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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 25/09/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA SEZIONE FALLIMENTARE
Il Tribunale Ordinario di Civitavecchia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, in persona di:
Dott.ssa Roberta Nardone Presidente
Dott.ssa Giulia Sorrentino Giudice
Dott. Andrea Barzellotti Giudice Rel.
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 11.09.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nel P.U. n. 45 – 1/2025, vertente TRA
in persona del legale rappresentante pro – tempore, elettivamente domiciliato in Parte_1
Roma, via della Balduina, 63, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Di Giorgi che la rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su foglio separato e unito telematicamente al ricorso depositato il 06.06.2025.
Ricorrente E in persona del legale rappresentante pro – tempore. Controparte_1
Resistente – non costituito
Oggetto: liquidazione giudiziale.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 11.09.2025.
***
1. In rito
Con ricorso depositato il 06.06.2025 ha – in particolare - rappresentato: Parte_1
- di essere creditrice della società resistente per Euro 28.275,26 oltre interessi in ragione di decreto ingiuntivo n. 645/2024 del 15.01.2024 reso nell'ambito del procedimento n.r.g. 357/2024 del Tribunale Ordinario di Roma e munito il 26.04.2024 di esecutorietà in ragione della disposizione ex art. 647 c.p.c.;
- l'insolvenza della società resistente.
Pertanto, parte ricorrente ha domandato a questo Tribunale di “ C.F. e P.IVA Controparte_1
) in persona dell'Amministratore Unico, sig. ( ) P.IVA_1 Controparte_2 CodiceFiscale_1 con sede legale in Civitavecchia (RM), Via Lorenzo Betti s.n.c.”.
La notifica nei confronti della società è stata eseguita in ragione della disposizione ex art. 40, VI co., c.c.i.i. (cfr. acquisizione del 10.07.2025).
Nonostante la regolarità della notifica, la società resistente non si è costituita nell'ambito del presente procedimento.
All'udienza del 11.09.2025 parte ricorrente si è riporta al ricorso e ha insistito per l'apertura della liquidazione giudiziale della società resistente.
2. Sulla natura commerciale dell'attività esercitata dalla società resistente e sulla pretesa creditoria della società ricorrente
La società resistente – iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle imprese – ha quale oggetto sociale – in particolare – “l'installazione, la manutenzione, la progettazione e la conduzione di impianti elettricei, impianti tecnologici, termici, idraulici”, di talché – a fronte del tipo di società, ossia una S.r.l. – e dell'oggetto sociale si ritiene che l'attività esercitata dalla società resistente è qualificabile – ex art. 2195 c.c. – quale attività commerciale.
Parte ricorrente ha – ex art. 2697, I co., c.c. – provato verosimilmente la sua pretesa creditoria nei confronti della società resistente a fronte della produzione del titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo n. 645/2024 del 15.01.2024 reso nell'ambito del procedimento n.r.g. 357/2024 del Tribunale Ordinario di Roma e munito il 26.04.2024 di esecutorietà in ragione della disposizione ex art. 647 c.p.c.
3. Sul superamento delle soglie previste dalla disposizione ex art. 2, I co. lett. “d”, c.c.i.i.
Le disposizioni ex art. 2, I co. lett. “d”, e 121 c.c. pongono in capo all'impresa resistente l'onere della prova di possedere i requisiti per essere qualificata quale impresa minore, ossia impresa non soggetta a liquidazione.
Questo Tribunale ritiene che la disciplina già prevista per il fallimento nella versione originaria del 1942 prevedeva un'esenzione dalle procedure concorsuali per ragioni dimensionali, tanto che la disposizione ex art. 1 l. fall. disponeva infatti l'esclusione, oltre che degli enti pubblici, anche dei piccoli imprenditori.
La ratio di questa disposizione era pacificamente individuata nel ritenere che in tal caso la
“medicina” (la procedura concorsuale) fosse peggiore del “male” (il dissesto del piccolo imprenditore), come riscontrabile nella giurisprudenza costituzionale che rilevava che “l'esiguo patrimonio attivo del fallito può rimanere assorbito interamente dalle spese della complessa procedura e a volte risulta persino insufficiente a coprire le spese anticipate dall'erario. Il fallimento finisce con l'essere un rimedio processuale impeditivo della tutela dei creditori e un mezzo di difesa insufficiente”.
