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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 17/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 629/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Composto da:
- dott. Massimo Orlando Presidente
- dott. Giulio Scaramuzzino Giudice relatore
- dott. Alberto Cecconi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile sub n. 629/2023 R.G. vertente tra con l'Avv.to Giacomo Giribaldi Parte_1
querelante e
, in persona del suo Direttore pro- Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firen-
ze, presso i cui Uffici pure è legalmente domiciliata, in via degli Arazzieri, 4
querelata
1 in punto: querela di falso
CONCLUSIONI
presentate in data 26.09.2024
dal procuratore di parte querelante:
„Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, ACCO-
GLIERE la querela di falso proposta dall'odierna attrice e, per l'effetto,
ACCERTARE E DICHIARARE la falsità e/o non autenticità della sottoscrizione apposta
dal presunto destinatario della notifica dell'avviso di accertamento numero
T8H011200846/2013, sull' avviso di ricevimento n. 13916 VILLR del 29.07.13 (doc.1), al-
legato sia al ricorso introduttivo promosso dalla Sig.ra innanzi alla Parte_1 [...]
di (n. 390/2014), sia alla comparsa di costituzione Controparte_2 CP_1
dell' , in detta sede numerato quale do- Controparte_3
cumento 4,
ORDINARE a seguito dell'accoglimento della presente querela di falso, la cancellazione
della predetta sottoscrizione dall'originale del documento impugnato, quindi e per l'effetto,
ESCLUDERE Il documento contraffatto dalle fonti probatorie introdotte dall'
[...]
, nel giudizio n. 390/2014 promosso nei suoi con- Controparte_3 CP_1
fronti dalla Sig.ra innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Li- Parte_1
vorno e conclusosi con sentenza n. 356/2022 depositata in data 07.12.2022;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, nonché spese di CTU a carico
della parte convenuta, con distrazione a favore del procuratore antistatario”;
dalla querelata:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Livorno adito rigettare ogni avversa domanda perché
2 inammissibile, infondata in fatto ed in diritto.
Vinte le spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierna attrice promuoveva dinnanzi a questo Tribunale il procedimento per querela di falso ex art. 221 cpc, onde accertare e sentir dichiarare la falsità della sottoscrizione apposta dal presunto destinatario della notifica dell'avviso di accertamento numero T8H011200846/2013, alla stessa attribuita, sull' avviso di ricevimento n. 13916 VILLR del 29.07.13 (doc. 1 di parte querelante); chiedeva, a seguito dell'accoglimento della querela di falso de qua, or-
dinare la cancellazione della sopra menzionata sottoscrizione dall'originale del do-
cumento impugnato, quindi, e per l'effetto, escludere il documento contraffatto dal-
le fonti probatorie introdotte dall' Direzione provinciale Li- Controparte_3
vorno nel giudizio RG n. 390/2014 promosso dalla stessa innanzi alla Parte_1
Commissione Tributaria Provinciale di Livorno e conclusosi con sentenza n.
356/2022, depositata in data 07.12.2022. Si costituiva l'
[...]
chiedendo di rigettare ogni avversa domanda perché Controparte_4
inammissibile, infondata in fatto ed in diritto.
A seguito della concessione dei termini ex art. 183 VI comma cpc, all'udienza del
16.11.2023, il giudice ammetteva la CTU grafologica, avente ad oggetto l'accertamento in merito alla “riconducibilità all'attrice della sottoscrizione appo-
sta sull'avviso di ricevimento n.13916 VILLR del 29.07.2013”, e per tale incarico nominava il Dott. quale consulente d'ufficio. Persona_1
A seguito della conclusione delle operazioni peritali, in data 27.05.2024, il CTU de-
3 positava la relazione tecnica.
All'udienza del 06.06.2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni per il 26.09.2024
Precisate le conclusioni sopra riportate per esteso, Il Giudice rimetteva la causa al
Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. In limine litis, corre l'obbligo di rammentare che la querela di falso, tanto se, come nel caso di specie, sia proposta in via principale, tanto se proposta in via incidentale,
ha il fine di privare un atto pubblico (o una scrittura privata riconosciuta) della sua fede privilegiata e, dunque, a poter provare atti o rapporti. Con la eventuale declara-
toria di falsità, si ottiene, quindi, il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone qualsivoglia efficacia, anche probatoria (la re-
lativa sentenza, infatti, riveste efficacia erga omnes e non solo nei riguardi della controparte presente in giudizio: così Cassazione civile, sez. 1, 20 giugno 2000. n.
