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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 31/10/2025, n. 1364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1364 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Virgilio AR Giudice
- dott. Michela Grillo Giudice Riunito nella camera di consiglio del 29/10/2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 592/2022 R.G. vertente
TRA
parte rappresentata e difesa dall'Avv. BRUNI Parte_1 C.F._1
SILVIO RICORRENTE
E
parte rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
UZ IC
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Cassino;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.2.2022 nato a [...] l'[...] (CF: Parte_1
, premesso di aver sposato nata a [...], C.F._1 CP_1 C.F._2 il 15/11/1972, con matrimonio trascritto nei registri dello al n. 04 Parte I^ - Serie = - anno 1999 - del
Registro degli atti di matrimonio del Comune di OR (Fr) e che dall'unione erano nati i figli Per_1
, nato a [...] il [...] e AR , nata a [...] il [...] maggiorenne
[...] Per_2 ed al termine degli studi, ha dedotto che con sentenza 1469/2021 del Tribunale di Cassino, pubblicata l'8.11.2021, era stata pronunciata la separazione dei coniugi con addebito al medesimo attuale ricorrente e con conferma delle condizioni stabilite nell'udienza presidenziale del 14.3.2018 relativamente all'affidamento, al collocamento e al mantenimento dei figli, ossia: 1) affido congiunto ad entrambi i genitori dei figli con collocamento presso la madre, assegnazione a quest'ultima della casa coniugale e disciplina del diritto di visita del padre come da ordinanza;
2) obbligo del AR di continuare a versare circa euro 500,00 mensili per i ratei del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale nonché di corrispondere alla le somme mensili di euro 500,00, quale contributo per CP_1 il mantenimento dei due figli (euro 250,00 per ciascuno), e di euro 200,00 per il mantenimento della moglie, oltre al 70% delle spese straordinarie, con riscossione degli assegni familiari da parte del
AR per far fronte ai suddetti oneri.
Ha allegato, nello stesso tempo, essersi ormai esaurita ogni comunione materiale e spirituale tra i consorti.
Ciò premesso, il ricorrente ha dedotto il peggioramento delle proprie condizioni reddituali rispetto all'epoca della separazione, per essere stato egli licenziato a luglio 2021 e per percepire, attualmente, solo 700 euro mensili, mentre al tempo della separazione (ne dava atto la medesima sentenza) il suo reddito netto era di euro 2000-2100 mensili. Inoltre, la resistente avrebbe avviato una convivenza more uxorio, tale da renderla non più bisognevole di contributo al mantenimento.
Con il ricorso, quindi, ha domandato dichiararsi la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio e riconoscersi solo euro 100 per contributo al figlio, con revoca del contributo al mantenimento della moglie e della figlia.
Si è costituita la resistente ha dedotto che, in realtà, il ricorrente aveva smesso di pagare le rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa ex coniugale da 4 anni (ciò ha allegato costituendosi nel
2022); inoltre la ha evidenziato il mancato rispetto di quanto stabilito per il pagamento delle CP_1 spese straordinarie, quasi mai avvenuto, ed anche il pagamento di solo € 300,00 mensili (mentre erano dovute € 700,00) dal mese di gennaio 2022.
Ciò premesso, la resistente ha concluso chiedendo determinarsi in euro € 200,00 mensili l'assegno divorzile in suo favore quale contributo al mantenimento, e nella somma di € 400,00 il contributo mensile al mantenimento del figlio AR , oltre al rimborso per la quota del 70% Per_1 delle straordinarie necessarie, scolastiche e sanitarie non mutuabili, sostenute nell'interesse della prole, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali.
