Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 24/11/2025, n. 2582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2582 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02582/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00625/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 625 del 2024, proposto da
Immobilsystem s.r.l., con sede a Palermo in viale Regione Siciliana n. 1147, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati ER Surdi e Irene Di Matteo, entrambi con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via Ammiraglio Gravina n. 2/f;
contro
Comune di Palermo, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- della nota del Comune di Palermo - Sportello Autonomo Concessioni Edilizie prot. 290007/P del 21.03.2024, con cui è stato preteso il contribuito di costruzione nella misura di € 159.844,24 connesso alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (prot. 1630358 del 11.12.2023) presentata da Immobilsystem s.r.l. per l’esecuzione di interventi di ristrutturazione rientranti tra quelli previsti dall’art. 10, comma 1, della legge reg. n. 16/2016, da eseguire nell’immobile di proprietà della società ricorrente sito a Palermo, con accesso dalla via Pietro Nenni n. 26 e Viale Regione Siciliana N.O. n. 6185;
- nonché, ove occorra e per quanto di ragione, a) della precedente nota del Comune di Palermo (prot. S.A.C.E. 45837/P) del 17.01.2024, con cui è stata chiesta la produzione di un computo metrico estimativo degli interventi da eseguire, redatto secondo prezzario regionale LL.PP. al fine di determinare il contributo sul costo di costruzione in applicazione del punto 1.4.4 della delibera del Consiglio Comunale n. 21/2016 che il Comune si è riservato di richiedere “qualora ne ricorrano le condizioni” ; b) del punto 1.4.4 della delibera del Consiglio Comunale n. 21/2016, ove ancora applicabile alla fattispecie per cui è causa, vigente al momento della presentazione della S.C.I.A. del 11.12.2023, nella parte in cui (per le attività di ristrutturazione edilizia) dovesse effettivamente consentire che il costo di costruzione del 10% sia applicabile anche alle ristrutturazioni con mantenimento di sagoma e volumetria eseguite su edifici destinati ad attività industriali o prevalentemente industriali e/o artigianali; c) della tabella 2 della delibera del Consiglio Comunale n. 10/2024 dell’01.03.2024 (richiamata nella nota del 21.03.2024), nella parte in cui, in caso di interventi di ristrutturazione edilizia, determina il costo di costruzione nella misura del 10% per attività non residenziali, senza differenziare il tipo di attività esercitata e quindi senza escluderne l’applicazione per le attività industriali o prevalentemente industriali e/o artigianali; d) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, allo stato non conosciuto da cui sia potuto o possa derivare pregiudizio all’odierna società ricorrente;
e in ogni caso per l’accertamento e conseguentemente per la declaratoria di infondatezza della pretesa del Comune;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2025 il dott. IO ON e udito per la società ricorrente il difensore, avvocato Surdi, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1.1) Mercé atto di gravame incardinato ritualmente dinanzi questo Tribunale, l’ImmobilSystem s.r.l. (di seguito ImmobilSystem) ha domandato l’annullamento delle determinazioni specificate in epigrafe, deducendone l’illegittimità per due motivi così rubricati:
I) Violazione dell’art. 19 d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 9 legge reg. n. 16/2016; eccesso di potere; difetto d’istruttoria ed erroneità manifesta (difetto assoluto del presupposto) ;
II) Violazione dell’art. 19 d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 9 legge reg. n. 16/2016; eccesso di potere; difetto d’istruttoria ed erroneità manifesta (difetto assoluto del presupposto) sotto altro profilo; disparità di trattamento; ingiustizia manifesta .
1.2) Per quel che concerne i fatti oggetto del decidere la società ricorrente ha esposto che l’odierno giudizio ha il suo antefatto in un intervento edilizio su un capannone industriale di sua proprietà, ubicato nel territorio del Comune di Palermo, con accesso dalla via Pietro Nenni n. 26 e dal Viale Regione Siciliana N.O. n. 6185; immobile di circa mq 1.800,00 (oltre corte pertinenziale di circa mq 700,00) ed accatastato al Foglio 29, part. 649, sub 9, graffata con part.lle nn. 649, sub 12 e 649, sub 13; z.c. 4, Categoria D/7.
