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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 12/12/2025, n. 5949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5949 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIO-
NALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Gabriella Favero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 6597/2023 promossa con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. da:
Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvia Contestabile ed Andrea De Marchi, entrambi del Foro di Roma contro
resistente contumace Controparte_1
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ve- nezia.
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. il sig. Parte_1 ha convenuto in giudizio il al fine di veder riconosciuta la propria Controparte_1 cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto figlio di nato a [...] Persona_1
(BRA) in data 08/10/1963, divenuto cittadino italiano all'esito della procedura di rico- noscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis dal medesimo avviata per il tramite del Consolato Generale di Italia di Porto Alegre.
Il è rimasto contumace in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero, cui sono stati comunicati gli atti trattandosi di procedimento atti- nente lo status della persona, ha formulato la propria presa d'atto senza nulla opporre.
1 All'udienza del 02/12/2025 la causa è da ultimo passata in decisione sulle conclusioni come precisate dal ricorrente.
Va preliminarmente richiamata la normativa di riferimento rilevando come prima della riforma avvenuta nel 1992 l'istituto della cittadinanza fosse regolato dalla Legge
n.555/1912. Tale legge all'art. 1 confermava il principio del riconoscimento della citta- dinanza italiana per esclusiva derivazione paterna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita, come già stabilito nel Codice Civile del 1865 che all'art. 4 statuiva infat- ti: “Art. 4. È cittadino il figlio di padre cittadino.”, salva la previsione “residuale” di cui all'art. 7, al cui primo comma era stabilito che : “Art.
7. Quando il padre sia ignoto, è cit- tadino il figlio nato da madre cittadina”.
Tale norma speciale derogava, oltre al principio dell'unicità di cittadinanza ex art. 1, a quello della dipendenza delle sorti della cittadinanza del figlio minore da quelle del pa- dre, sancito in via ordinaria dall'art. 12 della medesima legge n. 555\1912, ove era di- chiarato che: “I figli minori non emancipati di chi acquista o ricupera la cittadinanza, di- vengono cittadini, salvo che risiedendo all'estero conservino, secondo la legge dello Sta- to a cui appartengono, la cittadinanza straniera.
Il contrasto normativo sviluppatosi con la legge del 1912 e il contenuto della medesima legge venivano superati successivamente dai principi enunciati dalla Carta Costituzionale del 1948. Infatti, l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della Legge, in parti- colare per violazione del principio di eguaglianza tra uomo e donna ex art. 3 Cost. ha nel tempo indotto il legislatore ad apportare talune modifiche ed integrazioni, ad esempio con la Legge n. 123 del 21 aprile 1983 e la Legge n. 180 del 15 maggio 1986.
La riforma organica in materia di cittadinanza si è ottenuta, poi, con l'entrata in vigore della Legge n.91 del 05.02.1992, che ha espressamente abrogato la previgente legge del
1912, dove si è affermato che ha diritto alla cittadinanza il figlio di padre o madre citta- dini o di genitori ignoti, se nasce sul territorio nazionale (L. 5 febbraio 1992, n. 91, art. 1), confermando il principio cardine dello ius sanguinis e nella via residuale dello ius soli.
La legge del 1992 ha rivalutato il peso della volontà individuale nell'acquisto e nella per- dita della cittadinanza e ha riconosciuto il diritto alla titolarità contemporanea di più cit- tadinanze. Altra importante novità nella struttura legislativa, introdotta anch'essa dalla legge del 1992, è la trasmissione dello status civitatis anche per via materna, avendo rece- pito nel suo contenuto normativo sia gli orientamenti giurisprudenziali più recenti (in
2 particolare le sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983), sia la circolare n. K. 28.1 dell'8 aprile 1991.
La cittadinanza italiana è riconosciuta dalla nascita essendo questo uno status derivante dalla discendenza in linea retta da un cittadino italiano, uomo o donna, per nascita. Con la conseguenza che il procedimento per il riconoscimento della cittadinanza deve essere esperito a ritroso (spesso in svariati passaggi generazionali) perché se il genitore è stato riconosciuto cittadino italiano, anche i discendenti in linea retta dovranno godere del medesimo status.
Orbene. Nel caso qui in esame e sotto il profilo del merito dello stesso va rilevato come l'accertamento della sussistenza in capo al ricorrente della cittadinanza italiana iure san- guinis non richieda di risalirsi all'avo capostipite cittadino italiano ed alla conseguente ve- rifica della continuità e non interruzione dell'intera linea di discendenza sino all'odierno ricorrente, dovendosi piuttosto e solo verificare la sussistenza dei presupposti di legge nel passaggio generazionale tra padre dell'istante, ed appunto il ricor- Persona_1 rente.
