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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/10/2025, n. 4041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4041 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il GOP del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Lucia Perna, all'esito dell'udienza del
30/09/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 412/2025 vertente
DA
nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti ZAMBARDINO PIER PAOLO e IERVOLINO
FLORIDA, come da procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal funzionario dott. MENDOLA GIROLAMO
RESISTENTE
OGGETTO : riconoscimento prestazione dopo omologa ed azione di condanna
CONCLUSIONI : come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/01/2025 la ricorrente in epigrafe agiva per il riconoscimento del diritto al pagamento dei ratei relativi alla pensione di inabilità civile.
A fondamento della domanda deduceva che, in data 09/09/2024, a seguito di ATPO, il
Tribunale omologava l'accertamento del requisito sanitario relativo alla prestazione in oggetto, secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico nominato e che l' , nonostante la rituale comunicazione del decreto e la sussistenza CP_1
degli altri requisiti di legge, non procedeva al pagamento.
Si costituiva l' ed eccepiva che nulla è dovuto alla ricorrente in ragione della CP_1
titolarità, da parte della ricorrente, di una pensione di reversibilità; la ricorrete non depositava note di trattazione scritta per le successive udienze.
***
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
La ricorrente, riconosciuta invalida con diritto a percepire la pensione di inabilità a decorrere dal 31 ottobre 2023, in seguito a visita di revisione eseguita nell'ambito del procedimento ATP R.G. 14494/23, ha adito il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di ottenere il pagamento della prestazione pensionistica così riconosciuta in via giudiziale.
L' costituitosi in giudizio con l'atto Controparte_2
di comparsa di risposta, ha dedotto che con provvedimento identificato come TE08, datato 4 marzo 2025, l' ha confermato che nulla è dovuto alla ricorrente fino alla CP_1
data del 31 marzo 2025.
In particolare, il competente Ufficio Liquidazioni ha rilevato che la prestazione pensionistica in oggetto è stata azzerata in ragione della titolarità, da parte della ricorrente, di una pensione di reversibilità.
Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere rigettato Residua, piuttosto, il profilo delle spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a. Rigetta il ricorso;
b. Condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_1
1.865,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione.
Si comunichi
Aversa, 08/10/2025
Il GOP
dott.ssa Lucia Perna
SEZIONE LAVORO
Il GOP del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Lucia Perna, all'esito dell'udienza del
30/09/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 412/2025 vertente
DA
nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti ZAMBARDINO PIER PAOLO e IERVOLINO
FLORIDA, come da procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal funzionario dott. MENDOLA GIROLAMO
RESISTENTE
OGGETTO : riconoscimento prestazione dopo omologa ed azione di condanna
CONCLUSIONI : come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/01/2025 la ricorrente in epigrafe agiva per il riconoscimento del diritto al pagamento dei ratei relativi alla pensione di inabilità civile.
A fondamento della domanda deduceva che, in data 09/09/2024, a seguito di ATPO, il
Tribunale omologava l'accertamento del requisito sanitario relativo alla prestazione in oggetto, secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico nominato e che l' , nonostante la rituale comunicazione del decreto e la sussistenza CP_1
degli altri requisiti di legge, non procedeva al pagamento.
Si costituiva l' ed eccepiva che nulla è dovuto alla ricorrente in ragione della CP_1
titolarità, da parte della ricorrente, di una pensione di reversibilità; la ricorrete non depositava note di trattazione scritta per le successive udienze.
***
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
La ricorrente, riconosciuta invalida con diritto a percepire la pensione di inabilità a decorrere dal 31 ottobre 2023, in seguito a visita di revisione eseguita nell'ambito del procedimento ATP R.G. 14494/23, ha adito il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di ottenere il pagamento della prestazione pensionistica così riconosciuta in via giudiziale.
L' costituitosi in giudizio con l'atto Controparte_2
di comparsa di risposta, ha dedotto che con provvedimento identificato come TE08, datato 4 marzo 2025, l' ha confermato che nulla è dovuto alla ricorrente fino alla CP_1
data del 31 marzo 2025.
In particolare, il competente Ufficio Liquidazioni ha rilevato che la prestazione pensionistica in oggetto è stata azzerata in ragione della titolarità, da parte della ricorrente, di una pensione di reversibilità.
Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere rigettato Residua, piuttosto, il profilo delle spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a. Rigetta il ricorso;
b. Condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_1
1.865,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione.
Si comunichi
Aversa, 08/10/2025
Il GOP
dott.ssa Lucia Perna