Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00010/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00810/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 810 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Jsw Steel Italy BI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Elisabetta Gardini, Raffaele Tronci, Giada Ilaria Tombesi e Marta Barretta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore , Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Arpat Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dall'avvocato Annamaria Delfino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Toscana, Direzione Ambiente ed Energia, Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali, Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali Aia 1, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana, Dipartimento di BI-Elba, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Toscana - Direzione Tecnica, ciascuna in persona del proprio legale rappresentante pro tempore , non costituite in giudizio;
nei confronti
Comune di BI, in persona del Sindaco pro tempore ; Regione Toscana, Direzione Competitività Territoriale della Toscana e Autorità di Gestione, Regione Toscana, Settore Bonifiche e “Siti Orfani” Pnrr, Regione Toscana, Settore Autorizzazioni Rifiuti, Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana – Nord Ovest, BI TI S.p.A. – A Jsw Enterprise, Gsi HI S.p.A., ciascuno in persona del proprio legale rappresentante pro tempore , non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ciascuno in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello stato, domiciliataria legale in Firenze, Via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota della Regione Toscana prot. AOOGRT_0201884_2023-04-28, avente ad oggetto « JS Steel Italy BI S.p.A. - Comune di BI - LI – gestione dei cumuli di rifiuti ubicati nelle aree ricadenti nella perimentrazione della Installazione AIA di competenza regionale censiti nel progetto denominato “MISO fase 0”. Artt. 7 e 8 L. 241/1990 - Avvio del procedimento per la rimozione », notificata a JS Steel Italy BI S.p.A. in data 28 aprile 2023;
- della nota della Regione Toscana prot. AOOGRT_0133854_2023-03-14, avente ad oggetto « Accordo di Programma ex art 252bis Dlgs 152/06 “Per l'attuazione del progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nell'area dei complessi aziendali di BI ceduti dalla HI in A.S.” sottoscritto il 24 luglio 2018. Adempimenti a carico di Jsw Steel Italy BI s.p.a. », notificata a JS Steel Italy BI S.p.A. in data 14 marzo 2023;
- del rapporto ARPAT prot. 0128790 del 13 marzo 2023, allo stato non conosciuto e rispetto a cui ci si riserva di proporre motivi aggiunti;
- della nota del 6 febbraio 2023 della Regione Toscana, Direzione Ambiente ed Energia, allo stato non conosciuta e rispetto a cui ci si riserva di proporre motivi aggiunti;
- di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Jsw Steel Italy BI S.p.A. il 10 gennaio 2024:
- del Decreto n. 22375 adottato dalla Regione Toscana, Direzione Ambiente ed Energia, Settore Bonifiche e “Siti Orfani” PNRR in data 20 ottobre 2023 avente ad oggetto « JS Steel Italy BI S.p.A. nel Comune di BI (LI) - Esiti del procedimento di riesame art. 29 octies commi 1-2 e 4 lett E. del D.Lgs. 152/06 - Prescrizioni relative alla gestione dei cumuli di rifiuto presenti nell'area dell'installazione AIA di competenza regionale. ID 71717 »;
- del Verbale di Conferenza di Servizi del 2 ottobre 2023 inerente al procedimento di Riesame della Autorizzazione Integrata Ambientale della Società JS Steel Italy BI S.p.A. per l'individuazione delle misure prescrittive e di esercizio necessarie alla rimozione graduale dei rifiuti giacenti nelle pertinenze della installazione AIA di competenza della Regione Toscana;
- del Verbale della Conferenza di Servizi del 11 settembre 2023 inerente al procedimento di Riesame della Autorizzazione integrata ambientale della JS Steel Italia BI S.P.A per individuazione delle misure prescrittive e di esercizio necessarie alla rimozione graduale dei rifiuti giacenti nelle pertinenze della installazione AIA di competenza della Regione Toscana;
- del parere dell'Agenzia Regionale per la protezione ambientale della Toscana - ARPAT prot. 418731 del 11 settembre 2023 avente ad oggetto « JS Steel Italy BI S.p.A. - Comune di BI - LI – gestione dei cumuli di rifiuti ubicati nella area di pertinenza della installazione AIA di competenza regionale, censiti nel progetto denominato “MISO fase 0” - Riesame AIA art. 29 octies comma 1 e 2 e art. 29 decies comma 5 del D.lgs. 152/2006 – Convocazione della Conferenza di Servizi. Contributo tecnico istruttorio di competenza »;
- del Decreto del Direttore Ambiente Energia n. 9861 del 12 maggio 2023 avente ad oggetto « Attribuzione al Responsabile del Settore Bonifiche Siti Orfani PNRR dei procedimenti connessi all'AIA industriale di cui al decreto Dirigenziale n. 10455 del 13/07/2020 intestata alla Jsw Steel Italy BI spa per lo stabilimento posto nel Comune di BI, Largo Caduti del Lavoro, 21 »;
- della nota dell'Agenzia Regionale per la protezione ambientale della Toscana - ARPAT giunta al protocollo della Regione Toscana al n. 0311588 del 29/06/2023, allo stato non conosciuta e rispetto a cui ci si riserva di proporre motivi aggiunti;
- di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da JS Steel Italy BI S.p.A. il 30 luglio 2025:
- del Decreto n 11172 adottato dalla Regione Toscana, Direzione Ambiente ed Energia, Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali in data 26 maggio 2025, pubblicato in data 27 maggio 2025 e trasmesso in data 30 maggio 2025 avente ad oggetto « JS Steel Italy BI S.p.A. – AIA – Procedimento di riesame art. 29 octies comma 3 lett. a) e b) del D.lgs. 152/2006 installazione AIA sita nel Comune di BI (LI) Largo Caduti sul Lavoro n. 21 – Codice Pratica: 59692) » e relativi allegati, trasmessi alla società in data 30 maggio 2025;
