Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/01/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
534/2020 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Anna Coletti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 534/2020 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 8794/2019 pubblicata in data 29.11.2019 non notificata, vertente
TRA rappresentata e difesa dall'avvocato Simone Cantarini, Parte_1 giusta procura agli atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Domenico
Gagliardi, in Torre Annunziata, Via Gino Alfani, 60
APPELLANTE
E
, , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
rappresentati e difesi dall'avv. Veronica Solvino, giusta procura in atti, elettivamente
[...]
domiciliati presso il suo studio sito in in Torre del Greco alla Via Marconi, 32
APPELLATI
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 9.10.2024.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano in Controparte_1 Controparte_2 giudizio per sentire accertare l'inadempimento contrattuale della stessa e Parte_1
condannarla al risarcimento del pregiudizio economico subito, corrispondente alla riduzione del costo sostenuto per l'acquisto del pacchetto tristico al 50%, nonché al risarcimento del danno da vacanza rovinata.
In particolare, deducevano di aver acquistato un pacchetto turistico con il tour operator
[...]
per l'importo complessivo di euro 1.165,61 come da proforma di fattura n. Parte_1
148695/2017 del 13.07.2017 agli atti del giudizio;
che il predetto pacchetto, identificato con n.
7194450955 e n. 185991-2017, prevedeva il soggiorno All Inclusive in camera doppia dal 13.08.2017 al 24.08.2017 presso la struttura Roc Arenas Doradas sita a Cuba nella provincia di Matanzas;
che il
1
che gli attori, giunti nella camera assegnata dalla struttura turistica, riscontravano che la stessa si presentava sporca e fatiscente, con presenza di insetti vari sia nel bagno che nella zona ristorante e all'interno del cibo di qualità scadente;
che gli attori riscontravano vari disservizi, quali l'inutilizzabilità della piscina e della vasca idromassaggio e che prontamente segnalavano i disservizi alla direzione senza ottenere un positivo riscontro;
pertanto, con comunicazione a mezzo pec, reclamavano al tour operator il risarcimento dei danni.
Si costituiva in giudizio la la quale preliminarmente sottolineava che Parte_1
il soggiorno acquistato per conto degli attori, vedeva la partecipazione al viaggio anche di CP_3
e ; che questi ultimi avevano citato a loro volta in giudizio la
[...] Controparte_4 Parte_1 nell'ambito del giudizio 15196/2018 avanzando le medesime richieste;
pertanto,
[...]
chiedeva la riunione dei due giudizi nonché accertarsi la carenza di legittimazione passiva , rigettando nel merito la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Disposta la riunione del giudizio recante n.r.g. 15196/2018 al giudizio n.r.g. 15195/2018, con la sentenza n. 8794/2019 il giudice di pace di Torre Annunziata, espletata l'istruttoria, accoglieva la domanda e condannava la convenuta società al pagamento in favore di ogni singolo attore della somma di euro 582,80, per danni patrimoniali (il 50% di quanto pagato), e di euro 500,00 per danni non patrimoniali, oltre interessi. Condannava la convenuta al pagamento delle spese di lite che quantificava in euro 1.500,00 oltre euro 250,00 per spese.
Avverso la indicata sentenza la con atto ritualmente notificato, Parte_1
proponeva appello insistendo per il difetto di legittimazione passiva e chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande in quanto infondate in fatto ed in diritto. A fondamento del gravame, deduceva l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda di rimborso, parziale o totale, del corrispettivo versato per l'acquisto del pacchetto turistico, la mancanza di prova in merito al danno subito.
Si costituivano , , e , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ex. art. 342 c.p.c. e chiedendone il rigetto nel merito in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Acquisito il fascicolo di primo grado e disposta la riassegnazione del procedimento allo scrivente magistrato in attuazione del decreto presidenziale n. 301/2024 del 16.09.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del
9.10.2024, con ordinanza del 10.10.2024 la causa veniva assunta in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..
In via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'appello stante la tempestività della notifica dell'atto di citazione (20.01.2020) rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado
2 (29.11.2019) nonché la sua procedibilità essendo avvenuta la costituzione nei successivi dieci giorni
(30.01.2020).
