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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/03/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15911/2024 R.G.V.G.
TRA
nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso l'avv. Maria Nunziella Mancuso, rappresentante e difensore;
E
nata a [...] il [...] (c.f.: ), elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata presso l'avv. Angela Porciello, rappresentante e difensore;
ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate (con note scritte depositate il 13/3/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27/11/2024 i ricorrenti, premesso di avere contratto matrimonio concordatario a Palermo il 22/9/1993, in costanza del quale sono nate le figlie (il Per_1
20/5/1994), (il 16/12/1996), economicamente indipendenti, e (il 7/7/2007), Per_2 Per_3
hanno esposto di essersi separati in forza della sentenza n. 3636/2024 del 20-24/6/2024, emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento n. 644/2021 R.G. Hanno chiesto, pertanto, che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio
1 concordatario.
Scaduto il termine perentorio del 20/3/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno chiesto di divorziare congiuntamente alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo e, in particolare:
“
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2. la casa coniugale sita in Palermo Via Assoro n. 25 rimane assegnata alla Signora CP_1
3. la figlia minore nata a [...] il [...] rimane affidata ad entrambi i genitori, Per_3 con domicilio prevalente presso la madre, nulla disponendosi in ordine al regime di frequentazione con il genitore non collocatario, stante che quest'ultima ha ormai, raggiunto un'età ed un presumibile grado di maturità ed autonomia decisionale tali da consentirle di decidere liberamente con quali modalita' incontrare il padre;
4. il Signor concorrerà al mantenimento della figlia corrispondendo alla Signora Pt_1 CP_1 entro il giorno 5 di ogni mese la somma di €. 350,00 (euro trecentocinquanta/00) e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle eventuali spese straordinarie come da
Protocollo approvato in data 02.07.2019;
5. i ricorrenti rinunciano a qualsivoglia diritto a mantenimento e/o assegno alimentare”.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio con il rito concordatario a Palermo il
22/9/1993;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di un anno a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel giudizio di separazione definito con sentenza n. 3636/2024 del 20-24/6/2024, emessa dal Tribunale di
Palermo nell'ambito del procedimento n. 644/2021 R.G.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come dianzi riportate.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., così provvede:
2 a) pronunciala cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 22/9/1993, da , nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...], iscritto agli atti dello Stato civile del predetto
[...]
Comune dell'anno 1993 al n. 128, parte II, serie A, alle condizioni riportate in parte motiva;
b) dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, 20 marzo 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15911/2024 R.G.V.G.
TRA
nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso l'avv. Maria Nunziella Mancuso, rappresentante e difensore;
E
nata a [...] il [...] (c.f.: ), elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata presso l'avv. Angela Porciello, rappresentante e difensore;
ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate (con note scritte depositate il 13/3/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27/11/2024 i ricorrenti, premesso di avere contratto matrimonio concordatario a Palermo il 22/9/1993, in costanza del quale sono nate le figlie (il Per_1
20/5/1994), (il 16/12/1996), economicamente indipendenti, e (il 7/7/2007), Per_2 Per_3
hanno esposto di essersi separati in forza della sentenza n. 3636/2024 del 20-24/6/2024, emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento n. 644/2021 R.G. Hanno chiesto, pertanto, che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio
1 concordatario.
Scaduto il termine perentorio del 20/3/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno chiesto di divorziare congiuntamente alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo e, in particolare:
“
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2. la casa coniugale sita in Palermo Via Assoro n. 25 rimane assegnata alla Signora CP_1
3. la figlia minore nata a [...] il [...] rimane affidata ad entrambi i genitori, Per_3 con domicilio prevalente presso la madre, nulla disponendosi in ordine al regime di frequentazione con il genitore non collocatario, stante che quest'ultima ha ormai, raggiunto un'età ed un presumibile grado di maturità ed autonomia decisionale tali da consentirle di decidere liberamente con quali modalita' incontrare il padre;
4. il Signor concorrerà al mantenimento della figlia corrispondendo alla Signora Pt_1 CP_1 entro il giorno 5 di ogni mese la somma di €. 350,00 (euro trecentocinquanta/00) e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle eventuali spese straordinarie come da
Protocollo approvato in data 02.07.2019;
5. i ricorrenti rinunciano a qualsivoglia diritto a mantenimento e/o assegno alimentare”.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio con il rito concordatario a Palermo il
22/9/1993;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di un anno a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel giudizio di separazione definito con sentenza n. 3636/2024 del 20-24/6/2024, emessa dal Tribunale di
Palermo nell'ambito del procedimento n. 644/2021 R.G.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come dianzi riportate.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., così provvede:
2 a) pronunciala cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 22/9/1993, da , nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...], iscritto agli atti dello Stato civile del predetto
[...]
Comune dell'anno 1993 al n. 128, parte II, serie A, alle condizioni riportate in parte motiva;
b) dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, 20 marzo 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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