Ordinanza cautelare 18 giugno 2020
Sentenza 31 marzo 2021
Ordinanza presidenziale 1 febbraio 2024
Rigetto
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 31/03/2021, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/03/2021
N. 00414/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00442/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 442 del 2020, proposto da
RL GA, MA CH, rappresentati e difesi dall'avvocato RL Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, Piazzale Stazione n. 6;
contro
Comune di Padova, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Lotto, Vincenzo Mizzoni, Antonio Sartori, Paolo Bernardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Sartori in Venezia, San Polo 2988;
Provincia di Padova non costituito in giudizio;
Regione del Veneto, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Botteon, Luisa Londei, Francesco Zanlucchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Franco Botteon in Venezia, Cannaregio 23;
nei confronti
Scapin Case S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Farina, Emanuele Zandonà, Angelica Maria Nicotina, Giovanbattista Carnibella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Farina in Padova, via Berchet, 11;
per l'annullamento
- del permesso di costruire n. 8716/2018, datato 23 gennaio 2020, rilasciato dal Dirigente del Settore Edilizia Privata del Comune di Padova alla Società Scapin Case S.r.l., per l'esecuzione dei lavori di demolizione del fabbricato esistente e nuova costruzione di edificio residenziale di 14 unità abitative e realizzazione di impianto fotovoltaico sull'immobile sito in via G. Ravizza n. 26, censito al N.C.T., foglio n. 97, mappale n. 245, nonché della nota n. 0080506 del 18 febbraio 2020, con cui è stato comunicato ai ricorrenti il rilascio del predetto permesso di costruire n. 8716/2018;
- di ogni altro atto, parere, e/o provvedimento presupposto, connesso, e/o conseguente,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Padova e di Scapin Case S.r.l. e di Regione del Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2020 la dottoressa Mariagiovanna Amorizzo e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti sono proprietari di un edificio bifamiliare, in Padova, alla via Montanari n. 37. La società Scapin Case s.r.l. ha ottenuto un permesso di costruire (n. 8716/2018 del 23 gennaio 2020), ai sensi della L.R. 14/2009, per effettuare un intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento di una palazzina che insiste sul lotto confinante. L’intervento mira alla trasformazione della palazzina unifamiliare attualmente esistente, in un edificio destinato ad ospitare 14 unità abitative, dal volume complessivo di mc 5.534, pari al doppio del volume dell’edificio esistente. Affermano i ricorrenti che progetto approvato prevede, inoltre, l’elevazione dell’edificio dagli attuali 9 metri a circa 16 metri. La realizzazione di un edificio di dimensioni notevolmente più rilevanti e molto più alto di quello esistente e di quello di loro proprietà (l’altezza al colmo dell’edificio in progetto sarebbe pari al triplo dell’altezza della costruzione di proprietà), determinerebbe, a dire dei ricorrenti, un rilevante pregiudizio sulle condizioni di luminosità, di soleggiamento e di privacy dell’immobile di loro proprietà, nonché sulle condizioni di vivibilità dell’area (in termini di maggior carico urbanistico e di traffico), derivante dall’aumento delle unità abitative presenti.
Acquisiti gli atti della pratica edilizia, dopo aver partecipato attivamente al procedimento amministrativo, hanno, infine, impugnato il permesso di costruire, con il ricorso all’esame, formulando 9 motivi.
Si sono costituiti il Comune di Padova e la società controinteressata Scapin Case s.r.l. eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
La domanda cautelare formulata con il ricorso è stata accolta con ordinanza n. 287 del 2020.
All’udienza del 17 dicembre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione
DIRITTO
1.In via preliminare va dato conto dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. Affermano il Comune e la controinteressata che le doglianze avversarie non trovano fondamento nella realtà fattuale, atteso che la zona è già densamente popolata e in essa già esistono altri edifici di altezze simili a quella esistente.
