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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 140/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
29/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MACRI' UBALDA, Presidente
PO RT, Relatore
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 733/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Capri - Piazza Umberto I N. 9 80073 Capri NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10355/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
11 e pubblicata il 27/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11 TASI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6535/2025 depositato il
03/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati chiedendone l'accoglimento
Resistente/Appellato: si riporta agli atti depositati chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello ritualmente depositato la Sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli n. 10355/2024 depositata il 27.6 2024, con la quale veniva rigettato il ricorso avverso l'avviso di accertamento n.11 emesso dal Comune di Capri datato 5.9.2023 per complessivi euro 468,00 per TASI 2018, riferita ad immobile sito alla Indirizzo_1 - Capri.
Con l'originario giudizio la contribuente, in primis eccepiva il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, per poi assumere di essere residente e di dimorare abitualmente presso l'abitazione e pertanto di essere esente dal pagamento del tributo, lamentando che il Comune, a seguito di specifici accertamenti effettuati dalla Guarda di Finanza, assumeva che la medesima, pur avendo la residenza presso l'abitazione, non vi dimorava abitualmente. Si costituiva il Comune controdeucendo.
Il Giudice di primo grado rigettava il ricorso facendo seguire le spese alla soccombenza.
Con l'odierno giudizio l'appellante ripropone sostanzialmente le doglianze del primo grado rapportate alla sentenza del primo giudizio chiedendone l'annullamento. Si costituiva il Comune di Capri controdeducendo.
La causa veniva discussa all'udienza del 29.10.2025 ed introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Il primo motivo riferito alla assunta mancata motivazione del provvedimento impugnato non è meritevole di accoglimento. L'avviso di cui è causa fa espresso richiamo alla nota della Guardia di Finanza n. 18005 del 7.7.2023 di cui trasfonde quasi testualmente il contenuto, che ha per oggetto “Trasmissione elenco false residenze anagrafiche”, richiamando, altresì, la successiva nota meramente integrativa n.19285 del
20.7.2023 i cui contenuti, dal tenore degli scritti prodotti dalla ricorrente, appaiono noti alla contribuente.
Venendo al merito della questione, il Comune ha correttamente agito sulla base di elementi di fatto, oggettivi, accertati dalla Guardia di Finanza, aventi il carattere della gravità, precisione e concordanza, peraltro non contestati dalla ricorrente dal punto di vista fattuale, che fanno ritenere che la medesima non abbia l'abituale dimora presso l'abitazione in questione. In primis dalle bollette elettriche acquisite agli atti, peraltro citate dallo stesso contribuente, espressamente risulta un picco di consumi unicamente nei periodi estivi, crollando durante i rimanenti periodi dell'anno, e precisamente : dall'1.5 al 30.6 2018, la spese per il reale consumo della sola energia elettrica (“Spesa per la materia energia”) è pari ad euro
26,26 ; per il periodo 1.7 – 31.8.2018 si triplica per giungere ad euro 73,20; per il periodo 1.9 - 31.10.2018 si dimezza per arrivare ad euro 35,96, come pure per il periodo 1.11 – 31.12, ove si giunge ad euro
34,62.
Inoltre dagli accertamenti dei militari è emerso che la contribuente da quando ha stabilito nel 2018 la propria residenza a Capri, non ha mai variato il medico di medicina generale rimasto sempre lo stesso presso la città di Napoli ove precedentemente risiedeva, circostanza sospetta e singolare considerata la funzione del medico di medicina generale;
inoltre la domiciliazione delle utenze è sempre rimasta in
Napoli presso la precedente residenza, circostanza anch'essa che induce a ritenere che l'effettiva dimora abituale della contribuente sia rimasta sempre presso la città di Napoli. A corroborare la convinzione depongono gli specifici accertamenti investigativi effettuati dai militari acquisiti presso le persone del posto, che hanno riferito che l'immobile è occupato prevalentemente nel periodo estivo e dagli accessi presso l'abitazione effettuati dalla G.d.F, ancorchè in periodi successivi al 2018, che hanno dato sempre esito negativo.