Sennonché, attraverso la coordinazione delle disposizioni ex artt. 2083 e 2221 c.c. con la disposizione ex art. 1, II co., l. fall. risultava una definizione in termini sostanzialmente quantitativi del piccolo imprenditore: questa definizione, pur volta allo scopo di facilitare il compito del giudice nell'accertamento del presupposto soggettivo per la dichiarazione di fallimento, non era coincidente con quella prevista dall'art. 2083 c.c., anch'essa in materia di piccolo imprenditore, ma fondata su criteri prevalentemente qualitativi. Discrasia che ha generato un prolungato dibattito sulla completa ovvero solo parziale coincidenza dell'oggetto sotteso alle due definizioni, fallimentare e codicistica, con l'ulteriore interrogativo, nel caso di coincidenza solo parziale, circa l'interpretazione da dare all'art. 1 l. fall. alternativamente in termini di regola esclusiva ovvero di presunzione semplice, come tale superabile alla luce dei criteri qualitativi previsti dall'art. 2083 c.c.188.
Criticità interpretativa ampliata dalla figura dell'artigiano, espressamente compresa nella definizione codicistica di piccolo imprenditore ma destinataria anche di una legislazione di settore che individuava “a tutti gli effetti di legge” l'artigiano attraverso criteri dimensionali non compatibili con la stessa definizione ex art. 2083 c.c., posto che – peraltro – la disposizione originaria ex art. 1 l. fall. prevedeva espressamente che le società commerciali non potessero essere mai piccoli imprenditori, a prescindere dalla dimensione concreta dell'impresa esercitata.
La riforma organica delle procedure concorsuali è intervenuta sul punto in due tempi, una prima volta con il d.lgs. n. 5 del 2006 e una seconda e definitiva volta con il decreto correttivo d.lgs. n. 169 del 2007.
Con il decreto correttivo del 2007 il legislatore ha nuovamente ridisegnato i primi due commi espungendone ogni riferimento al piccolo imprenditore: l'area di non fallibilità ai sensi della legge fallimentare è oggi delineata unicamente attraverso un sistema di soglie quantitative e aggiornabili dal regolatore secondario, rendendo chiara la volontà di disancorare la non assoggettabilità alle procedure ex art. 1 l. fall. in ragione delle dimensioni dell'impresa dai criteri previsti dall'art. 2083 c.c.193.
Tale intervento legislativo non ha però riguardato il codice civile e si è quindi immediatamente evidenziata l'incongruenza tra i parametri di cui al nuovo art. 1 l. fall. e l'art. 2221 c.c. che tuttora esonera il piccolo imprenditore dalle procedure concorsuali.
Nondimeno, questo Tribunale ritiene che ai fini della disciplina fallimentare spieghi efficacia unicamente la disposizione ex art. 1 l. fall., approdo questo risultante dal condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha rilevato che Il R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 1, comma 2, nel testo modificato dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (che stabilisce, ai fini della dichiarazione di fallimento, la necessità del superamento di alcuni parametri dimensionali), esclude la possibilità di ricorrere al criterio sancito nella norma sostanziale contenuta nell'art. 2083 c.c., che ormai ai fini della fallibilità non spiega alcuna rilevanza. In particolare, il regime concorsuale riformato ha tratteggiato la figura dell'imprenditore fallibile affidandola in via esclusiva a parametri soggettivi di tipo quantitativo, i quali prescindono del tutto da quello, canonizzato nel regime civilistico, della prevalenza del lavoro personale rispetto all'organizzazione aziendale fondata sul capitale e sull'altrui lavoro;
ne consegue che, alla luce della riforma della L. fallimentare, non sussiste più alcun rapporto tra la condizione di piccolo imprenditore e la condizione di fallibilità, e, a maggior ragione, nessuna rilevanza può avere la eventuale natura artigiana dell'impresa (Cass., Sez. VI – 1 civile, ordinanza 08.04.2022 n. 11495).
