin d'ora in misura non inferiore al 30% e in € 142.380,00 o somma diversa di giustizia), secondo le tabelle di Milano. Nello specifico, parte istante ha dedotto: - di avere contratto diverse patologie, indicate — tra le altre — in lombosciatalgie, spondilosi, asma, rinite, anchilosi del rachide e ernie discali del tratto lombare, assumendo una responsabilità datoriale per omesso rispetto delle prescrizioni del medico competente;
- che quest'ultimo in data 6.5.2016 lo aveva giudicato idoneo con prescrizioni (obbligo del DPI per il rumore per livelli di esposizione giornaliera al rumore tra 80 e 85 dB(A)) e con limitazioni (obbligo di evitare la movimentazione manuale ripetitiva dei carichi di peso superiore a 15 Kg); - che dette prescrizioni non erano state osservate dal datore di lavoro e ciò aveva comportato un peggioramento significativo delle proprie condizioni di salute, tanto da necessitare un intervento chirurgico;
- di avere presentato domanda all' nel 2016 CP_3 per il riconoscimento della malattia professionale, rigettata per documentazione insufficiente;
- che analogo provvedimento di rigetto era stata reso da in merito alla domanda di invalidità civile. CP_4
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha concluso per la condanna del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c. al risarcimento del danno biologico patito per avere contratto le predette patologie a causa del lavoro svolto, senza che venissero rispettate le prescrizioni del medico competente. ON Costituitasi in giudizio, , ha contestato in rito e nel merito le ONt ONtr domande, rappresentando: - di avere costituito con la RL (precedente datore di lavoro del ricorrente) un' TI (associazione temporanea di imprese) e che a seguito di accordo sindacale erano passati alle proprie dipendenze taluni lavoratori, tra i quali l'odierna parte istante, a decorrere dal 3.6.2013, con le medesime mansioni ed attività in precedenza svolte;
- di avere effettuato, prima dell'inizio dell'attività lavorativa alle proprie dipendenze e precisamente in data 15.5.2013, visita del medico competente, che aveva ritenuto il lavoratore idoneo allo svolgimento della specifica attività lavorativa pattuita, confermando così il giudizio già espresso nei certificati pregressi, inerenti il periodo 2005-
2 2013 di svolgimento della propria prestazione alle dipendenze dalla
CP_7
Ciò precisato in punto di fatto, ha dedotto l'insussistenza del nesso causale tra le malattie contratte e lo svolgimento di attività lavorativa e, in ONtr subordine, ha chiesto la chiamata in causa dell' con cui aveva stipulato una copertura assicurativa (polizza n. 402630787 – RCO rischi edili), per essere manlevata da richieste di risarcimento danni per malattie professionali contratte dai lavoratori. ONtr Autorizzata la chiamata in garanzia di , quest'ultima, costituitasi in giudizio, ha preliminarmente aderito all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal datore di lavoro, invocando la clausola di esonero di responsabilità di cui all'art. 10 dpr 1124/65. Ha, altresì, eccepito l'inoperatività della polizza, essendo la malattia professionale insorta in epoca antecedente (nel 2014) all'efficacia della polizza assicurativa (dal 31.12.2016). Istruita la causa con l'acquisizione della documentazione sanitaria e
, con l'interrogatorio formale delle parti e con la prova CP_3 testimoniale, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudice ha deciso la causa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
******* Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni che di seguito vengono esposte. Deve preliminarmente essere disattesa l'avversa eccezione del difetto di legittimazione passiva del datore di lavoro, atteso che la asserita mancata adozione delle misure di sicurezza atte a preservare la salute del lavoratore costituisce in ipotesi fattispecie di reato ascrivibile alla società. Giova, infatti, rammentare che l'art. 2087 c.c. - che è norma di chiusura del sistema antinfortunistico estensibile a situazioni e ipotesi non espressamente considerate dal legislatore - impone al datore di lavoro di tutelare l'integrità psico-fisica dei dipendenti con l'adozione e il mantenimento, non solo di misure del tipo igienico sanitario o antinfortunistico previste espressamente dalla legge, ma anche di misure atte, secondo le comuni tecniche di sicurezza, a preservare i lavoratori dalla lesione alla loro integrità, nell'ambiente di lavoro e in costanza di esso;
e ciò anche in relazione ad eventi non coperti dalla tutela antinfortunistica di cui al d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 (Cass. civ., sez. lav., 25 novembre 2019, n. 30679; Cass. civ., sez. lav., 23 maggio 2019, n. 14066). Quando il giudice accerta la violazione dell'art. 2087 c.c. - norma di cautela in bianco, avente carattere generale e sussidiario e di chiusura dell'ordinamento - ciò è sufficiente a fondare l'addebito di colpa a carico del datore di lavoro anche in sede penalistica, ai sensi dell'articolo 43 c.p.,
3 non essendo necessario a tal fine che siano state violate specifiche norme di cautela dettate dal TU per la sicurezza sul lavoro. Secondo l'ormai fermo indirizzo della giurisprudenza di legittimità, "la responsabilità del datore di lavoro di cui all'art. 2087 cod. civ. è di natura contrattuale, per cui ai fini del relativo accertamento, incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro - una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze - l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo. Pertanto, il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro, seppure non debba provare la colpa del datore di lavoro, nei cui confronti opera la presunzione posta dall'art. 1218 c.c., è pur sempre onerato della prova del fatto costituente l'inadempimento e del nesso di causalità materiale tra l'inadempimento e il danno" (cass., sez. lav., 15 luglio 2014 n. 16149; cass., sez. lav., 29 gennaio 2013, n. 2038; cass., sez. lav., 19 luglio 2007, n.16003). Pertanto, la verificazione di un evento lesivo (sia esso un infortunio o una malattia) non è di per sé sufficiente ad addossare al datore di lavoro l'onere probatorio di avere adottato ogni sorta di misura idonea ad evitare l'evento; tale prova liberatoria presuppone, infatti, la dimostrazione, da parte del lavoratore, sia del danno subito, che del rapporto di causalità fra la mancata adozione di determinate misure di sicurezza (specifiche o generiche) e il danno predetto. Deve escludersi, in linea generale, che il lavoratore che agisca per il risarcimento del danno biologico, assumendo l'inosservanza degli obblighi di tutela della salute dei dipendenti posti a carico del datore di lavoro, sia tenuto anche ad indicare le misure antinfortunistiche violate o quelle non adottate (cass., sez. lav., 6 luglio 2002, n.9856). Va, tuttavia, ribadito che il lavoratore ha pur sempre l'onere di provare, oltre che l'esistenza del danno, anche la nocività dell'ambiente lavorativo ed il nesso eziologico tra danno ed ambiente. Come già sopra ampiamente esposto, solo dopo che il lavoratore abbia assolto questo onere può ritenersi che gravi sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (tra le più recenti v. anche cass., sez.lav., 12 marzo 2013, n.6151; cass., sez. lav., 19 giugno 2020, n. 12041 ). La prova liberatoria a carico del datore di lavoro va, poi, generalmente correlata alla quantificazione della diligenza ritenuta esigibile, nella predisposizione delle misure di sicurezza, imponendosi, di norma, allo stesso l'onere di provare l'adozione di comportamenti