- del Decreto n. 15064 adottato dalla Regione Toscana, Direzione Ambiente ed Energia, Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali in data 9 luglio 2025 avente ad oggetto « JS Steel Italy BI S.p.A. – AIA - Installazione sita nel Comune di BI (LI) Largo Caduti sul Lavoro n. 21 – Aggiornamento Decreto n. 11172 del 26 maggio 2025 per correzione refusi ed errori di trascrizione – Codice Pratica: 79140 » e relativi allegati;
- della nota della Regione Toscana, Direzione Ambiente ed Energia, Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali avente ad oggetto « AIAIND - Società JS Steel Italy BI S.p.A. - Comune di BI - LI - AIA - Art. 29-octies comma 3 lettera b D.lgs 152/2006 - Riesame Autorizzazione Integrata Ambientale - Trasmissione Decreto n. 11172 del 26/05/2025 »;
- del Verbale della Conferenza di Servizi del 18 marzo 2025 relativa al riesame con valenza di rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale dell’installazione sita nel Comune di BI (Livorno) Largo Caduti sul Lavoro n. 21 trasmesso a JS Steel Italy BI S.p.A a mezzo PEC in data 12 maggio 2025;
- della nota della Regione Toscana, Direzione Ambiente ed Energia, Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali del 18 luglio 2025 avente ad oggetto « AIAIND – Società JS Steel Italy BI S.p.A. – Comune di BI – LI – AIA – D.D. n. – Precisazione a vostra nota prot. ECO_2025_123 »;
- di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto, nonché dei seguenti atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio e con i primi motivi aggiunti:
- del Decreto n. 22375 adottato dalla Regione Toscana, Direzione Ambiente ed Energia, Settore Bonifiche e “Siti Orfani” PNRR in data 20 ottobre 2023 avente ad oggetto « JS Steel Italy BI S.p.A. nel Comune di BI (LI) - Esiti del procedimento di riesame art. 29 octies commi 1-2 e 4 lett E. del D.Lgs. 152/06 - Prescrizioni relative alla gestione dei cumuli di rifiuto presenti nell’area dell’installazione AIA di competenza regionale. ID 71717 »;
- del Verbale di Conferenza di Servizi del 2 ottobre 2023 inerente al procedimento di Riesame della Autorizzazione Integrata Ambientale della Società JS Steel Italy BI S.p.A. per l’individuazione delle misure prescrittive e di esercizio necessarie alla rimozione graduale dei rifiuti giacenti nelle pertinenze della installazione AIA di competenza della Regione Toscana;
- del Verbale della Conferenza di Servizi dell’11 settembre 2023 inerente al procedimento di Riesame della Autorizzazione integrata ambientale della JS Steel Italia BI S.P.A per individuazione delle misure prescrittive e di esercizio necessarie alla rimozione graduale dei rifiuti giacenti nelle pertinenze della installazione AIA di competenza della Regione Toscana;
- del parere dell’Agenzia Regionale per la protezione ambientale della Toscana - ARPAT prot. 418731 del 11 settembre 2023 avente ad oggetto « JS Steel Italy BI S.p.A. - Comune di BI - LI – gestione dei cumuli di rifiuti ubicati nella area di pertinenza della installazione AIA di competenza regionale, censiti nel progetto denominato “MISO fase 0” - Riesame AIA art. 29 octies comma 1 e 2 e art. 29 decies comma 5 del D.lgs. 152/2006 – Convocazione della Conferenza di Servizi. Contributo tecnico istruttorio di competenza »;
- Decreto del Direttore Ambiente Energia n. 9861 del 12 maggio 2023 avente ad oggetto « Attribuzione al Responsabile del Settore Bonifiche Siti Orfani PNRR dei procedimenti connessi all’AIA industriale di cui al decreto Dirigenziale n. 10455 del 13/07/2020 intestata alla Jsw Steel Italy BI spa per lo stabilimento posto nel Comune di BI, Largo Caduti del Lavoro, 21 »;
- della nota della Regione Toscana prot. AOOGRT_0201884_2023-04-28, avente ad oggetto « JS STEEL ITALY PIOMBINO S.p.A. - Comune di BI - LI – gestione dei cumuli di rifiuti ubicati nelle aree ricadenti nella perimentrazione della Installazione AIA di competenza regionale censiti nel progetto denominato “MISO fase 0”. Artt. 7 e 8 L. 241/1990 - Avvio del procedimento per la rimozione », notificata a JS Steel Italy BI S.p.A. in data 28 aprile 2023;
- della nota della Regione Toscana prot. AOOGRT_0133854_2023-03-14, avente ad oggetto « Accordo di Programma ex art 252bis Dlgs 152/06 “Per l’attuazione del progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nell’area dei complessi aziendali di BI ceduti dalla HI in A.S.” sottoscritto il 24 luglio 2018. Adempimenti a carico di Jsw Steel Italy BI s.p.a. », notificata a JS Steel Italy BI S.p.A. in data 14 marzo 2023;
- del rapporto ARPAT prot. 0128790 del 13 marzo 2023, allo stato non conosciuto e rispetto a cui ci si riserva di proporre motivi aggiunti;
- della nota del 6 febbraio 2023 della Regione Toscana, Direzione Ambiente ed Energia, allo stato non conosciuta e rispetto a cui ci si riserva di proporre motivi aggiunti;
- di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Toscana, dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Arpat Toscana, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 la dott.ssa CI PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società JS Steel Italy BI S.p.a. costituisce il soggetto gestore dello stabilimento siderurgico ex HI, ubicato nell’area LI-053a, ricompresa nel sito di bonifica di interesse nazionale (SIN) di BI, perimetrato a mezzo del Decreto del Ministero dell’Ambiente del 7 aprile 2006 e individuato con Legge n. 426/1998.
Per la bonifica, la riqualificazione e la riconversione del polo industriale di BI, in data 24 aprile 2014 veniva sottoscritto un Accordo di Programma ex art. 252 D. Lgs. 152/2006 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero della difesa, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’Agenzia del Demanio, la Regione Toscana, la Provincia di Livorno, il Comune di BI, l’Autorità portuale di BI e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (Invitalia).