8362, Cassazione n. 19727/2003; Cassazione 24725/08).
Va pure ribadito il principio secondo cui l'onere di provare la asserita falsità del do-
cumento grava sul querelante (in questi termini si veda, di recente, Tribunale Vicen-
za sez. II, 14/02/2024, ud. 08/02/2024, dep. 14/02/2024, n.389: “[…] l'one-
re della prova del falso incombe sulla parte che tale falsità assume […].
Quindi la prova del falso deve essere particolarmente puntuale e rigorosa, anche
per le conseguenze suscettibili di discendere dall'affermata falsità”.
3. Va altresì citato il condivisibile principio secondo cui “in tema di querela di falso,
sia la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio (implicitamente mirata a formare
scritture di comparazione), sia la richiesta al giudice di rilevare "ictu oculi" la fal-
4 sità della sottoscrizione apposta sul documento impugnato soddisfano il requisito
dell'indicazione delle prove della falsità, prescritto dall'art. 221, comma 2, c.p.c. ai
fini di ammissibilità della querela” (in tal senso Cass. civ., Sez. 2, Ordinanza n.
8718 del 28/03/2023, Rv. 667565 - 02).
Ciò premesso, vanno pienamente sposati i condivisibili approdi raggiunti dal consu-
lente grafologo dott. nominato quale CTU dal Tribunale (si rammenta che il Per_1
quesito era il seguente: “riconducibilità all'attrice della sottoscrizione apposta
sull'avviso di ricevimento n. 13916 VILLR del 29.07.2013”).
La CTU, in particolare, fondava, in modo logico e razionale e sulla base di criteri scientifici e con utilizzo di strumentazioni (il tutto con puntuali citazioni nell'elaborato: cfr. pp. 3 e ss. della relazione), le conclusioni raggiunte, le quali so-
no, dunque, da accogliere in toto.
In particolare, per le argomentazioni a sostegno delle conclusioni, si rinvia alle pa-
gine da 6 a 20 della relazione, parte nella quale il CTU, in maniera estremamente puntuale e dettagliata, procede all'esplicazione delle operazioni condotte, dei criteri applicati e delle strumentazioni utilizzate.
Il CTU, dunque, perveniva alle seguenti conclusioni, le quali – lo si ribadisce – sono accoglibili:
“Dall'esame della firma disconosciuta a nome “ ” sull'avviso di rice- Parte_1
vimento in verifica e dal confronto con i campioni comparativi emergono differenze
di notevole portata identificativa, tanto più rilevanti in quanto emergono dal con-
fronto di modalità redattive di equivalente estemporaneità: come si è rilevato, infat-
ti, da un lato le autografe sono - ovviamente - vergate con immediatezza e sponta-
5 neità, dall'altro anche la firma in verifica non presenta segni di artificiosità, e deri-
va quindi da una redazione non sorvegliata né forzata. In tale contesto, le disomo-
geneità espressive sostanziali individuate dal confronto tra la sottoscrizione in veri-
fica e i campioni di paragone assumono necessariamente una portata decisiva, e
non possono spiegarsi come occasionali divergenze accessorie, bensì come effetto
della provenienza da due matrici grafiche distinte ed eterogenee. L'ipotesi che ne
consegue è che la firma in verifica sia stata redatta da un soggetto diverso
dall'apparente firmataria, senza finalità imitative e utilizzando senza particolari
coperture il proprio naturale grafismo. Si ritiene pertanto di poter esprimere il se-
guente parere peritale, in risposta al quesito formulato dal Giudice: La sottoscri-
zione a nome “ ” sull'avviso di ricevimento n. 13916 VILLR del Parte_1
29.07.2013 (relativo all'atto spedito con racc.. n. 76494949358-9 dall'Ag. Entrate -
Dir. Prov. Livorno) NON È RIFERIBILE all'azione grafica dell'apparente firmata-
ria” (cfr. relazione CTU pag. 21). Per_1
Va anche rilevato che le parti non muovevano obiezioni nei confronti degli approdi del CTU.
