Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/01/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica
Galante, ha pronunciato la seguente sentenza all'udienza di discussione del 16.01.2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 2762/2022
TRA
, nata il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
13, cod. fisc. rapp.ta e difesa - giusta procura in calce al ricorso - C.F._1 dall'Avv. Stabilito Achille Reccia cod. fisc. e dall'avv. Cipriano Di C.F._2
Tella cod. fisc. , e con questi elett.te dom.ta in San Cipriano C.F._3 d'Aversa (CE) alla via Togliatti n.1; Ricorrente
CONTRO
codice fiscale e partita iva ), con sede in Napoli, 37, Controparte_1 P.IVA_1 via Aquileia, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, sig.
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla memoria difensiva, CP_2 dall'avv. Bruno Calamaro (codice fiscale;
partita iva CodiceFiscale_4
; fax +39 081 ; posta elettronica;
posta P.IVA_2 C.F._5 Email_1 elettronica certificata it), presso lo studio del Email_2 Email_3 quale elettivamente domicilia in Napoli, 83, via Lepanto;
Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c. lette in udienza
OGGETTO: qualificazione del rapporto e compensi.
1
Con lite introdotta il 15.2.2022, le parti discutono della natura, autonoma o subordinata, del rapporto di lavoro intercorso dal 14.9.2009 al 12.11.2019, formalizzato con un contratto a progetto ex art 61 D.Lgs 276/2003 e con contratti di collaborazione personale e continuativa ex art 2 D.Lgs 81/2015, quale addetta al telemarketing come call center in modalità out-bound, dalle 15 alle 20 (sino al 2015) e dalle 15 alle 19 (nel periodo successivo).
Quale conseguenza della pretesa subordinazione, la ricorrente ha domandato il pagamento delle somme per differenze retributive, ferie e permessi non goduti, tredicesima e quattordicesima mensilità e tfr, per complessivi euro 112.200,25. In via subordinata, la ricorrente ha poi chiesto il pagamento della somma di euro 6.978,74 per il periodo dal 14 settembre 2009 fino all'entrata in vigore del decreto legislativo 81 del
2015 nonché della somma di euro 44.278,13 per il periodo successivo.
1
ha poi eccepito in compensazione, in caso di accoglimento della domanda attorea, le somme, pari a euro 1.220,88, dovute a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, essendo cessato il rapporto in data 12.11.2019 per volontà della ricorrente (e non alla naturale scadenza prevista il 16.12.2019). A libero interrogatorio, la ricorrente ha dichiarato di avere lavorato dal lunedì al sabato;
che il rapporto “è cessato lunedì 12 novembre 2019 (se non erro); ero stata pagata come sempre il giorno 10 del mese per il mese precedente;
il 12.11.19 il sig. mi CP_2 disse che sarei dovuta andare a fare una passeggiata con il mio fidanzato e il suo cane e tornare il giorno dopo, perché non voleva farmi lavorare in quel giorno;
io ho ritenuto che volesse licenziarmi”; quanto ai pagamenti, l'istante ha dapprima riferito di avere ricevuto nei primi anni (dal settembre 2009 al 2016) la somma di € 500,00 o 600,00 al mese corrisposta con assegno e, poi, ha specificato che la somma non è stata sempre fissa nei mesi “perché in caso di assenze (anche per festivi) l'importo mutava”; ha poi dichiarato di avere percepito nel secondo periodo (2017-2019) circa 350,00 euro mensili “(la somma anche in tal caso mutava in base ai giorni di assenza)”; ha precisato di avere sempre percepito le somme come indicate negli assegni consegnati dalla società, di importo difforme da quello indicato in buste paga.
Tentata invano la conciliazione tra le parti, sono stati escussi quattro testi che hanno rilasciato le seguenti deposizioni.
intimata da parte ricorrente, ha dichiarato: “Ho lavorato per la società S_ convenuta , con sede in Napoli via Aquileia, per sei mesi tra il 2009 e il 2010, CP_1 ma non ricordo con precisione i mesi, occupandomi della vendita di prodotti di Pt_2
preciso che la convenuta si occupa di telemarketing;
io telefonavo alle persone
[...] indicate dalla convenuta in una lista, proponevo i prodotti e li vendevo;
ho lavorato dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 o in alternativa dalle 15 alle 19 o dalle 16 alle 20 sulla base di turni determinati dal sig , non ricordo con quale frequenza. In CP_2 un'occasione ho lavorato meno di 4 ore perché avevo un impegno;
in tale occasione la moglie del si lamentò. Ho ricevuto – mi sembra in contanti - un compenso di 50 o CP_2
60 euro al mese, nonostante mi fosse stata indicata all'inizio del rapporto una cifra più elevata. Quando terminavo il lavoro, consegnavo al il bollettino delle vendite CP_2 effettuate . Lavoravo in una stanza con altre persone che svolgevano i miei stessi compiti.
Ho conosciuto la ricorrente perché abitava nel mio palazzo sito a Via Biscardi n. 13 (ivi ho abitato dal 1992 al giugno 2015). La ricorrente ha lavorato con me per la convenuta società nel 2009; se non ricordo male , ha iniziato a lavorare prima la ricorrente, ma non ricordo quando;
so che ha lavorato sino al 2019-2020. Sono a conoscenza di tale circostanza perchè alcune volte abbiamo percorso la stessa strada, in via Poggioreale, quando la ricorrente si dirigeva in ufficio (o usciva) ed io mi recavo presso mia madre, che abitava in via zara 23. Ho incontrato la ricorrente o a inizio pomeriggio o nel tardo pomeriggio. Dal 2009 al 2019 io mi sono recata presso l'abitazione di mia madre all'incirca tutti i giorni nel pomeriggio, verso le 15,30 – 16, intrattenendomi sino alle 19,30-19,45; preciso che mia madre è deceduta nel 2013, ma io ho continuato a frequentare la sua casa, perché ha vissuto anche mio fratello paralitico ( ), Persona_1 deceduto il 19.10.2016, oltre mia sorella che ha difficoltà nei movimenti per un Parte_3 problema di salute. La ricorrente ha svolto i miei stessi compiti come da me verificato nel periodo in cui ho lavorato;
nel periodo successivo al mio lavoro, io non sono entrata in azienda. La ricorrente ha lavorato per 4 ore, o di mattina o di pomeriggio;
prevalentemente, nel periodo successivo al mio impiego, ho incontrato la ricorrente di pomeriggio per strada a via Poggioreale. Preciso che a volte ho lasciato la ricorrente fuori il cancello condominiale ove è sita la sede della società, a volte fuori il palazzo dove stavano gli uffici della convenuta, in via Aquileia. Quando ho lavorato per la convenuta mi sono stati assegnati i compiti da o da sua moglie , il cui nome ora non CP_2 ricordo, con consegna di un foglio con i nomi delle persone da chiamare. Anche alla ricorrente ho visto consegnare dal sig o da sua moglie una lista di nominativi da CP_2 contattare. Sia io che la ricorrente usavamo un telefono aziendale e un computer aziendale, ove cercavamo il numero di telefono delle persone;
invero non ricordo se il numero di telefono fosse già inserito nella lista consegnata dall'azienda. Anzi preciso che i numeri di telefono erano indicati nel computer insieme ai nomi;
non dovevamo noi cercare i numeri di telefono;
non so per quale motivo l'azienda abbia consegnato il foglio dei nomi, nonostante fossero visibili nel computer. Non ricordo con quale frequenza sia stata consegnata la lista di persone da contattare . Non ricordo che la ricorrente si sia assentata dal lavoro quando io ho lavorato. L'entrata e l'uscita erano registrate firmando un foglio o un quaderno;
ciò era previsto per tutti i lavoratori anche per me e la ricorrente. Ricordo che era apposta la firma, non ricordo se era indicato anche l'orario. Ricordo che c'era una sala studio dove si trovava il foglio delle firme;
mi sembra che il foglio venisse poi ritirato dalla moglie del sig. . Non so se sono state concesse ferie;
ricordo che se CP_2 avessi voluto un, permesso, avrei dovuto chiederlo il giorno prima. Quanto all'attività di vendita, una volta che il cliente accettava la proposta, si formava una scheda con indicazione dei prodotti e della quantità, delle generalità del cliente , della modalità di pagamento. Io poi provvedevo a consegnare la sceda al sig. o a sua moglie. CP_2
Ricordo che era richiesto anche un numero di telefonate al giorno, ma non ricordo quante;
ricordo solo che erano abbastanza;
ricordo che era possibile scegliere l'ordine delle persone da contattare. Non ricordo se il ci abbia indicato anche un numero esatto CP_2 di telefonate da effettuare, ricordo che ci diceva che dovevamo fare quante più telefonate possibili. La moglie del ci ha indicato come fare telefonate: in caso di mancata CP_2 risposta dopo 3 squilli, occorreva tentare di contattare un'altra persona;
non ci ha indicato il tempo della telefonata, ma ci ha detto che occorreva prima presentarci e poi offrire il prodotto. Non ricordo se in casi di assenza per malattia sia stato necessario portare un certificato medico;
a me non è capitato di essere assente per malattia. Non sono a conoscenza di procedimenti disciplinari intentati dall'azienda. Ho firmato un contratto con la convenuta, ma non ricordo che tipo di rapporto sia stato indicato nell'atto; ricorso che nel contratto è stato previsto un compenso per ogni ora di lavoro svolta (circa 3 € all'ora) ; non era previsto un compenso in base al numero dei prodotti;
anzi ricordo che, in caso di maggiori vendite, la società avrebbe dato un bonus economico, ma non ricordo di quale entità; non ricordo se tale bonus sia stato indicato nel contratto;
io non ho mai ricevuto il bonus”. Co
, intimata da parte convenuta, ha dichiarato: “Ho lavorato per la Testimone_2 convenuta dal 2009 al 2022 nella sede in Napoli, via Aquileia n. 37, per 5 o 6 giorni a settimana dal lunedì al sabato;
preciso che io avevo un contratto a collaborazione e dunque non avevo orari fissi, in quanto li sceglievo io. A volte andavo di mattina a volte di pomeriggio in un orario compreso dalle 10 alle 20 ; mi intrattenevo dalle 3 alle 5 ore al giorno. Ho conosciuto la ricorrente che ha lavorato per la società convenuta dal 2009 al
2019; nemmeno la ricorrente era tenuta ad effettuare un orario fisso;
non aveva nemmeno giorni fissi. Non ricordo con quale frequenza oraria la ricorrente abbia svolto il lavoro;
io
o andavo di mattina o di pomeriggio e non sempre ci incontravamo. Io non comunicavo la mia libera scelta di lavorare di mattina o di pomeriggio;
mi presentavo direttamente in azienda. Ricordo che hanno collaborato circa 10 persone che avevano le stesse modalità lavorative da me descritte: tutti potevano scegliere se andare di mattina o pomeriggio;
non vi erano turni di lavoro predeterminati dall'azienda. La ricorrente è stata operatrice telefonica: si è occupata di proposte commerciali telefoniche, contattando persone indicate in una lista consegnata dall'azienda (ovvero dal supervisor valentina o Pt_4 [...]
oppure dal responsabile , moglie di ). Credo che la Pt_5 Persona_2 CP_2 lista sia stata poi consegnata dalla committente o altra. Non ricordo se nella Parte_2 lista era riportato anche il numero di telefono delle persone da contattare. Non avevamo una durata prefissata delle telefonate con le persone di cui alla lista. Era possibile scegliere liberamente l'ordine delle persone da contattare. Non ci sono state comunicate modalità sulle telefonate. Nel caso di accettazione della proposta commerciale, occorreva indicare il nome e le generalità del cliente, l'indirizzo della consegna, il numero dei prodotti venduti: tutto ciò veniva annotato in un modello precompilato, ove erano da noi riempiti i campi e consegnato il tutto al supervisor. Il compito da me descritto è stato svolto anche dalla ricorrente che ha lavorato nel mio stesso ufficio in una stanza comune che aveva diverse postazioni. Non vi era un orario minimo per svolgere l'attività. Nulla so sui compensi della ricorrente. Io ho ricevuto un compenso orario pari a € 3,50 circa, aumentato nel corso degli anni, oltre provvigioni corrispondenti ad una percentuale sulle vendite e oltre un bonus in caso di vendita di prodotti superiore ad un numero, che ora non ricordo. Ricordo che nell'ufficio vi erano circa 15 – 20 postazioni. Il prodotto era consegnato al cliente direttamente da che riceveva la somma dal cliente. Al Parte_2 termine della giornata, io annotavo in un rapporto il numero delle ore svolte, l'orario svolto (inizio e fine), le proposte commerciali andate a buon fine e lo firmavo;
poi consegnavo il tutto al supervisor. Con me hanno collaborato anche tal , , Per_3 Per_4
, ed altri ”. Persona_5 Per_6
, intimata dalla ricorrente, ha dichiarato: “Conosco la ricorrente perché Controparte_3
è una mia amica dai tempi del liceo. La ricorrente ha lavorato per la società convenuta dal settembre 2009 al novembre 2019, dal lunedì al sabato dalle 15 alle 19, con mansioni di centralinista, addetta al call center addetta alla vendita di prodotti di Parte_2
Anche io ho acquistato più volte tali prodotti insieme ad alcune mie amiche, effettuando l'ordine tramite la ricorrente;
tuttavia, dopo un po', quest'ultima mi ha riferito che il responsabile aveva vietato di rivolgersi a clienti diversi da quelli indicati in un CP_2 elenco a lei assegnato. Mi è capitato di percorrere a piedi con la ricorrente, poco prima delle 15, la strada di via nuova Poggioreale, mentre si recava al lavoro;
la salutavo nei pressi di una scuola materna, ove c'era un accesso in un edificio di via nuova Poggioreale, di cui la ricorrente aveva le chiavi. Qualche volta, con la mia auto, sono andata a prenderla fuori dal lavoro verso le 19 su via Aquileia (altro ingresso della società) in occasione di alcune serate nelle quali ci vedevamo. Ho poi anche accompagnato la ricorrente in banca a incassare somme di cui agli assegni (da me visti) consegnati - come da lei riferito - dal sig . La ricorrente non ha usufruito di ferie: sono a conoscenza CP_2 di tale circostanza perché, in occasione di viaggi anche in weekend, mi ha sempre detto che non poteva venire perché non aveva ferie. Ho verificato personalmente che, in un primo periodo, l'assegno è stato pari a euro 600, poi ridotto nel corso del tempo sino a euro 350; la ricorrente mi ha riferito che la riduzione era stata determinata in quanto non si è tenuto più conto delle vendite ma dalle ore lavorate, ma non ricordo bene tale circostanza. La ricorrente non ha usufruito di permessi, come da lei lamentato. So che non poteva modificare gli orari e i giorni di lavoro senza il consenso del datore. La ricorrente mi ha riferito che il titolare e la moglie (o compagna) le hanno dato direttive e fornito un elenco di persone da telefonare;
mi ha anche detto che non aveva libertà nella scelta del prodotto e delle persone da chiamare”.
intimata dalla convenuta, ha dichiarato: “Lavoro per la srl convenuta Controparte_4 nella sede in Napoli, via Aquileia, per 6 giorni a settimana, dal lunedì al sabato. Nel 2009 ho avuto un contratto come collaboratrice e ho lavorato 4 ore complessive al giorno o di mattina o di pomeriggio o di mattina e di pomeriggio;
come collaboratrice ero addetta a effettuare telefonate a clienti di sulla base di un elenco consegnato dalla Parte_2 società convenuta;
avevo anche la possibilità di chiamare persone diverse da quelle indicate nell'elenco. Dal 2012 ho, invece, un contratto come dipendente, per 4 ore complessive al giorno o di mattina (10-14) o di pomeriggio (15-19) a settimane alterne;
dal
2012 sono responsabile e mi occupo della sala, seguo le ragazze che effettuano le telefonate , a volte faccio anche telefonate in ausilio delle collaboratrici. Ho conosciuto la ricorrente che ha lavorato per la società convenuta dal 2009 ma non ricordo fino a quando;
ha svolto i compiti di collaboratrice senza effettuare un orario fisso o giorni fissi;
è stata libera di scegliere anche il numero di ore da lavorare durante il giorno. Non ricordo con quale frequenza oraria la ricorrente abbia svolto il lavoro;
non sempre l'ho vista. Quando ero collaboratrice, io non comunicavo la mia libera scelta di lavorare di mattina o di pomeriggio;
mi presentavo direttamente in azienda;
così faceva anche la ricorrente. Ricordo che hanno collaborato circa 10 persone che avevano le stesse modalità lavorative da me descritte: tutti potevano scegliere se andare di mattina o pomeriggio;
non vi erano turni di lavoro predeterminati dall'azienda. La ricorrente è stata operatrice telefonica: si è occupata di proposte commerciali telefoniche, contattando persone indicate in una lista consegnata dall'azienda (ovvero da o dalla moglie CP_2 [...]
). Credo che la lista sia stata poi consegnata dalla committente o Per_2 Parte_2 altra. Nella lista era riportato anche il numero di telefono delle persone da contattare. Non avevamo una durata prefissata delle telefonate con le persone di cui alla lista. Era possibile scegliere liberamente l'ordine delle persone da contattare. Non ci sono state comunicate modalità sulle telefonate. Nel caso di accettazione della proposta commerciale, occorreva indicare il nome e le generalità del cliente, l'indirizzo della consegna e il numero dei prodotti venduti: tutto ciò veniva annotato in un modello precompilato, i cui campi erano riempiti dai collaboratori, e consegnato al responsabile. Il compito da me descritto è stato svolto anche dalla ricorrente che ha lavorato nel mio stesso ufficio in una stanza comune che aveva diverse postazioni. Durante il periodo in cui sono stata collaboratrice, non vi era un orario minimo per svolgere l'attività: io sceglievo se lavorare
3 o 4 ore. Nulla so sui compensi della ricorrente. Io ho ricevuto da collaboratrice un compenso orario pari a € 3,50 – 4,00 circa, oltre provvigioni corrispondenti ad una percentuale sulle vendite e oltre un bonus corrispondente a incentivi (ma ora non ricordo quando era concesso). Nell'ufficio vi sono circa 15 postazioni. Il prodotto è consegnato al cliente direttamente da verde che riceve la somma dal cliente. Al termine della Pt_2 giornata, quando sono stata collaboratrice, ho annotato in un rapporto il mio nominativo, il numero delle ore svolte, l'orario svolto (inizio e fine), le proposte commerciali andate a buon fine;
poi ho consegnato il tutto al responsabile. La responsabile verificava il numero delle ore, almeno presumo, ma non so come ciò avveniva. Non ho rapporti di parentela con il sig ”. CP_2 Depositate note a cura delle parti, all'esito della discussione, la causa è decisa con sentenza contestuale pubblicamente letta. 2
Va preliminarmente osservato che la suprema Corte si è pronunciata in materia di contratto di collaborazione a progetto, ritenendo che l'azione del lavoratore per accertare la nullità del contratto non è soggetta al termine di decadenza di cui all'art. 32 l. n. 183 del 2010, concernente i soli provvedimenti datoriali che il lavoratore intenda impugnare, al fine di contestarne la legittimità o la validità (cfr. Cass. 32254/2019).
Siffatta disciplina, invero, introducendo termini rigorosi a pena di decadenza dall'esercizio del diritto, ha inteso eliminare prolungate situazioni di assoluta incertezza per le parti assicurando una più sollecita definizione degli assetti giuridici tra le stesse in una rosa di casi minuziosamente indicati dall'art. 32 in esame.
Quando invece un rapporto di collaborazione autonoma si risolva per effetto della manifestazione di volontà del collaboratore di voler recedere dal rapporto (come nel caso di specie, in quanto l'istante ha cessato il rapporto dal 12.11.2019, come dichiarato dalla società e non contestato) ovvero cessi per la sua naturale scadenza, manca del tutto un atto che il lavoratore abbia interesse a "contestare o confutare".
Laddove il legislatore abbia voluto prescindere dall'esistenza di uno specifico atto da impugnare, come nel caso dell'azione di nullità del termine e nel caso di azione di costituzione o accertamento di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto, si è preoccupato di fornire un'indicazione specifica della fattispecie
(così all'art. 32, comma 4, lett. d).
Ma una tale fattispecie, in particolare, non ricorre palesemente nel caso di specie, avendo la parte ricorrente proposto una domanda di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato nei confronti dello stesso soggetto titolare del contratto per rivendicare gli importi a titolo di differenze retributive;
non viene, dunque, in rilievo un'azione avente ad oggetto l'impugnazione di termini illegittimamente apposti ai propri contratti e/o proroghe né di atti di recesso della parte convenuta. L'eccezione di decadenza è, dunque, infondata. 3 Nel merito, va osservato che risultano stipulati tra le parti un contratto di lavoro a progetto, disciplinato dagli artt. 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché contratti di collaborazione personale e continuativa, disciplinati dall'art. 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
In particolare, la ricorrente ha iniziato a lavorare per New Centro a seguito della sottoscrizione del contratto di collaborazione a progetto in data 12 settembre 2009, disciplinato dal citato art. 61 del decreto legislativo n. 276/03, avente decorrenza dal 14 successivo e scadenza 16 dicembre 2012. Con tale contratto, la ricorrente ha convenuto e percepito un compenso orario di € 3,00 lordi, oltre il compenso lordo a percentuale sul volume delle vendite, (importo raccolta ordini) nella seguente misura: 1,0 % fino ad un fatturato mensile totale di € 2.999,99, 2,0 % se il totale del fatturato mensile è compreso tra
€ 3.000,00 e € 7.000,00, 3,0 % se il totale del fatturato mensile è superiore a € 7.000,00. Il 12 dicembre 2012, la sig.ra ha poi chiesto IL RINNOVO DEL PROGETTO Parte_1
DA VOI IN ESSERE, DAL 16/12/2012 AL 16/12/2015; proroga concessa e comunicata ai competenti uffici il 12 dicembre stesso. Entrato in vigore l'art. 2 del decreto legislativo n. 81/15, le parti hanno formalizzato un nuovo rapporto col contratto di collaborazione personale e continuativa dal 16 dicembre
2015, con scadenza 16 dicembre 2016, con applicazione del CCNL per i collaboratori telefonici siglato da Assocall e UGL Terziario e dell'accordo di prossimità aziendale del 26.11.2015. In base all'allegato A del contratto, è stato previsto il pagamento di un'indennita' mensile di garanzia di 450 euro mensili lordi, in caso di lavorazione di un minimale di contatti mensili, specificamente dettagliato dall'allegato. Ed, inoltre… una quota suppletiva o indennità variabile, sull'intero fatturato mensile pari alle seguenti percentuali: 1,0 % fino ad un fatturato mensile totale di € 4.999,99 , 2,0 % se il totale del fatturato mensile è compreso tra € 5.000,00 e € 9.999,99,3,0 % se il totale del fatturato mensile è superiore a € 10.000,00. Il 12 dicembre 2016, le parti hanno stipulato altro contratto dal 16.12.2016 al 16 dicembre
2017. L'11 dicembre 2017, hanno stipulato altro contratto dal 16.12.2017 con scadenza 16 dicembre 2018. Il 15 dicembre 2018, hanno stipulato altro contratto dal 16.12.2018 con scadenza 16 dicembre 2019, ma la ricorrente ha di sua iniziativa cessato ogni collaborazione con New centro il 12 novembre 2019.
4
Nella specie, la ricorrente non ha invocato la nullità dei contratti stipulati, ma ha chiesto l'accertamento della natura subordinata della prestazione in luogo di quella autonoma. Come efficacemente osservato dalla SC (Cassazione 66/2015), requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo - è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative.
L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo. In sede di legittimità è censurabile solo la determinazione dei criteri generali e astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto - incensurabile in tale sede, se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici - la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale (v. fra le altre Cass. 21-11-2001 n. 14664, Cass. 12-9- 2003 n. 13448, Cass. 6-
6-2002 n. 8254, Cass. 4-4-2001 n. 5036, Cass. 3-4-2000 n. 4036, Cass. 16-1-1996 n. 326, nonchè da ultimo Cass. 4-5- 2011 n. 9808).
"Elemento indefettibile - quindi - del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione,
l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa,
l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggi arsi del rapporto. Inoltre, non è idoneo a surrogare il criterio della subordinazione nei precisati termini neanche il "nomen iuris" che al rapporto di lavoro sia dato dalle sue stesse parti (cosiddetta "autoqualificazione"), il quale, pur costituendo un elemento dal quale non si può in generale prescindere, assume rilievo decisivo ove l'autoqualificazione non risulti in contrasto con le concrete modalità del rapporto medesimo" (v. Cass. 27-2-2007 n. 4500).
Del resto "ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, essendo l'iniziale contratto causa di un rapporto che si protrae nel tempo, la volontà che esso esprime ed il nomen iuris che utilizza non costituiscono fattori assorbenti, diventando l'esecuzione, per il suo fondamento nella volontà inscritta in ogni atto di esecuzione, la sua inerenza all'attuazione della causa contrattuale e la sua protrazione, non solo strumento d'interpretazione della natura e della causa del rapporto di lavoro (ai sensi dell'art. 1362 c.c., comma 2), bensì anche espressione di una nuova eventuale volontà delle parti che, in quanto posteriore, modifica la volontà iniziale conferendo, al rapporto, un nuovo assetto negoziale" (v. Cass. 5-7- 2006 n. 15327).
Pertanto, "sia nell'ipotesi in cui le parti, pur volendo attuare un rapporto di lavoro subordinato, abbiano simulatamente dichiarato di volere un rapporto di lavoro autonomo al fine di eludere la disciplina legale inderogabile in materia, sia nel caso in cui l'espressione verbale abbia tradito la vera intenzione delle parti, sia infine nell'ipotesi in cui, dopo aver voluto realmente il contratto di lavoro autonomo, durante lo svolgimento del rapporto le parti stesse, attraverso fatti concludenti, mostrino di aver mutato intenzione e di essere passate ad un effettivo assetto di interessi corrispondente a quello della subordinazione, il giudice di merito, cui compete di dare l'esatta qualificazione giuridica del rapporto, deve a tal fine attribuire valore prevalente - rispetto al "nomen juris" adoperato in sede di conclusione del contratto - al comportamento tenuto dalle parti nell'attuazione del rapporto stesso" (v. Cass. 10-4-2000 n. 4533, Cass. 21-7-2000 n. 9617, Cass. 26-6-2001 n. 8407).
5
Ciò chiarito dal punto di vista generale, esaminando le risultanze della prova testimoniale raccolta non si può che concordare con l'assunto della convenuta e la configurabilità di rapporti di natura autonoma seppur coordinata.
Ed infatti è rimasto accertato che la ricorrente, come indicato nei contratti sottoscritti, ha avuto il compito di contattare potenziali clienti per proporre vendite di prodotti (tipica attività cd out-bound). La circostanza, infatti, è stata confermata dalle testimoni S_ (“io telefonavo alle persone indicate dalla convenuta in una lista, proponevo i
[...] prodotti… La ricorrente ha svolto i miei stessi compiti come da me verificato nel periodo in cui ho lavorato”), da (“La ricorrente… si è occupata di proposte Testimone_2 commerciali telefoniche, contattando persone indicate in una lista consegnata dall'azienda… Il compito da me descritto è stato svolto anche dalla ricorrente che ha lavorato nel mio stesso ufficio in una stanza comune che aveva diverse postazioni”) e da (che, “come collaboratrice” era “addetta a effettuare telefonate ai clienti Controparte_4 di sulla base di un elenco consegnato dalla società convenuta… La Parte_2 ricorrente è stata operatrice telefonica: si è occupata di proposte commerciali telefoniche, contattando persone indicate in una lista consegnata dall'azienda”). Inoltre, con riguardo alla facoltà del prestatore di auto-organizzarsi relativamente ai tempi ed ai giorni di esecuzione della prestazione, è emerso come la ricorrente non fosse tenuta a rispettare la precisa scansione degli orari di lavoro dedotta in ricorso, ma fosse, all'interno delle fasce orarie, libera di iniziare e concludere la propria attività quando volesse, seppur Cont nel rispetto dei limiti orari 10 – 20 (9 – 14, il sabato) per evitare che centro effettuasse proposte telefoniche di acquisto attraverso suoi collaboratori in orari, ad esempio, notturni o eccessivamente mattinieri, e per consentire l'utilizzo delle postazioni telefoniche disponibili nelle due specifiche fasce orarie: dalle 10 alle 15 e dalle 15 alle 20 (a parte il sabato). Sul punto, la teste ha dichiarato, in proposito, che “nemmeno la ricorrente era _2 tenuta ad effettuare un orario fisso;
non aveva nemmeno giorni fissi. Non ricordo con quale frequenza oraria la ricorrente abbia svolto il lavoro;
io o andavo di mattina o di pomeriggio e non sempre ci incontravamo. Io non comunicavo la mia libera scelta di lavorare di mattina o di pomeriggio;
mi presentavo direttamente in azienda. Ricordo che hanno collaborato circa 10 persone che avevano le stesse modalità lavorative da me descritte: tutti potevano scegliere se andare di mattina o pomeriggio;
non vi erano turni di lavoro predeterminati dall'azienda … Non vi era un orario minimo per svolgere l'attività”. Cont Così, la teste (collaboratrice autonoma di centro dal 2009 e fino al 2012, poi Pt_4 sua dipendente) ha riferito: “Lavoro per la srl convenuta… per 6 giorni a settimana, dal lunedì al sabato. Nel 2009 ho avuto un contratto come collaboratrice e ho lavorato 4 ore complessive al giorno o di mattina o di pomeriggio o di mattina e di pomeriggio;
… Ho conosciuto la ricorrente che ha lavorato per la società convenuta dal 2009 ma non ricordo fino a quando;
ha svolto i compiti di collaboratrice senza effettuare un orario fisso o giorni fissi;
è stata libera di scegliere anche il numero di ore da lavorare durante il giorno. Non ricordo con quale frequenza oraria la ricorrente abbia svolto il lavoro;
non sempre l'ho vista. Quando ero collaboratrice, io non comunicavo la mia libera scelta di lavorare di mattina o di pomeriggio;
mi presentavo direttamente in azienda;
così faceva anche la ricorrente. Ricordo che hanno collaborato circa 10 persone che avevano le stesse modalità lavorative da me descritte: tutti potevano scegliere se andare di mattina o pomeriggio;
non vi erano turni di lavoro predeterminati dall'azienda… Durante il periodo in cui sono stata collaboratrice, non vi era un orario minimo per svolgere l'attività: io sceglievo se lavorare 3 o 4 ore”. Quanto alle dichiarazioni del teste il breve periodo della collaborazione intercorsa S_ con la convenuta, indicato in 6 mesi tra il 2009 e il 2010, non consente di sminuire di efficacia le deposizioni in precedenza riportate. Si consideri, inoltre, che la imprecisione del periodo lavorativo – contestato dalla convenuta che ha indicato un lavoro di tre mesi di luglio, agosto e ottobre 2009 – non consente nemmeno di rilevare la durata in cui la testimone avrebbe svolto la prestazione unitamente alla ricorrente, che pacificamente ha svoto la prestazione dal 14.9.2009. Inoltre, il richiamo ai turni determinati dal sig. CP_2
(9-13 o 15-19 o 16-20) risulta compatibile con la necessità dell'azienda di individuare fasce orarie per lo svolgimento della prestazione e non comporta necessariamente l'individuazione di uno specifico orario di lavoro assegnato alla ricorrente (nemmeno dedotto dal teste).
Il teste , che ha indicato un orario lavorativo della ricorrente dalle 15 alle 19, ha CP_3 riferito dell'impossibilità della ricorrente di “modificare gli orari e i giorni di lavoro senza il consenso del datore”: il teste non ha, tuttavia, motivato la fonte di conoscenza di tale circostanza e, non avendo frequentato i locali aziendali, non si ritiene abbia avuto la possibilità di accertare direttamente l'eterodirezione. La ricorrente, dunque, oltre a non essere sottoposta all'obbligo di rispettare determinate ore lavorative, non doveva neppure effettuare un numero minimo di telefonate né concludere un certo numero di contratti con i clienti indicati dalla convenuta e contattati telefonicamente. L'autonomia nella gestione degli orari non è, poi, impedita dalla compilazione dei rapportini riepilogativi del lavoro svolto giornalmente dagli operatori, con indicazione del numero delle ore svolte, dell'orario svolto (inizio e fine) e delle proposte commerciali andate a buon fine (come dichiarato dai testi e , trattandosi di attività _2 Pt_4 funzionalmente collegata alla committente. Quanto alle eventuali assenze, i testimoni escussi non hanno dichiarato che era necessaria un'autorizzazione preventiva o una successiva giustificazione. Sul punto, il teste ha S_ riferito: “Non ricordo che la ricorrente si sia assentata dal lavoro quando io ho lavorato.
… ricordo che se avessi voluto un, permesso, avrei dovuto chiederlo il giorno prima… Non ricordo se in casi di assenza per malattia sia stato necessario portare un certificato medico;
a me non è capitato di essere assente per malattia. Non sono a conoscenza di procedimenti disciplinari intentati dall'azienda”. Il richiamo del teste ad una richiesta preventiva del permesso si giustifica, poi, con l'esigenza di coordinamento dell'attività dei singoli collaboratori.
La resistente, invero, non è stata titolare né ha esercitato alcuno dei tipici poteri direttivi, atteso che i suggerimenti in ordine alle modalità delle telefonate indicate dal teste S_ (“La moglie del ci ha indicato come fare telefonate: in caso di mancata risposta CP_2 dopo 3 squilli, occorreva tentare di contattare un'altra persona;
non ci ha indicato il tempo della telefonata, ma ci ha detto che occorreva prima presentarci e poi offrire il prodotto”) sono espressione di coordinamento dell'attività del collaboratore. Conferma di ciò si potrebbe agevolmente ricavare anche dal fatto che nessun teste abbia riferito di provvedimenti disciplinari, di qualsiasi intensità, irrogati per violazione delle indicazioni apprese o per scostamento dai suggerimenti. D'altronde, il coordinamento di molteplici lavoratori autonomi impegnati in attività lavorative in un medesimo contesto spazio-temporale, più che di controllo e direzione nel merito delle prestazioni da porre in essere, assolve ad una funzione, da un lato, di mera gestione dell'ordine e dell'organizzazione comune a tutti i lavoratori impegnati, dall'altro, di mero coordinamento e potenziamento delle attività del singolo lavoratore, cui lo stesso liberamente si atteneva per il conseguimento di un maggiore compenso rapportato ad un sistema premiale (informazioni in merito alle attività da esperire nel corso della giornata, consigli e confronti in ordine alle tempistiche e modalità di approccio da tenere con gli interlocutori telefonici per una maggiore efficienza delle attività ed ottimizzazione dei guadagni).
