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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 18/12/2025, n. 1452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1452 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di Civitavecchia (Verbale - Sentenza ex art. 281 sexies)
All'udienza del giorno 18 dicembre 2025 dinanzi al G.I. dott. EL DA sono comparsi l'avv. Silvia Cosmi per parte attrice e l'avv. Elena Conte per parte convenuta . Nessuno è comparso per le altre parti Controparte_1 costituite.
L'Avv. Cosmi, per la parte attrice, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. L'Avv. Conte, per la parte convenuta, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. EL DA,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 3541 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
C.F. , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Silvia Cosmi, sito in Roma via Ezio Sciamanna n. 33, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. e P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 mpor domicilia izzo pec dell'avv. Elena Conte, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTO
NONCHE'
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio CP_2 P.IVA_3
Marce in Roma via Alessandro Poerio n. 88, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
TERZA CHIAMATA
E
(P.IVA ), Controparte_3 P.IVA_4
. Marco A n Roma via Cassiodoro n. 1/A, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
TERZA CHIAMATA
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva Parte_1 in giudizio il deducen .2021, ore Controparte_1
19,30 circa, s Maestri, altezza civico n. 38, CP_1 Parte_1 alla guida della sua bicicletta a pedalata assistita, era caduta
[...] mente a terra a causa di una buca presente sul manto stradale coperta da fogliame;
-che in particolare, proveniente dal Parte_1
Supermercato Todis, sito in i n. 60, era su via CP_1
Athos Maestri, direzione Via Trincea delle Frasche, e, giunta all'altezza del civico n. 38, sito sul lato sinistro della carreggiata, aveva rallentato la sua marcia in attesa di poter svoltare a sinistra, dovendo entrare nel predetto civico, in quanto la carreggiata era occupata da un'autovettura, condotta da avente l'opposto senso di marcia;
-che non appena transitata Parte_2
a l'attrice aveva iniziato la svolta a sinistra ma era caduta rovinosamente a terra a causa della presenza sul manto stradale di una buca non visibile, sia perché coperta da fogliame, sia perché vi era poca illuminazione, attesa l'ora serale, sia perché detta buca era rimasta coperta poco prima della svolta dall'autovettura che era transitata nell'opposto senso di marcia;
-che al momento del sinistro era presente anche
[...]
-che la buca era stata recentemente Persona_1 rta;
-che aveva riportato lesioni per le quali si era recata il giorno seguente presso il presidio di cure primarie di . CP_1
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, concludeva n e modo: “accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Controparte_1 in ordine alla produzione del sinistro in premessa e, per l'ef persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti dall'odierna attrice per complessivi € 18.281,84 (= € 15.059,85 + € 3.221,99), ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
2.Si costituiva in giudizio il contestando la domanda Controparte_1 tanto nell'an che nel quantum e chiedendone il rigetto. In ogni caso chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa di per la CP_2 manleva in ipotesi di condanna.
3.Si costituiva in giudizio contestando la domanda tanto nell'an che CP_2 nel quantum e chiedendo to. In ogni caso chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa di
[...]
per la manleva in ipotesi di conda Controparte_3
4.Si costituiva in giudizio Controparte_3 contestando la domanda ta rigetto.