4 specifici i quali, ancorché non risultino dettati dalla legge (o altra fonte equiparata), siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli "standard" di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe (cass., sez. lav., 24 febbraio 2006, n. 4148; cass., sez. lav., 25 maggio 2006, n. 12445; cass., sez. lav., 24 luglio 2006, n. 16881; cass., sez. lav., 27 luglio 2010, n. 17547; cass., sez. lav., 22 ottobre 2013
– 22 gennaio 2014, n.1312). Quanto alla prova del nesso di causalità incombente sul lavoratore, rileva il giudicante che il giudizio civile è disciplinato dalle sole regole sue proprie, che largamente si differenziano da quelle del processo penale, non soltanto sotto il profilo probatorio, ma anche, con riguardo alla ricostruzione del nesso di causalità, che risponde, nel processo penale, al canone della ragionevole certezza e, in quello civile, alla regola del più probabile che non (Cass. SS.UU. n. 13661 del 2019).
Ebbene, nella fattispecie in esame, il lavoratore censura il comportamento datoriale che lo avrebbe, a proprio dire, adibito a mansioni incompatibili con le prescrizioni e limitazioni prescritte dal medico competente, così aggravando il proprio stato di salute. Detto onere probatorio incombente sul ricorrente, alla luce della produzione documentale in atti e delle risultanze della istruttoria espletata, non può ritenersi assolto. Dalla documentazione acquisita per ordine ex art. 210 c.p.c. risulta che rigettava la domanda di malattia professionale: dapprima per CP_3 carenza documentale in data 12.9.2016, e, successivamente in data 5.10.2016, nel merito, escludendo qualsiasi nesso causale tra rischio lavorativo e malattia denunciata. Inoltre, a seguito di opposizione alla predetta valutazione, il Collegio sanitario con relazione medica del 30.3.2017, confermava il rigetto, rilevando tra l'altro: “Si prende visione del dvr recentemente acquisito dall'istituto che indica come peso del carico movimentato (sollevamento) max 15 kg ed esiti di pregressa (1990) frattura lombare. Alla luce di quanto sopra si concorda nel riconoscere l'eziopatogenesi comune della patologia erniaria confermata peraltro dalla sua estensione”. Per di più, dalla documentazione in atti, nello specifico dal diario
, relativo alla scheda dell'odierno ricorrente, il dott. CP_3 Per_1
in data 10.10.2016 rilevava quanto segue: “da esame di visite
[...] mediche periodiche (portate in visione successivamente) inviate dalla ditta BO.MA si rileva nella anamesi della visita del 28.5.2009: “ 1990 frattura vertebra lombare-invalidità 8%. Tale dato configura ulteriormente la natura non tecnopatica della malattia denunciata”. Pealtro, la cartella sanitaria e di rischio del ricorrente ( ex art. 41 d.lgs. 81/2008) attesta visite periodiche con idoneità alla mansione e prescrizione stabile di limitare la movimentazione a max 15 kg;
le
5 valutazioni funzionali del rachide nel 2021–2022 sono state “nella norma”. ON riferimento all'istruttoria espletata, parte ricorrente, in sede di interrogatorio formale, ha così dichiarato:
“cap. 1): si è vero;
cap. 2): si è vero;
cap. 3): si è vero, facciamo spesso dei corsi;
cap. 4): si è vero, anche tutt'ora ogni anno facciamo queste visite, sempre dallo stesso medico;
cap. 5) in parte si;
per qualche anno abbiamo fatto lavori di manutenzione dell'impianto lavori di pavimentazione e di scavi con martelli;
abbiamo fatto l'impianto antincendio con blocchi di cemento;
i lavori di cui ho riferito si collocano nel periodo 2015/2020, se non ricordo male;
questo quotidianamente;
dal 2021 questi lavori non li faccio più, essendo stato adibito a lavori di pulizia all'interno dell'impianto; ADR: preciso che per svolgere la nostra attività lavorativa siamo tornati quotidianamente a compilare modelli di permesso che vengono sottoscritti oltre che da noi dipendenti anche dal preposto;
tali permessi devono essere richiesti per qualsiasi attività da svolgere all'inteno dell'impianto ENI;
anche quello di pulizia;
ADR: il tempo necessario tra la compilazione della domanda e l'autorizzazione di ENI è di circa mezz'ora; ADR: del Giudice, tali istanze vengono compilate ad esempio al fine di indicare la profondità di uno scavo e valutare i pericoli che da quell'attività possono derivare;
nella predetta istanza, dopo avere indicato l'attività da svolgere è il datore di lavoro ad indicarci i dispositivi di sicurezza da utilizzare per l'attività; noi ci atteniamio alle indicazioni che la società ci fornisce;
cap. 6) si è vero;
cap. 7) in raffineria si deve sempre lavorare in due persone minimo;
anche quando facciamo gli scavi;
cap. 8) si è vero;
cap. 9) si è vero;
confermo la circostanza di cui sopra”. Ebbene, da dette dichiarazioni aventi natura confessoria emerge inequivocabilmente: - che per svolgere la propria attività lavorativa vigeva nell'ambito della società il sistema dei permessi, ossia di moduli sottoscritti dai dipendenti e dal preposto alla sicurezza, con puntuale indicazione quotidiana dei lavori da svolgere e dei DPI;
- che il datore di lavoro ha rispettato le prescrizioni del medico del lavoro competente inerenti l'obbligo di evitare la movimentazione manuale ripetitiva dei carichi di peso superiore a 15 Kg ( sulla base della dichiarazione resa dal ricorrente in sede di interrogatorio formale sul capitolo 8 della memoria di costituzione : “si è vero”) ;
6 Inoltre, in sede di interrogatorio formale il legale rappresentante ON della , dott.ssa ha così riferito: Persona_2
“cap. 2 no, non è vero;
le attività che vengono svolte all'interno dello stabilimento sono assai meno gravose, trattandosi di mere attività di manutenzione, come ad esempio il ripristino di pozzetti, realizzazione di cordoli, canalette di drenaggio, pulizia in preparazione di luoghi di altre squadre;
pertanto, gli attrezzi utilizzati per tali attività sono di piccolo taglio, leggeri, quali ad esempio martelli, spazzole, tenaglie, cazzuole, ecc.