2. In attuazione del suddetto accordo, in data 30 giugno 2015 veniva sottoscritto, ai sensi dell’art. 252 bis del d.lgs. 152/2006, l’Accordo di programma tra le parti pubbliche e la società RP s.p.a. (acquirente del complesso Aziendale della HI S.p.a. in amministrazione straordinaria) “ Per l’attuazione del progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nell’area dei complessi aziendali ceduti dalla HI in A.S. ”.
3. Con determinazione della Provincia di Livorno n. 191 del 27 ottobre 2015 l’AIA già rilasciata a HI S.p.a. veniva parzialmente volturata in favore di RP S.p.a., con riferimento a una parte dell’attività siderurgica (laminazione), e con contestuale riduzione della superficie interessata dall’autorizzazione.
4. In data 24 luglio 2018, essendo stato avviato il trasferimento delle azioni RP S.p.a. alla società JS Steel Italy S.r.l., veniva sottoscritto un nuovo Accordo di Programma ex art. 252 bis D. Lgs. 152/2006, che contemplava, quali parti private, RP S.p.a., BI TI S.p.a. (precedente cessionaria di RP) e JS Steel Italy S.r.l. All’art. 4 il nuovo accordo stabiliva che le suddette parti private avrebbero dovuto eseguire i seguenti interventi: « a) rimozione e avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti depositati in modo incontrollato nelle aree di proprietà e in concessione demaniale oggetto di cessione e subentro; b) messa in sicurezza operativa del suolo nelle aree di proprietà ex HI S.p.A. in A.S., tramite misure di mitigazione o interruzione dei percorsi di esposizione, quali coperture e rimozione di hot spot, e analisi di rischio sito specifica; c) oneri pro quota per la realizzazione e gestione dell’impianto di trattamento delle acque di falda contaminate emunte ai sensi dell’art. 41, comma 2, del decreto-legge n.69/2013, convertito nella legge n. 98/2013, stabiliti dalla Conferenza di Servizi di cui al successivo comma 4, riservata la facoltà di RP e di PL di recuperare tutte le acque trattate; d) attività di monitoraggio”».
Il 21 novembre 2018 RP trasmetteva il « Progetto di messa in sicurezza operativa - fase 0 – attività finalizzate alla rimozione dei cumuli di rifiuti » (Progetto MISO – Fase 0), cui erano allegate le tabelle riassuntive dei cumuli presenti nella Macroarea Nord e nella Macroarea Sud, una tavola grafica delle due Macroaree nonché un cronoprogramma preliminare degli interventi, che riguardava la rimozione dei rifiuti siderurgici di cui alla lettera a) dell’art. 4 dell’Accordo del 2018, sia relativamente all’area oggetto dell’AIA di RP (poi JS S.p.a.), sia a quella di BI TI (estranee all’attività e all’AIA di JS S.p.a.).
5. Con il decreto dirigenziale n. 15945 del 30 settembre 2019, la Regione prendeva atto della comunicata variazione di denominazione sociale della società RP S.p.a. in JS Steel Italy BI S.p.a., cui veniva formalmente intestata l'autorizzazione rilasciata con Decreto AIA MIN-GAB-2013-127 del 18 aprile 2013, come volturata dalla Provincia di Livorno con il succitato provvedimento dirigenziale n. 191 del 27 ottobre 2015.
6. Poco dopo, la JS S.p.a. informava le Amministrazioni di alcuni ritardi nell’attuazione del cronoprogramma allegato al Progetto di MISO – Fase 0 e, con nota del 23 dicembre 2019, comunicava che la caratterizzazione dei cumuli sarebbe stata completata entro il 30 giugno 2022, mentre la rimozione dei rifiuti si sarebbe conclusa entro il 31 dicembre 2022. Con successiva nota del 3 giugno 2020 la JS Steel Italy BI S.p.a. comunicava la sospensione e il successivo rallentamento delle attività correlate agli impegni assunti a causa della epidemia da Covid-19. In seguito, con la comunicazione del 24 ottobre 2022, la società dava atto che, a causa di alcune difficoltà incontrate nell’ iter di spedizione transfrontaliera dei rifiuti, non sarebbe stato possibile rispettare neppure la suddetta data finale del 31 dicembre 2022.
7. Con nota prot. 0201884 del 28 aprile 2023 la Regione comunicava alla JS Steel Italy BI S.p.a. l’avvio del procedimento diretto all’inserimento, nell’AIA che autorizzava l’attività siderurgica svolta dalla società stessa, di prescrizioni relative alla rimozione dei rifiuti ancora presenti all’interno del perimetro della superficie gestita dalla società, che risultavano avere un volume di 32.000 m3, una parte dei quali erano classificati come pericolosi con codice EER 100207*, come risulta dal Rapporto di ARPAT del 10 marzo 2023. La descritta situazione avrebbe infatti potuto aggravare la contaminazione del SIN di BI.
8. JS S.p.a. impugnava la suddetta nota di avvio del procedimento con il ricorso introduttivo del presente giudizio, deducendo che la società - quale soggetto non responsabile dell’inquinamento e del deposito dei rifiuti sull’area, imputabili alle imprese che avevano gestito il sito in precedenza - si era impegnata a rispettare gli obblighi di rimozione e smaltimento dei cumuli soltanto in virtù dell’Accordo di Programma del 2018, e rispetto a tale strumento negoziale la Regione era del tutto priva di competenza. Solo il MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, rimasto inerte dinanzi alla corrispondenza di JS S.p.a.) avrebbe infatti potuto contestare eventuali inadempimenti agli impegni contrattuali assunti dalla società ricorrente (primo motivo di gravame). JS deduceva, inoltre, l’assenza dei presupposti previsti dalla legge per l’avvio di un procedimento di aggiornamento dell’AIA (secondo motivo di ricorso).
9. La Regione Toscana proseguiva intanto il procedimento di revisione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale.
Attraverso il proprio contributo nella relativa conferenza di servizi, ARPAT evidenziava che: « I cumuli JS di cui all’oggetto sono ubicati su superfici non impermeabilizzate, come è stato dichiarato dal gestore nell’ambito degli approfondimenti forniti in merito al piano di prevenzione e gestione delle AMD, ne consegue che le AMD per lo più si infiltrano nei cumuli e percolano nel sottosuolo, in parte ruscellano e sono naturalmente convogliate nelle reti di drenaggio. Le tipologie prodotte dal ciclo siderurgico integrale a caldo, quale era quello in attività fino al 2014, producono specifiche tipologie di scarti, principalmente loppa, scoria primaria, scoria secondaria, polverino di altoforno (PAF), polveri abbattimento fumi e scaglie di laminazione. Questo Dipartimento nel 2021 ha svolto indagini sulla qualità delle acque superficiali presenti nell’area interessata dallo stoccaggio riconducibile a HI in a.s., l’area cosiddetta “37 ettari”, che naturalmente ricevono le AMD risultanti dal dilavamento dei cumuli per ruscellamento. La Relazione di Sintesi, trasmessa con prot. n.8018 del 02/02/2022 a Regione Toscana Direzione Ambiente e Energia, Comune di BI, Guardia Costiera e NOE di Grosseto, si chiude con le seguenti conclusioni: “Lo scopo di questa indagine è valutare se la presenza di sorgenti contaminanti primarie ancora attive e prive di messa in sicurezza (come, ad esempio, il riporto siderurgico e la presenza di cumuli di rifiuti siderurgici sul suolo), nell’ambito della parte Nord del SIN di BI, possa influenzare anche la qualità delle acque superficiali che drenano l’intera area e che recapitano in mare. [...] Tra le acque superficiali campionate, 3 su 4 presentano valori elevati del pH, così come le due immissioni di acque nel fosso Cornia Vecchia, costituite prevalentemente dal drenaggio della falda sospesa nel riporto. Il pH quindi è il parametro che risulta più frequentemente alterato, sia nella falda del riporto che nelle acque superficiali. L’acqua dei fossi presenta – in tutti i casi ma in misura diversa – alcuni contaminanti presenti anche nella falda del riporto. In generale le acque superficiali presentano comunque una contaminazione più limitata (come sostanze inquinanti) rispetto alla falda del riporto campionata nelle rispettive vicinanze. Tra i fattori che possono causare una differenza tra qualità di acque superficiali e sotterranee presenti nello stesso sito si possono ipotizzare i seguenti: l’effetto diluizione che hanno le acque meteoriche sui campioni di acque superficiali; le possibili differenti condizioni di ossidoriduzione tra le due tipologie di acque; l’arricchimento di contaminanti nelle acque sotterranee dovuto al lungo tempo di contatto con il riporto. L’interessamento delle acque superficiali da parte della diffusione della contaminazione proveniente dal riporto siderurgico e, probabilmente, anche dal dilavamento dei cumuli di rifiuti presenti nell’area, rappresenta un ulteriore elemento a sostegno di un’accelerazione del procedimento di bonifica o di messa in sicurezza dell’intera area. Anche le caratteristiche chimiche delle acque del riporto che si immettono nel fosso Cornia Vecchia suggeriscono una rapida realizzazione del progetto di Messa In Sicurezza della Falda, come recentemente approvato dal MiTE.” “Vista la tipologia di rifiuti prodotti dall’industria siderurgica con ciclo integrale a caldo sopra ricordata, tali evidenze si ritiene che possano essere indicative della situazione ambientale tuttora esistente anche per i restanti stoccaggi residuali della passata attività.”» Pertanto nel menzionato contributo dell’11/09/2023 ARPAT concludeva che i cumuli « “hanno comportato il mantenimento di una via di contaminazione delle acque superficiali e sotterranee”» e che «“Per quanto sopra detto i cumuli presenti si configurano come una fonte di contaminazione delle acque superficiali e sotterranee, pertanto si concorda con la necessità che sia individuato un cronoprogramma cogente di rimozione dei cumuli in oggetto”.
Nella prima seduta della conferenza (11 settembre 2023) ARPAT confermava che le analisi delle acque citate nel contributo sopra riportato per stralcio evidenziavano la presenza di contaminanti derivanti da rifiuti che, sebbene provenienti dalla cd. “area 37 ettari”, avevano identica consistenza rispetto ai 32.000 m3 di rifiuti presenti su superficie non impermeabilizzata all’interno dell’area gestita da JS S.p.a., dunque anche questi ultimi rifiuti avevano identico effetto contaminante e necessitavano di sollecita rimozione. A identiche conclusioni perveniva l’Azienda USL. La Regione chiedeva a JS S.p.a. di verificare la percorribilità di soluzioni alternative alla rimozione dei rifiuti, come ad esempio la collocazione dei cumuli in area pavimentata, che avrebbe consentito di evitare l’infiltrazione del suolo, soprattutto in presenza di precipitazioni atmosferiche. Alla successiva seduta della conferenza (2 ottobre 2023) JS S.p.a. evidenziava l’anti-economicità dell’ipotizzata pavimentazione, e l’insussistenza di soluzioni alternative alla rimozione dei cumuli. La conferenza si concludeva pertanto con pronunciamento favorevole all’inserimento nell’AIA di prescrizioni aventi ad oggetto la progressiva rimozione dei rifiuti, a partire da quelli pericolosi, e accoglieva la richiesta di JS S.p.a. di allungare a 6 mesi il termine entro il quale smaltire i primi cumuli.