L’eccezione è priva di pregio quantomeno per quanto concerne le argomentazioni addotte per confutare la sussistenza di una lesione derivante dall’altezza. Emerge, infatti, dalla relazione prodotta dai ricorrenti al fine di dimostrare il pregiudizio derivante dall’intervento, che l’edificio oggetto del permesso di costruire impugnato, già più alto di quello di proprietà dei controinteressati, per effetto del suo ampliamento determinerà un peggioramento della luminosità e dell’irraggiamento dell’edificio di proprietà dei ricorrenti, il chè è sufficiente a fornire la prova di un pregiudizio alle ragioni dei ricorrenti. Infatti, secondo la comune esperienza, una minore luminosità degli ambienti di vita, ne riduce la godibilità e vivibilità, nonché l’appetibilità commerciale dell’immobile in cui sono collocati, conseguentemente, indicendo in negativo sul suo valore economico.
Non rileva, ai fini della valutazione dell’interesse ad agire, l’attuale situazione in cui versano gli edifici del contesto in cui s’iscrive l’intervento, poiché la disamina che occorre svolgere al fine di valutare l’interesse ad agire deve mirare a valutare l’utilità che un’eventuale pronuncia favorevole produrrebbe al ricorrente (che nel caso di specie si invererebbe nella non esecuzione di un intervento idoneo a ridurre le condizioni di luminosità dell’edificio), in relazione al pregiudizio dedotto e non può spingersi a valutazioni di carattere estetico del contesto o dell’intervento in progetto.
Inoltre, neppure vale ad escludere il suddetto pregiudizio la presenza nell’area di edifici di altezza analoga a quella che avrebbe l’edificio interessato dall’intervento, poiché il pregiudizio allegato e dimostrato attiene (e non potrebbe essere altrimenti tenuto conto della necessità che la differenziazione della situazione giuridica soggettiva transita attraverso la prova della vicinitas) in modo specifico ai rapporti tra gli edifici limitrofi.
2. Nel merito il ricorso è fondato, essendo fondati parte del primo motivo e il secondo.
3. Con il primo motivo sono dedotti i vizi di eccesso di potere per carenza di istruttoria, violazione dell’art. 101 del Regolamento Edilizio.
I ricorrenti lamentano l’erroneità del calcolo effettuato dal Comune della volumetria di progetto che sarebbe stata sottostimata e del volume residuo ammissibile.
3.1 Sotto un primo profilo, a parte taluni errori di calcolo, i ricorrenti lamentano che, nel volume dello stato autorizzato, non sarebbe stata considerata la volumetria dei terrazzi coperti. Al primo ed al secondo piano, infatti, sono previsti terrazzi coperti aventi una superficie superiore a 1,50 m, che, ai sensi dell’articolo 101 del regolamento edilizio comunale, avrebbero dovuto essere computati ai fini volumetrici, per la parte residua.
3.2 La censura non è fondata. Condivisibile è la spiegazione dell’esenzione delle logge dalla volumetria rilevante che ha fornito la società controinteressata. Emerge, infatti, dalla tavola 5 allegata al progetto che le terrazze del primo e del secondo piano si sviluppano per l’ampiezza di m. 1,50 a sbalzo e per la restante parte in rientranza. L’articolo 90 del regolamento edilizio definisce la superficie coperta (rilevante ai fini del calcolo del volume) come “la proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate e coperte fuori terra” , da cui restano, però escluse “le strutture in aggetto”, tra cui “i poggioli a sbalzo fino a m. 1,50 dalla linea di massimo inviluppo” . Sulla base di tale disposizione la parte a sbalzo dei terrazzi non è computabile nella superficie coperta e quindi nel volume. Resta esclusa anche la porzione dei terrazzi che si sviluppa in rientranza, in quanto l’articolo 101 Reg. ed. esclude dal calcolo del volume “le terrazze coperte fino alla profondità di m. 1,50” .
3.3 Sotto altro distinto profilo i ricorrenti contestano l’esclusione dalla volumetria complessiva autorizzata del sottotetto. Affermano che, ai sensi dell’articolo 101 N.T.A. del P.I., sono da computare nel volume dell’edificio i sottotetti abitabili e quelli non abitabili che fuoriescono dalla sagoma limite costruita in base ai criteri di cui al comma 4 della disposizione. Il sottotetto autorizzato e non computato nel volume complessivo dell’edificio, ad avviso dei ricorrenti, non è compreso nella “sagoma limite” definita dall’articolo 101 delle N.T.A. del P.I. vigente al momento del rilascio del titolo e, a maggior ragione, in quella individuata secondo criteri maggiormente restrittivi dalle norme della strumentazione urbanistica sopravvenuta. Il permesso di costruire sarebbe, pertanto, illegittimo, per il contrasto con le prime e, comunque, dovrebbe essere dichiarato decaduto, ai sensi dell’articolo 15 DPR 380/2001.
Affermano che, comunque, a prescindere da tale circostanza, il sottotetto dovrebbe essere computato nella volumetria complessiva dell’edificio in quanto abitabile. Ciò in considerazione dell’uso dichiarato ( “uso mansarda” ) di alcuni dei locali che ospita, alla sussistenza di indici sintomatici della loro abitabilità ed alla non qualificabilità degli stessi come “ volumi tecnici ”. Inoltre, esso soddisfa i requisiti previsti dalla L.R. 12/99 (ora 51/2019) sul recupero abitativo dei sottotetti ed è, quindi, suscettibile di essere recuperato a fini abitativi. Le disposizioni del regolamento, ove fossero da interpretare nel senso dell’esclusione dal computo del volume complessivo dell’edificio di vani abitabili, o comunque non qualificabili come vani tecnici, dovrebbero essere disapplicate.
3.4 La suddetta censura è in parte fondata. Ai sensi dell’articolo 1- bis , comma 2, L.R. 14/2009 “gli ampliamenti e gli incrementi in termini di volume o di superficie esistenti sono determinati sulla base dei parametri edificatori stabiliti dallo strumento urbanistico” ed è, pertanto, ad essi che occorre far riferimento per stabilire quali volumi siano computabili. Sulla scorta di quanto previsto dall’articolo 101 delle NTA del PI e del regolamento edilizio comunale, il sottotetto non può ritenersi abitabile.
L’articolo 101, al comma 1, prevede, infatti, che “Sono altresì computati nel volume i volumi dei vani abitabili posti al di sopra dell’altezza dell’edificio” e, al comma 4, “Non vengono computati, inoltre, i volumi dei vani non abitabili posti oltre l’altezza del fabbricato, purché racchiusi nel triangolo di massimo ingombro individuato nelle varie sezioni trasversali e avente per base l’intradosso del solaio di copertura dell’ultimo piano prolungato oltre i muri d’ambito di m 1,5, e per lati le due falde simmetriche di copertura con pendenza pari al 45%.” .
Il regolamento specifica la nozione di vano abitabile ai fini del calcolo del volume, “Per vani abitabili (nel sottotetto) si intendono:
- i vani effettivamente destinati ad usi abitativi principali (cucine, soggiorni, camere da letto, uffici) ed i vani ad uso accessorio (servizi igienici, ripostigli, corridoi, ecc.), funzionali ai suddetti vani principali, situati nello stesso sottotetto (nel sottotetto, cioè, della stessa unità immobiliare): pertanto, se nel sottotetto sono presenti esclusivamente vani accessori, gli stessi non vengono computati come volume;
- i vani aventi altezza utile media (calcolata tenendo conto delle disposizioni dell’art. 108, comma 2) pari o superiore, rispettivamente, a m. 2,70 nel caso di nuove costruzioni e a m.2,40 nel caso di costruzioni esistenti a destinazione residenziale; tali vani vengono computati come volume anche nel caso non siano dotati dei rimanenti requisiti di idoneità igienico-sanitaria (superficie utile minima, superficie di illuminazione ed aerazione, ecc.) richiesti dall’articolo 108. Se ne deduce che i vani non abitabili posti nel sottotetto – quindi, al di sopra dell’altezza dell’edificio – non vengono inclusi nel computo del volume, a condizione, tuttavia, che la conformazione del sottotetto stesso rientri nella sagoma limite definita al comma 4.”.
Appare condivisibile l’interpretazione della disposizione seguita dal Comune, alla stregua della quale, per gli edifici di nuova costruzione, la nozione di abitabilità rilevante sarebbe esclusivamente quella riferita al criterio dimensionale indicata al secondo alinea dell’articolo in commento. Ciò in quanto l’ulteriore criterio indicato nella norma - che attiene all’effettiva destinazione dei vani - presuppone necessariamente la preesistenza del sottotetto. Tale interpretazione risulta, peraltro, coerente con le disposizioni in materia di agibilità, atteso che, in assenza del suddetto requisito dimensionale, l’uso abitativo delle nuove costruzioni non può essere autorizzato.
