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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 28/08/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1052/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
R.G.N. 1052/2025
Il Tribunale, Seconda sezione civile, riunito in camera di conIGlio in composizione collegiale nelle persone dei IG.ri magistrati:
Julia Dorfmann Presidente
Morris Recla Giudice relatore
Magdalena Costa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di primo grado iscritto al ruolo generale n. 1052/2025 promosso da
, rappresentata e difesa De Carlo Marika, giusta procura in atti;
Parte_1
- parte ricorrente - contro
, contumace;
CP_1
- parte convenuta -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta – oggetto: ricorso per scioglimento del matrimonio;
causa trattenuta in decisione all'udienza del 10.07.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI precisate dai procuratori di parte ricorrente:
“1) nessun contributo al mantenimento è dovuto da un coniuge in favore dell'altro;
2) disporsi che alla IG.ra , rimanga assegnato l'appartamento coniugale, sito in Parte_1
Merano, via Marlengo n. 61, perché ivi viva anche con il figlio maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente , nei periodi in cui fa rientro dagli studi;
Persona_1
pagina 1 di 5 3) la ricorrente continuerà a provvedere al mantenimento del figlio;
Persona_1
4) Il convenuto Sig. corrisponderà direttamente al figlio maggiorenne ma non CP_1 economicamente indipendente, a titolo di contributo al mantenimento, un importo mensile di € 250,00.-
, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla rivalutazione monetaria annuale, secondo gli indici Astat della Provincia di Bolzano;
5) Le spese straordinarie mediche non mutuabili, scolastiche ed universitarie per il figlio saranno in ogni caso a carico di ciascun genitore in ragione della metà. Le altre spese straordinarie per attività sportive, ricreative, di tempo libero, di formazione extrascolastica per il figlio saranno a carico di ciascun genitore in ragione della metà solamente se previamente concordate. Le parti, comunque, dichiarano di riportarsi al protocollo d'intesa del Tribunale di Bolzano per la regolamentazione delle spese straordinarie.
6) gli assegni familiari, ed i sussidi pubblici per la famiglia e la prole, l'assegno unico sarà percepito dalla IG.ra . Parte_1
7) con condanna del convenuto alla rifusione delle spese del presente procedimento dal momento che ne ha pretestuosamente determinato la necessità”; precisate dal Pubblico Ministero in data 15.07.2025: “conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate dal ricorrente”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La IG.ra ed il IG. si sono coniugati in data 31 dicembre 1991 a Parte_1 CP_1
IL (Consolato Generale Iraniano, registro n.37, ufficio n.37, firmato dal in data 22 giugno Per_2
2001), trascritto nei registri dello stato civile di Merano in data 4 luglio 2001, sub n. 42, parte II serie
C.
I coniugi hanno scelto il regime della separazione dei beni.
Dal loro matrimonio sono nati i figli in data 9.12.1993 a Merano, maggiorenne ed Persona_3 economicamente indipendente e in data 10.10.2000 a Merano, maggiorenne ma non Persona_1 economicamente indipendente in quanto attualmente iscritto alla facoltà di deIGn e arti moderne presso l'Università di Brescia.
La residenza familiare è stata fissata dai coniugi in un appartamento sito a Merano, in via Marlengo n.
61, di proprietà dell' ed assegnato in locazione alla ricorrente. Pt_2
2. La separazione dei coniugi è stata pronunciata con sentenza di omologa delle condizioni consensuali n. 1101/2023 del Tribunale di Bolzano.
pagina 2 di 5 In base alla documentazione in atti e all'audizione della ricorrente è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge n. 898 del 01.12.1970 e successive modifiche, poiché le parti dopo la pronuncia della sentenza di omologa della separazione non hanno più ripreso la convivenza. Risulta altresì l'impossibilità della conciliazione e, in genere, di mantenimento o ripresa della comunione coniugale.
La domanda di scioglimento del matrimonio deve, quindi, essere accolta.