cap. 3: no assolutamente;
le ore di lavoro effettive non superano le 6 al giorno, sia per la redazione dei permessi, sia per l'analisi dei lavori da eseguire;
l'attività preparatoria e per ottenere i vari permessi dura circa un'ora; a ciò si aggiungono le due pause caffe dalle 9.30 alle 10.00 e dalle 14.00 alle 15.00; a volte la pausa caffè si lega a quella iniziale del permesso e dunque l'attività di lavoro effettiva inizia verso le dieci. Tango a precisare che il momento autorizzativo dell'attività lavorativa è scisso in due falsi: la prima quella dell'analisi iniziale del lavoro (cosiddetta AIL) e la seconda il permesso di lavoro che coinvolge i ON funzionari ENI, i preposti e i lavoratori destinatari dei permessi. Tale valutazione coinvolge anche la scelta dei DPI da utilizzare nonché, in un momento successivo Il controllo dell'utilizzo dei medesimi che ON viene eseguito dal funzionario ENI e dal preposto prima che il lavoratore venga destinato nel luogo ove svolgere l'attività lavorativa. Il Giudice riformula la domanda di cui al capo 13 nei termini seguenti: “ lei è in grado di riferire se le prescrizioni di cui al giudizio di idoneità del maggio 2016 e quello dell'anno 2017 (documento n. 5 parte ricorrente) fossero osservate dal lavoratore all'atto dello svolgimento dell'attività lavorativa”. ADR: confermo che le prescrizioni del medico competente sono state rispettate;
le stesse sono state apprese per il tramite del preposto del servizio di prevenzione e sono state applicate. ON Ogni mattina il preposto verifica in tempo reale quali siano le prescrizioni eventualmente da applicare al lavoratore e che le stesse vengano applicate e rispettate. Preciso che poiché il è Parte_1 inquadrato come operaio specializzato, si avvantaggia sempre di un aiutante per tutte le attività gravose”. Già dalle deposizioni rese dalle parti in sede di interrogatorio formale emerge come alcun addebito possa essere mosso al datore di lavoro, atteso che, come confessato dalla stessa parte ricorrente, quest'ultimo ha rispettato le prescriziooni del medico del lavoro, fornito i relativi DPI con riferimento alle lavorazioni giornaliere da espletare, nonché adeguatamente formato ed informato il lavoratore sui rischi dell'attività lavorativa, tramite la organizzazione e la frequenza di periodi corsi sulla sicurezza.
7 Né a diversa conclusione può pervenirsi sulla base delle dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente. Nello specifico, il testimone di parte ricorrente ha Testimone_1 riferito: “ Capitolo numero 2 vero principalmente per l'attività di cui al punto d. ADR: con riferimento alla circostanza sub B ovvero all'uso di tubi innocenti non posso dire che tutti pesassero più di 16 chilogrammi. Dipendeva dalla lunghezza del manufatto, non posso specificare il peso. Adr: Ci sono vari Martelli pneumatici a seconda del lavoro da effettuare ci sono da 25 chili e da 50 chili con ammortizzatori e si usano a seconda dello spessore. Nel lavoro il ricorrente era affiancato da me che provvedevo poi al raccogliere il materiale di risulta. ADR: con riferimento al punto c, avevo sacchi di cemento posso dire che i sacchi venivano portati a spalla, di 25 chili, mentre quelli da 30 non ci sono più da qualche anno. ONfermo che siamo colleghi di lavoro. cap n. 3) confermo che l'attività lavorativa era di 8 ore al giorno. ADR: cominciando il lavoro alle 07:30, una breve pausa alle 10:30 e poi pausa pranzo alle 12:30 (mezz'ora). Poi lavoro fino alle 14:30 dove facevamo una breve pausa terminavamo alle ore 16. ADR: l'ENI Richiede il permesso di lavoro per ogni intervento. Poi ci si reca dal capo turno, il quale può non essere presente. Poteva volerci mezz'ora, un'ora. L'ENI rilascia permesso di lavoro con tutto il mansionario dell'intervento, gli strumenti, i DPI di sicurezza. L'AIL è un'altra cosa esclusivamente per la sicurezza indica come ti devi comportare per le emergenze. ADR: Preciso che queste attività erano computate nell'orario complessivo di lavoro. cap. n. 13 come riformulato dal Giudice alla precedente udienza del 10.1.2023 , non so dire non ricordo se dal 2016 ha osservato le prescrizioni del giudizio di idoneità. Riconosco i documenti mostratemi sono i certificati che ci vengono rilasciati annualmente a mani o tramite email. ADR: In merito al permesso di lavoro l'AIL , preciso che le prescrizioni di sicurezza venivano sempre rispettate rigorosamente. C'erano numerosi controlli. Viera anche un sicuroometro con 15 punti a seconda della gravità dell'infrazione come una patente di guida. Ci sono conseguenze economiche o disciplinari per la violazione. sono cose messe da Eni tutte per la sicurezza;
Eni e precisa su queste cose”. Dello stesso tenore le dichiarazioni rese da altro teste di parte ricorrente, , il quale ha riferito: “ONosco il signor Testimone_2 ON
come collega di lavoro. Sono dipendente , svolgendo Parte_1 mansioni di muratore. Test cap. n. 2) confermo il capitolo, lettere;
preciso che i sacchetti erano del peso di 25 chili, non 30. ADR: il peso dei tubi innocenti varia a