Con decreto dirigenziale n. 22375 del 20 ottobre 2023 la Regione aggiornava le prescrizioni presenti nell’AIA stabilendo, entro la data del 30 aprile 2027, la rimozione completa dei rifiuti riportati nel relativo Allegato 1 ed ancora presenti nell’area denominata “Macro Area Nord” dello stabilimento di JS (pari a circa 32.000 m3 ed equivalenti a circa 44.000 tonnellate), nei seguenti termini: «“ c) La JS S.p.A. dovrà procedere nell’ordine prioritariamente ad eliminare: c1) i rifiuti giacenti diversi da quelli classificati EER 100202 (a titolo non esaustivo polveri di acciaieria pericolose EER100207* e gli scarti di varia natura) di volumetria totale inferiore a 1.000 m3 da rimuovere totalmente entro 6 mesi dalla notifica del presente provvedimento a complemento delle rimozioni già avviate sui rifiuti pericolosi negli anni trascorsi. c2) i rifiuti giacenti cui è attribuito il codice EER 100202 di qualità compromessa non idonei al riutilizzo in acciaieria o comunque sporchi o di granulometria fine. c3) i rifiuti giacenti cui è attribuito il codice EER 100202 potenzialmente avviabili a recupero presso altre acciaierie o industrie affini anche con modalità trans-frontaliera;
d) A partire dal 1/03/2024 la Società dovrà già aver provveduto a programmare ed avviare le operazioni di rimozione dei rifiuti EER 100202 collocati nell’area individuata nel presente provvedimento, previa stipula dei necessari accordi con soggetti terzi per collocare, per le finalità di smaltimento o recupero, il rifiuto di cui trattasi, prevedendone l’allontanamento in misura minima mensile pari ad almeno 900 m3, fino ad esaurimento del rifiuto nelle aree ricomprese nella installazione AIA oggetto del censimento Allegato 1 al presente Decreto. Per le finalità di cui sopra JS S.p.A. dovrà inviare a partire dal 15/03/2024 specifiche rendicontazioni periodiche trimestrali circa le attività effettuate sui rifiuti oggetto del presente provvedimento al fine di consentire la verifica delle prescrizioni sopra elencate e del programma prospettato. Nella seconda relazione di rendicontazione, da inviare entro il 15/06/2024 la JS S.p.a, dovrà dare evidenza della avvenuta totale rimozione dei cumuli indicati al punto c1) del presente provvedimento. Le relazioni periodiche andranno inviate al Settore Bonifiche e “Siti Orfani” PNRR e al Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali della Regione Toscana al Dipartimento ARPAT di BI-Elba e ai competenti uffici del MASE. Nello stesso termine di marzo 2024, la Società trasmetterà ai medesimi soggetti il programma di rimozione dei cumuli di rifiuti elencati ai punti c1 e c2 garantendo, a partire dal 01/03/2024 la rimozione trimestrale di un quantitativo pari ad almeno 2700 m3 di rifiuto (10.800 m3/anno) e dandone evidenza in apposito crono-programma in cui il termine ultimo per la rimozione è fissato al 30/04/2027 .”»
Contestualmente, la Regione prevedeva la possibilità di modificare le suddette prescrizioni per coordinarle con un eventuale nuovo accordo di programma, sostitutivo di quello del 2018, in caso di disciplina organica di tutti i rifiuti siderurgici del sito ex HI, sia interni che esterni alle pertinenze dell’AIA di JS S.p.a.
10. Attraverso il primo ricorso per motivi aggiunti, depositato nel fascicolo di causa in data 10 gennaio 2024, la ricorrente impugnava il suddetto decreto di adeguamento delle prescrizioni AIA chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, sulla base di plurimi argomenti di censura.
Con i primi quattro motivi di impugnazione si deduceva l’incompetenza della Regione in quanto: (-) JS non era responsabile della produzione dei rifiuti, dunque la società era obbligata a rimuoverli solo in virtù dell’Accordo di programma, rispetto al cui inadempimento la Regione non era titolare di alcun potere (primo motivo aggiunto); (-) il provvedimento adottato sarebbe nella sostanza assimilabile a un’ordinanza di rimozione rifiuti ex art. 192 D. Lgs. 152/2006, di competenza esclusiva del Sindaco (secondo motivo aggiunto); (-) l’AIA non è strumento idoneo a disciplinare la fattispecie, in quanto l’autorizzazione de qua è un provvedimento deputato a gestire l’inquinamento che deriva dall’esercizio dell’attività industriale specificamente autorizzata, non l’inquinamento preesistente (terzo motivo aggiunto); (-) mancherebbero i presupposti previsti dagli artt. 5 comma 1, 29 bis, ter, quater, sexies, octies e nonies D. Lgs. 152/2006 per la revisione dell’AIA; non sarebbe inoltre applicabile l’art. 21 octies L. 241/1990, con conseguente illegittimità del provvedimento anche ove assimilato a un annullamento in autotutela dell’AIA preesistente (quarto motivo aggiunto). Veniva inoltre dedotto (quinto motivo aggiunto) il travisamento dei fatti rispetto all’effetto contaminante dei cumuli presenti in area JS, in quanto ARPAT aveva riconosciuto che i propri contributi istruttori erano basati esclusivamente su analisi svolte sui cumuli presenti nell’ “area 37 ettari”, estranea al sito gestito dalla ricorrente; JS S.p.a. contestava inoltre la violazione del principio di proporzionalità.
11. Si costituivano in giudizio la Regione Toscana, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero delle Imprese e dello Sviluppo Economico), resistendo al ricorso principale e a quello per motivi aggiunti, dei quali affermavano la completa infondatezza.
12. Alla camera di consiglio del 31 gennaio 2024 la JS Steel Italy BI S.p.a. rinunciava alla domanda cautelare proposta con il ricorso per motivi aggiunti del 10 gennaio 2024.
13. Con il decreto regionale n. 11172 del 26 maggio 2025 - successivamente rettificato con decreto regionale n. 15064 del 9 luglio 2025 per la correzione di alcuni refusi – si concludeva il procedimento di riesame con valenza di rinnovo dell’AIA originaria del 2013, integrata dalle prescrizioni di cui al decreto 22375 del 20 ottobre 2023.