Non può che giungersi, dunque, all'approdo della falsità dell'apposta sottoscrizione,
con conseguente necessità di accogliere la proposta querela.
4. Le spese seguono la soccombenza;
di conseguenza, parte convenuta dovrà rifondere a parte attrice le spese del presente giudizio.
Vengono, quanto a liquidazione delle spese, in considerazione i parametri discipli-
nati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei
compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 di-
6 cembre 2012 n. 247”, pubblicato in GU n. 77 di data 02.04.2014 ed entrato in vigo-
re il 03.04.2014.
La liquidazione del compenso unitario, senza quindi più distinzione tra diritti ed onorari, va fatta previa determinazione del valore della controversia. Nel caso in esame, deve trovare applicazione lo scaglione per cause di valore indeterminabile,
nell'ambito del quale vanno considerati i valori per le singole fasi svoltesi (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), dovendosi tuttavia considerare l'esiguità
della fase istruttoria svoltasi solamente con assunzione di CTU.
In omaggio allo stesso criterio, le spese di CTU vanno definitivamente poste a cari-
co della parte querelata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando,
ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così provvede:
in accoglimento della proposta querela,
dichiara la falsità della sottoscrizione apposta dal presunto destinatario della notifica dell'avviso di accertamento numero T8H011200846/2013, sull' avviso di ricevimento n.
13916 VILLR del 29.07.13;
ordina a cura della Cancelleria la menzione della falsità della sottoscrizione sull'originale del documento;
condanna parte convenuta a rifondere le spese di lite a parte attrice, spese che si liquidano,
per compenso di avvocato unitariamente determinato, in 3.809,00 euro, oltre ad euro
545,00 per anticipazioni, oltre al 15% per rimborso spese generali, oltre ad accessori come per legge, il tutto con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
7 pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte querelata.
Così deciso in Livorno il 13.01.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giulio Scaramuzzino dott. Massimo Orlando
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Composto da:
- dott. Massimo Orlando Presidente
- dott. Giulio Scaramuzzino Giudice relatore
- dott. Alberto Cecconi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile sub n. 629/2023 R.G. vertente tra con l'Avv.to Giacomo Giribaldi Parte_1
querelante e
, in persona del suo Direttore pro- Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firen-
ze, presso i cui Uffici pure è legalmente domiciliata, in via degli Arazzieri, 4
querelata
1 in punto: querela di falso
CONCLUSIONI
presentate in data 26.09.2024
dal procuratore di parte querelante:
„Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, ACCO-
GLIERE la querela di falso proposta dall'odierna attrice e, per l'effetto,
ACCERTARE E DICHIARARE la falsità e/o non autenticità della sottoscrizione apposta
dal presunto destinatario della notifica dell'avviso di accertamento numero
T8H011200846/2013, sull' avviso di ricevimento n. 13916 VILLR del 29.07.13 (doc.1), al-
legato sia al ricorso introduttivo promosso dalla Sig.ra innanzi alla Parte_1 [...]
di (n. 390/2014), sia alla comparsa di costituzione Controparte_2 CP_1
dell' , in detta sede numerato quale do- Controparte_3
cumento 4,
ORDINARE a seguito dell'accoglimento della presente querela di falso, la cancellazione
della predetta sottoscrizione dall'originale del documento impugnato, quindi e per l'effetto,
ESCLUDERE Il documento contraffatto dalle fonti probatorie introdotte dall'
[...]
, nel giudizio n. 390/2014 promosso nei suoi con- Controparte_3 CP_1
fronti dalla Sig.ra innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Li- Parte_1
vorno e conclusosi con sentenza n. 356/2022 depositata in data 07.12.2022;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, nonché spese di CTU a carico
della parte convenuta, con distrazione a favore del procuratore antistatario”;
dalla querelata:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Livorno adito rigettare ogni avversa domanda perché
2 inammissibile, infondata in fatto ed in diritto.