8 seconda della loro lunghezza. I più usati erano 3,60-4 m. Se ne doveva portare uno alla volta, salvo che fossero particolarmente corti. Non posso dire il peso preciso, erano pesanti. cap.n. 3) confermo il turno di lavoro era dalle 07:30 -12, dalle12:30- 16.00. ADR: c'erano pause di circa 5 minuti una alla mattina e una al pomeriggio. Ogni mattina prima di iniziare l'attività lavorativa aspettavamo che giungessero i permessi di lavoro, a volte richiedevano pochi minuti, altre volte di più, nell'attesa svolgevamo qualche attività. ADR: preciso che conosco il ricorrente come collega, sin dai tempi in cui lavoravamo insieme alla ello stesso cantiere. CP_7
ADR: nella prima fase abbiamo realizzato la demolizione l'antincendio, per circa 4-5 anni all'incirca dal 2013 in poi, con il martello compressore e le piazzole dell'antincendio le abbiamo prima demolite e poi ricostruite con il cemento, ora solo lavori meno gravosi come pulizie e piccola manutenzione, sempre presso il cantiere ENI. cap. n. 13) non posso rispondere al capitolo 13 perché non sono a conoscenza”. Anche la teste di parte resistente, ha confermato la Testimone_4 formazione periodica con frequenza di corsi antinfortunistici, la sottoposizione a periodiche visite mediche annuali e assenza di lavoro in solitaria. Nello specifico, ha riferito “ Attualmente ricopro il ruolo di responsabile HSE presso Eni rewind ma sono stata dipendente e RSPP ON per dal 2015 gennaio a tutto il 2019. Interrogata sui capitoli di prova di parte resistente risponde quanto segue: Co cap.n.1): mi risulta di sì ero al corrente del rapporto con .MA naturalmente io ho iniziato il rapporto eccessivamente. ON cap. n. 2): Si, effettuava le stesse mansion. Per svolgeva il ruolo di carpentiere effettuava lavori di piccola manutenzione presso la raffineria Eni di Taranto. ADR Del legale di parte ricorrente : si trattava di attività quali rifacimenti e ripristini di cordoli e basamenti opere in calcestruzzo. Non si trattava di grandi cantieri… … ma di manutenzione di volta in volta ordinata da Eni. cap. n. 3): vero, preciso, peraltro, che venivano effettuati anche gli aggiornamenti. Riconosco il documento voi mostratomi. cap. n. 4): ricordo bene questi documenti il signor Parte_1 veniva inviato presso il centro medico vicino Taranto per effettuare come i colleghi le visite annuali. Successivamente ricevevano le idoneità annuali. cap. n. 5): ONfermo come già detto sopra. cap. n. 6): confermo sono queste. Alcune le avevo già citate in precedenza.
9 cap. n.7): si, per la sua mansione. C'era anche un aiutante. Peraltro da DVR non è previsto il lavoro in solitaria. Ciò è previsto sia dalla ON raffineria che da stessa. cap. n. 8): è così. Noi ricevevamo le idoneità dallo studio medico e le trasmettevamo ai cantieri perché vi si adeguassero immediatamente. ON Non solo a Taranto ma in ogni cantiere di . cap. n. 9): dalle ore di lavoro effettive vanno decurtati tempi tecnici non solo per lo spostamento all'interno del sito ma anche e soprattutto per l'ottenimento dei permessi di lavoro da parte di Eni, par l'avvio dell'attività che impegnavamo quantità di tempo non indifferenti pertanto la stima del tempo lavorativo è corretta.”. Ebbene, la prova testimoniale espletata non ha corroborato l'assunto attoreo: i testi non hanno confermato con precisione che il ricorrente fosse adibito sistematicamente o prevalentemente a sollevare pesi superiori ai limiti;
hanno descritto attività per lo più di manutenzione, con controlli stringenti e assetto organizzativo tale da minimizzare il rischio (lavoro in coppia, controlli giornalieri, DPI), elementi non compatibili con l'allegata sistematicità di movimentazioni gravose oltre soglia. Pertanto, alla luce delle risultanze (rigetto in duplice grado, CP_3 con motivazione tecnica e riferimenti a pregressa frattura lombare del 1990 e a DVR max 15 kg) e della cartella sanitaria (idoneità con prescrizione rispettata e quadro funzionale “nella norma” anche a distanza di anni), il nesso eziologico lavoro–malattia dedotto da parte ricorrente non risulta provato. Le stesse ammissioni del ricorrente e le risultanze dell'istruttoria (sistema rigoroso di permessi/AIL, DPI, aiuto ON nelle attività gravose, rispetto delle prescrizioni mediche da parte di ) convergono nel senso della mancata dimostrazione di condotte colpose od omissive in violazione dell'art. 2087 c.c. da parte datoriale. Il rigetto della domanda principale per difetto dell'an debeatur comporta l'assorbimento della domanda di manleva. ONt Le spese di lite tra parte ricorrente e seguono il principio della soccombenza. Sussistono invece giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite tra parte ricorrente e chiamata in ONtroparte_2 ON giudizio da con azione di manleva.
10
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 25.9.2018 da
, così provvede: Parte_1
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese Parte_1 di giudizio in favore di ONtroparte_1 liquidate in euro 4.500,00, oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie come per legge.