3.La ricorrente ha sempre lavorato in qualità di dipendente presso l'azienda sanitaria della Provincia
Autonoma di Bolzano, come operatrice sociosanitaria ed ha percepito:
- nel 2021 un reddito complessivo netto di € 26.559,00.- che corrisponde ad un reddito netto mensile pari ad € 2.213,00;
- nel 2022 un reddito complessivo netto annuo di € 27.880,00.- che corrisponde ad un reddito netto mensile pari ad € 2.323,33;
- nel 2023 un reddito complessivo netto annuo 26.433,00.- che corrisponde ad un reddito netto mensile pari ad € 2.203,00.
La ricorrente è proprietaria delle seguenti autovetture:
Opel Corsa tg. FP278LN
Alfa Romeo tg. DT824ZT, quest'ultima utilizzata dal figlio
Non è titolare di valori mobiliari o di azioni societarie.
La ricorrente vive nell'appartamento coniugale concesso in locazione da a lei assegnato in forza Pt_2 di sentenza di separazione per il quale sostiene un canone di locazione di circa € 500,00 mensili.
Il IG. sin dal mese di novembre 2023, ha lasciato la casa coniugale trasferendosi altrove, senza CP_1 nemmeno curarsi di trasferire la propria residenza anagrafica in altro luogo e senza indicare la nuova residenza dimora o domicilio, che sono sconosciuti alla ricorrente.
Durante il matrimonio Il IG. ha sempre lavorato in proprio nel settore del commercio CP_1 di tappeti;
tuttavia, sulla base delle deduzioni della ricorrente, parrebbe che nell'anno 2017 l'attività predetta sia entrata in crisi e sarebbe stata dunque chiusa. Non si hanno informazioni del suo attuale reddito.
3. La ricorrente chiede sostanzialmente la conferma delle condizioni di separazione.
Considerato che non sussistono circostanze sopravvenute idonee ad incidere sulla regolamentazione consensualmente proposta dalle parti nel 2023 le domande proposta della ricorrente in questa sede vanno integralmente accolte, nei termini meglio precisati nel dispositivo.
pagina 3 di 5 4. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidano secondo i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014 (aggiornato dal D.M. n. 147/2022) per i giudizi di cognizione avanti al
Tribunale ordinario di valore indeterminabile (valore da € 5.201,00 a € 26.000,00), con riduzione del
30% in ragione del mancato espletamento di prove orali e in assenza di scambio di memorie conclusionali.
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di conIGlio, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata o assorbita, vista la legge n. 898/1970 e gli artt. 473 bis ss c.p.c. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in IL in data 31.12.1991 da
, nata a [...] il [...], Parte_1
e nato in [...] [...] CP_1 ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Merano (BZ), ove il matrimonio risulta iscritto nel registro dei matrimoni al n. 42 -II – C/2001 e di procedere all'annotazione della presente sentenza e ai successivi incombenti di legge;
dispone che il divorzio sia regolato dalle seguenti condizioni:
1) assegna la casa familiare sita Merano, via Marlengo n. 61;
2) condanna il resistente a versare alla ricorrente a titolo di contributo al CP_1 mantenimento ordinario del figlio entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno periodico Persona_1 fissato in € 250,00 mensili fino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi. Il contributo al mantenimento è rivalutato secondo gli indici rilevati dall'ASTAT per il Comune di
Bolzano, con prima rivalutazione fissata ad aprile 2026 e con effetti dalla data della domanda di divorzio aprile 2025;
3) i genitori sono tenuti a sostenere le spese straordinarie relative al figlio nella misura del 50% ciascuno;
4) eventuali contributi pubblici (ivi incluso l'assegno unico e universale e l'assegno familiare) spettanti per il figlio potranno essere fatti valere al 100% dalla madre;
5) eventuali detrazioni fiscali spettanti per il figlio potranno essere fatte valere dai genitori nella misura del 50% ciascuno;
pagina 4 di 5 6) condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese del presente CP_1 giudizio che liquida in € 3.553,00 per compenso da avvocato, € 119,38 per anticipazioni, oltre accessori di legge e al rimborso forfettario nella misura del 15% di quanto liquidato per il compenso.