Escluso che il sottotetto in questione soddisfi il suddetto requisito dimensionale e che possa, quindi, ritenersi abitabile alla stregua delle disposizioni della strumentazione urbanistica comunale, occorre verificare la sussistenza dell’ulteriore condizione descritta dal comma 4 dell’articolo 101, NTA del PI, perché i sottotetti non abitabili possano essere esclusi dal volume dell’edificio, ossia che essi siano contenuti entro la “sagoma limite” costruita secondo i parametri dettati dalla suddetta norma. Essa stabilisce che: “Non vengono computati, inoltre, i volumi dei vani non abitabili posti oltre l’altezza del fabbricato, purché racchiusi nel triangolo di massimo ingombro individuato nelle varie sezioni trasversali e avente per base l’intradosso del solaio di copertura dell’ultimo piano prolungato oltre i muri d’ambito di m 1,5, e per lati le due falde simmetriche di copertura con pendenza pari al 45%”. La previsione, inoltre, stabilisce che: “Qualora non si verifichino le condizioni di cui sopra, i volumi di cui al presente comma vanno computati integralmente, anche se destinati ad usi accessori”.
Il ricorrente ha depositato una relazione tecnica con cui dimostra che la conformazione del sottotetto è tale per cui essa fuoriesce dalla sagoma limite. Infatti, il sottotetto presenta le due falde con inclinazioni e lunghezze leggermente differenti che determinano lo spostamento del vertice del triangolo dalle stesse formato in un punto esterno al triangolo costituente la sagoma limite.
Tale ricostruzione – che non è contestata né quanto alla correttezza del percorso logico, né nelle sue conclusioni – è avversata dal Comune e dalla controinteressata esclusivamente mediante l’affermazione che l’altezza all’intradosso del solaio di copertura del sottotetto è di un centimetro inferiore a quella massima del triangolo isoscele costituente la sagoma limite. Tale affermazione, tuttavia, non è idonea a contrastare la censura che, al contrario, coglie nel segno. Infatti, l’art. 101 delle NTA del PI ed i chiarimenti contenuti nel regolamento edilizio a commento di tale disposizione, affermano che, perché possa escludersi dal computo del volume dell’edificio la cubatura dei sottotetti non abitabili, la sagoma della copertura deve rimanere all’interno della sagoma limite, qualunque sia la sua foggia.
Non è sufficiente, pertanto, che l’altezza massima del sottotetto, calcolata all’intradosso del solaio di copertura, sia inferiore all’altezza massima del triangolo costituente la “sagoma limite” , in quanto, come afferma il regolamento edilizio comunale “La sagoma limite non deve venire superata dalla linea di intradosso del solaio di copertura”.
Alla stregua della strumentazione urbanistica comunale, la sagoma limite definisce geometricamente i confini di ingombro dei sottotetti non abitabili, perché possano essere esclusi dal calcolo del volume dell’edificio.
Pertanto, non essendo verificata la suddetta condizione, il volume di progetto avrebbe dovuto comprendere anche quello del sottotetto, nella sua interezza. Ne deriva il superamento dei limiti volumetrici consentiti dall’applicazione della Legge sul Piano casa.
4. La fondatezza della suddetta censura consente di ritenere fondato anche il secondo motivo, senza che assuma rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 9, comma 8-bis, L.R. 14/2009.
Infatti, è incontroverso tra le parti che l’edificio più alto preesistente e circostante misura m. 10,45.
Dovendosi considerare rilevante, ai fini dell’altezza dell’edificio, anche il sottotetto, per quanto si è detto al punto precedente, l’altezza dell’edificio in progetto misura all’intradosso del solaio di copertura m. 14,216.
Essa non soltanto è maggiore dell’altezza dell’edificio preesistente e circostante, ma è anche maggiore dell’altezza dell’edificio oggetto di ampliamento aumentata del 40%.
L’edificio attualmente esistente, infatti, ha un’altezza di m. 9,20 e, pertanto, l’altezza massima consentita ai sensi dell’articolo 9, comma 8-bis, L.R. 14/2009 sarebbe di m. 12,88.
Per accogliere il motivo, pertanto, non assume rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 9, comma 8-bis, L.R. 14/2009, in quanto neppure l’applicazione della deroga ivi prevista consentirebbe di ritenere il titolo esente dalla censura.
5. Non è, invece, fondato il terzo motivo, con cui sono dedotti i vizi di violazione dell’art. 9 D.M. 1444/68, di eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione e si chiede di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 8, comma 4-bis, L.R. 14/2015. Afferma il ricorrente che le terrazze del primo e del secondo piano sarebbero poste ad una distanza inferiore a quella di 10 metri prevista dall’articolo 8 D.M. 1444/68. Esse, infatti, superano il limite di 10 metri di m. 1,30. Il ricorrente richiama l’orientamento giurisprudenziale alla stregua del quale sono rilevanti ai fini del rispetto della suddetta distanza le parti dell’edificio, quali scale, terrazze e corpi avanzati (c.d. “ aggettanti ”) destinati ad estendere la consistenza del fabbricato, restando irrilevanti soltanto le sporgenze estreme del fabbricato che abbiano funzione meramente ornamentale, di rifinitura o accessoria di limitata entità. La deroga a tale principio non potrebbe essere contenuta nelle disposizioni del regolamento edilizio, trattandosi di norme secondarie alle quali non è consentito, in assenza di espressa previsione, derogare alle norme di aventi rango legislativo. Neppure la minore distanza potrebbe trovare fondamento nell’articolo 8, comma 4- bis L.R. 4/2015 (alla stregua del quale: “in attuazione dell’articolo 2-bis del D.P.R. 380/2001, ai fini del calcolo della distanza minima tra pareti finestrate di cui all’art. 9 del D.M. 1444/68, non sono computati gli sporti e gli elementi a sbalzo, compresi terrazze e balconi non chiusi aggettanti dalla facciata dell’edificio per non più di metri 1,50. Resta fermo il rispetto delle disposizioni del codice civile relative alle distanze tra costruzioni nonché quelle relative all’apertura di vedute dirette e balconi sul fondo del vicino” ) che il ricorrente ritiene incompatibile con il sistema costituzionale di riparto della potestà legislativa tra Stato e Regioni e, in particolare, con l’articolo 117, comma 2, lett. l, Cost.
5.1 E’ incontestato tra le parti che le terrazze del primo e del secondo piano sono poste ad una distanza dalla parete finestrata antistante inferiore a quella prevista dall’articolo 9 D.M. 1444/68, ma inferiore a quella massima prevista dall’articolo 8, comma 4-bis L.R. 4/2015, che esclude dal calcolo della suddetta distanza minima, gli sporti e gli elementi a sbalzo, compresi terrazze e balconi non chiusi aggettanti dalla facciata dell’edificio per non più di metri 1,50.
La deroga al D.M. 1444/68, pertanto, è giustificata dalla ricorrenza delle condizioni previste dalla suddetta legge regionale. Questa Sezione si è già espressa per l’insussistenza del presupposto della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale così come prospettata in questo giudizio, nella sentenza del 10 febbraio 2021, n. 187, con argomenti da cui non si ravvisano ragioni per discostarsi. Infatti, l’articolo 8, comma 4- bis , L.R. 14/2015 è stato approvato in espressa attuazione dell’articolo 2- bis D.P.R. 380/2001, che consente a Regioni e Province autonome di “prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali.”. La norma, pertanto, costituisce esercizio delle facoltà di deroga riconosciuta alle Regioni dal legislatore statale. Inoltre essa trova fondamento, come ha rilevato il Comune, nell’intesa raggiunta tra Stato e Regione sul R.E.T., le cui definizioni, consentono di sottrarre al calcolo delle distanze gli aggetti inferiori a m 1,50 (cfr. nn. 18 e 30, all. A ll’Intesa).
La previsione, peraltro, è conforme ad un orientamento giurisprudenziale che, interpretando l’articolo 9 del D.M. 1444/68, ha affermato la non computabilità delle terrazze e degli elementi aggettanti, ove la strumentazione urbanistica comunale ne preveda l’esclusione dal calcolo della volumetria, purchè si tratti di elementi estranei al volume utile dell’edificio (TAR Lazio, sez. II, 11 settembre 2019. N. 10843 che richiama Consiglio di Stato, sez. IV, 30 dicembre 2016, n. 5552: “Al riguardo, la Sezione non ignora l’esistenza di precedenti che, muovendo da una rigorosa qualificazione delle norme del d.m. nr. 1444/1968 in termini di disposizioni di ordine pubblico, traenti la propria fonte direttamente dalla legge primaria (e, segnatamente, dall’art. 41-quinquies, comma 2, della legge 17 agosto 1942, nr. 1150), esclude che le stesse possano essere derogate dagli strumenti urbanistici generali, le cui prescrizioni pertanto, ove contrastanti con le predette norme, devono essere disapplicate dal giudice. Tuttavia, esiste un diffuso, recente e specifico indirizzo in tema di calcolo dei balconi e degli sporti ai fini delle distanze degli edifici, dal quale in questa sede si ritiene di non doversi discostare, che ammette che i detti elementi architettonici possano non essere compresi nel computo delle distanze di cui al ridetto art. 9, d.m. nr. 1444/1968, qualora vi sia una norma di piano che ciò autorizzi e a condizione che si tratti di balconi aggettanti, estranei cioè al volume utile dell’edificio (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 5 gennaio 2015, nr. 11; id., sez. IV, 22 novembre 2013, nr. 5557; id., 7 luglio 2008, nr. 3381). Tale ultimo orientamento appare invero coerente con la ratio stessa della previsione delle distanze minime fra edifici, che come noto è quella di evitare la creazione di intercapedini pregiudizievoli o pericolose per la salubrità pubblica: nel senso che siffatta evenienza si ritiene possa escludersi in via presuntiva, e salvo prova contraria da fornirsi da parte di chi impugna o contesta la disposizione urbanistica, laddove gli elementi architettonici de quibus abbiano le suddette caratteristiche.” ). Anche alla stregua di tale orientamento, che ha interpretato la normativa statale, non si ravvisa, pertanto, la violazione del parametro costituzionale invocato dal ricorrente.
6. Infondato è anche il quarto motivo, con cui parte ricorrente invoca la violazione dell’art. 3 L.R. 14/2009. Essa richiama la sentenza di questo T.A.R. n. 513/2018 per affermare la non cumulabilità tra volumetria residua prevista dalla strumentazione urbanistica e i bonus volumetrici previsti dalla L.R. n. 14/2009.
L’orientamento in allora espresso da questo T.A.R., è stato rimeditato in altre più recenti pronunce, (sentenza n. 64 del 22 gennaio 2020 e n. 804 del 11 settembre 2020) dalle quali non vi sono ragioni per discostarsi, nelle quali si è ritenuto maggiormente aderente al dettato normativo, alla ratio della disciplina prevista dalla L.R. 14/2009 (anche alla luce delle circolari interpretative emanate dall’amministrazione regionale e dei rapporti con la L.R. 14/2019) un’interpretazione della disposizione che ammetta il cumulo tra la volumetria residua di piano e gli incrementi volumetrici previsti dalla disciplina speciale.
Nelle ultime pronunce si è, infatti, rilevato come “L’art. 2, infatti, individua la misura massima della deroga ammissibile alla volumetria consentita dal PRG (identificata nel 20% della volumetria esistente al 31 ottobre 2013) e non la misura massima dell’ampliamento di volumetria esistente (“In deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, ivi compresi i piani ambientali dei parchi regionali, è consentito l'ampliamento degli edifici esistenti al 31 ottobre 2013 nei limiti del 20 per cento del volume, o della superficie”).
L’art. 3, con riguardo agli interventi di demolizione e ricostruzione per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente, si limita a prevedere “incrementi” di volume, in misura percentuale variabile in relazione alle tecniche costruttive utilizzate, che sono consentiti in deroga.
Né appare decisivo, in senso contrario, il disposto dell’art. 3-bis recante la disciplina del piano casa nelle zone agricole. Tale norma, in via di eccezione rispetto a quanto previsto dalle altre disposizioni della medesima legge, riferisce la percentuale di ampliamento ammissibile alla potenzialità edificatoria del fondo, così svincolandone il quantum dall’edificato esistente alla data del 31 ottobre 2013.
