Ordinanza cautelare 14 marzo 2025
Sentenza 15 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 15/09/2025, n. 6174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 6174 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06174/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03087/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3087 del 2024, proposto da ON RO, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Musella, con domicilio fisico eletto presso lo studio di quest’ultimo in Napoli, Via dei Fiorentini n. 10, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv. ti ON Andreottola e Barbara Accattatis Chalons d’Oranges, dell’Avvocatura Comunale, con domicilio fisico eletto presso il Responsabile pro tempore dell’Ufficio di segreteria dell’Avvocatura Comunale in Napoli, Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
“- della Disposizione Dirigenziale n. 364 del 14/03/2024, notificata alla ricorrente in data 29.03.2024, del Servizio Politiche per la Casa, Direzione Centrale Patrimonio del Comune di Napoli, con la quale il Dirigente del Servizio ha disposto il diniego alla richiesta della sig.ra RO di subentro nell’assegnazione dell’alloggio di E.R.P. facente parte del patrimonio disponibile dell’Ente, sito a Napoli in Via al Chiaro di Luna n° 202, Is. 5, Sc. B, P.3, int.5, cod. B.U. 11IA050B0305, con contestuale diffida al rilascio del cespite entro 60 giorni dalla notifica del predetto provvedimento;
- della Nota Prot. n. PG/2024/45743 del 16.01.2024, mai conosciuta dal ricorrente sino all’esito dell’accesso agli atti fatto successivamente alla notifica del predetto provvedimento, dal Servizio Politiche per la Casa, Direzione Centrale Patrimonio del Comune di Napoli, di preavviso di rigetto della istanza di subentro nell’unità immobiliare suindicata e di comunicazione dei relativi motivi ostativi all’accoglimento della stessa;
- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e/o conseguente, anche se non conosciuto dal ricorrente, se ed in quanto lesivo;”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 luglio 2025 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
CONSIDERATO che con ricorso, depositato in data 25 giugno 2024, ON RO ha chiesto l’annullamento della Disposizione Dirigenziale n. 364 del 14 marzo 2024, notificata in data 29 marzo 2024, con la quale il Comune di Napoli ha disposto il diniego della sua richiesta di subentro nell’assegnazione dell’alloggio di E.R.P. di proprietà del suddetto Comune, sito a Napoli, Via al Chiaro di Luna n. 202, Is. 5, Sc. B, P.3, int. 5, cod. B.U. 11IA050B0305, con contestuale diffida al rilascio del medesimo cespite entro 60 giorni dalla notifica del predetto provvedimento, nonché della nota prot. n. PG/2024/45743 del 16 gennaio 2024 di preavviso di rigetto della istanza di subentro nell’unità immobiliare suindicata e di comunicazione dei relativi motivi ostativi all’accoglimento della stessa, che parte ricorrente afferma non conosciuta sino all’esito dell’accesso agli atti fatto successivamente alla notifica del predetto provvedimento;
CONSIDERATO che a sostegno del gravame sono state dedotte le seguenti censure: violazione di legge (art. 24 Cost., art. 140 c.p.c. e art. 8 L. n. 890/1982, art. 10-bis L. n. 241/1990, artt.9, 23 e 30 R.R. n.11/2019), eccesso di potere (difetto di istruttoria, abnormità, ingiustizia manifesta), violazione del principio del giusto procedimento;
CONSIDERATO che il Comune di Napoli si è costituito a resistere in giudizio con atto puramente formale ed ha poi depositato una memoria con la quale ha dedotto l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto, pertanto, il rigetto;
CONSIDERATO che con ordinanza n. 532 del 14 marzo 2025 questa Sezione,
“ RITENUTO che si rinviene il presupposto del pregiudizio grave e irreparabile richiesto dall’art. 55 c.p.a. per la concessione della misura cautelare, limitatamente alla diffida a lasciare libero da persone e cose l’alloggio per cui è causa, di cui alla Disposizione Dirigenziale n. 364 del 14 marzo 2024, oggetto di impugnazione;
RITENUTO opportuno, nel bilanciamento degli contrapposti interessi, sospendere nelle more l’efficacia del provvedimento impugnato, nei suddetti limiti, al fine di consentire la definizione del giudizio di merito re adhuc integra;
RITENUTO di onerare sin d’ora parte ricorrente e parte resistente a depositare, per l’udienza di merito, il certificato di famiglia storico della ricorrente e di ON Mauro, alla data della richiesta di subentro presentata dalla medesima ricorrente; ”,
ha accolto la domanda incidentale di sospensione e, per l’effetto, ha sospeso l’efficacia della Disposizione Dirigenziale del Comune di Napoli n. 364 del 14 marzo 2024, nei limiti di cui in motivazione, e ha disposto il suddetto incombente a carico di parte ricorrente e parte resistente ed ha altresì fissato l’udienza pubblica del 23 luglio 2025 per la discussione del ricorso nel merito;
RILEVATO che entrambe le parti hanno prodotto documentazione, in esecuzione della suddetta ordinanza;
CONSIDERATO che all’udienza pubblica del 23 luglio 2025 il Collegio ha dato avviso, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., della possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione;
RITENUTO, all’esito di un vaglio più approfondito proprio della fase di merito, di confermare l’inammissibilità del presente ricorso per difetto di giurisdizione di questo adito giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, di cui all’avviso del Collegio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., all’udienza pubblica del 23 luglio 2025;
RITENUTO infatti che, alla luce della condivisibile giurisprudenza, fatta propria anche dalla Sezione, “ la materia dell'E.R.P. è compresa in quella dei servizi pubblici disciplinati dall'art. 33 d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80 nel testo sostituito dall'art. 7 l. 21 luglio 2000 n. 205 e risultante dalla sentenza della Corte costituzionale del 6 luglio 2004 n. 204. In tale materia il procedimento di assegnazione degli alloggi si articola in due fasi: a) quella attinente alla prenotazione e assegnazione dell'alloggio ed alla posizione e qualità del richiedente, che è caratterizzata dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici ai quali corrispondono posizioni di interesse legittimo dei richiedenti; b) quella relativa alla disciplina del rapporto così instaurato nella quale la P.A. non è titolare di poteri di supremazia e la posizione del richiedente ha natura di diritto soggettivo con la conseguenza che le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase sono attribuite alla giurisdizione del G.A. mentre quelle in cui si discute di cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto locativo, poiché sottratte al discrezionale apprezzamento della p.a. vanno ricondotte alla giurisdizione del G.O.; pertanto, deve ritenersi che nel caso in cui il ricorrente contesti la legittimità del provvedimento di diffida al rilascio dell'immobile di E.R.P., a seguito di decreto di decadenza emesso nei confronti del precedente assegnatario e di rigetto dell'istanza volta ad ottenere il subentro nell'assegnazione e la voltura del contratto di locazione, la cognizione della controversia spetti al G.O. ” (Cass. civ., sez. II, 17 marzo 2014, n. 6172; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 31 maggio 2016 n. 6272; Cass. civ., sez. un., 23 novembre 2012 n. 20727); Ribadito che, per orientamento ormai costante delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, “ La giurisprudenza di queste Sezioni unite in materia di riparto di giurisdizione nelle controversie concernenti gli alloggi di edilizia economica e popolare è ferma nel senso che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo quando si controverta dell'annullamento dell'assegnazione per vizi incidenti sulla fase del procedimento amministrativo, fase strumentale all'assegnazione medesima e caratterizzata dall'assenza di diritti soggettivi in capo all'aspirante al provvedimento, mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del rapporto locatizio, sottratte al discrezionale apprezzamento dell'amministrazione ” (Cass., Sez. un., 9 ottobre 2013, n. 22957 e 15 gennaio 2021, n. 621); Valutato in particolare che, conseguentemente, “ spetta al giudice ordinario la controversia promossa dal familiare dell'assegnatario, deceduto, di alloggio di edilizia economica e popolare, al fine di far accertare il proprio diritto a succedere nel rapporto locatizio, giacché la disciplina recata in relazione al subentro nell'assegnazione …. non riserva all'Amministrazione alcuna discrezionalità al riguardo, configurando, pertanto, un diritto soggettivo ” (Cass., SS.UU. 12 luglio 2019, n. 18828 e 9 ottobre 2013 n. 22957, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 12 maggio 2025, n. 3698, 1 ottobre 2024, n. 5170 e 29 novembre 2023, n. 6563);
RILEVATO che con la Disposizione Dirigenziale n. 364 del 14 marzo 2024, oggetto di impugnazione, il Comune di Napoli ha disposto nei confronti della ricorrente il diniego della richiesta di subentro nell’assegnazione dell’alloggio di E.R.P. di proprietà del suddetto Comune, sito a Napoli, Via al Chiaro di Luna n. 202, Is. 5, Sc. B, P.3, int. 5, cod. B.U. 11IA050B0305, con contestuale diffida al rilascio del medesimo cespite;
RITENUTO che, applicando la sopra richiamata giurisprudenza alla fattispecie oggetto di gravame, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale potrà essere riassunto nei termini di legge ex art. 11 c.p.a.;
RITENUTO equo disporre la compensazione integrale delle spese tra le parti, tenuto conto anche dell’esito in rito della causa, con contributo unificato definitivamente a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.
Spese compensate, con contributo unificato definitivamente a carico di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Maria Liguori, Presidente
Rosalba Giansante, Consigliere, Estensore
Valeria Ianniello, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosalba Giansante | Michelangelo Maria Liguori |
IL SEGRETARIO