Attraverso il decreto di rinnovo dell’AIA n. 11172/2025, tenuto conto dello stato di avanzamento della rimozione dei rifiuti, al paragrafo 5.5.3 dell’Allegato A si impartivano dunque all’operatore economico le seguenti nuove prescrizioni: «“ 1. Tutti i cumuli di rifiuto oggetto del censimento effettuato nell’ambito del “Progetto MISO 0” che residuano e sono giacenti nella area denominata “Macro Area Nord” dello stabilimento, dovranno essere rimossi entro il 30/04/2027; 2. entro il 30/04/2027, la “Macro Area Nord” dovrà risultare sgombra da ogni rifiuto residuale anche eventualmente non censito; 3. la rimozione dei rifiuti dovrà avvenire in consistenza minima di 10.800 m3/anno tenendo di conto del peso specifico del rifiuto rimosso, la società dovrà rispettare anche la soglia di rimozione trimestrale di 2.800 m3/anno; 4. in caso di mancato rispetto delle soglie minime di rimozione di cui sopra, a prescindere dai provvedimenti di diffida e sanzionatori che sarà necessario avviare, la società JS dovrà riprogrammare la velocità di rimozione dei rifiuti in modo tale da garantire, in ogni caso, l’obiettivo finale di cui al punto n. 2) sopra definito; 5. trimestralmente a far data dalla notifica del presente decreto di rinnovo del titolo AIA, e fino al termine di cui al precedente punto 2), dovrà essere trasmesso a Regione Toscana Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali e ad ARPAT-Dipartimento di BI-Elba, l’aggiornamento della Tabella riassuntiva dei cumuli di rifiuti nella Macro-Area Nord con l’indicazione dei quantitativi in massa (Kg) e in volume (m3) di rifiuto rimosse e dei quantitativi dei rifiuti residuali. La rendicontazione specifica degli smaltimenti e degli stoccaggi residuali relativi ai cumuli oggetto del presente provvedimento, dovrà essere sempre disponibile in forma aggiornata in occasione di eventuali ispezioni e dovrà essere inserita nella relazione annuale di esercizio in aggiornamento del PMeC; 6. le prescrizioni di cui sopra potranno essere rivedute in relazione ad eventuali provvedimenti più generali legati agli sviluppi dell’AdP al nuovo Piano Industriale, provvedimenti di altri enti competenti o in base al sopravvenire di situazioni accertate, urgenti o contingenti per le quali occorra procedere a rivedere detto regime prescrittivo.” ».
14. Il suddetto decreto regionale di rinnovo, unitamente agli altri provvedimenti indicati in epigrafe, veniva impugnato con il secondo ricorso per motivi aggiunti, depositato nel fascicolo di causa il 30 luglio 2025, attraverso il quale la JS Steel Italy BI S.p.a. chiedeva l’annullamento dei gravati atti regionali sulla base di plurime doglianze.
La ricorrente deduceva, in particolare (primo dei secondi motivi aggiunti), l’incompetenza della Regione e la violazione degli artt. 252 e 252 bis D. Lgs. 152/2006, in quanto la rimozione dei cumuli, non essendo stati questi prodotti da JS S.p.a. nell’esercizio dell’attività autorizzata per mezzo dell’AIA, non avrebbe potuto costituire oggetto dell’autorizzazione integrata ambientale. La società (secondo dei secondi motivi aggiunti) sarebbe del resto tenuta all’eliminazione dei cumuli solo in virtù dell’accordo di programma sottoscritto con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il cui inadempimento può essere fatto valere solo dal Ministero stesso, non dalla Regione. Le prescrizioni regionali integrerebbero inoltre un’ordinanza di rimozione dei rifiuti ex art. 192 D. Lgs. 152/2006, la cui adozione rientra nella competenza esclusiva del Sindaco (terzo dei secondi motivi aggiunti); oppure andrebbero inquadrate nella disciplina della bonifica dei siti contaminati di cui agli artt. 239 e ss. D. Lgs. 152/2006, con competenza del MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) e non della Regione, e con ordinanze che possono essere dirette solo al responsabile della contaminazione, non anche al gestore cui la stessa non può essere imputata. Inoltre (quarto dei secondi motivi aggiunti), la società ricorrente evidenziava l’illegittimità dei provvedimenti regionali impugnati per difetto di istruttoria, in quanto anche i decreti di rinnovo AIA del 2025 si basano sulla nota ARPAT del 2023, redatta all’esito dell’analisi dei cumuli di rifiuti presenti nell’“Area 37 ettari”, mentre nessuna indagine specifica veniva svolta sulla superficie gestita da JS Steel Italy BI S.p.a. Da ultimo (quinto dei secondi motivi aggiunti) si contestava l’illegittimità del nuovo decreto n. 11172/2025 in termini derivati, per i vizi già rilevati nel ricorso introduttivo e nei primi motivi aggiunti con riferimento al decreto n. 22375/2023.
15. La Regione Toscana resisteva ai nuovi motivi aggiunti, dei quali deduceva l’infondatezza nel merito; l’Amministrazione eccepiva inoltre l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso introduttivo e del primo ricorso per motivi aggiunti, in quanto aventi ad oggetto (rispettivamente: comunicazione di avvio del procedimento di riesame dell’AIA, e decreto n. 22375/2023, emesso all’esito del procedimento stesso) atti ormai privi di efficacia, siccome sostituiti dal nuovo decreto n. 11172/2025.
16. All’udienza pubblica del 18 novembre 2025 la causa era trattenuta in decisione.
17. Si prendono preliminarmente in esame le eccezioni di improcedibilità dei primi due mezzi di gravame, che risultano fondate.
Il decreto di revisione AIA n. 22375/2023, a far data dall’adozione del decreto di rinnovo dell’AIA n. 11172 del 26 maggio 2025, è infatti divenuto privo di efficacia, e come tale non più offensivo per JS Steel Italy BI S.p.a. L’eventuale annullamento del decreto risalente al 2023 non potrebbe dunque apportare alcun beneficio alla sfera giuridica di JS S.p.a., essendo l’AIA ormai disciplinata dal nuovo (e di diverso contenuto) decreto regionale n. 11172/2025.