- dichiara integralmente compensate le spese legali tra parte ricorrente e ONtroparte_2
Brindisi, 05.11.2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
11
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa di lavoro tra:
, rappresentato e difeso Parte_1 dall'avvocato Antonio Maria Inglese ricorrente contro
– in persona del legale ONtroparte_1 rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Vanz e Marcello Lenzi
nonchè
in persona del legale ONtroparte_2 rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Faletti terza chiamata in garanzia
oggetto: risarcimento danni malattia professionale
1 FATTO E DIRITTO
ON ricorso depositato il 25/09/2018 parte ricorrente come in epigrafe indicata, premesso di avere lavorato per diversi anni come dipendente di ditte operanti nel settore edile e da ultimo - dal 2013 in poi ONt
- alle dipendenze della (d'ora in poi ), ha ONtroparte_1 chiesto accertarsi la natura professionale delle patologie asseritamente contratte nello svolgimento di mansioni di carpentiere edile alle dipendenze della predetta società, con conseguente responsabilità ai sensi dell'art. 2087 c.c. e condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno biologico (quantificato sin d'ora in misura non inferiore al 30% e in € 142.380,00 o somma diversa di giustizia), secondo le tabelle di Milano. Nello specifico, parte istante ha dedotto: - di avere contratto diverse patologie, indicate — tra le altre — in lombosciatalgie, spondilosi, asma, rinite, anchilosi del rachide e ernie discali del tratto lombare, assumendo una responsabilità datoriale per omesso rispetto delle prescrizioni del medico competente;
- che quest'ultimo in data 6.5.2016 lo aveva giudicato idoneo con prescrizioni (obbligo del DPI per il rumore per livelli di esposizione giornaliera al rumore tra 80 e 85 dB(A)) e con limitazioni (obbligo di evitare la movimentazione manuale ripetitiva dei carichi di peso superiore a 15 Kg); - che dette prescrizioni non erano state osservate dal datore di lavoro e ciò aveva comportato un peggioramento significativo delle proprie condizioni di salute, tanto da necessitare un intervento chirurgico;
- di avere presentato domanda all' nel 2016 CP_3 per il riconoscimento della malattia professionale, rigettata per documentazione insufficiente;
- che analogo provvedimento di rigetto era stata reso da in merito alla domanda di invalidità civile. CP_4
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha concluso per la condanna del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c. al risarcimento del danno biologico patito per avere contratto le predette patologie a causa del lavoro svolto, senza che venissero rispettate le prescrizioni del medico competente. ON Costituitasi in giudizio, , ha contestato in rito e nel merito le ONt ONtr domande, rappresentando: - di avere costituito con la RL (precedente datore di lavoro del ricorrente) un' TI (associazione temporanea di imprese) e che a seguito di accordo sindacale erano passati alle proprie dipendenze taluni lavoratori, tra i quali l'odierna parte istante, a decorrere dal 3.6.2013, con le medesime mansioni ed attività in precedenza svolte;
- di avere effettuato, prima dell'inizio dell'attività lavorativa alle proprie dipendenze e precisamente in data 15.5.2013, visita del medico competente, che aveva ritenuto il lavoratore idoneo allo svolgimento della specifica attività lavorativa pattuita, confermando così il giudizio già espresso nei certificati pregressi, inerenti il periodo 2005-
2 2013 di svolgimento della propria prestazione alle dipendenze dalla
CP_7
Ciò precisato in punto di fatto, ha dedotto l'insussistenza del nesso causale tra le malattie contratte e lo svolgimento di attività lavorativa e, in ONtr subordine, ha chiesto la chiamata in causa dell' con cui aveva stipulato una copertura assicurativa (polizza n. 402630787 – RCO rischi edili), per essere manlevata da richieste di risarcimento danni per malattie professionali contratte dai lavoratori. ONtr Autorizzata la chiamata in garanzia di , quest'ultima, costituitasi in giudizio, ha preliminarmente aderito all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal datore di lavoro, invocando la clausola di esonero di responsabilità di cui all'art. 10 dpr 1124/65. Ha, altresì, eccepito l'inoperatività della polizza, essendo la malattia professionale insorta in epoca antecedente (nel 2014) all'efficacia della polizza assicurativa (dal 31.12.2016). Istruita la causa con l'acquisizione della documentazione sanitaria e
, con l'interrogatorio formale delle parti e con la prova CP_3 testimoniale, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudice ha deciso la causa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
******* Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni che di seguito vengono esposte. Deve preliminarmente essere disattesa l'avversa eccezione del difetto di legittimazione passiva del datore di lavoro, atteso che la asserita mancata adozione delle misure di sicurezza atte a preservare la salute del lavoratore costituisce in ipotesi fattispecie di reato ascrivibile alla società. Giova, infatti, rammentare che l'art. 2087 c.c. - che è norma di chiusura del sistema antinfortunistico estensibile a situazioni e ipotesi non espressamente considerate dal legislatore - impone al datore di lavoro di tutelare l'integrità psico-fisica dei dipendenti con l'adozione e il mantenimento, non solo di misure del tipo igienico sanitario o antinfortunistico previste espressamente dalla legge, ma anche di misure atte, secondo le comuni tecniche di sicurezza, a preservare i lavoratori dalla lesione alla loro integrità, nell'ambiente di lavoro e in costanza di esso;
e ciò anche in relazione ad eventi non coperti dalla tutela antinfortunistica di cui al d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 (Cass. civ., sez. lav., 25 novembre 2019, n. 30679; Cass. civ., sez. lav., 23 maggio 2019, n. 14066). Quando il giudice accerta la violazione dell'art. 2087 c.c. - norma di cautela in bianco, avente carattere generale e sussidiario e di chiusura dell'ordinamento - ciò è sufficiente a fondare l'addebito di colpa a carico del datore di lavoro anche in sede penalistica, ai sensi dell'articolo 43 c.p.,
3 non essendo necessario a tal fine che siano state violate specifiche norme di cautela dettate dal TU per la sicurezza sul lavoro. Secondo l'ormai fermo indirizzo della giurisprudenza di legittimità, "la responsabilità del datore di lavoro di cui all'art. 2087 cod. civ. è di natura contrattuale, per cui ai fini del relativo accertamento, incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro - una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze - l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo. Pertanto, il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro, seppure non debba provare la colpa del datore di lavoro, nei cui confronti opera la presunzione posta dall'art. 1218 c.c., è pur sempre onerato della prova del fatto costituente l'inadempimento e del nesso di causalità materiale tra l'inadempimento e il danno" (cass., sez. lav., 15 luglio 2014 n. 16149; cass., sez. lav., 29 gennaio 2013, n. 2038; cass., sez. lav., 19 luglio 2007, n.16003). Pertanto, la verificazione di un evento lesivo (sia esso un infortunio o una malattia) non è di per sé sufficiente ad addossare al datore