Articolo 507 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 506Articolo 508
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9 ottobre 2010
Art. 507. Autorita' delegata per la consegna e la restituzione 1. Le formalita' relative alla consegna e alla restituzione delle navi o dei galleggianti requisiti sono compiute dall'autorita' delegata dall'amministrazione che procede alla requisizione.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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