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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/02/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
Nella persona del GOP, Dott. Maurizio Ricigliano, ha emesso, previa trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. e scambio di note, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
Sentenza
nella causa civile iscritta al n.R.G. 5932\24 tra
, nato\a 10\4\38, rappr.to\a e difeso\a dall'avv. E. Parte_1
Vecchione, presso il cui studio elett.nte domicilia.
Ricorrente
e
in persona del Presidente p.t. , elettivamente domiciliato in Nola, CP_1
Via Variante 7 bis, presso i funzionari che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
Resistente
CONCLUSIONI:
come da note di trattazione scritta.
MOTIVAZIONE
In via preliminare va evidenziato che la controversia è proseguita unicamente in relazione alla richiesta di sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere, con declaratoria sulle spese in merito al principio della cosiddetta “soccombenza virtuale”.
1 Il giudizio, infatti, veniva introdotto con ricorso ex art.445 c.p.c bis depositato in data 27\9\24 , con la regolare costituzione delle parti evocate in causa.
Esso ha per oggetto il riconoscimento del beneficio concernente l'indennità di accompagnamento e lo status di disabilità grave ex art. 3 c. 3 l. 104\92.
Costituitasi in giudizio, l' deduceva che ,in sede di visita da parte della CP_1 competente Commissione II.CC. del 23\12\24 ,all' istante venivano riconosciute le prestazioni richieste, con decorrenza dal la domanda amministrativa.
Alla luce di siffatte difese parte ricorrente deduceva che il riconoscimento era avvenuto successivamente all'introduzione del giudizio e la sua decorrenza era non solo anteriore all'instaurazione dello stesso, ma altresì coincideva con la data della domanda amministrativa;
la stessa concludeva quindi per la declaratoria di cessata materia del contendere con condanna alle spese del resistente.
La causa, pertanto, continuava ad impulso di parte ricorrente sul presupposto del riconoscimento dei compensi professionali maturati in virtù del già illustrato principio della soccombenza virtuale.
Sul punto va sottolineato che la dichiarazione di cessata materia del contendere è istituto non disciplinato dal codice di rito, ma che, tuttavia, è pienamente esistente nella prassi, in forza di un consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, quale diritto a cui si ricorre ogni qual volta viene meno la ragion d'essere della lite. ( ex plurimis Cass.
n.10478 del 1/06/2004; Cass..n 2268 del 13/03/1999).
Siffatta pronuncia può essere emessa d'ufficio o ad istanza di parte quando i contendenti si diano reciprocamente atto della intervenuta mutazione della situazione evocata in giudizio, residuando la necessità di delibare solo in merito alle spese, sulla scorta del principio della soccombenza virtuale (
Cass.n.6395 del 1/04/2004; Cass. n.6403 del 1/04/2004).
Tal' è la situazione che si è definita con il giudizio in epigrafe, dove , a seguito di una circostanza verificatasi in sua pendenza, è venuto meno l'interesse sostanziale della parte ricorrente al giudizio stesso
2 ed al giudice compete solo stabilire se essa ha agito nell'ambito di una domanda ipoteticamente fondata o meno.
Va innanzitutto precisato che l'art. 115 c.p.c dispone che il giudice può porre a fondamento della sua decisione i fatti incontestati , ovvero, quelli che pacificamente sono presentati alla propria valutazione e tale appare la circostanza dedotta e non contestata dell'avvenuto riconoscimento della prestazione in sede amministrativa.
Ciò posto, va sottolineato che nel caso di specie il riconoscimento delle prestazioni è avvenuto in data posteriore all' instaurazione del giudizio , ma con decorrenza anteriore alla stessa e corrispondente a quella dell'inoltro dell'istanza in via amministrativa.
Pertanto, essendosi definita la questione fondamentale posta nel corso del processo, va dichiarata cessata la materia del contendere e liquidate le competenze relative all' attività svolta dalla difensa della parte ricorrente.
Ne consegue che le stesse, liquidate come da dispositivo e sulla scorta delle tabelle in vigore, vanno poste a carico dell' . CP_1
PQM
il Tribunale di Nola, Sezione Lavoro e Previdenza, in composizione monocratica, nella persona del dott. Maurizio Ricigliano, cosi' definitivamente provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere;
-condanna l' , in persona del Presidente p.t., a pagare , in CP_1 favore del ricorrente, le spese e competenze di causa, che si liquidano in complessivi € 1.300,00 , oltre spese forfettarie,cap e iva , con attribuzione al difensore costituito per dichiarazione di fattone anticipo.
Così deciso in Nola, 14\2\25 IL G.O.P.
dott. Maurizio Ricigliano
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