Così deciso in Camera di ConIGlio in Bolzano, il 25.08.2025
Il Giudice estensore La Presidente
Morris Recla Julia Dorfmann
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
R.G.N. 1052/2025
Il Tribunale, Seconda sezione civile, riunito in camera di conIGlio in composizione collegiale nelle persone dei IG.ri magistrati:
Julia Dorfmann Presidente
Morris Recla Giudice relatore
Magdalena Costa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di primo grado iscritto al ruolo generale n. 1052/2025 promosso da
, rappresentata e difesa De Carlo Marika, giusta procura in atti;
Parte_1
- parte ricorrente - contro
, contumace;
CP_1
- parte convenuta -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta – oggetto: ricorso per scioglimento del matrimonio;
causa trattenuta in decisione all'udienza del 10.07.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI precisate dai procuratori di parte ricorrente:
“1) nessun contributo al mantenimento è dovuto da un coniuge in favore dell'altro;
2) disporsi che alla IG.ra , rimanga assegnato l'appartamento coniugale, sito in Parte_1
Merano, via Marlengo n. 61, perché ivi viva anche con il figlio maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente , nei periodi in cui fa rientro dagli studi;
Persona_1
pagina 1 di 5 3) la ricorrente continuerà a provvedere al mantenimento del figlio;
Persona_1
4) Il convenuto Sig. corrisponderà direttamente al figlio maggiorenne ma non CP_1 economicamente indipendente, a titolo di contributo al mantenimento, un importo mensile di € 250,00.-
, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla rivalutazione monetaria annuale, secondo gli indici Astat della Provincia di Bolzano;
5) Le spese straordinarie mediche non mutuabili, scolastiche ed universitarie per il figlio saranno in ogni caso a carico di ciascun genitore in ragione della metà. Le altre spese straordinarie per attività sportive, ricreative, di tempo libero, di formazione extrascolastica per il figlio saranno a carico di ciascun genitore in ragione della metà solamente se previamente concordate. Le parti, comunque, dichiarano di riportarsi al protocollo d'intesa del Tribunale di Bolzano per la regolamentazione delle spese straordinarie.
6) gli assegni familiari, ed i sussidi pubblici per la famiglia e la prole, l'assegno unico sarà percepito dalla IG.ra . Parte_1
7) con condanna del convenuto alla rifusione delle spese del presente procedimento dal momento che ne ha pretestuosamente determinato la necessità”; precisate dal Pubblico Ministero in data 15.07.2025: “conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate dal ricorrente”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La IG.ra ed il IG. si sono coniugati in data 31 dicembre 1991 a Parte_1 CP_1
IL (Consolato Generale Iraniano, registro n.37, ufficio n.37, firmato dal in data 22 giugno Per_2
2001), trascritto nei registri dello stato civile di Merano in data 4 luglio 2001, sub n. 42, parte II serie
C.
I coniugi hanno scelto il regime della separazione dei beni.
Dal loro matrimonio sono nati i figli in data 9.12.1993 a Merano, maggiorenne ed Persona_3 economicamente indipendente e in data 10.10.2000 a Merano, maggiorenne ma non Persona_1 economicamente indipendente in quanto attualmente iscritto alla facoltà di deIGn e arti moderne presso l'Università di Brescia.
La residenza familiare è stata fissata dai coniugi in un appartamento sito a Merano, in via Marlengo n.
61, di proprietà dell' ed assegnato in locazione alla ricorrente. Pt_2
2. La separazione dei coniugi è stata pronunciata con sentenza di omologa delle condizioni consensuali n. 1101/2023 del Tribunale di Bolzano.
pagina 2 di 5 In base alla documentazione in atti e all'audizione della ricorrente è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge n. 898 del 01.12.1970 e successive modifiche, poiché le parti dopo la pronuncia della sentenza di omologa della separazione non hanno più ripreso la convivenza. Risulta altresì l'impossibilità della conciliazione e, in genere, di mantenimento o ripresa della comunione coniugale.
La domanda di scioglimento del matrimonio deve, quindi, essere accolta.