5.La causa veniva incardinata presso il Giudice di Pace di Civitavecchia che aveva dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale. Riassunta dinanzi all'intestato Tribunale, la causa veniva istruita a mezzo di escussione testimoniale e di CTU medico legale e, all'esito, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
6.La domanda di risarcimento del danno è stata svolta ai sensi dell'art. 2051 c.c., tenuto conto della oggettiva qualifica di custode del convenuto. La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, si è anche osservato, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, che la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma
1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. civ. Sez. III Ord., 01/02/2018, n. 2480; Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile 2023, n. 11152). Tale principio di diritto - più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 6-3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27724; Cass. Sez. 3, ord. 26 luglio 2019, n. 20312; Cass. Sez. 3, ord. 2 dicembre 2021, n. 38089; Cass. Sez. 3, ord. 1 dicembre 2022, n. 35429; Cass. Sez. 3, ord. 20 luglio 2023, n. 21675, Rv. 668745-01), anche a Sezioni Unite (Cass. Sez. Un., 30 giugno 2022, n. 20943,) - è stato riaffermato con ulteriori precisazioni. Si è, pertanto, statuito (Cass. Sez. 3, sent. n. 11152 del 2023, cit.) che la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., proprio perché ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 cod. civ. (bastando, appunto, la sola colpa del leso, senza che la condotta del danneggiato debba presentare ulteriori connotazioni: Cass. Sez. 3, ord. n. 21675 del 2023, cit.; Cass. Sez. 3, sent. 24 gennaio 2024, n. 2376, Rv. 670396-01; Cass. Sez. 3, ord. 27 luglio 2024, n. 21065), nonché, indefettibilmente, la seconda, dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole. Deve, dunque, ribadirsi - a dispetto di quanto la Suprema Corte ha talvolta affermato con orientamento ormai superato, cfr Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 12/10/2022) 19-12-2022, n. 37059, Cass. n. 25837/2017, Cass. n. 26524/2020, Cass. n. 4035/2021 Cass. civ., Sez. III, Ord., 17/02/2023, n. 5116, Cass. Sez. 3, sent. 19 marzo 2023, n. 4051- che, "in tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile" (da ultimo, tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. n. 2376 del 2024, cit.; Cass. Sez. 3, ord. 25 luglio 2024, n. 4051 Cass. Sez. 3, sent. 30 ottobre 2024, n. 28057; Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 05/11/2024) 31/03/2025, n. 8450). Requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza. Mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimento, al contrario il fatto colposo ne comporta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Pertanto, ferma restando la natura oggettiva della responsabilità speciale prevista dall'art. 2051 c.c. nella motivata valutazione del giudice di merito, la condotta del danneggiato può assumere:
-rilievo causale meramente concorrente;
tanto accade ogniqualvolta il "fatto colposo" del danneggiato concorre "a cagionare il danno"; nel qual caso vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato ed una percentuale di danno ascrivibile al fatto della cosa (e, quindi, imputabile al custode della stessa); precisamente, il risarcimento, dovuto al danneggiato, è ridotto "secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate";
- efficienza causale esclusiva;
tanto accade ogniqualvolta il "fatto colposo" del danneggiato, per il grado della colpa e per il rilievo delle conseguenze, interrompe il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e si pone come unica causa di quest'ultimo; nel qual caso tutto il danno ricadrà sul danneggiato e non vi sarà alcuna percentuale di danno imputabile al custode (cfr Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 22/01/2025) 27/01/2025, n. 1904). Vale anche osservare che la condotta imprudente del danneggiato è suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento, pur in presenza di un contegno soggettivamente colposo del custode, che non ne abbia neutralizzato o contenuto la pericolosità intrinseca (così Sez. 3 -, Ordinanza n. 21675 del 20/07/2023; Cass. Civ. n. 24/01/2024, n. 2376; Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 07/02/2024) 27/03/2024, n. 8346).