Il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti sono pertanto improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse alla relativa decisione in capo alla società ricorrente.
18. Si procede ora con la disamina del secondo ricorso per motivi aggiunti, e delle censure ivi sollevate.
18.1. L’area dello stabilimento ex HI gestita da JS Steel Italy BI S.p.a. rientra nel SIN di BI, e come tale è assoggettata alle disposizioni sulla bonifica dei siti contaminati di cui agli artt. 239 e ss. D. Lgs. 152/2006; la stessa superficie è tuttavia anche un sito ove si svolge attività produttiva, e in quanto tale rientra nell’ambito di applicazione dell’AIA, e in particolare dell’art. 29 sexies D. Lgs. 152/2006. In virtù di tale preliminare considerazione, è dunque evidente che la sussistenza di un potere in capo all’Amministrazione statale relativo alla bonifica, esercitato attraverso la sottoscrizione di accordo di programma ex art. 252 bis D. Lgs. 152/2006, non esclude la piena sussistenza, in capo alla Regione, dei poteri relativi all’emissione dell’AIA. Ciò, a maggior ragione nel caso di specie, laddove la Regione, nell’AIA del 2025 (come del resto nel precedente decreto del 2013, come integrato nel 2023) faceva salve le previsioni dell’Accordo di programma sussistente e le eventuali variazioni che allo stesso avrebbero potuto essere apportate.
18.2. Per ciò che concerne il contenuto dell’Autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell’art. 29 sexies , comma 1, D. Lgs. 152/2006 la stessa « deve includere tutte le misure necessarie a soddisfare i requisiti di cui ai seguenti commi del presente articolo nonché di cui agli articoli 6, comma 16, e 29-septies, al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso ». Inoltre, ai sensi del comma 3- bis del citato art. 29 sexies , oltre ai limiti relativi alle emissioni di sostanze inquinanti, contemplati dal terzo comma, « L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione ».
Orbene, la disamina delle suddette norme rende di per sé evidente che ben può essere contenuta nell’AIA ogni prescrizione che miri a conseguire un elevato livello di protezione dell’ambiente considerato nel suo insieme (in particolare, per quanto qui rileva: matrice suolo e matrice acqua). Il comma 3 bis prevede inoltre specificamente ed espressamente che, oltre alle prescrizioni relative alle emissioni generate dalle attività produttive esercitate nel sito, possono essere previste « disposizioni ulteriori », e dunque diverse ed aggiuntive, a garanzia della protezione del suolo e delle acque sotterranee, anche relativamente a sostanze pericolose comunque presenti in loco .
È dunque smentita dalla stessa lettera della succitata norma la tesi di parte ricorrente, secondo la quale l’AIA dovrebbe limitarsi a regolamentare l’inquinamento prodotto dall’attività autorizzata, disinteressandosi delle condizioni generali del sito ove la stessa si esplica.
Le suesposte conclusioni di carattere ermeneutico, già evidenti in virtù del dato testuale (argomento di per sé sufficiente: in claris non fit interpretatio ), sono confermate dalla lettura sistematica delle norme ambientali. Invero, le singole disposizioni del D. Lgs. 152/2006 vanno necessariamente interpretate alla luce dei principi generali che presidiano il diritto ambientale e che sono espressamente affermati nel medesimo decreto (cd. Codice dell’Ambiente). Il riferimento è all’art. 2, all’art. 3 bis e all’art. 3 ter D. Lgs. 152/2006. La prima delle citate disposizioni (art. 2) sancisce invero, ai primi due commi, che: « 1. Il presente decreto legislativo ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. 2. Per le finalità di cui al comma 1, il presente decreto provvede al riordino, al coordinamento e all'integrazione delle disposizioni legislative nelle materie di cui all'articolo 1, in conformità ai principi e criteri direttivi di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, e nel rispetto degli obblighi internazionali, dell'ordinamento comunitario, delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali ». In particolare, i principi generali previsti dai commi 8 e 9 dell’art. 1 della L. 308/2004 comprendono, per quanto qui d’interesse: la garanzia della salvaguardia, della tutela e del miglioramento della qualità dell’ambiente, e della protezione della salute umana (art. 1 comma 8 lettera ‘a’); l’affermazione dei principi comunitari di prevenzione, di precauzione, di correzione e riduzione degli inquinamenti e dei danni ambientali (art. 1 comma 8 lettera ‘f’); nonché la pianificazione, programmazione e attuazione di interventi diretti a garantire la tutela e il risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. 1 comma 9 lettera ‘b’); e l’introduzione di un sistema di controlli idoneo ad accertare l'effettivo rispetto delle prescrizioni impartite in sede di valutazione (art. 1 comma 9 lettera ‘f’).
Quanto all’art. 3- bis D. Lgs. 152/2006, lo stesso stabilisce che: « I principi posti dalla presente Parte prima e dagli articoli seguenti costituiscono i principi generali in tema di tutela dell'ambiente, adottati in attuazione degli articoli 2, 3, 9, 32, 41, 42 e 44, 117 commi 1 e 3 della Costituzione e nel rispetto degli obblighi internazionali e del diritto comunitario » (comma 1), e che: « I principi previsti dalla presente Parte Prima costituiscono regole generali della materia ambientale nell'adozione degli atti normativi, di indirizzo e di coordinamento e nell'emanazione dei provvedimenti di natura contingibile ed urgente » (comma 2).
Infine l’art. 3 ter prevede che: « 1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale ».
In definitiva, i principi ricavabili dalle suddette disposizioni costituiscono principi e regole generali della legislazione ambientale, e come tali non possono che risultare determinanti nella ricostruzione ermeneutica della portata delle singole disposizioni del cd. Codice dell’Ambiente (D. Lgs. 152/2006). Tra tali principi vi sono quelli di prevenzione (del danno ambientale), di precauzione (con conseguente necessità di introdurre misure di protezione anche in presenza di un rischio solo potenziale di danno ambientale), di correzione alla fonte (dei danni ambientali).