Nulla dice, invece, sul cumulo tra volumetria premiale e volumetria consentita dalle normative per l’edificazione in zona agricola, che potrebbe, anche in questa ipotesi, prodursi, come non prodursi in deroga, a seconda che il proprietario abbia o meno già integralmente sfruttato le potenzialità edificatorie del fondo.
Pertanto, appare preferibile e più aderente al dettato normativo l’interpretazione secondo cui il cumulo tra la volumetria residua di piano e bonus volumetrici previsti dalla L.R. 14/2009 è ammissibile.
Tale interpretazione, peraltro, evita il prodursi di effetti differenziati, quanto all’applicabilità dello strumento incentivante, tra fondi che esprimano la medesima potenzialità edificatoria, in base alla mera circostanza che la volumetria massima prevista dal PRG sia stata o meno già integralmente utilizzata dal proprietario al momento del formarsi del titolo edilizio. In assenza di disposizioni che chiaramente escludano il cumulo un tale esito potrebbe ritenersi non giustificato in considerazione del fatto che, in entrambe le ipotesi, i proprietari utilizzano una volumetria ordinariamente sfruttabile.
L’interpretazione che il Collegio intende accogliere, inoltre, trova oggi conforto nell’art. 11, della L.R. 14/2019 che, al comma 3, afferma: “3. Gli interventi di cui agli articoli 6 e 7 sono consentiti a condizione che la capacità edificatoria, riconosciuta dallo strumento urbanistico comunale o dalle normative per l'edificazione in zona agricola, sia stata previamente utilizzata; tale capacità edificatoria può essere utilizzata anche contestualmente agli interventi di cui agli articoli 6 e 7, che non sono cumulabili tra loro e sono consentiti una solo volta, anche se possono essere realizzati in più fasi, fino al raggiungimento degli ampliamenti o degli incrementi volumetrici e di superficie complessivamente previsti”.
Va osservato, infine, che le suddette conclusioni non si pongono in insanabile contrasto con le disposizioni in materia di consumo di suolo. Il Legislatore regionale, infatti, ha mostrato di voler bilanciare il perseguimento di tale finalità con le altre perseguite dalla Legge sul Piano casa (incentivo del settore, ma anche riqualificazione e ammodernamento del tessuto urbano), prevedendo all’art. 12, comma 1, lett. g) L.R. 14/2017, che gli interventi di cui alla L.R. 14/2009, possano essere eseguiti in deroga ai limiti stabiliti dal provvedimento di Giunta regionale sulla programmazione ed il controllo della riduzione del consumo di suolo (“1. Sono sempre consentiti sin dall'entrata in vigore della presente legge ed anche successivamente, in deroga ai limiti stabiliti dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a): (…) g) gli interventi di cui alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche", le cui premialità sono da considerarsi alternative e non cumulabili con quelle previste dal presente Capo”)”.
7. Infondato è il quinto motivo, con il quale la ricorrente deduce i vizi di eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione degli articoli 3 e 20 D.P.R. 380/2001, in quanto la prescrizione imposta dal Comune in relazione all’accesso carraio integrerebbe una modifica progettuale esulante dal perimetro delle modifiche di modesta entità che il Comune può proporre ai sensi dell’articolo 20, comma 4, DPR 380/2001. Comunque, anche a volerla ritenere di modesta entità, non sarebbe stato rispettato l’iter procedimentale previsto dalla disposizione citata.
La prescrizione imposta non determina modifiche progettuali delle opere da realizzare, ma solo una diversa modulazione della viabilità e, pertanto, rientra tra quelle prescrizioni che, per ragioni di economia processuale, possono essere imposte all’interno dei titoli edilizi. In proposito, è sufficiente richiamare i principi chiaramente espressi da Consiglio di stato, Sez. VI 6 novembre 2018, n. 6265: “il Comune, ove sussistano speciali circostanze, ben può imporre prescrizioni purché non contrastino con la natura e la tipicità del provvedimento, non siano tali da snaturare l'atto (negandone la funzione) o impongano sacrifici ingiustificabili, sproporzionati o immotivati.