Ed ancora in via preliminare, va precisato che l'appello, così come proposto, è ammissibile e procedibile in quanto l'appellante ha rispettato le prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c.. In particolare, il gravame proposto appare rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU. 27199/2017).
Nella specie, infatti, dal contenuto dell'atto di appello, è possibile individuare le ragioni sottese all'impugnazione - insussistenza della legittimazione passiva e ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del primo Giudice - al fine, dunque, di ottenere la riforma integrale della sentenza impugnata.
Venendo al merito della questione, i primi due motivi di impugnazione possono essere analizzati congiuntamente e sono infondati.
In particolare, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per avere il giudice di pace erroneamente ritenuto sussistente la “legittimazione passiva” del e, dunque, per aver CP_5
ritenuto ammissibile la domanda di rimborso avanzata.
I motivi sono infondati.
Come la giurisprudenza di legittimità ha avuto occasione di affermare, nel contratto di viaggio vacanza "tutto compreso", caratterizzato dalla "finalità turistica" che ne connota la causa concreta e assume rilievo come elemento di qualificazione del contratto (v. Cass., 12/11/2009, n. 23941; Cass.,
24/4/2008, 4 n. 10651; Cass., 20/12/2007, n. 26958; Cass., 24/7/2007, n. 16315), ex artt. 1176, 2 co.,
c.c. e 2236 c.c. l'organizzatore e il venditore di pacchetti turistici sono tenuti ad una prestazione improntata alla diligenza professionale qualificata dalla specifica attività esercitata, in relazione ai diversi gradi di specializzazione propri del rispettivo specifico settore professionale (v. Cass.,
11/12/2012, n. 22619), con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili, in relazione alla natura della rispettiva attività esercitata, volto all'adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell'interesse creditorio del turista-consumatore di pacchetti turistici, nonché ad evitare possibili eventi dannosi.
3 Il "pacchetto turistico", che può essere dall'organizzatore alienato direttamente o tramite un venditore, risulta dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi costituiti dal trasporto, dall'alloggio e da servizi turistici agli stessi non accessori (itinerario, visite, escursioni con accompagnatori e guide turistiche, ecc.) costituenti parte significativa del "pacchetto turistico", con durata superiore alle 24 ore ovvero estendentesi per un periodo di tempo comportante almeno una notte. La pluralità di attività e servizi che compendiano la prestazione valgono in particolare a connotare la finalità che la stessa è volta a realizzare.
Il trasporto o il soggiorno o il servizio alberghiero assumono infatti al riguardo rilievo non già singolarmente e separatamente considerati bensì nella loro unitarietà funzionale, non potendo al riguardo prescindersi dalla considerazione dei medesimi alla stregua della "finalità turistica" che la prestazione complessa di cui si sostanziano appunto quali elementi costitutivi è funzionalmente volta a soddisfare.
Ciò detto, nella specie, gli appellati hanno acquistato un pacchetto turistico all inclusive, avente ad oggetto una vacanza di undici giorni (come risulta dall'identificativo pacchetto turistico con pro forma di fattura allegato alla produzione di primo grado degli odierni appellati e dall'istruttoria orale espletata in primo grado: in particolare, il teste dichiarava “ricordo che Testimone_1 sicuramente in questo importo c'era compreso il trattamento all-inclusive di pensione completa, tessera club, il transfer dall'aeroporto all'albergo e l'escursione all'Havana e quella di snorkeling;
ADR: quando ci siamo incontrati a cuba abbiamo fatto le escursioni insieme e lui non le ha corrisposte mentre io le ho pagate invece a lui erano incluse perché non le pagò”) e hanno riscontrato molteplici disservizi presso la struttura turistica (la camera si presentava sporca e fatiscente;
vi erano insetti vari nel bagno e nella zona ristorante all'interno del cibo, di scarsa qualità; la piscina esterna risultava inutilizzabile in quanto l'acqua era sporca e stagnate;
la vasca idromassaggio era priva di acqua ed inutilizzabile) come confermato dai testimoni escussi.