Vinte le spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierna attrice promuoveva dinnanzi a questo Tribunale il procedimento per querela di falso ex art. 221 cpc, onde accertare e sentir dichiarare la falsità della sottoscrizione apposta dal presunto destinatario della notifica dell'avviso di accertamento numero T8H011200846/2013, alla stessa attribuita, sull' avviso di ricevimento n. 13916 VILLR del 29.07.13 (doc. 1 di parte querelante); chiedeva, a seguito dell'accoglimento della querela di falso de qua, or-
dinare la cancellazione della sopra menzionata sottoscrizione dall'originale del do-
cumento impugnato, quindi, e per l'effetto, escludere il documento contraffatto dal-
le fonti probatorie introdotte dall' Direzione provinciale Li- Controparte_3
vorno nel giudizio RG n. 390/2014 promosso dalla stessa innanzi alla Parte_1
Commissione Tributaria Provinciale di Livorno e conclusosi con sentenza n.
356/2022, depositata in data 07.12.2022. Si costituiva l'
[...]
chiedendo di rigettare ogni avversa domanda perché Controparte_4
inammissibile, infondata in fatto ed in diritto.
A seguito della concessione dei termini ex art. 183 VI comma cpc, all'udienza del
16.11.2023, il giudice ammetteva la CTU grafologica, avente ad oggetto l'accertamento in merito alla “riconducibilità all'attrice della sottoscrizione appo-
sta sull'avviso di ricevimento n.13916 VILLR del 29.07.2013”, e per tale incarico nominava il Dott. quale consulente d'ufficio. Persona_1
A seguito della conclusione delle operazioni peritali, in data 27.05.2024, il CTU de-
3 positava la relazione tecnica.
All'udienza del 06.06.2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni per il 26.09.2024
Precisate le conclusioni sopra riportate per esteso, Il Giudice rimetteva la causa al
Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. In limine litis, corre l'obbligo di rammentare che la querela di falso, tanto se, come nel caso di specie, sia proposta in via principale, tanto se proposta in via incidentale,
ha il fine di privare un atto pubblico (o una scrittura privata riconosciuta) della sua fede privilegiata e, dunque, a poter provare atti o rapporti. Con la eventuale declara-
toria di falsità, si ottiene, quindi, il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone qualsivoglia efficacia, anche probatoria (la re-
lativa sentenza, infatti, riveste efficacia erga omnes e non solo nei riguardi della controparte presente in giudizio: così Cassazione civile, sez. 1, 20 giugno 2000. n.
8362, Cassazione n. 19727/2003; Cassazione 24725/08).
Va pure ribadito il principio secondo cui l'onere di provare la asserita falsità del do-
cumento grava sul querelante (in questi termini si veda, di recente, Tribunale Vicen-
za sez. II, 14/02/2024, ud. 08/02/2024, dep. 14/02/2024, n.389: “[…] l'one-
re della prova del falso incombe sulla parte che tale falsità assume […].
Quindi la prova del falso deve essere particolarmente puntuale e rigorosa, anche
per le conseguenze suscettibili di discendere dall'affermata falsità”.
3. Va altresì citato il condivisibile principio secondo cui “in tema di querela di falso,
sia la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio (implicitamente mirata a formare
scritture di comparazione), sia la richiesta al giudice di rilevare "ictu oculi" la fal-
4 sità della sottoscrizione apposta sul documento impugnato soddisfano il requisito
dell'indicazione delle prove della falsità, prescritto dall'art. 221, comma 2, c.p.c. ai
fini di ammissibilità della querela” (in tal senso Cass. civ., Sez. 2, Ordinanza n.
8718 del 28/03/2023, Rv. 667565 - 02).
Ciò premesso, vanno pienamente sposati i condivisibili approdi raggiunti dal consu-
lente grafologo dott. nominato quale CTU dal Tribunale (si rammenta che il Per_1
quesito era il seguente: “riconducibilità all'attrice della sottoscrizione apposta
sull'avviso di ricevimento n. 13916 VILLR del 29.07.2013”).
La CTU, in particolare, fondava, in modo logico e razionale e sulla base di criteri scientifici e con utilizzo di strumentazioni (il tutto con puntuali citazioni nell'elaborato: cfr. pp. 3 e ss. della relazione), le conclusioni raggiunte, le quali so-
no, dunque, da accogliere in toto.