Esattamente, con S.C.I.A. prot. n. 292867 del 15.04.2022 è stata per l’appunto segnalata all’Amministrazione intimata la ristrutturazione del suddetto fabbricato, secondo modalità esecutive tali da mantenerne inalterata la destinazione industriale e non modificarne la sagoma ed il volume.
Con un’ulteriore Segnalazione certificata (prot. n. 1630358 del 11.12.2023) l’ImmobilSystem ha comunicato inoltre una variante a tale intervento edilizio, priva, a suo dire, d’implicazione sui predetti aspetti.
Infine, dietro richiesta del Comune di Palermo la ricorrente ha elaborato una Relazione tecnica sui lavori (già eseguiti ovvero progettati) con pedissequo computo metrico estimativo, sulla cui base è stato liquidato dall’Amministrazione intimata un contributo di costruzione pari a € 159.844,24, pagato cautelativamente dall’ImmobilSystem.
1.3) L’importo così liquidato, per passare alle deduzioni d’illegittimità prospettate in gravame, è stato considerato dalla società ricorrente come il frutto di determinazioni assunte illegittimamente dall’Amministrazione, sotto un primo profilo, in quanto, sia a norma della legge nazionale, che di quella regionale, attinenti gli interventi edilizi come quelli oggetto dei fatti di causa, nel caso di ristrutturazione d’immobili ad uso industriale nulla sarebbe dovuto a titolo di contributo di costruzione.
Invero, l’art. 19, comma I, d.P.R. n. 380/2001 (recepito con l’art. 9 legge reg. n. 16/2016) esenterebbe dal pagamento di tale contributo la fattispecie (in cui, a dire della ricorrente, sarebbe da sussumere il caso oggetto del decidere) della realizzazione d’impianti destinati ad attività industriali o artigianali e diretti alla trasformazione di beni ovvero alla prestazione di servizi.
Sotto altro e concorrente profilo, la società ricorrente ha lamentato altresì la disparità di trattamento, di cui sarebbe stata vittima, in considerazione del fatto che il Comune di Palermo, in casi pregressi simili al suo, ha ritenuto di “accordare” de plano l’esenzione in discorso.
2) All’udienza pubblica del 21.10.2025 il difensore di parte ricorrente ha ribadito le deduzioni, di cui all’atto di gravame. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
3.1) Il primo motivo di ricorso risulta fondato per quanto di ragione.
Giova premettere che ai sensi di quanto disposto dall’art. 19 d.P.R. n. 380/2001, recante il T.U. IZ (recepito con modifiche in Sicilia mercé l’art. 9 legge reg. n. 16/2016), articolo rubricato Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza , “1) Il Permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari all’incidenza delle opere di urbanizzazione. L’incidenza di tali opere è stabilita con delibera del Consiglio comunale in base a parametri definiti con i criteri di cui all’art. 7 nonché in relazione ai tipi di attività produttiva. 2) Il Permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari all’incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi dell’art. 7, nonché una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del Consiglio comunale. 3) Qualora la destinazione d’uso delle opere indicate nei commi 1 e 2 nonché di quelle nelle zone agricole previste dall’art. 8 venga modificata nei dieci anni successivi all’ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell’intervenuta variazione”.
La corrispondente disposizione della disciplina nazionale, diversa dalla prefata soltanto per la maggiore “corposità” del contributo dovuto per la realizzazione di opifici industriali o artigianali, è stata oggetto di un’interpretazione fortemente restrittiva in considerazione della sua natura “eccezionale” rispetto alla normativa generale in tema di contributo di costruzione; interpretazione secondo la quale “Il beneficio dell’esonero dalla corresponsione del contributo concessorio afferente ai costi di costruzione ed urbanizzazione, previsto per gli immobili nei quali si svolge attività industriale dall’art. 19 T.U. dell’IZ, approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, concerne strettamente i fabbricati complementari ed asserviti alle esigenze proprie di un impianto industriale e non già quegli edifici che non sono di per sé destinati alla produzione di beni industriali, ovvero le opere edilizie comunque suscettibili di essere utilizzate al servizio di qualsiasi attività economica” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, sent. 30.06.2025, n. 5633 ed in senso conforme ibidem sent. 13.11.2018, n. 6388 e sent. 18.05.2016, n. 2011).
Tuttavia, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto in una decisione, che l’odierno Collegio condivide e fa propria, ha sviluppato delle pregnanti considerazioni sul particolare caso del fabbricato ad uso promiscuo, sia industriale/artigianale, che commerciale. Invero, in un contesto siffatto la liquidazione del quantum debeatur non può prescindere dalla considerazione dell’oggettiva destinazione funzionale dei manufatti. Di talché il relativo conteggio deve essere condotto in maniera distinta per le superfici afferenti ai diversi usi che, con riguardo alla componente del costo di costruzione, soggiacciono a regimi diversi (cfr. TAR Veneto, Sez. II, sent. 26.05.2015, n. 589).
A giudizio di questo Tribunale la fattispecie oggetto del decidere presenta delle peculiarità tali giustificare l’applicazione di quest’ultimo criterio di giudizio.
Dalla documentazione versata in atti è dato evincere infatti che l’intervento edilizio segnalato dalla società ricorrente era diretto alla realizzazione di una concessionaria auto, con contigua officina, in un fabbricato a due elevazioni fuori terra, delle quali la prima a destinazione promiscua artigianale/commerciale, ma con una netta delimitazione delle superfici a destinazione artigianale mercé rialzo del piano di calpestio di m 1,00 rispetto all’area residua; la seconda interamente destinata ad attività artigianale.
In altri termini, è rilevabile ictu oculi la presenza all’interno del fabbricato della ricorrente di due aree nettamente separate, destinate o all’attività commerciale di vendita di automobili oppure a quella artigianale di officina. Pertanto la liquidazione di quanto dovuto a titolo di contributo ai sensi dell’art. 9 legge reg. n. 16/2016 deve essere effettuata applicando rispettivamente il parametro, di cui al comma 2 dell’art. cit. per la prima e quello, di cui al comma 1 della medesima disposizione, per la seconda.
Il Comune intimato, avendo proceduto invece ad un’unica liquidazione sulla base dei parametri pertinenti gli edifici a destinazione commerciale, è incorso in violazione di legge. Di conseguenza le sue determinazioni sono meritevoli di annullamento da parte di questo Tribunale, fatte salve quelle nuove che l’Ente locale riterrà di adottare.
3.2) L’accoglimento del primo motivo di gravame implica l’assorbimento delle ulteriori deduzioni d’illegittimità prospettate in ricorso; e ciò a tacere del fatto che, contrariamente a quanto prospettato nel secondo motivo di annullamento, la disciplina di settore non esclude del tutto le attività industriali ovvero artigianali dal pagamento del contributo in discorso; piuttosto ne prevede la corresponsione in misura ridotta. Di talché eventuali provvedimenti di esonero ottenuti da terzi non potrebbero fungere da parametro della dedotta disparità di trattamento, essendo stati rilasciati in violazione di legge.
4) Per quanto concerne le spese di lite, in considerazione all’accoglimento soltanto parziale delle censure d’illegittimità prospettate dall’ImmobilSystem, il Tribunale ritiene che sussistano ragioni sufficienti per disporne la compensazione tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così decide:
a) accoglie il primo motivo ai sensi e nei limiti, di cui alla motivazione e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati per quanto di regione in relazione all’errata quantificazione del costo di costruzione anche per la parte dell’immobile asservita ad attività artigianale; salvi gli ulteriori provvedimenti di competenza dell’Amministrazione sulla corretta quantificazione così come precisato;
b) dichiara assorbito il secondo motivo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
ER VA, Presidente
IO ON, Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO ON | ER VA |
IL SEGRETARIO