Alla luce di tali elementi di fatto concordanti è corretto ritenere che la contribuente non abbia la dimora abituale presso l'abitazione di Capri e l'appello va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore di parte appellata che si liquidano in euro 850,00, oltre accessori di legge
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
29/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MACRI' UBALDA, Presidente
PO RT, Relatore
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 733/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Capri - Piazza Umberto I N. 9 80073 Capri NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10355/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
11 e pubblicata il 27/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11 TASI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6535/2025 depositato il
03/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati chiedendone l'accoglimento
Resistente/Appellato: si riporta agli atti depositati chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello ritualmente depositato la Sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli n. 10355/2024 depositata il 27.6 2024, con la quale veniva rigettato il ricorso avverso l'avviso di accertamento n.11 emesso dal Comune di Capri datato 5.9.2023 per complessivi euro 468,00 per TASI 2018, riferita ad immobile sito alla Indirizzo_1 - Capri.
Con l'originario giudizio la contribuente, in primis eccepiva il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, per poi assumere di essere residente e di dimorare abitualmente presso l'abitazione e pertanto di essere esente dal pagamento del tributo, lamentando che il Comune, a seguito di specifici accertamenti effettuati dalla Guarda di Finanza, assumeva che la medesima, pur avendo la residenza presso l'abitazione, non vi dimorava abitualmente. Si costituiva il Comune controdeucendo.
Il Giudice di primo grado rigettava il ricorso facendo seguire le spese alla soccombenza.
Con l'odierno giudizio l'appellante ripropone sostanzialmente le doglianze del primo grado rapportate alla sentenza del primo giudizio chiedendone l'annullamento. Si costituiva il Comune di Capri controdeducendo.
La causa veniva discussa all'udienza del 29.10.2025 ed introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Il primo motivo riferito alla assunta mancata motivazione del provvedimento impugnato non è meritevole di accoglimento. L'avviso di cui è causa fa espresso richiamo alla nota della Guardia di Finanza n. 18005 del 7.7.2023 di cui trasfonde quasi testualmente il contenuto, che ha per oggetto “Trasmissione elenco false residenze anagrafiche”, richiamando, altresì, la successiva nota meramente integrativa n.19285 del
20.7.2023 i cui contenuti, dal tenore degli scritti prodotti dalla ricorrente, appaiono noti alla contribuente.
Venendo al merito della questione, il Comune ha correttamente agito sulla base di elementi di fatto, oggettivi, accertati dalla Guardia di Finanza, aventi il carattere della gravità, precisione e concordanza, peraltro non contestati dalla ricorrente dal punto di vista fattuale, che fanno ritenere che la medesima non abbia l'abituale dimora presso l'abitazione in questione. In primis dalle bollette elettriche acquisite agli atti, peraltro citate dallo stesso contribuente, espressamente risulta un picco di consumi unicamente nei periodi estivi, crollando durante i rimanenti periodi dell'anno, e precisamente : dall'1.5 al 30.6 2018, la spese per il reale consumo della sola energia elettrica (“Spesa per la materia energia”) è pari ad euro
26,26 ; per il periodo 1.7 – 31.8.2018 si triplica per giungere ad euro 73,20; per il periodo 1.9 - 31.10.2018 si dimezza per arrivare ad euro 35,96, come pure per il periodo 1.11 – 31.12, ove si giunge ad euro
34,62.
Inoltre dagli accertamenti dei militari è emerso che la contribuente da quando ha stabilito nel 2018 la propria residenza a Capri, non ha mai variato il medico di medicina generale rimasto sempre lo stesso presso la città di Napoli ove precedentemente risiedeva, circostanza sospetta e singolare considerata la funzione del medico di medicina generale;
inoltre la domiciliazione delle utenze è sempre rimasta in
Napoli presso la precedente residenza, circostanza anch'essa che induce a ritenere che l'effettiva dimora abituale della contribuente sia rimasta sempre presso la città di Napoli. A corroborare la convinzione depongono gli specifici accertamenti investigativi effettuati dai militari acquisiti presso le persone del posto, che hanno riferito che l'immobile è occupato prevalentemente nel periodo estivo e dagli accessi presso l'abitazione effettuati dalla G.d.F, ancorchè in periodi successivi al 2018, che hanno dato sempre esito negativo.
Alla luce di tali elementi di fatto concordanti è corretto ritenere che la contribuente non abbia la dimora abituale presso l'abitazione di Capri e l'appello va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore di parte appellata che si liquidano in euro 850,00, oltre accessori di legge