In particolare, per le argomentazioni a sostegno delle conclusioni, si rinvia alle pa-
gine da 6 a 20 della relazione, parte nella quale il CTU, in maniera estremamente puntuale e dettagliata, procede all'esplicazione delle operazioni condotte, dei criteri applicati e delle strumentazioni utilizzate.
Il CTU, dunque, perveniva alle seguenti conclusioni, le quali – lo si ribadisce – sono accoglibili:
“Dall'esame della firma disconosciuta a nome “ ” sull'avviso di rice- Parte_1
vimento in verifica e dal confronto con i campioni comparativi emergono differenze
di notevole portata identificativa, tanto più rilevanti in quanto emergono dal con-
fronto di modalità redattive di equivalente estemporaneità: come si è rilevato, infat-
ti, da un lato le autografe sono - ovviamente - vergate con immediatezza e sponta-
5 neità, dall'altro anche la firma in verifica non presenta segni di artificiosità, e deri-
va quindi da una redazione non sorvegliata né forzata. In tale contesto, le disomo-
geneità espressive sostanziali individuate dal confronto tra la sottoscrizione in veri-
fica e i campioni di paragone assumono necessariamente una portata decisiva, e
non possono spiegarsi come occasionali divergenze accessorie, bensì come effetto
della provenienza da due matrici grafiche distinte ed eterogenee. L'ipotesi che ne
consegue è che la firma in verifica sia stata redatta da un soggetto diverso
dall'apparente firmataria, senza finalità imitative e utilizzando senza particolari
coperture il proprio naturale grafismo. Si ritiene pertanto di poter esprimere il se-
guente parere peritale, in risposta al quesito formulato dal Giudice: La sottoscri-
zione a nome “ ” sull'avviso di ricevimento n. 13916 VILLR del Parte_1
29.07.2013 (relativo all'atto spedito con racc.. n. 76494949358-9 dall'Ag. Entrate -
Dir. Prov. Livorno) NON È RIFERIBILE all'azione grafica dell'apparente firmata-
ria” (cfr. relazione CTU pag. 21). Per_1
Va anche rilevato che le parti non muovevano obiezioni nei confronti degli approdi del CTU.
Non può che giungersi, dunque, all'approdo della falsità dell'apposta sottoscrizione,
con conseguente necessità di accogliere la proposta querela.
4. Le spese seguono la soccombenza;
di conseguenza, parte convenuta dovrà rifondere a parte attrice le spese del presente giudizio.
Vengono, quanto a liquidazione delle spese, in considerazione i parametri discipli-
nati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei
compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 di-
6 cembre 2012 n. 247”, pubblicato in GU n. 77 di data 02.04.2014 ed entrato in vigo-
re il 03.04.2014.
La liquidazione del compenso unitario, senza quindi più distinzione tra diritti ed onorari, va fatta previa determinazione del valore della controversia. Nel caso in esame, deve trovare applicazione lo scaglione per cause di valore indeterminabile,
nell'ambito del quale vanno considerati i valori per le singole fasi svoltesi (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), dovendosi tuttavia considerare l'esiguità
della fase istruttoria svoltasi solamente con assunzione di CTU.
In omaggio allo stesso criterio, le spese di CTU vanno definitivamente poste a cari-
co della parte querelata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando,
ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così provvede:
in accoglimento della proposta querela,
dichiara la falsità della sottoscrizione apposta dal presunto destinatario della notifica dell'avviso di accertamento numero T8H011200846/2013, sull' avviso di ricevimento n.
13916 VILLR del 29.07.13;
ordina a cura della Cancelleria la menzione della falsità della sottoscrizione sull'originale del documento;
condanna parte convenuta a rifondere le spese di lite a parte attrice, spese che si liquidano,
per compenso di avvocato unitariamente determinato, in 3.809,00 euro, oltre ad euro
545,00 per anticipazioni, oltre al 15% per rimborso spese generali, oltre ad accessori come per legge, il tutto con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
7 pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte querelata.
Così deciso in Livorno il 13.01.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giulio Scaramuzzino dott. Massimo Orlando
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