7.Sulla scorta delle considerazioni che precedono, va osservato, che, quindi, era onere della parte attrice dimostrare il nesso causale tra la caduta e l'alterazione della strada. Tale prova, tuttavia, non si ritiene raggiunta. Anzitutto, vale rilevare che della dinamica della caduta non vi è riscontro in relazioni delle Forze dell'ordine, né in rapporti dei soccorsi del 118, né infine nel certificato di pronto soccorso del 25.03.2021 ove viene riferita una mera caduta di natura accindentale. Del pari anche della presenza del teste oculare escusso non vi è riscontro oggettivo, inoltre la sua dichiarazione resa non risulta attendibile laddove ha raccontato “Mio trovato in via Atos Maestri a bordo della mia macchina, avevo appena fatto il tampone in farmacia, quindi venivo da via Trincea delle Frasche e andavo verso i todis. Mentre camminavo a bordo della mia vettura ricordo che la signora a bordo della bicicletta mi veniva incontro, sulla corsia opposta della stessa strada. Ricordo che appena la signora con la bici era ormai dietro il mio veicolo ho sentito una caduta e delle urla, quindi sono sceso e l'ho soccorsa e ho visto che la bici aveva la ruota anteriore ferma all'interno di una buca. La buca era un po' profonda tanto che c'era entrata almeno metà ruota ed aveva un diametro di circa un metro”. Dalle produzioni fotografiche della buca si evince, invece, una alterazione stradale incompatibile con la narrazione del teste. Le caratteristiche della buca non risultano in grado di consentire il bloccaggio della ruota del velocipede, come narrato dal teste (“la bici aveva la ruota anteriore ferma all'interno di una buca”). Si tratta, inoltre, di una buca di ridotte dimensioni, diverse da quelle riferite dal teste (“circa un metro”). Pertanto, le prove acquisite in giudizio non consentono di ritenere raggiunta la prova sulla sussistenza del nesso causale tra la caduta e la buca. Si aggiunta un ulteriore profilo di infondatezza della domanda. Dalla prova testimoniale svolta è emerso che l'attrice è caduta mentre era in fase di ingresso presso il civico della propria abitazione, inoltre il teste non ricorda la presenza di fogliame, mentre conferma l'esistenza di illuminazione artificiale. Dalle foto prodotte risulta che uno dei lampioni si trovava a pochissimi metri dalla buca riferita dal teste e dall'attrice. Si trattava, quindi, di una buca pienamente visibile, di non elevate dimensioni, illuminata dal vicino lampione con luce artificiale, antistante all'abitazione dell'attrice e dunque perfettamente conosciuta dalla stessa. Inoltre, l'attrice è caduta mentre era in ripartenza a bassissima velocità e quindi in condizioni di possibile pieno controllo dello stato dei luoghi circostante. Ne consegue che l'utente non poteva non prestare una pur minima attenzione allo stato dei luoghi al momento dell'ingresso in abitazione, sì da poter superare indenne il tratto con l'uso della più basilare grado di accortezza ed attenzione, buca che, lo si è detto, altrimenti era del tutto inidonea a cagionare la caduta. In conclusione, oltre a non ricorrere la prova della dinamica e quindi del nesso causale rispetto alla cosa, in ogni caso la caduta e le conseguenti lesioni non possono ritenersi ascrivibili alla natura della cosa (e, dunque, imputabili a responsabilità del custode) ai sensi dell'art. 2051 c.c. né possono ritenersi cagionate dal fatto colposo del presunto danneggiante ai sensi dell'art. 2043 c.c., ma devono essere causalmente ricondotte, in via esclusiva, al comportamento autonomo del danneggiato, con esclusione di ulteriori fattori causali.
8.In conclusione, sulla scorta delle motivazioni che precedono, la domanda risarcitoria ex art. 2051 c.c. nei confronti della convenuta va respinta. Le medesime motivazioni rendono infondata anche la domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c.. Sono assorbite le domande di manleva.
9.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate sulla base dei criteri di cui al DM attualmente vigente calcolate sul valore della domanda e tenuto conto dell'assenza di complessità della questione trattata. Le spese di giudizio sostenute dai terzi chiamati devono essere poste in capo a parte attrice in ragione della causalità della chiamata. Infatti, va richiamato il principio della Suprema Corte secondo cui “Attesa la lata accezione con cui il termine "soccombenza" è assunto nell'art. 91 cod. proc. civ., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria” (Cass. civ. Sez. I Ord., 04/10/2022, n. 28717). La domanda di manleva promossa dal e da non Controparte_1 CP_2 può annoverarsi come pretesa del mani nte infondata, con la conseguente mancata concretizzazione di un esercizio abusivo del diritto di difesa, unica circostanza idonea a legittimare il rimborso delle spese in capo al chiamante (Cass. n. 31889 del 06/12/2019), altrimenti come nella specie gravando in capo all'attrice che ha dato luogo con la proposizione della domanda alla chiamata in giudizio.
10.Le spese di CTU vanno poste definitivamente in capo a parte attrice.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: -RIGETTA la domanda;
-CONDANNA al pagamento in favore del Parte_1 CP_1
, d
[...] CP_2 Controparte_3
e d te euro 2.540,00 oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge;
-PONE definitivamente le spese di CTU in capo a parte attrice.
Si comunichi.
Il giudice
EL DA
All'udienza del giorno 18 dicembre 2025 dinanzi al G.I. dott. EL DA sono comparsi l'avv. Silvia Cosmi per parte attrice e l'avv. Elena Conte per parte convenuta . Nessuno è comparso per le altre parti Controparte_1 costituite.
L'Avv. Cosmi, per la parte attrice, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. L'Avv. Conte, per la parte convenuta, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. EL DA,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 3541 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
C.F. , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Silvia Cosmi, sito in Roma via Ezio Sciamanna n. 33, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. e P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 mpor domicilia izzo pec dell'avv. Elena Conte, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTO
NONCHE'
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio CP_2 P.IVA_3
Marce in Roma via Alessandro Poerio n. 88, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
TERZA CHIAMATA
E
(P.IVA ), Controparte_3 P.IVA_4
. Marco A n Roma via Cassiodoro n. 1/A, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
TERZA CHIAMATA
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva Parte_1 in giudizio il deducen .2021, ore Controparte_1
19,30 circa, s Maestri, altezza civico n. 38, CP_1 Parte_1 alla guida della sua bicicletta a pedalata assistita, era caduta
[...] mente a terra a causa di una buca presente sul manto stradale coperta da fogliame;
-che in particolare, proveniente dal Parte_1
Supermercato Todis, sito in i n. 60, era su via CP_1
Athos Maestri, direzione Via Trincea delle Frasche, e, giunta all'altezza del civico n. 38, sito sul lato sinistro della carreggiata, aveva rallentato la sua marcia in attesa di poter svoltare a sinistra, dovendo entrare nel predetto civico, in quanto la carreggiata era occupata da un'autovettura, condotta da avente l'opposto senso di marcia;
-che non appena transitata Parte_2
a l'attrice aveva iniziato la svolta a sinistra ma era caduta rovinosamente a terra a causa della presenza sul manto stradale di una buca non visibile, sia perché coperta da fogliame, sia perché vi era poca illuminazione, attesa l'ora serale, sia perché detta buca era rimasta coperta poco prima della svolta dall'autovettura che era transitata nell'opposto senso di marcia;
-che al momento del sinistro era presente anche
[...]
-che la buca era stata recentemente Persona_1 rta;
-che aveva riportato lesioni per le quali si era recata il giorno seguente presso il presidio di cure primarie di . CP_1
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, concludeva n e modo: “accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Controparte_1 in ordine alla produzione del sinistro in premessa e, per l'ef persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti dall'odierna attrice per complessivi € 18.281,84 (= € 15.059,85 + € 3.221,99), ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
2.Si costituiva in giudizio il contestando la domanda Controparte_1 tanto nell'an che nel quantum e chiedendone il rigetto. In ogni caso chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa di per la CP_2 manleva in ipotesi di condanna.
3.Si costituiva in giudizio contestando la domanda tanto nell'an che CP_2 nel quantum e chiedendo to. In ogni caso chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa di
[...]
per la manleva in ipotesi di conda Controparte_3
4.Si costituiva in giudizio Controparte_3 contestando la domanda ta rigetto.