3.La ricorrente ha sempre lavorato in qualità di dipendente presso l'azienda sanitaria della Provincia
Autonoma di Bolzano, come operatrice sociosanitaria ed ha percepito:
- nel 2021 un reddito complessivo netto di € 26.559,00.- che corrisponde ad un reddito netto mensile pari ad € 2.213,00;
- nel 2022 un reddito complessivo netto annuo di € 27.880,00.- che corrisponde ad un reddito netto mensile pari ad € 2.323,33;
- nel 2023 un reddito complessivo netto annuo 26.433,00.- che corrisponde ad un reddito netto mensile pari ad € 2.203,00.
La ricorrente è proprietaria delle seguenti autovetture:
Opel Corsa tg. FP278LN
Alfa Romeo tg. DT824ZT, quest'ultima utilizzata dal figlio
Non è titolare di valori mobiliari o di azioni societarie.
La ricorrente vive nell'appartamento coniugale concesso in locazione da a lei assegnato in forza Pt_2 di sentenza di separazione per il quale sostiene un canone di locazione di circa € 500,00 mensili.
Il IG. sin dal mese di novembre 2023, ha lasciato la casa coniugale trasferendosi altrove, senza CP_1 nemmeno curarsi di trasferire la propria residenza anagrafica in altro luogo e senza indicare la nuova residenza dimora o domicilio, che sono sconosciuti alla ricorrente.
Durante il matrimonio Il IG. ha sempre lavorato in proprio nel settore del commercio CP_1 di tappeti;
tuttavia, sulla base delle deduzioni della ricorrente, parrebbe che nell'anno 2017 l'attività predetta sia entrata in crisi e sarebbe stata dunque chiusa. Non si hanno informazioni del suo attuale reddito.
3. La ricorrente chiede sostanzialmente la conferma delle condizioni di separazione.
Considerato che non sussistono circostanze sopravvenute idonee ad incidere sulla regolamentazione consensualmente proposta dalle parti nel 2023 le domande proposta della ricorrente in questa sede vanno integralmente accolte, nei termini meglio precisati nel dispositivo.
pagina 3 di 5 4. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidano secondo i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014 (aggiornato dal D.M. n. 147/2022) per i giudizi di cognizione avanti al
Tribunale ordinario di valore indeterminabile (valore da € 5.201,00 a € 26.000,00), con riduzione del
30% in ragione del mancato espletamento di prove orali e in assenza di scambio di memorie conclusionali.
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di conIGlio, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata o assorbita, vista la legge n. 898/1970 e gli artt. 473 bis ss c.p.c. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in IL in data 31.12.1991 da
, nata a [...] il [...], Parte_1
e nato in [...] [...] CP_1 ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Merano (BZ), ove il matrimonio risulta iscritto nel registro dei matrimoni al n. 42 -II – C/2001 e di procedere all'annotazione della presente sentenza e ai successivi incombenti di legge;
dispone che il divorzio sia regolato dalle seguenti condizioni:
1) assegna la casa familiare sita Merano, via Marlengo n. 61;
2) condanna il resistente a versare alla ricorrente a titolo di contributo al CP_1 mantenimento ordinario del figlio entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno periodico Persona_1 fissato in € 250,00 mensili fino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi. Il contributo al mantenimento è rivalutato secondo gli indici rilevati dall'ASTAT per il Comune di
Bolzano, con prima rivalutazione fissata ad aprile 2026 e con effetti dalla data della domanda di divorzio aprile 2025;
3) i genitori sono tenuti a sostenere le spese straordinarie relative al figlio nella misura del 50% ciascuno;
4) eventuali contributi pubblici (ivi incluso l'assegno unico e universale e l'assegno familiare) spettanti per il figlio potranno essere fatti valere al 100% dalla madre;
5) eventuali detrazioni fiscali spettanti per il figlio potranno essere fatte valere dai genitori nella misura del 50% ciascuno;
pagina 4 di 5 6) condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese del presente CP_1 giudizio che liquida in € 3.553,00 per compenso da avvocato, € 119,38 per anticipazioni, oltre accessori di legge e al rimborso forfettario nella misura del 15% di quanto liquidato per il compenso.
Così deciso in Camera di ConIGlio in Bolzano, il 25.08.2025
Il Giudice estensore La Presidente
Morris Recla Julia Dorfmann
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