Dunque, essendosi l'agenzia di viaggi - alla quale nulla è stato contestato in ordine al suo mandato professionale - limitata a mediare nella vendita del pacchetto turistico così come proposto dal la responsabilità dell'inadempimento degli obblighi di organizzazione non può CP_5 che ricadere su quest'ultimo, così come l'inadempimento da parte dei fornitori dei singoli servizi inclusi nel pacchetto turistico ed erogati dalla struttura presso cui gli appellati soggiornarono. Infatti, rientra tra le competenze del il sindacato di merito e la sorveglianza sui servizi erogati CP_5
dai prestatori d'opera e della struttura turistica di cui il medesimo ha deciso di avvalersi;
pertanto, la pronuncia del giudice di pace sul punto è corretta.
4 Inoltre, la circostanza che il pacchetto turistico sia stato alienato per il tramite dell'agenzia di viaggi e non direttamente dall'organizzatore, non esonera certo quest'ultimo da responsabilità, essendo tenuto - come già detto - a verificare i servizi offerti e a vigilare sulla loro adeguatezza.
Infondato è anche il terzo motivo di impugnazione, con cui l'appellante ha cesurato la sentenza del giudice di prime cure per omessa e/o insufficiente motivazione circa l'asserita prova dei danni.
Quanto al rimborso di una parte del prezzo versato, riconosciuto dal giudice di prime cure, esso trova fondamento nella richiesta di ristoro patrimoniale avanzata dagli appellati per non aver potuto usufruire completamente dei servizi acquistati. Come dimostrato in atti, il prezzo del pacchetto di viaggio versato dagli appellati è pari ad euro 1.165,51 e non vi è un preventivo di spesa che specifica le voci delle singole prestazioni;
pertanto, il giudice di prime cure ha provveduto in via forfettaria all'individuazione della somma da rimborsare per le prestazioni non godute, ritenendo congrua la richiesta del rimborso dell'importo di euro 582,80 a persona richiesta nei rispettivi atti introduttivi, pari alla metà del complessivo importo versato.
Quanto, poi, al danno non patrimoniale, si premette che l'articolo 46, comma 1, del Decreto legislativo n. 79 del 23 maggio 2011, che ha introdotto il c.d. danno da vacanza rovinata, stabilisce che "Nel caso in cui l'inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non è di scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, il viaggiatore può chiedere all'organizzatore
o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con
i rispettivi contratti, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta". A tal fine, è sufficiente provare l'inadempimento dell'operatore turistico perché l'onere probatorio in capo al viaggiatore possa dirsi assolto.
Ciò detto, correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto provato il fatto storico, in quanto i testimoni escussi hanno confermato quanto indicato dagli attori nelle rispettive domande e hanno riconosciuto, dai rilievi fotografici allegati al fascicolo di parte, la struttura di vacanza e lo stato dei luoghi. Dunque, dall'istruttoria espletata si evince l'inadempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico e i problemi riscontrati, soprattutto per la notevole carenza igienico- sanitaria presente nella struttura turistica, non possono che aver determinato negli attori un disagio per non aver potuto godere pienamente della vacanza.
Infatti, il viaggio si è rivelato inadeguato rispetto alle aspettative di svago, riposo, ed evasione. Non vi è chi non veda come trascorrere una vacanza usufruendo di una stanza “infestata di scarafaggi”
(cfr. dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 21.10.2019) o prendendo parte ad Testimone_2 un buffet “con insetti che camminavano sul tavolo” (cfr. dichiarazioni rese dalla medesima teste) o, ancora, non potendo usufruire di servizi quali, ad esempio, la piscina a causa delle scarse condizioni
5 igieniche della stessa (cfr. dichiarazioni rese dai testi escussa all'udienza del Testimone_3
16.09.2019, e ) non equivalga certamente a godere dei servizi acquistati proprio Testimone_1 in un'ottica di svago e di riposo. Dunque, la sentenza va integralmente confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022 tenuto conto del valore della controversia, tra i parametri minimi e medi tenuto conto dell'attività espletata nelle fasi concretamente celebrate.
Il rigetto dell'appello, inoltre, alla luce del disposto di cui all'art. 13 del d.pr. 115/2002, importa l'obbligo del pagamento del doppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata I sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata, n.
8794/2019 depositata in data 29.11.2019;
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento Parte_1
in favore di , , e delle Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 1.276,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge, con attribuzione all'avv. Veronica Solvino dichiaratasi antistataria;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13 d.pr. 115/2002.
Torre Annunziata, 16.01.2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Coletti
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