Ordinanza cautelare 12 luglio 2024
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Aosta, sez. I, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Aosta |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00001/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00022/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 22 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Parillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, corso Stati Uniti, 45;
per l'annullamento
“- del provvedimento Prot. -OMISSIS-, adottato il -OMISSIS- dal Ministero della Difesa – Stato Maggiore dell’Esercito – Dipartimento Impiego del Personale, e notificato in pari data, recante rigetto dell’istanza tesa ad ottenere i benefici di cui all’art. 33, comma 3, Legge n. 104/92;
- degli atti preordinati, connessi e conseguenziali, dei quali si sconoscono data ed estremi”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2024 la dott.ssa Jessica Bonetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha agito in giudizio per l’annullamento del provvedimento Prot. -OMISSIS-, adottato il -OMISSIS- dal Ministero della difesa– Stato maggiore dell’Esercito – Dipartimento impiego del personale e notificato in pari data, col quale è stata respinta l’istanza tesa ad ottenere i benefici di cui all’art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992.
Il Ministero della difesa si è costituito in giudizio con una memoria di pure stile.
Con la memoria depositata in data 3.10.2024 il ricorrente ha rinunciato agli atti e all’azione, chiedendo tuttavia dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, con compensazione delle spese di lite.
All’udienza di discussione del 10.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
All’esito del giudizio, ad avviso del Collegio, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, stante la richiesta in tal senso del militare.
Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto dell’esito del giudizio e della costituzione solo formale dell’Amministrazione.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale della Valle d'Aosta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse;
- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppina Adamo, Presidente
Paola Malanetto, Consigliere
Jessica Bonetto, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Jessica Bonetto | Giuseppina Adamo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.