Questo Tribunale ritiene che la richiamata disciplina e giurisprudenzia è applicabie – quantomeno ex analogia juris – alla disciplina vigente posta la coerenza della disciplina ex art. 1 l. fall. con la disciplina ex artt. 2, I co. lett. “d”, e 121 c.c.i.i.
Ne discende che per la qualificazione quale imprenditore non soggetto a liquidazione giudiziale deve essere farsi riferimento esclusivamente alle soglie individuate dalla disposizione ex art. 2, I co. lett. “d”, c.c.i.i. e che rileva anche un unico superamento di una soglia in uno dei tre esercizi precedenti il deposito del ricorso per la dichiarazione di liquidazione giudiziale.
Le disposizioni ex art. 2, I co. lett. “d”, e 121 c.c. pongono in capo all'impresa resistente l'onere della prova di possedere i requisiti per essere qualificata quale impresa minore, ossia impresa non soggetta a liquidazione.
Consegue a fronte della mancata costituzione della società resistente, che risulta assente la prova che questa trattasi di impresa minore, ossia non soggetta a liquidazione giudiziale.
Questo Tribunale rileva la presenza di un credito per Euro 809.855,73 di talché risulta superata la soglia per Euro 500.000,00 prevista dalla disposizione ex art. 2, I co. lett. “d”, c.c.i.i. e risulta superata la soglia per Euro 30.000,0 per la dichiarazione di liquidazione giudiziale.
4. Sullo stato di insolvenza
Questo Tribunale ritiene secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità che lo stato di insolvenza “si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività, mentre resta in proposito irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti, i quali sono oggetto di valutazione incidentale” (Cass., Sez. I civile, ordinanza 22.02.2022 n. 5856) e che lo stato di insolvenza “va desunto non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività” (Cass., Sez. I civile, ordinanza 03.03.2022 n. 7087).
Questo Collegio ritiene che parte ricorrente ha – ex art. 2697, I co., c.c. – provato lo stato di insolvenza della società resistente, in quanto:
- la società resistente non ha pagato il credito dei ricorrenti;
- la società resistente non ha mai depositato i bilanci;
- l'esistenza di un rilevante debito per circa Euro 809.855,73a titolo di debito erariale scaduto e iscritto a ruolo;
In ragione di dette evidenze risulta che la società resistente è priva di un patrimonio idoeno a soddisfare con regolarità le obbligazioni contratte.
Ne discende che risulta provato lo stato di insolvenza della società resistente.
***
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione collegiale, ogni altra domanda o eccezione rigettata o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
Visti gli artt. 40, 41 e 49 c.c.i.i
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale della società (c.f. ) con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Civitavecchia (RM), via Lorenzo Betti, snc. nomina
Giudice delegato il dott. Andrea Barzellotti;
nomina
Curatore l'avv. Gianluca Musazzi;
ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione sia stata tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti il deposito del ricorso introduttivo il procedimento unitario n.r.g. 45 – 1/2025, nonché il deposito dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale laddove non sia stato già eseguito a norma dell'articolo 39; stabilisce
l'udienza dell'esame dello stato passivo l'udienza del 11.12.2025 h. 11.30 presso la sede del Tribunale Ordinario di Civitavecchia;
assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima della detta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione;
autorizza
il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c. 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del d.l. 31.05. 2010 n. 78 convertito dalla L. 30.07. 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
dispone
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze in ragione della disposizione ex art. 146 D.P.R. 30.05.2002 n. 115; ordina
alla cancelleria di comunicare la presente sentenza ex art. 45, I co., c.c.i.i. – entro il giorno successivo il suo deposito - al debitore, al creditore ricorrente, al curatore, ed al P.M. in Sede;
ordina alla cancelleria di trasmettere la presente sentenza ex art. 45, II co., c.c.i.i., entro il giorno successivo il suo deposito, all'Ufficio del Registro delle Imprese – ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta - ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso nella camera di consiglio in Civitavecchia, il 22.09.2025
Il Presidente
dott.ssa Roberta Nardone
Il Giudice dott. Andrea Barzellotti