Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 07/05/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5135/2023
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Marco IN OI all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
5135/2023 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. FALCO MICHELE, avv. FALCO MARIA;
Parte_1 ricorrente
E
, avv. BOVE ANTONIO, CP_1 resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 04.07.2023, la parte ricorrente esponeva:
di aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c.p.c. per il riconoscimento del requisito sanitario relativo alla pensione di inabilità ex artt. 12 L. 118/71 e per il riconoscimento dello status di portatore di handicap in situazione grave di cui all'art. 3, comma 3 della l. 104/1992;
che il CTU nominato non riconosceva i suddetti requisiti sanitari;
di aver tempestivamente contestato le conclusioni del CTU nominato depositando apposita dichiarazione di dissenso;
di essere in possesso dei requisiti sanitari per le prestazioni indicate fin dalla data della visita di revisione.
Tanto premesso chiedeva l'accertamento ai sensi dell'art. 445bis, comma 6
c.p.c. della sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dello requisito sanitario relativo alla pensione di inabilità ex artt. 12 L. 118/71 ed
1
3 della l. 104/1992 fin dalla data della visita di revisione.
Si costituiva l' eccependo la genericità delle contestazioni mosse agli esiti CP_1 della CTU ed, infine, l'infondatezza nel merito della pretesa contestando la sussistenza del requisito sanitario.
Acquisita la documentazione e disposta CTU medico legale, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
2) Il ricorso è infondato.
In merito al requisito sanitario relativo alla pensione di inabilità non risultano presentate adeguate contestazioni specifiche alla perizia negativa resa in fase di ATP richieste a pena di inammissibilità dall'art. 445bis c.p.c..
Rimane, dunque, fermo quanto accertato in fase di ATP circa l'insussistenza di tale requisito in conformità al verbale sanitario dell' . CP_1
3) In relazione, invece, allo status di portatore di handicap grave si consideri che secondo l'art. 3, comma 1 della l 104/1992 “E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e' causa di difficolta' di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. Il comma 3 specifica che “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravita'.
Nel caso di specie il CTU nominato in questa fase di merito, il dott. Per_1
, ha ritenuto che la parte ricorrente non presenti il suddetto status
[...]
(cfr. CTU in atti).
Nessuna contestazione veniva mossa dalle parti alle conclusioni del CTU.
Non sussiste, dunque, in capo alla parte ricorrente lo status di portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3 l. 104/1992.
4) Nulla va disposto per le spese processuali, avendo la parte ricorrente depositato dichiarazione sottoscritta resa ai sensi dell'art. 152 disp. att.c.p.c.
Le spese delle c.t.u. sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla ricorrente in epigrafe indicato, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. nulla per le spese;
3. pone le spese delle CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 07/05/2025 Il Giudice del Lavoro
Marco IN OI
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