TAR Firenze, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 10
TAR
Sentenza 5 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Improcedibile
    Incompetenza della Regione

    Il Tribunale ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo in quanto l'atto impugnato è stato sostituito da un provvedimento successivo (Decreto n. 11172/2025).

  • Improcedibile
    Assenza presupposti per aggiornamento AIA

    Il Tribunale ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo in quanto l'atto impugnato è stato sostituito da un provvedimento successivo (Decreto n. 11172/2025).

  • Improcedibile
    Incompetenza della Regione

    Il Tribunale ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo in quanto l'atto impugnato è stato sostituito da un provvedimento successivo (Decreto n. 11172/2025).

  • Improcedibile
    Vizio di istruttoria e travisamento dei fatti

    Il Tribunale ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo in quanto l'atto impugnato è stato sostituito da un provvedimento successivo (Decreto n. 11172/2025).

  • Improcedibile
    Vizio di istruttoria e travisamento dei fatti

    Il Tribunale ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo in quanto l'atto impugnato è stato sostituito da un provvedimento successivo (Decreto n. 11172/2025).

  • Improcedibile
    Incompetenza della Regione

    Il Tribunale ha dichiarato improcedibile il ricorso per motivi aggiunti in quanto l'atto impugnato è stato sostituito da un provvedimento successivo (Decreto n. 11172/2025).

  • Improcedibile
    Violazione art. 192 D. Lgs. 152/2006

    Il Tribunale ha dichiarato improcedibile il ricorso per motivi aggiunti in quanto l'atto impugnato è stato sostituito da un provvedimento successivo (Decreto n. 11172/2025).

  • Improcedibile
    AIA non è strumento idoneo per inquinamento preesistente

    Il Tribunale ha dichiarato improcedibile il ricorso per motivi aggiunti in quanto l'atto impugnato è stato sostituito da un provvedimento successivo (Decreto n. 11172/2025).

  • Improcedibile
    Mancanza presupposti per revisione AIA

    Il Tribunale ha dichiarato improcedibile il ricorso per motivi aggiunti in quanto l'atto impugnato è stato sostituito da un provvedimento successivo (Decreto n. 11172/2025).

  • Improcedibile
    Travisamento dei fatti e violazione principio di proporzionalità

    Il Tribunale ha dichiarato improcedibile il ricorso per motivi aggiunti in quanto l'atto impugnato è stato sostituito da un provvedimento successivo (Decreto n. 11172/2025).

  • Improcedibile
    Incompetenza della Regione

    Il Tribunale ha dichiarato improcedibile il ricorso per motivi aggiunti in quanto l'atto impugnato è stato sostituito da un provvedimento successivo (Decreto n. 11172/2025).

  • Improcedibile
    Incompetenza della Regione

    Il Tribunale ha dichiarato improcedibile il ricorso per motivi aggiunti in quanto l'atto impugnato è stato sostituito da un provvedimento successivo (Decreto n. 11172/2025).

  • Improcedibile
    Incompetenza della Regione

    Il Tribunale ha dichiarato improcedibile il ricorso per motivi aggiunti in quanto l'atto impugnato è stato sostituito da un provvedimento successivo (Decreto n. 11172/2025).

  • Improcedibile
    Incompetenza della Regione

    Il Tribunale ha dichiarato improcedibile il ricorso per motivi aggiunti in quanto l'atto impugnato è stato sostituito da un provvedimento successivo (Decreto n. 11172/2025).

  • Rigettato
    Incompetenza della Regione e violazione artt. 252 e 252 bis D. Lgs. 152/2006

    Il Tribunale ha rigettato il ricorso, ritenendo che l'AIA possa contenere prescrizioni per la protezione del suolo e delle acque sotterranee, anche in relazione a sostanze pericolose presenti nel sito, in applicazione dei principi generali di prevenzione e precauzione. La società, quale gestore dell'area e fruitrice economica della stessa, è tenuta alla salvaguardia ambientale.

  • Rigettato
    Violazione art. 192 D. Lgs. 152/2006

    Il Tribunale ha rigettato il ricorso, ritenendo che la norma si applichi all'abbandono incontrollato di rifiuti, mentre qui la società è investita dell'ordine di rimozione in qualità di gestore dell'attività produttiva e fruitore dell'area.

  • Rigettato
    Disciplina della bonifica dei siti contaminati

    Il Tribunale ha rigettato il ricorso, ritenendo che l'AIA possa contenere prescrizioni per la protezione del suolo e delle acque sotterranee, anche in relazione a sostanze pericolose presenti nel sito, in applicazione dei principi generali di prevenzione e precauzione. La società, quale gestore dell'area e fruitrice economica della stessa, è tenuta alla salvaguardia ambientale.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria

    Il Tribunale ha rigettato il ricorso, ritenendo che l'identica consistenza dei cumuli e la provenienza dalla medesima attività siderurgica giustifichino l'estensione dei risultati delle analisi ARPAT all'area gestita da JS S.p.a., in applicazione dei principi di prevenzione e rimozione alla fonte del danno ambientale.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata del Decreto n. 11172/2025

    Il Tribunale ha rigettato il ricorso, ritenendo che il decreto n. 11172/2025 sia frutto di una rinnovata valutazione con prescrizioni differenti rispetto al precedente decreto, escludendo un nesso di presupposizione-dipendenza. Le censure sono state comunque ritenute infondate nel merito.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata del Decreto n. 11172/2025

    Il Tribunale ha rigettato il ricorso, ritenendo che il decreto n. 11172/2025 sia frutto di una rinnovata valutazione con prescrizioni differenti rispetto al precedente decreto, escludendo un nesso di presupposizione-dipendenza. Le censure sono state comunque ritenute infondate nel merito.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata del Decreto n. 11172/2025

    Il Tribunale ha rigettato il ricorso, ritenendo che il decreto n. 11172/2025 sia frutto di una rinnovata valutazione con prescrizioni differenti rispetto al precedente decreto, escludendo un nesso di presupposizione-dipendenza. Le censure sono state comunque ritenute infondate nel merito.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata del Decreto n. 11172/2025

    Il Tribunale ha rigettato il ricorso, ritenendo che il decreto n. 11172/2025 sia frutto di una rinnovata valutazione con prescrizioni differenti rispetto al precedente decreto, escludendo un nesso di presupposizione-dipendenza. Le censure sono state comunque ritenute infondate nel merito.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata del Decreto n. 11172/2025

    Il Tribunale ha rigettato il ricorso, ritenendo che il decreto n. 11172/2025 sia frutto di una rinnovata valutazione con prescrizioni differenti rispetto al precedente decreto, escludendo un nesso di presupposizione-dipendenza. Le censure sono state comunque ritenute infondate nel merito.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 10
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 10
    Data del deposito : 5 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo