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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/06/2025, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. n. 6339/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE-
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
COSTANZA TETI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice nel procedimento per separazione consensuale n. 6339/2025 V.G. promosso da
(c.f ), con l'avv. SILVIA SFORZINI Parte_1 C.F._1
e
(c.f , con l'avv. SILVIA SFORZINI Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: separazione a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1) Vita separata, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Affidamento paritario della figlia che trascorrerà ugual tempo con entrambi i genitori, i quali Per_1 stabiliranno i giorni di frequentazione in base ai turni lavorativi della signora soggetti a cambiamenti Pt_1 settimanali;
3) il signor potrà contare, come è sempre successo, dell'aiuto dei propri genitori, che è Pt_2 Per_1 abituata a frequentare sin da quando è piccola e con i quali ha un ottimo rapporto, oltre al fatto di avere un
1 orario di lavoro flessibile che gli consente di occuparsi della figlia quando la signora ha i suoi turni Pt_1 lavorativi.
4) Durante il periodo estivo (mesi di giugno, luglio e agosto) trascorrerà con ciascun genitore almeno Per_1 due settimane di ferie, anche non consecutive, da concordare preferibilmente entro la fine del mese di maggio di ogni anno.
La minore trascorrerà, altresì, metà delle vacanze natalizie e pasquali con ciascun genitore con alternanza di anno in anno dei giorni di Pasqua e Natale, Pasquetta e Vigilia di Natale, salvo diversi accordi.
Resta salva la possibilità dei genitori di modificare di comune accordo le modalità di visita, tenendo sempre in considerazione le esigenze e il primario interesse della figlia, che concilieranno con i propri impegni di lavoro.
5) La casa coniugale, sita a Brescia in Via Sanmicheli n. 4, di proprietà esclusiva del signor
[...]
, viene assegnata con arredi e corredi alla signora affinchè continui ad abitarci con la figlia, Parte_2 Pt_1 mentre il signor si è già trasferito momentaneamente dai propri genitori;
Pt_2
6) i coniugi hanno raggiunto l'accordo di vendere la casa coniugale entro la fine dell'anno 2026 e di dividere al 50% il ricavato della stessa, al netto del mutuo che continuerà a pagare il signor sino al momento Pt_2 della vendita;
7) con il ricavato della vendita della casa coniugale, entrambi sceglieranno una propria soluzione abitativa;
8) stante la scelta dell'affidamento paritario della minore, ciascun coniuge provvederà direttamente al mantenimento ordinario della figlia e l'assegno unico continuerà ad essere percepito per l'intero dalla signora Pt_1
9) Le spese straordinarie relative alla figlia verranno sostenute al 50% da ciascuno dei genitori e saranno regolate secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Brescia, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare. Dette spese dovranno essere documentate e rimborsate al genitore che le anticipa per l'intero entro 15 gg dalla richiesta documentata.
10) I coniugi danno atto di essere entrambi economicamente indipendenti e di aver definito tra loro ogni altra questione di carattere patrimoniale, non avendo, pertanto, null'altro da richiedere reciprocamente, nonché di essere a conoscenza delle rispettive situazioni economiche.
11) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in data 26/04/2014 hanno contratto matrimonio, iscritto presso il registro dello stato civile del
Comune di Botticino (atto n. 2, parte I).
Con ricorso congiunto depositato il 24.3.2025 i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione ed hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
2 Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma 1, c.c. e 473 bis.51 c.p.c.:
-omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni menzionate in epigrafe;
-ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 19/06/2025.
Il presidente estensore
Gustavo Nanni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE-
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
COSTANZA TETI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice nel procedimento per separazione consensuale n. 6339/2025 V.G. promosso da
(c.f ), con l'avv. SILVIA SFORZINI Parte_1 C.F._1
e
(c.f , con l'avv. SILVIA SFORZINI Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: separazione a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1) Vita separata, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Affidamento paritario della figlia che trascorrerà ugual tempo con entrambi i genitori, i quali Per_1 stabiliranno i giorni di frequentazione in base ai turni lavorativi della signora soggetti a cambiamenti Pt_1 settimanali;
3) il signor potrà contare, come è sempre successo, dell'aiuto dei propri genitori, che è Pt_2 Per_1 abituata a frequentare sin da quando è piccola e con i quali ha un ottimo rapporto, oltre al fatto di avere un
1 orario di lavoro flessibile che gli consente di occuparsi della figlia quando la signora ha i suoi turni Pt_1 lavorativi.
4) Durante il periodo estivo (mesi di giugno, luglio e agosto) trascorrerà con ciascun genitore almeno Per_1 due settimane di ferie, anche non consecutive, da concordare preferibilmente entro la fine del mese di maggio di ogni anno.
La minore trascorrerà, altresì, metà delle vacanze natalizie e pasquali con ciascun genitore con alternanza di anno in anno dei giorni di Pasqua e Natale, Pasquetta e Vigilia di Natale, salvo diversi accordi.
Resta salva la possibilità dei genitori di modificare di comune accordo le modalità di visita, tenendo sempre in considerazione le esigenze e il primario interesse della figlia, che concilieranno con i propri impegni di lavoro.
5) La casa coniugale, sita a Brescia in Via Sanmicheli n. 4, di proprietà esclusiva del signor
[...]
, viene assegnata con arredi e corredi alla signora affinchè continui ad abitarci con la figlia, Parte_2 Pt_1 mentre il signor si è già trasferito momentaneamente dai propri genitori;
Pt_2
6) i coniugi hanno raggiunto l'accordo di vendere la casa coniugale entro la fine dell'anno 2026 e di dividere al 50% il ricavato della stessa, al netto del mutuo che continuerà a pagare il signor sino al momento Pt_2 della vendita;
7) con il ricavato della vendita della casa coniugale, entrambi sceglieranno una propria soluzione abitativa;
8) stante la scelta dell'affidamento paritario della minore, ciascun coniuge provvederà direttamente al mantenimento ordinario della figlia e l'assegno unico continuerà ad essere percepito per l'intero dalla signora Pt_1
9) Le spese straordinarie relative alla figlia verranno sostenute al 50% da ciascuno dei genitori e saranno regolate secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Brescia, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare. Dette spese dovranno essere documentate e rimborsate al genitore che le anticipa per l'intero entro 15 gg dalla richiesta documentata.
10) I coniugi danno atto di essere entrambi economicamente indipendenti e di aver definito tra loro ogni altra questione di carattere patrimoniale, non avendo, pertanto, null'altro da richiedere reciprocamente, nonché di essere a conoscenza delle rispettive situazioni economiche.
11) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in data 26/04/2014 hanno contratto matrimonio, iscritto presso il registro dello stato civile del
Comune di Botticino (atto n. 2, parte I).
Con ricorso congiunto depositato il 24.3.2025 i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione ed hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
2 Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma 1, c.c. e 473 bis.51 c.p.c.:
-omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni menzionate in epigrafe;
-ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 19/06/2025.
Il presidente estensore
Gustavo Nanni
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