5.La causa veniva incardinata presso il Giudice di Pace di Civitavecchia che aveva dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale. Riassunta dinanzi all'intestato Tribunale, la causa veniva istruita a mezzo di escussione testimoniale e di CTU medico legale e, all'esito, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
6.La domanda di risarcimento del danno è stata svolta ai sensi dell'art. 2051 c.c., tenuto conto della oggettiva qualifica di custode del convenuto. La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, si è anche osservato, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, che la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma
1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. civ. Sez. III Ord., 01/02/2018, n. 2480; Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile 2023, n. 11152). Tale principio di diritto - più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 6-3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27724; Cass. Sez. 3, ord. 26 luglio 2019, n. 20312; Cass. Sez. 3, ord. 2 dicembre 2021, n. 38089; Cass. Sez. 3, ord. 1 dicembre 2022, n. 35429; Cass. Sez. 3, ord. 20 luglio 2023, n. 21675, Rv. 668745-01), anche a Sezioni Unite (Cass. Sez. Un., 30 giugno 2022, n. 20943,) - è stato riaffermato con ulteriori precisazioni. Si è, pertanto, statuito (Cass. Sez. 3, sent. n. 11152 del 2023, cit.) che la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., proprio perché ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 cod. civ. (bastando, appunto, la sola colpa del leso, senza che la condotta del danneggiato debba presentare ulteriori connotazioni: Cass. Sez. 3, ord. n. 21675 del 2023, cit.; Cass. Sez. 3, sent. 24 gennaio 2024, n. 2376, Rv. 670396-01; Cass. Sez. 3, ord. 27 luglio 2024, n. 21065), nonché, indefettibilmente, la seconda, dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole. Deve, dunque, ribadirsi - a dispetto di quanto la Suprema Corte ha talvolta affermato con orientamento ormai superato, cfr Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 12/10/2022) 19-12-2022, n. 37059, Cass. n. 25837/2017, Cass. n. 26524/2020, Cass. n. 4035/2021 Cass. civ., Sez. III, Ord., 17/02/2023, n. 5116, Cass. Sez. 3, sent. 19 marzo 2023, n. 4051- che, "in tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile" (da ultimo, tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. n. 2376 del 2024, cit.; Cass. Sez. 3, ord. 25 luglio 2024, n. 4051 Cass. Sez. 3, sent. 30 ottobre 2024, n. 28057; Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 05/11/2024) 31/03/2025, n. 8450). Requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza. Mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimento, al contrario il fatto colposo ne comporta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Pertanto, ferma restando la natura oggettiva della responsabilità speciale prevista dall'art. 2051 c.c. nella motivata valutazione del giudice di merito, la condotta del danneggiato può assumere:
-rilievo causale meramente concorrente;
tanto accade ogniqualvolta il "fatto colposo" del danneggiato concorre "a cagionare il danno"; nel qual caso vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato ed una percentuale di danno ascrivibile al fatto della cosa (e, quindi, imputabile al custode della stessa); precisamente, il risarcimento, dovuto al danneggiato, è ridotto "secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate";
- efficienza causale esclusiva;
tanto accade ogniqualvolta il "fatto colposo" del danneggiato, per il grado della colpa e per il rilievo delle conseguenze, interrompe il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e si pone come unica causa di quest'ultimo; nel qual caso tutto il danno ricadrà sul danneggiato e non vi sarà alcuna percentuale di danno imputabile al custode (cfr Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 22/01/2025) 27/01/2025, n. 1904). Vale anche osservare che la condotta imprudente del danneggiato è suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento, pur in presenza di un contegno soggettivamente colposo del custode, che non ne abbia neutralizzato o contenuto la pericolosità intrinseca (così Sez. 3 -, Ordinanza n. 21675 del 20/07/2023; Cass. Civ. n. 24/01/2024, n. 2376; Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 07/02/2024) 27/03/2024, n. 8346).
7.Sulla scorta delle considerazioni che precedono, va osservato, che, quindi, era onere della parte attrice dimostrare il nesso causale tra la caduta e l'alterazione della strada. Tale prova, tuttavia, non si ritiene raggiunta. Anzitutto, vale rilevare che della dinamica della caduta non vi è riscontro in relazioni delle Forze dell'ordine, né in rapporti dei soccorsi del 118, né infine nel certificato di pronto soccorso del 25.03.2021 ove viene riferita una mera caduta di natura accindentale. Del pari anche della presenza del teste oculare escusso non vi è riscontro oggettivo, inoltre la sua dichiarazione resa non risulta attendibile laddove ha raccontato “Mio trovato in via Atos Maestri a bordo della mia macchina, avevo appena fatto il tampone in farmacia, quindi venivo da via Trincea delle Frasche e andavo verso i todis. Mentre camminavo a bordo della mia vettura ricordo che la signora a bordo della bicicletta mi veniva incontro, sulla corsia opposta della stessa strada. Ricordo che appena la signora con la bici era ormai dietro il mio veicolo ho sentito una caduta e delle urla, quindi sono sceso e l'ho soccorsa e ho visto che la bici aveva la ruota anteriore ferma all'interno di una buca. La buca era un po' profonda tanto che c'era entrata almeno metà ruota ed aveva un diametro di circa un metro”. Dalle produzioni fotografiche della buca si evince, invece, una alterazione stradale incompatibile con la narrazione del teste. Le caratteristiche della buca non risultano in grado di consentire il bloccaggio della ruota del velocipede, come narrato dal teste (“la bici aveva la ruota anteriore ferma all'interno di una buca”). Si tratta, inoltre, di una buca di ridotte dimensioni, diverse da quelle riferite dal teste (“circa un metro”). Pertanto, le prove acquisite in giudizio non consentono di ritenere raggiunta la prova sulla sussistenza del nesso causale tra la caduta e la buca. Si aggiunta un ulteriore profilo di infondatezza della domanda. Dalla prova testimoniale svolta è emerso che l'attrice è caduta mentre era in fase di ingresso presso il civico della propria abitazione, inoltre il teste non ricorda la presenza di fogliame, mentre conferma l'esistenza di illuminazione artificiale. Dalle foto prodotte risulta che uno dei lampioni si trovava a pochissimi metri dalla buca riferita dal teste e dall'attrice. Si trattava, quindi, di una buca pienamente visibile, di non elevate dimensioni, illuminata dal vicino lampione con luce artificiale, antistante all'abitazione dell'attrice e dunque perfettamente conosciuta dalla stessa. Inoltre, l'attrice è caduta mentre era in ripartenza a bassissima velocità e quindi in condizioni di possibile pieno controllo dello stato dei luoghi circostante. Ne consegue che l'utente non poteva non prestare una pur minima attenzione allo stato dei luoghi al momento dell'ingresso in abitazione, sì da poter superare indenne il tratto con l'uso della più basilare grado di accortezza ed attenzione, buca che, lo si è detto, altrimenti era del tutto inidonea a cagionare la caduta. In conclusione, oltre a non ricorrere la prova della dinamica e quindi del nesso causale rispetto alla cosa, in ogni caso la caduta e le conseguenti lesioni non possono ritenersi ascrivibili alla natura della cosa (e, dunque, imputabili a responsabilità del custode) ai sensi dell'art. 2051 c.c. né possono ritenersi cagionate dal fatto colposo del presunto danneggiante ai sensi dell'art. 2043 c.c., ma devono essere causalmente ricondotte, in via esclusiva, al comportamento autonomo del danneggiato, con esclusione di ulteriori fattori causali.
8.In conclusione, sulla scorta delle motivazioni che precedono, la domanda risarcitoria ex art. 2051 c.c. nei confronti della convenuta va respinta. Le medesime motivazioni rendono infondata anche la domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c.. Sono assorbite le domande di manleva.
9.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate sulla base dei criteri di cui al DM attualmente vigente calcolate sul valore della domanda e tenuto conto dell'assenza di complessità della questione trattata. Le spese di giudizio sostenute dai terzi chiamati devono essere poste in capo a parte attrice in ragione della causalità della chiamata. Infatti, va richiamato il principio della Suprema Corte secondo cui “Attesa la lata accezione con cui il termine "soccombenza" è assunto nell'art. 91 cod. proc. civ., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria” (Cass. civ. Sez. I Ord., 04/10/2022, n. 28717). La domanda di manleva promossa dal e da non Controparte_1 CP_2 può annoverarsi come pretesa del mani nte infondata, con la conseguente mancata concretizzazione di un esercizio abusivo del diritto di difesa, unica circostanza idonea a legittimare il rimborso delle spese in capo al chiamante (Cass. n. 31889 del 06/12/2019), altrimenti come nella specie gravando in capo all'attrice che ha dato luogo con la proposizione della domanda alla chiamata in giudizio.
10.Le spese di CTU vanno poste definitivamente in capo a parte attrice.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: -RIGETTA la domanda;
-CONDANNA al pagamento in favore del Parte_1 CP_1
, d
[...] CP_2 Controparte_3
e d te euro 2.540,00 oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge;
-PONE definitivamente le spese di CTU in capo a parte attrice.
Si comunichi.
Il giudice
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