Relativamente al compenso, poi, la circostanza che la ricorrente percepisse una componente fissa ed una componente variabile agganciata alle provvigioni e ad un bonus
(cfr. testi e è sintomatica del fatto che il corrispettivo economico da S_ _2 Pt_4 liquidarsi non maturasse per effetto della 'messa a disposizione delle sue energie lavorative' in favore della resistente, ma dipendesse in larga misura dal risultato finale raggiunto, cioè dal numero di ordini che, attraverso le proprie capacità professionali, la ricorrente fosse stata in grado di stimolare e recepire, con la conseguenza che il rischio economico relativo all'attività di teleselling deve considerarsi gravante non solo sulla resistente ma anche sulla ricorrente, consentendo così di ritenere insussistente quel profilo di alienità a tal riguardo richiesto per la verifica del vincolo di subordinazione.
Del resto, il mancato pagamento di una retribuzione fissa e predeterminata costituisce uno degli elementi sintomatici – ragionando a contrario – dell'inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato e dell'esistenza di un rapporto di lavoro autonomo;
si è detto in precedenza che la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, può costituire un indice rivelatore della subordinazione e dell'inesistenza della subordinazione. La variabilità del compenso è stata documentata dalla convenuta che ha depositato, da un lato, parte degli assegni consegnati alla ricorrente e, dall'altro, le buste paga quietanzate (in quanto sottoscritte dalla ricorrente per ricevuta anche delle somme).
Il richiamo del teste ad alcuni assegni di importo pari a 600 o 350 euro, visionati CP_3 dallo stesso teste, non ha poi alcun rilievo, avendo la stessa ricorrente confermato a libero interrogatorio che gli importi degli assegni erano diversi;
ad ogni modo, in assenza di prova di assegni dall'importo corrispondente a 600 o 350 euro e in considerazione del lungo lasso temporale tra gli eventi e la deposizione, deve ritenersi non attendibile il ricordo del teste sul punto.
6 In conclusione, dall'istruttoria svolta e dalla documentazione riversata in atti, è emerso un quadro probatorio rivelatore dell'insussistenza di un obbligo di presenza e di frequenza nonché di quello di chiedere preventivamente l'autorizzazione ovvero di rendere giustificazione per eventuali assenze, nonché dell'insussistenza di un potere direttivo, disciplinare e sanzionatorio in capo alla convenuta.
Per tutte le superiori osservazioni, deve concludersi con il rigetto della domanda della ricorrente volta all'accertamento della subordinazione. 7
Quanto alla domanda subordinata relativa al riconoscimento di un contratto CO.CO.ORG ex art. 2 dlgs n.81/2015, l'istante ha domandato il pagamento della somma di euro 44.278,13, ritenendo dovuta la somma di euro 70.928,13, in considerazione del lavoro svolto ed in applicazione del contratto collettivo di settore applicabile (C.C.N.L. CALL CENTERS), e detratto l'importo di euro 26.650,00 già percepito. Nelle conclusioni, l'istante ha chiesto anche l'accertamento della somma di euro 6.978,74 per il periodo dal 14.9.2009 all'entrata in vigore del Dlgs 81/2015. La domanda tuttavia è infondata, in quanto la ricorrente – non solo non ha detratto le somme percepite e risultanti dalle buste paga quietanzate, ma - ha preteso somme anche a titolo di indennità sostitutiva ferie, tredicesima, quattordicesima e tfr estranei al contratto di collaborazione;
inoltre, non è stata fornita la prova della quantità della prestazione settimanale resa, in quanto - come già accertato - non risulta che la ricorrente abbia osservato le dedotte 24 ore settimanali. 8 Quanto all'eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta per non avere dimostrato la parte ricorrente di avere intimato almeno 7 giorni prima il teste per l'udienza del CP_3
13.3.24 (cfr. verbale di udienza del 18.9.24 e note conclusive della società del 16.12.24), va osservato che la stessa è già stata rigettata con ordinanza resa all'udienza del 18.9.24
“atteso che la pec inviata dal teste in data 12.3.24 è sufficiente a Controparte_3 dimostrare la sua effettiva conoscenza dell'udienza fissata per la escussione del 13.3.2024”. Per completezza, deve rilevarsi che la decadenza di cui all'art 104 disp att cpc è prevista allorquando la parte, senza giusto motivo, non faccia chiamare i testimoni davanti al Giudice e non anche quando - in ipotesi – la chiamata non sia rispettosa del termine di cui all'art 103 pari a 7 giorni prima (cfr. Cass. 7477/1997, per cui non incorre in alcuna decadenza la parte che intima un teste a comparire in un termine inferiore a quello previsto dall'articolo 103 att c pc).
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Per tutte le considerazioni svolte, dunque, la domanda della ricorrente deve essere integralmente rigettata. Considerata la complessità dell'accertamento in fatto e dei conseguenti oneri probatori, si ritengono sussistere giuste ragioni per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite.
Napoli, 16.01.2025 Il Giudice del lavoro d.ssa Monica Galante