di lavoro l'onere probatorio di avere adottato ogni sorta di misura idonea ad evitare l'evento; tale prova liberatoria presuppone, infatti, la dimostrazione, da parte del lavoratore, sia del danno subito, che del rapporto di causalità fra la mancata adozione di determinate misure di sicurezza (specifiche o generiche) e il danno predetto. Deve escludersi, in linea generale, che il lavoratore che agisca per il risarcimento del danno biologico, assumendo l'inosservanza degli obblighi di tutela della salute dei dipendenti posti a carico del datore di lavoro, sia tenuto anche ad indicare le misure antinfortunistiche violate o quelle non adottate (cass., sez. lav., 6 luglio 2002, n.9856). Va, tuttavia, ribadito che il lavoratore ha pur sempre l'onere di provare, oltre che l'esistenza del danno, anche la nocività dell'ambiente lavorativo ed il nesso eziologico tra danno ed ambiente. Come già sopra ampiamente esposto, solo dopo che il lavoratore abbia assolto questo onere può ritenersi che gravi sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (tra le più recenti v. anche cass., sez.lav., 12 marzo 2013, n.6151; cass., sez. lav., 19 giugno 2020, n. 12041 ). La prova liberatoria a carico del datore di lavoro va, poi, generalmente correlata alla quantificazione della diligenza ritenuta esigibile, nella predisposizione delle misure di sicurezza, imponendosi, di norma, allo stesso l'onere di provare l'adozione di comportamenti
4 specifici i quali, ancorché non risultino dettati dalla legge (o altra fonte equiparata), siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli "standard" di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe (cass., sez. lav., 24 febbraio 2006, n. 4148; cass., sez. lav., 25 maggio 2006, n. 12445; cass., sez. lav., 24 luglio 2006, n. 16881; cass., sez. lav., 27 luglio 2010, n. 17547; cass., sez. lav., 22 ottobre 2013
– 22 gennaio 2014, n.1312). Quanto alla prova del nesso di causalità incombente sul lavoratore, rileva il giudicante che il giudizio civile è disciplinato dalle sole regole sue proprie, che largamente si differenziano da quelle del processo penale, non soltanto sotto il profilo probatorio, ma anche, con riguardo alla ricostruzione del nesso di causalità, che risponde, nel processo penale, al canone della ragionevole certezza e, in quello civile, alla regola del più probabile che non (Cass. SS.UU. n. 13661 del 2019).
Ebbene, nella fattispecie in esame, il lavoratore censura il comportamento datoriale che lo avrebbe, a proprio dire, adibito a mansioni incompatibili con le prescrizioni e limitazioni prescritte dal medico competente, così aggravando il proprio stato di salute. Detto onere probatorio incombente sul ricorrente, alla luce della produzione documentale in atti e delle risultanze della istruttoria espletata, non può ritenersi assolto. Dalla documentazione acquisita per ordine ex art. 210 c.p.c. risulta che rigettava la domanda di malattia professionale: dapprima per CP_3 carenza documentale in data 12.9.2016, e, successivamente in data 5.10.2016, nel merito, escludendo qualsiasi nesso causale tra rischio lavorativo e malattia denunciata. Inoltre, a seguito di opposizione alla predetta valutazione, il Collegio sanitario con relazione medica del 30.3.2017, confermava il rigetto, rilevando tra l'altro: “Si prende visione del dvr recentemente acquisito dall'istituto che indica come peso del carico movimentato (sollevamento) max 15 kg ed esiti di pregressa (1990) frattura lombare. Alla luce di quanto sopra si concorda nel riconoscere l'eziopatogenesi comune della patologia erniaria confermata peraltro dalla sua estensione”. Per di più, dalla documentazione in atti, nello specifico dal diario
, relativo alla scheda dell'odierno ricorrente, il dott. CP_3 Per_1
in data 10.10.2016 rilevava quanto segue: “da esame di visite
[...] mediche periodiche (portate in visione successivamente) inviate dalla ditta BO.MA si rileva nella anamesi della visita del 28.5.2009: “ 1990 frattura vertebra lombare-invalidità 8%. Tale dato configura ulteriormente la natura non tecnopatica della malattia denunciata”. Pealtro, la cartella sanitaria e di rischio del ricorrente ( ex art. 41 d.lgs. 81/2008) attesta visite periodiche con idoneità alla mansione e prescrizione stabile di limitare la movimentazione a max 15 kg;
le
5 valutazioni funzionali del rachide nel 2021–2022 sono state “nella norma”. ON riferimento all'istruttoria espletata, parte ricorrente, in sede di interrogatorio formale, ha così dichiarato:
“cap. 1): si è vero;
cap. 2): si è vero;
cap. 3): si è vero, facciamo spesso dei corsi;
cap. 4): si è vero, anche tutt'ora ogni anno facciamo queste visite, sempre dallo stesso medico;
cap. 5) in parte si;
per qualche anno abbiamo fatto lavori di manutenzione dell'impianto lavori di pavimentazione e di scavi con martelli;
abbiamo fatto l'impianto antincendio con blocchi di cemento;
i lavori di cui ho riferito si collocano nel periodo 2015/2020, se non ricordo male;
questo quotidianamente;
dal 2021 questi lavori non li faccio più, essendo stato adibito a lavori di pulizia all'interno dell'impianto; ADR: preciso che per svolgere la nostra attività lavorativa siamo tornati quotidianamente a compilare modelli di permesso che vengono sottoscritti oltre che da noi dipendenti anche dal preposto;
tali permessi devono essere richiesti per qualsiasi attività da svolgere all'inteno dell'impianto ENI;
anche quello di pulizia;
ADR: il tempo necessario tra la compilazione della domanda e l'autorizzazione di ENI è di circa mezz'ora; ADR: del Giudice, tali istanze vengono compilate ad esempio al fine di indicare la profondità di uno scavo e valutare i pericoli che da quell'attività possono derivare;
nella predetta istanza, dopo avere indicato l'attività da svolgere è il datore di lavoro ad indicarci i dispositivi di sicurezza da utilizzare per l'attività; noi ci atteniamio alle indicazioni che la società ci fornisce;
cap. 6) si è vero;
cap. 7) in raffineria si deve sempre lavorare in due persone minimo;
anche quando facciamo gli scavi;
cap. 8) si è vero;
cap. 9) si è vero;
confermo la circostanza di cui sopra”. Ebbene, da dette dichiarazioni aventi natura confessoria emerge inequivocabilmente: - che per svolgere la propria attività lavorativa vigeva nell'ambito della società il sistema dei permessi, ossia di moduli sottoscritti dai dipendenti e dal preposto alla sicurezza, con puntuale indicazione quotidiana dei lavori da svolgere e dei DPI;
- che il datore di lavoro ha rispettato le prescrizioni del medico del lavoro competente inerenti l'obbligo di evitare la movimentazione manuale ripetitiva dei carichi di peso superiore a 15 Kg ( sulla base della dichiarazione resa dal ricorrente in sede di interrogatorio formale sul capitolo 8 della memoria di costituzione : “si è vero”) ;
6 Inoltre, in sede di interrogatorio formale il legale rappresentante ON della , dott.ssa ha così riferito: Persona_2
“cap. 2 no, non è vero;
le attività che vengono svolte all'interno dello stabilimento sono assai meno gravose, trattandosi di mere attività di manutenzione, come ad esempio il ripristino di pozzetti, realizzazione di cordoli, canalette di drenaggio, pulizia in preparazione di luoghi di altre squadre;
pertanto, gli attrezzi utilizzati per tali attività sono di piccolo taglio, leggeri, quali ad esempio martelli, spazzole, tenaglie, cazzuole, ecc.