Con provvedimento riservato all'esito dell'udienza presidenziale del 21.9.2022, il Presidente ha così statuito: 1) stante la maggiore età raggiunta dal figlio AR , revoca le condizioni riguardanti Per_1
l'affidamento, il collocamento ed il diritto di visita relativamente al predetto, confermando
l'assegnazione della casa coniugale a;
CP_1
2) revoca l'obbligo di di contribuire al mantenimento ordinario e Parte_1 straordinario in favore della figlia maggiorenne , nelle more divenuta autosufficiente;
Persona_3
3) conferma l'obbligo di AR di contribuire al mantenimento del figlio AR Pt_1
versando a la somma mensile di euro 250,00, oltre al 50% delle spese Per_1 CP_1 straordinarie;
4) revoca l'obbligo di AR di contribuire al mantenimento di;
Pt_1 CP_1
5) conferma l'obbligo di AR di provvedere al pagamento delle residue rate del Pt_1 mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale;
Nominato il giudice istruttore e procedutosi all'istruzione della causa, con sentenza pubblicata il 3.7.2023 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 19 febbraio 1996 in OR (FR) e trascritto nell'Ufficio di Stato Civile del predetto Comune,
Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 1996, Parte I, Serie /, N. 04 e, all'udienza del 29.10.2025, le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo alle seguenti condizioni: “Il ricorrente verserà un contributo al mantenimento del figlio di euro 300 mensili, oltre 50% delle spese Per_1 straordinarie e rivalutazione Istat dal 2027. Quanto alle spese straordinarie, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Cassino, previa giustificazione. Il ricorrente verserà altresì un contributo di euro 133 mensili a titolo di concorso al pagamento del canone di locazione dell'immobile ove risiede la resistente. La resistente rinuncia al contributo al mantenimento in proprio favore. Nulla in ordine alla casa ex coniugale”
Ricostruiti in questo modo i termini del contenzioso, il Collegio dà atto essere stata già pronunciata sentenza parziale in ordine alla domanda di divorzio.
Le intese delle parti sono conformi alla legge e appaiono adeguate a tutelare l'interesse del figlio maggiore , maggiorenne ma ancora non indipendente economicamente. Per_1
L'accordo giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 592/2022 R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede: ➢ Dato atto che con sentenza 1038/2023, pubblicata il 31.7.2023, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio:
➢ riconosce le altre intese raggiunte dalle parti in corso di causa;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, lì 29/10/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Virgilio AR Giudice
- dott. Michela Grillo Giudice Riunito nella camera di consiglio del 29/10/2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 592/2022 R.G. vertente
TRA
parte rappresentata e difesa dall'Avv. BRUNI Parte_1 C.F._1
SILVIO RICORRENTE
E
parte rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
UZ IC
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Cassino;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.2.2022 nato a [...] l'[...] (CF: Parte_1
, premesso di aver sposato nata a [...], C.F._1 CP_1 C.F._2 il 15/11/1972, con matrimonio trascritto nei registri dello al n. 04 Parte I^ - Serie = - anno 1999 - del
Registro degli atti di matrimonio del Comune di OR (Fr) e che dall'unione erano nati i figli Per_1
, nato a [...] il [...] e AR , nata a [...] il [...] maggiorenne
[...] Per_2 ed al termine degli studi, ha dedotto che con sentenza 1469/2021 del Tribunale di Cassino, pubblicata l'8.11.2021, era stata pronunciata la separazione dei coniugi con addebito al medesimo attuale ricorrente e con conferma delle condizioni stabilite nell'udienza presidenziale del 14.3.2018 relativamente all'affidamento, al collocamento e al mantenimento dei figli, ossia: 1) affido congiunto ad entrambi i genitori dei figli con collocamento presso la madre, assegnazione a quest'ultima della casa coniugale e disciplina del diritto di visita del padre come da ordinanza;
2) obbligo del AR di continuare a versare circa euro 500,00 mensili per i ratei del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale nonché di corrispondere alla le somme mensili di euro 500,00, quale contributo per CP_1 il mantenimento dei due figli (euro 250,00 per ciascuno), e di euro 200,00 per il mantenimento della moglie, oltre al 70% delle spese straordinarie, con riscossione degli assegni familiari da parte del
AR per far fronte ai suddetti oneri.
Ha allegato, nello stesso tempo, essersi ormai esaurita ogni comunione materiale e spirituale tra i consorti.
