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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 31/10/2025, n. 1329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1329 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 8448/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Michela Benedetta BORDIERI Giudice
Dott.ssa EL IL ANCONA Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 18/12/2024 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8448/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. CERLIANI MARTA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
E
(C.F. ), nato in [...] il [...], con Controparte_1 C.F._2 il patrocinio dell'avv. OIENI DANIELA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“I. I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto.
II. I figli minori resteranno affidati in modalità condivisa, con collocazione prevalente con la madre, presso l'abitazione della nonna materna sita in Meda (MB), Via Walter Tobagi n. 2.
III. In ordine ai diritti di visita: Il Sig. terrà con sé i figli minori con le seguenti modalità: CP_1
- una sera infrasettimanale (il martedì o il giovedì, da comunicare alla Sig. entro il venerdì Pt_1 della settimana precedente) dalle ore 17:30 alle ore 20:30 prelevandoli dalla casa coniugale e ivi riportandoli dopo cena;
- a fine settimana alternati, la domenica dalle ore 10 :00 alle ore 17 :00. Quanto alle festività religiose cattoliche del S. Natale e di Pasqua, i figli trascorreranno con la mamma il giorno di Natale e di Pasqua;
mentre il resto dei giorni di vacanze Natalizie e Pasquali saranno concordate tra i genitori di anno in anno;
Ne giorni in cui cade il compleanno di ciascun figlio minore, il padre avrà diritto a tenere con sé lo stesso per tre al giorno, ad anni alterni, nell'orario da concordare con almeno una settimana di preavviso, e sempre fatte salve le esigenze dei minori. Più precisamente, a partire dal 2025, trascorrerà tre ore al giorno per, e con, il compleanno del figlio maggiore ) e di quello Per_1 minore ( e nel 2026 per e con il compleanno di e così anche in via alternata negli Per_2 Per_3 anni a venire.
Le parti concordano che, in ogni caso, il Sig. potrà tenere con sé i figli minori altri CP_1 pomeriggi durante l'anno, pur previamente concordati con la Sig.ra con un preavviso di Pt_1 almeno una settimana e fatte salve le esigenze dei minori. In ogni caso, fatto salvo ogni differente accordo tra le parti.
Resta inteso che laddove il padre dovesse ritornare nel proprio paese di origine verranno riviste le condizioni di cui sopra afferenti ai diritti di visita dei minori. IV. In ordine agli aspetti patrimoniali:
Le parti concordano a che il padre versi, quale contributo al mantenimento dei figli minorenni, alla Sig.ra l'importo mensile di € 500,00, oltre al rimborso delle spese straordinarie nella Pt_1 misura del 50%. Il tutto come da protocollo del Tribunale di Monza: a) Per le spese straordinarie, i coniugi, in osservanza di quanto previsto dalle linee guida condivise tra il Tribunale di Monza e l'Ordine degli Avvocati di Monza in data 18/05/2018, dovranno attenersi alla seguente procedura relativa alla modalità di richiesta e prestazione del consenso: la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio, whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici – salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dall'attività; entro sette giorni dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi a parità di condizioni;
b) per la richiesta di rimborso delle spese extra e modalità di adempimento, in osservanza di quanto previsto dalle linee guida condivise tra il Tribunale di Monza e l'Ordine degli Avvocati di Monza in data 18/05/2018: i conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio, whatsapp) con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mese successivo. In caso di spese superiori a Euro 500,00, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di spettanza;
V. In ordine agli aspetti patrimoniali tra coniugi:
- Le parti danno atto di avere ciascuno un proprio conto corrente.
- il Sig. si obbliga, entro e non oltre quindi giorni dalla firma del presente accordo e CP_1 comunque entro a non oltre il 31.12.2024 a trasferire altrove la propria residenza così che, peraltro, la madre possa avere un ISEE corretto e quindi così da avere spese inferiori (ad esempio la mensa).
- l'assegno unico sarà integralmente a favore della madre;
- le parti concordano che la vettura, tipo Fiat Panda targata DK151SB, oggi intestata alla Sig.ra
, pur avendone, ed avendone sempre avuto, il possesso il Sig. venga volturata entro Pt_1 Pt_2 il 31/12/2024 in capo allo stesso con tutto gli oneri e spese in capo al medesimo sia di volturazione e/o di godimento del bene passate e future.
- le parti concordano, altresì, che l'immobile di proprietà della signora sito in Meda (MB) Pt_1 alla via Pace n. 24, censito in catasto al foglio__, particella__ subalterno_____rimanga di esclusiva proprietà della medesima, la quale si assume tutti gli oneri, spese ed imposte relative al medesimo, sia passate che future.
- i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti;
- Le parti si danno atto, con l'adempimento di quanto sopra, di avere così risolto ogni reciproco rapporto economico e patrimoniale tra loro esistente e di non avere più null'altro reciprocamente a pretendere per alcun titolo/ragione o causa per tutti i fatti tra loro ad oggi occorsi e/o per tutti i rapporti patrimoniali ad oggi tra loro sussistiti.”
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale pronunciata dal Tribunale di Monza con sentenza emessa in data 20.02.2025 (sent. n. 305/25 – pubbl. in data 27.02.2025).
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli (05.04.2014), (26.07.2016), Per_1 Per_3 (26.12.2007); e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato Per_2 contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 18/12/2024, così provvede: Controparte_1
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1 in Meda (MB) in data 13/09/2012 (atto n. 14, Parte I, del registro degli atti di
[...] matrimonio del Comune di Meda (MB)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Meda (MB), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 23 ottobre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est.
Dott.ssa EL IL NC
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Michela Benedetta BORDIERI Giudice
Dott.ssa EL IL ANCONA Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 18/12/2024 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8448/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. CERLIANI MARTA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
E
(C.F. ), nato in [...] il [...], con Controparte_1 C.F._2 il patrocinio dell'avv. OIENI DANIELA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“I. I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto.
II. I figli minori resteranno affidati in modalità condivisa, con collocazione prevalente con la madre, presso l'abitazione della nonna materna sita in Meda (MB), Via Walter Tobagi n. 2.
III. In ordine ai diritti di visita: Il Sig. terrà con sé i figli minori con le seguenti modalità: CP_1
- una sera infrasettimanale (il martedì o il giovedì, da comunicare alla Sig. entro il venerdì Pt_1 della settimana precedente) dalle ore 17:30 alle ore 20:30 prelevandoli dalla casa coniugale e ivi riportandoli dopo cena;
- a fine settimana alternati, la domenica dalle ore 10 :00 alle ore 17 :00. Quanto alle festività religiose cattoliche del S. Natale e di Pasqua, i figli trascorreranno con la mamma il giorno di Natale e di Pasqua;
mentre il resto dei giorni di vacanze Natalizie e Pasquali saranno concordate tra i genitori di anno in anno;
Ne giorni in cui cade il compleanno di ciascun figlio minore, il padre avrà diritto a tenere con sé lo stesso per tre al giorno, ad anni alterni, nell'orario da concordare con almeno una settimana di preavviso, e sempre fatte salve le esigenze dei minori. Più precisamente, a partire dal 2025, trascorrerà tre ore al giorno per, e con, il compleanno del figlio maggiore ) e di quello Per_1 minore ( e nel 2026 per e con il compleanno di e così anche in via alternata negli Per_2 Per_3 anni a venire.
Le parti concordano che, in ogni caso, il Sig. potrà tenere con sé i figli minori altri CP_1 pomeriggi durante l'anno, pur previamente concordati con la Sig.ra con un preavviso di Pt_1 almeno una settimana e fatte salve le esigenze dei minori. In ogni caso, fatto salvo ogni differente accordo tra le parti.
Resta inteso che laddove il padre dovesse ritornare nel proprio paese di origine verranno riviste le condizioni di cui sopra afferenti ai diritti di visita dei minori. IV. In ordine agli aspetti patrimoniali:
Le parti concordano a che il padre versi, quale contributo al mantenimento dei figli minorenni, alla Sig.ra l'importo mensile di € 500,00, oltre al rimborso delle spese straordinarie nella Pt_1 misura del 50%. Il tutto come da protocollo del Tribunale di Monza: a) Per le spese straordinarie, i coniugi, in osservanza di quanto previsto dalle linee guida condivise tra il Tribunale di Monza e l'Ordine degli Avvocati di Monza in data 18/05/2018, dovranno attenersi alla seguente procedura relativa alla modalità di richiesta e prestazione del consenso: la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio, whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici – salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dall'attività; entro sette giorni dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi a parità di condizioni;
b) per la richiesta di rimborso delle spese extra e modalità di adempimento, in osservanza di quanto previsto dalle linee guida condivise tra il Tribunale di Monza e l'Ordine degli Avvocati di Monza in data 18/05/2018: i conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio, whatsapp) con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mese successivo. In caso di spese superiori a Euro 500,00, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di spettanza;
V. In ordine agli aspetti patrimoniali tra coniugi:
- Le parti danno atto di avere ciascuno un proprio conto corrente.
- il Sig. si obbliga, entro e non oltre quindi giorni dalla firma del presente accordo e CP_1 comunque entro a non oltre il 31.12.2024 a trasferire altrove la propria residenza così che, peraltro, la madre possa avere un ISEE corretto e quindi così da avere spese inferiori (ad esempio la mensa).
- l'assegno unico sarà integralmente a favore della madre;
- le parti concordano che la vettura, tipo Fiat Panda targata DK151SB, oggi intestata alla Sig.ra
, pur avendone, ed avendone sempre avuto, il possesso il Sig. venga volturata entro Pt_1 Pt_2 il 31/12/2024 in capo allo stesso con tutto gli oneri e spese in capo al medesimo sia di volturazione e/o di godimento del bene passate e future.
- le parti concordano, altresì, che l'immobile di proprietà della signora sito in Meda (MB) Pt_1 alla via Pace n. 24, censito in catasto al foglio__, particella__ subalterno_____rimanga di esclusiva proprietà della medesima, la quale si assume tutti gli oneri, spese ed imposte relative al medesimo, sia passate che future.
- i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti;
- Le parti si danno atto, con l'adempimento di quanto sopra, di avere così risolto ogni reciproco rapporto economico e patrimoniale tra loro esistente e di non avere più null'altro reciprocamente a pretendere per alcun titolo/ragione o causa per tutti i fatti tra loro ad oggi occorsi e/o per tutti i rapporti patrimoniali ad oggi tra loro sussistiti.”
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale pronunciata dal Tribunale di Monza con sentenza emessa in data 20.02.2025 (sent. n. 305/25 – pubbl. in data 27.02.2025).
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli (05.04.2014), (26.07.2016), Per_1 Per_3 (26.12.2007); e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato Per_2 contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 18/12/2024, così provvede: Controparte_1
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1 in Meda (MB) in data 13/09/2012 (atto n. 14, Parte I, del registro degli atti di
[...] matrimonio del Comune di Meda (MB)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Meda (MB), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 23 ottobre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est.
Dott.ssa EL IL NC