cap. 3: no assolutamente;
le ore di lavoro effettive non superano le 6 al giorno, sia per la redazione dei permessi, sia per l'analisi dei lavori da eseguire;
l'attività preparatoria e per ottenere i vari permessi dura circa un'ora; a ciò si aggiungono le due pause caffe dalle 9.30 alle 10.00 e dalle 14.00 alle 15.00; a volte la pausa caffè si lega a quella iniziale del permesso e dunque l'attività di lavoro effettiva inizia verso le dieci. Tango a precisare che il momento autorizzativo dell'attività lavorativa è scisso in due falsi: la prima quella dell'analisi iniziale del lavoro (cosiddetta AIL) e la seconda il permesso di lavoro che coinvolge i ON funzionari ENI, i preposti e i lavoratori destinatari dei permessi. Tale valutazione coinvolge anche la scelta dei DPI da utilizzare nonché, in un momento successivo Il controllo dell'utilizzo dei medesimi che ON viene eseguito dal funzionario ENI e dal preposto prima che il lavoratore venga destinato nel luogo ove svolgere l'attività lavorativa. Il Giudice riformula la domanda di cui al capo 13 nei termini seguenti: “ lei è in grado di riferire se le prescrizioni di cui al giudizio di idoneità del maggio 2016 e quello dell'anno 2017 (documento n. 5 parte ricorrente) fossero osservate dal lavoratore all'atto dello svolgimento dell'attività lavorativa”. ADR: confermo che le prescrizioni del medico competente sono state rispettate;
le stesse sono state apprese per il tramite del preposto del servizio di prevenzione e sono state applicate. ON Ogni mattina il preposto verifica in tempo reale quali siano le prescrizioni eventualmente da applicare al lavoratore e che le stesse vengano applicate e rispettate. Preciso che poiché il è Parte_1 inquadrato come operaio specializzato, si avvantaggia sempre di un aiutante per tutte le attività gravose”. Già dalle deposizioni rese dalle parti in sede di interrogatorio formale emerge come alcun addebito possa essere mosso al datore di lavoro, atteso che, come confessato dalla stessa parte ricorrente, quest'ultimo ha rispettato le prescriziooni del medico del lavoro, fornito i relativi DPI con riferimento alle lavorazioni giornaliere da espletare, nonché adeguatamente formato ed informato il lavoratore sui rischi dell'attività lavorativa, tramite la organizzazione e la frequenza di periodi corsi sulla sicurezza.
7 Né a diversa conclusione può pervenirsi sulla base delle dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente. Nello specifico, il testimone di parte ricorrente ha Testimone_1 riferito: “ Capitolo numero 2 vero principalmente per l'attività di cui al punto d. ADR: con riferimento alla circostanza sub B ovvero all'uso di tubi innocenti non posso dire che tutti pesassero più di 16 chilogrammi. Dipendeva dalla lunghezza del manufatto, non posso specificare il peso. Adr: Ci sono vari Martelli pneumatici a seconda del lavoro da effettuare ci sono da 25 chili e da 50 chili con ammortizzatori e si usano a seconda dello spessore. Nel lavoro il ricorrente era affiancato da me che provvedevo poi al raccogliere il materiale di risulta. ADR: con riferimento al punto c, avevo sacchi di cemento posso dire che i sacchi venivano portati a spalla, di 25 chili, mentre quelli da 30 non ci sono più da qualche anno. ONfermo che siamo colleghi di lavoro. cap n. 3) confermo che l'attività lavorativa era di 8 ore al giorno. ADR: cominciando il lavoro alle 07:30, una breve pausa alle 10:30 e poi pausa pranzo alle 12:30 (mezz'ora). Poi lavoro fino alle 14:30 dove facevamo una breve pausa terminavamo alle ore 16. ADR: l'ENI Richiede il permesso di lavoro per ogni intervento. Poi ci si reca dal capo turno, il quale può non essere presente. Poteva volerci mezz'ora, un'ora. L'ENI rilascia permesso di lavoro con tutto il mansionario dell'intervento, gli strumenti, i DPI di sicurezza. L'AIL è un'altra cosa esclusivamente per la sicurezza indica come ti devi comportare per le emergenze. ADR: Preciso che queste attività erano computate nell'orario complessivo di lavoro. cap. n. 13 come riformulato dal Giudice alla precedente udienza del 10.1.2023 , non so dire non ricordo se dal 2016 ha osservato le prescrizioni del giudizio di idoneità. Riconosco i documenti mostratemi sono i certificati che ci vengono rilasciati annualmente a mani o tramite email. ADR: In merito al permesso di lavoro l'AIL , preciso che le prescrizioni di sicurezza venivano sempre rispettate rigorosamente. C'erano numerosi controlli. Viera anche un sicuroometro con 15 punti a seconda della gravità dell'infrazione come una patente di guida. Ci sono conseguenze economiche o disciplinari per la violazione. sono cose messe da Eni tutte per la sicurezza;
Eni e precisa su queste cose”. Dello stesso tenore le dichiarazioni rese da altro teste di parte ricorrente, , il quale ha riferito: “ONosco il signor Testimone_2 ON
come collega di lavoro. Sono dipendente , svolgendo Parte_1 mansioni di muratore. Test cap. n. 2) confermo il capitolo, lettere;
preciso che i sacchetti erano del peso di 25 chili, non 30. ADR: il peso dei tubi innocenti varia a
8 seconda della loro lunghezza. I più usati erano 3,60-4 m. Se ne doveva portare uno alla volta, salvo che fossero particolarmente corti. Non posso dire il peso preciso, erano pesanti. cap.n. 3) confermo il turno di lavoro era dalle 07:30 -12, dalle12:30- 16.00. ADR: c'erano pause di circa 5 minuti una alla mattina e una al pomeriggio. Ogni mattina prima di iniziare l'attività lavorativa aspettavamo che giungessero i permessi di lavoro, a volte richiedevano pochi minuti, altre volte di più, nell'attesa svolgevamo qualche attività. ADR: preciso che conosco il ricorrente come collega, sin dai tempi in cui lavoravamo insieme alla ello stesso cantiere. CP_7
ADR: nella prima fase abbiamo realizzato la demolizione l'antincendio, per circa 4-5 anni all'incirca dal 2013 in poi, con il martello compressore e le piazzole dell'antincendio le abbiamo prima demolite e poi ricostruite con il cemento, ora solo lavori meno gravosi come pulizie e piccola manutenzione, sempre presso il cantiere ENI. cap. n. 13) non posso rispondere al capitolo 13 perché non sono a conoscenza”. Anche la teste di parte resistente, ha confermato la Testimone_4 formazione periodica con frequenza di corsi antinfortunistici, la sottoposizione a periodiche visite mediche annuali e assenza di lavoro in solitaria. Nello specifico, ha riferito “ Attualmente ricopro il ruolo di responsabile HSE presso Eni rewind ma sono stata dipendente e RSPP ON per dal 2015 gennaio a tutto il 2019. Interrogata sui capitoli di prova di parte resistente risponde quanto segue: Co cap.n.1): mi risulta di sì ero al corrente del rapporto con .MA naturalmente io ho iniziato il rapporto eccessivamente. ON cap. n. 2): Si, effettuava le stesse mansion. Per svolgeva il ruolo di carpentiere effettuava lavori di piccola manutenzione presso la raffineria Eni di Taranto. ADR Del legale di parte ricorrente : si trattava di attività quali rifacimenti e ripristini di cordoli e basamenti opere in calcestruzzo. Non si trattava di grandi cantieri… … ma di manutenzione di volta in volta ordinata da Eni. cap. n. 3): vero, preciso, peraltro, che venivano effettuati anche gli aggiornamenti. Riconosco il documento voi mostratomi. cap. n. 4): ricordo bene questi documenti il signor Parte_1 veniva inviato presso il centro medico vicino Taranto per effettuare come i colleghi le visite annuali. Successivamente ricevevano le idoneità annuali. cap. n. 5): ONfermo come già detto sopra. cap. n. 6): confermo sono queste. Alcune le avevo già citate in precedenza.
9 cap. n.7): si, per la sua mansione. C'era anche un aiutante. Peraltro da DVR non è previsto il lavoro in solitaria. Ciò è previsto sia dalla ON raffineria che da stessa. cap. n. 8): è così. Noi ricevevamo le idoneità dallo studio medico e le trasmettevamo ai cantieri perché vi si adeguassero immediatamente. ON Non solo a Taranto ma in ogni cantiere di . cap. n. 9): dalle ore di lavoro effettive vanno decurtati tempi tecnici non solo per lo spostamento all'interno del sito ma anche e soprattutto per l'ottenimento dei permessi di lavoro da parte di Eni, par l'avvio dell'attività che impegnavamo quantità di tempo non indifferenti pertanto la stima del tempo lavorativo è corretta.”. Ebbene, la prova testimoniale espletata non ha corroborato l'assunto attoreo: i testi non hanno confermato con precisione che il ricorrente fosse adibito sistematicamente o prevalentemente a sollevare pesi superiori ai limiti;
hanno descritto attività per lo più di manutenzione, con controlli stringenti e assetto organizzativo tale da minimizzare il rischio (lavoro in coppia, controlli giornalieri, DPI), elementi non compatibili con l'allegata sistematicità di movimentazioni gravose oltre soglia. Pertanto, alla luce delle risultanze (rigetto in duplice grado, CP_3 con motivazione tecnica e riferimenti a pregressa frattura lombare del 1990 e a DVR max 15 kg) e della cartella sanitaria (idoneità con prescrizione rispettata e quadro funzionale “nella norma” anche a distanza di anni), il nesso eziologico lavoro–malattia dedotto da parte ricorrente non risulta provato. Le stesse ammissioni del ricorrente e le risultanze dell'istruttoria (sistema rigoroso di permessi/AIL, DPI, aiuto ON nelle attività gravose, rispetto delle prescrizioni mediche da parte di ) convergono nel senso della mancata dimostrazione di condotte colpose od omissive in violazione dell'art. 2087 c.c. da parte datoriale. Il rigetto della domanda principale per difetto dell'an debeatur comporta l'assorbimento della domanda di manleva. ONt Le spese di lite tra parte ricorrente e seguono il principio della soccombenza. Sussistono invece giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite tra parte ricorrente e chiamata in ONtroparte_2 ON giudizio da con azione di manleva.
10
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 25.9.2018 da
, così provvede: Parte_1
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese Parte_1 di giudizio in favore di ONtroparte_1 liquidate in euro 4.500,00, oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie come per legge.
- dichiara integralmente compensate le spese legali tra parte ricorrente e ONtroparte_2
Brindisi, 05.11.2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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