Valgono i criteri disciplinanti l'onere della prova nel giudizio ordinario, per cui il ricor- rente deve provare la sussistenza dei presupposti dello status di cittadino iure sanguinis e quindi: il rapporto di filiazione dal soggetto cittadino italiano. Nello specifico non vi è la necessità di ricostruire l'intera catena di trasmissione nella linea di discendenza in quanto ciò che viene fatto valere, ai fini dell'accertamento dello status di cittadino dell'interessato è la circostanza di aver ricevuto la cittadinanza italiana dall'immediato ascendente – il padre - che è evidentemente il più vicino nella linea di trasmissione della cittadinanza.
In questo senso, il ricorrente risulta aver soddisfatto l'onere probatorio sul medesimo gravante.
E' stato infatti prodotto in giudizio il certificato di nascita di rilasciato Persona_1 dal Comune di Codognè (TV) a seguito della trascrizione effettuata dallo stesso Ufficio dello stato civile su richiesta del Consolato Generale di Italia di Porto Alegre (BRA) all'esito della positiva conclusione della relativa procedura, che riporta l'annotazione:
“ ANNOTAZIONI
-------------------- A seguito di Attestazione del Console Generale d'Italia in Porto Alegre, ha visto rico- Persona_1 noscita la cittadinanza italiana.
------------- . --------------“.
3 Il ridetto certificato porta altresì l'ulteriore annotazione dell'intervenuto matrimonio del dante causa con la sig.ra (e del successivo scioglimento dello stesso), Parte_2 per quanto qui di interesse viene ripresa la prima:
“ ha contratto matrimonio con il 04-05-1996 nel comune di SANTO Persona_1 Parte_2 LO (BRASILE). L'atto fu trascritto nei registri di matrimonio del comune di CODOGNE' anno 2022 par- te 2 serie C n.15.
------------- . --------------"
Il ricorrente ha inoltre prodotto agli atti il proprio certificato di Parte_1 nascita (brasiliano) da cui risulta che il padre è e la madre Persona_1 Parte_2
Tutti i dati, dunque, corrispondono e confermano la discendenza.
[...]
Astrattamente potrebbe ritenersi la carenza di interesse ad agire giudizialmente in capo al ricorrente per l'accertamento della cittadinanza italiana, essendone il discendente e ri- corrente titolare sin dalla nascita.
Va tuttavia rilevato che dalla documentazione dimessa in giudizio risulta che il ricorrente si è attivato presso il di Curitiba - territorialmente compe- Parte_3 tente in base alla residenza dichiarata nello stato di Santa Catarina - per poter iniziare l'iter per l'accertamento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis, quale discenden- te in linea diretta di cittadino italiano ma parimenti risulta che il si versi in una Parte_3 situazione di grave arretrato.
Appare evidente come la vastità del fenomeno abbia creato e stia creando una situazione di sostanziale paralisi degli uffici competenti a fronte dell'enorme mole di domande pre- sentate.
L'obiettiva incertezza in ordine alla definizione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per via consolare e comunque il verosimile decorso di un lasso temporale non ragionevole rispetto all'interesse dei richiedenti e molto maggio- re del termine di 730 giorni per l'evasione della domanda previsto dall'art. 3 del DPR
n.362/1994, poiché equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificano l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Va da ultimo rilevato che mentre il ricorrenti ha provato la discendenza dall'ascendente italiano e ciò con la produzione dei certificati anagrafici, quello brasiliano debitamente tradotto e apostillato, non risulta viceversa eccepito né, conseguentemente, provato dal alcun evento interruttivo. Controparte_1
La Suprema Corte, peraltro, ha recentemente ribadito in tal senso il principio di diritto in tema di ripartizione dell'onere della prova, così statuendo: “In tema di diritti di citta- dinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge
4 sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla
contro
- parte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.”
(Cass. Sez, Unite n. 25317/2022, già più sopra richiamata).
La domanda avanzata dal ricorrente va pertanto accolta, dichiarando che il medesimo è cittadino italiano e disponendo l'adozione da parte del dei prov- Controparte_1 vedimenti conseguenti.
La particolare natura del giudizio e soprattutto la considerazione che l'elevato numero delle richieste in via amministrativa non ne consente la tempestiva evasione, giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, prote- zione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composi- zione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che:
nato il [...] in [...]/BRASILE - cittadino Parte_1 brasiliano ivi residente in [...]n. 46 Joinville SC/BR,
è cittadino italiano;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Venezia, 03 Dicembre 2025
Il giudice onorario dott.ssa Gabriella Favero
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