Per conseguenza, non è revocabile in dubbio, a parere del Collegio, che tra le prescrizioni che possono essere introdotte in sede di VIA ci siano anche quelle dirette alla tutela dell’ambiente in generale, e in particolare della matrice suolo e della matrice acqua, con riferimento ai rischi di contaminazione derivanti dalle condizioni del sito, non necessariamente connesse alle immissioni riconducibili all’attività produttiva autorizzata in loco .
18.3. Diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, non risulta applicabile alla fattispecie oggetto di causa l’art. 192 D. Lgs. 152/2006, posto che tale norma riguarda l’ordine di rimozione di rifiuti, rivolto al soggetto che li abbia abbandonati in modo incontrollato. JS Steel Italy BI S.p.a., attraverso il decreto 11172/2025, viene infatti investita dell’ordine di rimozione non in quanto responsabile dell’abbandono incontrollato di rifiuti, ma nella propria qualità di soggetto gestore dell’attività produttiva che ha condotto alla formazione dei rifiuti stessi ( tale risulta la società ricorrente, invero, anche se subentrata nella gestione dopo che la produzione dei cumuli era già avvenuta: Consiglio di Stato, 2 maggio 2024 n. 4003 ) e comunque di imprenditore che utilizza professionalmente e sfrutta economicamente l’area dagli stessi contaminata, con l’obbligo, sancito in sede di autorizzazione della suddetta attività produttiva (AIA), di salvaguardare le condizioni ambientali, e in particolare le matrici suolo e acqua, del sito interessato.
18.4. Sono dunque infondati i primi tre motivi di impugnazione del secondo ricorso per motivi aggiunti.
18.5. Anche il quarto dei secondi motivi aggiunti è destituito di fondamento.
La ricorrente non ha infatti in alcun modo dimostrato che l’istruttoria svolta da ARPAT sia stata insufficiente.
L’identica consistenza dei cumuli siti nell’area gestita da JS Steel Italy BI S.p.a., rispetto a quelli (analizzati da ARPAT) ubicati nell’adiacente “area 37 ettari”, può infatti evincersi da una pluralità di elementi obiettivi e convergenti: tutti i cumuli provengono invero dalla medesima attività siderurgica esercitata, da parte di uno stesso originario soggetto, all’interno di quello che è stato definito come uno stesso Sito di Interesse Nazionale ex art. 252 D. Lgs. 152/2006, e sono contemplati da un Accordo di programma, sottoscritto ai sensi dell’art. 252 bis D. Lgs. 152/2006 anche da JS S.p.a., che prevede per essi un identico trattamento di bonifica. In presenza di tutti questi elementi, appare dimostrata, quanto meno in via presuntiva, secondo l’ id quod plerumque accidit , la circostanza dell’identità di consistenza e di efficacia potenzialmente contaminante tra cumuli esaminati dell’ “area 37 ettari” e cumuli nel perimetro JS S.p.a., e, per conseguenza, la correttezza dell’operato dell’Agenzia Regionale. Del tutto ragionevolmente e legittimamente, invero, ARPAT, in ossequio ai succitati principi di prevenzione e rimozione alla fonte dal danno ambientale, onde evitare l’aggravamento della contaminazione delle matrici suolo e acqua del sito ex HI, ha indicato, in termini poi condivisi dalla Regione nel provvedimento n. 11172/2025, la necessità della rimozione dei cumuli contaminanti, a maggior ragione in considerazione del fatto che gli stessi giacciono pacificamente su superficie non impermeabilizzata, e sono esposti alle precipitazioni atmosferiche. Nel contempo, la ricorrente non ha offerto alcun principio di prova a supporto della sostenuta diversità di consistenza e difetto di pericolo di aggravamento della contaminazione ambientale riconducibile ai rifiuti presenti nella zona di propria competenza. La doglianza, priva di qualsivoglia supporto istruttorio, non può dunque che ritenersi destituita di fondamento.
18.6. Nemmeno il quinto motivo di gravame può essere accolto.
Invero, il decreto regionale n. 11172/2025 è frutto di una rinnovata valutazione e indica differenti prescrizioni rispetto a quelle contenute nel primo decreto n. 22375/2023; tra gli stessi non sussiste perciò un nesso di presupposizione-dipendenza tale che eventuali vizi riscontrabili nel primo atto (decreto n. 22375/2023) possano sic et simpliciter trasmettersi al secondo, decreto n. 11172/2025 ( vitiatur et vitiat ), con conseguente insussistenza della dedotta illegittimità derivata del più recente atto regionale.
Piuttosto, le censure svolte nel ricorso introduttivo e in quello di primi motivi aggiunti risultano, nella loro quasi totalità ( eccezion fatta per la doglianza relativa alla sussistenza dei presupposti per l’attivazione del procedimento di revisione dell’AIA, del tutto irrilevante ai fini della valutazione della legittimità del decreto n. 11172/2025, emesso all’esito del diverso procedimento di rinnovo ) pienamente sovrapponibili a quelle enucleate nel secondo ricorso per motivi aggiunti, qui esaminato; le stesse risultano perciò comunque infondate per le stesse ragioni esposte ai precedenti punti della presente pronuncia.
19. In conclusione, in virtù delle superiori considerazioni, il ricorso principale e quello per motivi aggiunti depositato in data 10 gennaio 2024 vanno dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, mentre il secondo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 30 luglio 2025, deve essere respinto siccome infondato.
20. Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti, in considerazione della peculiarità della vicenda e della complessità delle questioni giuridiche che hanno costituito oggetto della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così dispone:
- dichiara improcedibili il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti depositato il 10 gennaio 2024;
- respinge il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 30 luglio 2025, per le ragioni indicate in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DR AC, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
CI PA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CI PA | DR AC |
IL SEGRETARIO