Ciò premesso, il ricorrente ha dedotto il peggioramento delle proprie condizioni reddituali rispetto all'epoca della separazione, per essere stato egli licenziato a luglio 2021 e per percepire, attualmente, solo 700 euro mensili, mentre al tempo della separazione (ne dava atto la medesima sentenza) il suo reddito netto era di euro 2000-2100 mensili. Inoltre, la resistente avrebbe avviato una convivenza more uxorio, tale da renderla non più bisognevole di contributo al mantenimento.
Con il ricorso, quindi, ha domandato dichiararsi la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio e riconoscersi solo euro 100 per contributo al figlio, con revoca del contributo al mantenimento della moglie e della figlia.
Si è costituita la resistente ha dedotto che, in realtà, il ricorrente aveva smesso di pagare le rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa ex coniugale da 4 anni (ciò ha allegato costituendosi nel
2022); inoltre la ha evidenziato il mancato rispetto di quanto stabilito per il pagamento delle CP_1 spese straordinarie, quasi mai avvenuto, ed anche il pagamento di solo € 300,00 mensili (mentre erano dovute € 700,00) dal mese di gennaio 2022.
Ciò premesso, la resistente ha concluso chiedendo determinarsi in euro € 200,00 mensili l'assegno divorzile in suo favore quale contributo al mantenimento, e nella somma di € 400,00 il contributo mensile al mantenimento del figlio AR , oltre al rimborso per la quota del 70% Per_1 delle straordinarie necessarie, scolastiche e sanitarie non mutuabili, sostenute nell'interesse della prole, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali.
Con provvedimento riservato all'esito dell'udienza presidenziale del 21.9.2022, il Presidente ha così statuito: 1) stante la maggiore età raggiunta dal figlio AR , revoca le condizioni riguardanti Per_1
l'affidamento, il collocamento ed il diritto di visita relativamente al predetto, confermando
l'assegnazione della casa coniugale a;
CP_1
2) revoca l'obbligo di di contribuire al mantenimento ordinario e Parte_1 straordinario in favore della figlia maggiorenne , nelle more divenuta autosufficiente;
Persona_3
3) conferma l'obbligo di AR di contribuire al mantenimento del figlio AR Pt_1
versando a la somma mensile di euro 250,00, oltre al 50% delle spese Per_1 CP_1 straordinarie;
4) revoca l'obbligo di AR di contribuire al mantenimento di;
Pt_1 CP_1
5) conferma l'obbligo di AR di provvedere al pagamento delle residue rate del Pt_1 mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale;
Nominato il giudice istruttore e procedutosi all'istruzione della causa, con sentenza pubblicata il 3.7.2023 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 19 febbraio 1996 in OR (FR) e trascritto nell'Ufficio di Stato Civile del predetto Comune,
Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 1996, Parte I, Serie /, N. 04 e, all'udienza del 29.10.2025, le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo alle seguenti condizioni: “Il ricorrente verserà un contributo al mantenimento del figlio di euro 300 mensili, oltre 50% delle spese Per_1 straordinarie e rivalutazione Istat dal 2027. Quanto alle spese straordinarie, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Cassino, previa giustificazione. Il ricorrente verserà altresì un contributo di euro 133 mensili a titolo di concorso al pagamento del canone di locazione dell'immobile ove risiede la resistente. La resistente rinuncia al contributo al mantenimento in proprio favore. Nulla in ordine alla casa ex coniugale”
Ricostruiti in questo modo i termini del contenzioso, il Collegio dà atto essere stata già pronunciata sentenza parziale in ordine alla domanda di divorzio.
Le intese delle parti sono conformi alla legge e appaiono adeguate a tutelare l'interesse del figlio maggiore , maggiorenne ma ancora non indipendente economicamente. Per_1
L'accordo giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 592/2022 R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede: ➢ Dato atto che con sentenza 1038/2023, pubblicata il 31.7.2023, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio:
➢ riconosce le altre intese raggiunte dalle parti in corso di causa;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, lì 29/10/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi