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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/02/2025, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott.ssa Rossella Chirieleison, ha emesso la seguente
Sentenza nella controversia di primo grado iscritta al n. RG 3962/2023, pendente tra
, residente in [...] a Pioltello (MI), Parte_1 elettivamente domiciliato in Milano, via Alfonso Lamarmora n. 44, presso lo studio dell'avv. Mauro Tagliabue, dal quale è rappresentato e difeso ricorrente
e
in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig. Controparte_1
, rappresentata difesa, per delega allegata alla memoria difensiva, Controparte_2 arazza, DO De FE e AB D'VE ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Angelo Quarto in Milano, Largo Augusto n. 8 resistente
Oggetto: retribuzione
Conclusioni:
Per il ricorrente:
Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
IN VIA PRINCIPALE licazione, sin dal primo giorno di lavoro press
[...]
, ovvero in subordine dal giorno che risulterà all' Controparte_3 del presente giu-dizio, del trattamento economico complessivo ex art. 3 L. 142/2001 da individuarsi nel CCNL Logistica Trasporto Merci e Spedizione, in via principale nel 4° livello ovvero, in subordine ed in via gradata tra loro, nel 4° livello J, nel 5° livello, nel 6° livello S o nel 6° livello J, per tutte le ragioni esposte nel presente atto
1 b) in ogni caso, a prescindere dal livello che verrà ritenuto spettante e sempre con riferimento al CCNL Logistica Trasporto Merci e Spedizione, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di percepire: gli aumenti periodici di anzianità ex art. 17 CCNL;
- il pagamento delle ore di lavoro straordinario dedotte in narrativa con le relative maggiorazioni ex art. 13 CCNL;
- il trattamento economico di malattia e infortunio in misura piena ex art. 63 CCNL;
- la trasferta in misura piena ex art. 62 CCNL;
- l'indennità di maneggio denaro ex art. 15 CCNL;
- i ratei di retribuzioni differite in misura piena e, in particolare: a) un rateo pieno di mensilità per ogni mese di decorrenza contrattuale a titolo di 13ma e 14ma mensilità; b) una indennità di ferie godute e/o non godute pari a 26 giorni lavorativi per ciascun anno di servizio;
c) una indennità di festività abolite e permessi goduti e non goduti pari a 72 ore per ciascun anno di servizio, d) l'indennità di festività secondo quanto previsto dall'art. 60 CCNL;
- il TFR includendo tutte le voci previste dall'art. 37 CCNL (ivi compresa l'indennità di trasferta corrisposta/da corrispondersi continuativamente);
c) accertare e dichiarare l'illegittimità delle trattenute operate nelle buste paga come indicate al punto 5.B.
d) condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a pagare al ricorrente le differenze retributive maturate per i titoli di cui alla parte in diritto del presente atto e per gli importi indicati nei conteggi prodotti e in quelli contenuti nel corpo del presente atto e, dunque, l'importo lordo di € 79.433,95, ovvero la diversa somma che risulterà dovuta, anche con riferimento alle prospettazioni subordinate avanzate e anche laddove dovessero essere accolti so-lamente alcuni degli accertamenti richiesti con il presente atto, con riserva di depositare eventuali conteggi relativi alle singole voci, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile;
IN SUBORDINE, IN CASO DI RITENUTA LEGITTIMA APPLICAZIONE DEL CCNL MUL- TISERVIZI
e) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato, ab origine nel 3° ovvero in subordine nel 2° livello CCNL Multiservizi;
f) in ogni caso, anche in ipotesi di rigetto della domanda di superiore inquadramento contrattuale, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di percepire:
- il pagamento delle ore di lavoro straordinario dedotte in narrativa con le relative maggiorazioni ex art. 38 del CCNL applicato;
- il trattamento economico di malattia e infortunio in misura piena ex art. 51 CCNL;
- i ratei di retribuzioni differite nella misura piena e, in particolare: a) un rateo pieno di mensilità per ogni mese di decorrenza contrattuale a titolo di 13ma e 14ma mensilità; b) una indennità di ferie godute e/o non godute pari a 26 giorni lavorativi per ciascun
2 anno di servizio;
c) una indennità di festività abolite e permessi goduti e non goduti pari a 72 ore per ciascun anno di servizio;
- il TFR in misura piena e includendo tutte le voci previste dall'art. 55 CCNL (ivi compresa l'indennità di trasferta corrisposta continuativamente)
g) accertare e dichiarare l'illegittimità delle trattenute operate nelle buste paga come indicate al punto 5.B.
h) condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a pagare a nze retributive maturate per i titoli di cui alla parte in diritto del presente atto e per gli importi indicati nei conteggi prodotti e in quelli contenuti nel corpo del presente atto – in seguito agli accertamenti richiesti nelle precedenti lettere e), f) - e, dunque, l'importo lordo di € 40.339,32 ovvero la diversa somma che risulterà dovuta, anche con riferimento alle prospettazioni subordinate avanzate e anche laddove dovessero essere accolti solamente taluni degli accertamenti richiesti, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile;
Con interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole decorrenze al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario.
Per la convenuta:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito,
a) nel merito, rigettare integralmente tutte le domande ex adverso avanzate nei confront in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in CP_1 memoria;
b) in subordine, in denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande avversarie, dedurre e/o porre in compensazione rispetto al quantum dovuto quanto già corrisposto dalla datrice di lavoro per tutte le ragioni Parte_2 ampiamente esposte;
c) in ogni caso, con vittoria delle spese di lite.
Svolgimento del processo
Il sig. ha convenuto in giudizio la concludendo come Parte_1 CP_1 sopra riportato.
Si è costituita la convenuta chiedendo il rigetto del ricorso.
E' stata svolta attività istruttoria con l'escussione di testimoni.
Alla udienza del 19.9.2024, la causa è stata decisa come da dispositivo parziale che di seguito si riporta:
“Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Rossella Chirieleison, non definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:
3 accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere il trattamento economico complessivo previsto dal CCNL Logistica, Trasporto merci Spedizioni con riferimento al livello 4° per il periodo di svolgimento del rapporto di lavoro;
accerta e dichiara l'illegittimità delle trattenute operate in busta paga;
accerta il diritto del ricorrente al pagamento delle ore di lavoro straordinario conseguenti al seguente orario di lavoro: dalle ore 8 alle 20 dal lunedì al sabato;
accerta il diritto del ricorrente agli scatti periodici di anzianità di cui all'art. 17 CCNL, al trattamento economico di malattia e infortunio in misura piena ex art 63 CCNL;
all'indennità di trasferta in misura di €21,80 per ogni giornata di effettivo lavoro ex art 62 CCNL, ai ratei di retribuzioni differite in misura piena, nonché al TFR comprensivo di tutte le voci ex art. 37 CCNL;
accerta la responsabilità solidale di ex art. 29 D.lgs. 276/2003 in CP_1 relazione alle conseguenti differenze retributive;
rigetta per il resto il ricorso;
rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio e la determinazione del credito;
spese al definitivo;
fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione”
La causa è stata rimessa sul ruolo per procedere alla quantificazione delle spettanze del ricorrente in relazione a quanto deciso.
È stata disposta CTU contabile.
Alla udienza odierna la causa è decisa in via definitiva come segue.
Motivi della decisione
Si richiama tutto quanto deciso con sentenza parziale n. 4076/2024, le cui motivazioni, depositate in data 18.11.2024, devono intendersi in questa sede integralmente richiamate.
Ai fini della quantificazione delle spettanze del ricorrente è stata espletata CTU contabile affidata alla dott.ssa Persona_1
Il CTU, nel contraddittorio delle parti, ha quantificato le differenze retributive dovute al lavoratore nella somma complessiva di € 78.100,83, come da dettaglio riportato a pag. 5 della perizia.
In ordine all'importo sopra riportato non vi sono contestazioni.
Quanto al TFR, la domanda deve essere accolta nella misura di € 6.562,93 relativa al conteggio effettuato includendo l'indennità di trasferta;
ciò alla luce di quanto deciso in sede di sentenza parziale circa la natura retributiva della stessa.
Al totale così ottenuto, va detratta la somma di € 5.882,86 percepita pacificamente a maggio 2021, per un importo risultante complessivo di € 78.780,90.
4 La parte resistente deve, quindi, essere condannata a corrispondere al ricorrente l'importo sopra indicato, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in considerazione della complessità della causa e dell'attività svolta.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico della parte resistente, che dovrà rimborsare al ricorrente gli importi medio tempore dallo stesso pagati, come da documentazione depositata in data odierna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Rossella Chirieleison, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede: richiama tutto quanto deciso con sentenza parziale n. 4076/2024; condanna a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di € CP_1
78.780,90, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
condanna la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 14.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
pone le spese di CTU liquidate con separato decreto definitivamente a carico della parte resistente.
Così deciso in Milano, il 26.2.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Chirieleison
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