Ciò in quanto tali clausole, che esattamente sono dette "prescrizioni", semplificano la procedura, giacché senza di esse occorrerebbe respingere l'istanza del privato (spiegando i punti del progetto che devono essere rivisti), ripresentare il progetto e, poi, riapprovare il progetto emendato.
Per contro, è di tutta evidenza che, così e attraverso l'apposizione di prescrizioni congruenti con il progetto presentato, tutto ciò semplifica l'iter procedimentale perché, esonerando la P.A. dal compito di rigettare l'istanza di concessione edilizia, all'uopo basta indicare quei punti del progetto da rivedere in corso d'opera e così condizionarne il rilascio, invece di costringere il privato alla defatigante riformulazione del progetto e ad una nuova istanza.
Ecco perché la modalità procedimentale di rilasciare concessioni edilizie o permessi di costruire con prescrizioni s'appalesa del tutto conforme alle esigenze generali di complessiva speditezza ed efficienza dell'azione amministrativa, nonché per l'effetto non neutro del passaggio del tempo per i destinatari dell'atto, senza al contempo creare soverchi aggravi.”
8. In accoglimento dell’eccezione formulata dal Comune di Padova, deve essere, invece, dichiarato inammissibile per carenza di interesse il sesto motivo con cui sono dedotti i vizi di eccesso di potere per carenza di istruttoria e la violazione dell’articolo 3 L. 241/90 e dell’articolo 4, commi 1-ter e 1 quater DPR 380/2001. I ricorrenti si dolgono del fatto che il progetto approvato non prevede la predisposizione di allacci per le infrastrutture elettriche di ricarica di veicoli. La censura è inammissibile, non essendo specificato, né emergendo dagli atti, il pregiudizio che dall’assenza di tale previsione deriverebbe ai ricorrenti.
9. E’ inammissibile anche il settimo motivo con cui il permesso di costruire è impugnato per i vizi di eccesso di potere per carenza di istruttoria e violazione dell’art. 3 L.R. 14/2009. Afferma il ricorrente che la destinazione d’uso pregressa (60% residenziale e 40% commerciale) sarebbe stata modificata nel titolo edilizio, in assenza di esplicita richiesta da parte dell’istante. Non è esplicitato ne è configurabile un interesse della parte ricorrente al suddetto rilievo atteso che la modifica di destinazione d’uso è pacificamente ammissibile ai sensi dell’articolo 9, comma 2 L.R. 14/2009 e solo l’istante avrebbe titolo a dolersi di un eventuale errore dell’Amministrazione nel rilascio del titolo.
10. Inammissibile per genericità è l’ottavo motivo con il quale è dedotto il vizio di eccesso di potere per carenza di istruttoria e violazione dell’art. 9, comma 4, L.R. 14/2009. Afferma il ricorrente che il Comune avrebbe omesso di valutare l’incidenza del progetto sulle opere di urbanizzazione, tanto che è stato imposto il rispetto di un parere di AcegasApsAmga in punto di congruità delle fognature che sembrerebbe non esistere agli atti. L’edificio sorge in zona B e l’inadeguatezza delle opere di urbanizzazione rispetto al maggiore carico urbanistico avrebbe dovuto essere oggetto di più specifica argomentazione, atteso che, peraltro, il parere dalla cui assenza agli atti il ricorrente pretende di ricavare la prova del vizio, in realtà, appare sintomatico di una valutazione sull’adeguatezza dei sottoservizi effettivamente svolta.
11. In conclusione, il ricorso è fondato. Il regolamento delle spese di lite – che sono liquidate come da dispositivo – deve avvenire secondo l’ordinario criterio di riparto, basato sulla soccombenza, al quale consegue la condanna del Comune di Padova e della società controinteressata al relativo pagamento in favore della parte ricorrente. Sono, invece, da compensare nei confronti della Regione Veneto, la quale è priva di legittimazione passiva nel presente giudizio, in cui non sono stati impugnati provvedimenti dalla stessa emanati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di Padova e la società Scapin Case s.r.l. al pagamento delle spese di lite in favore dei sig.ri RL GA e MA CH, liquidandole in complessivi € 3.000,00, oltre IVA e CPA. Le spese sono, invece, compensate con la Regione Veneto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 17 dicembre 2020 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO