Articolo 25 della Legge 2 gennaio 1989, n. 6
Articolo 24Articolo 26
Versione
27 gennaio 1989
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Versione
29 maggio 1989
Art. 25. (( (Regioni a statuto speciale). )) (( 1. Al fine di garantire livelli di preparazione professionale minimi uniformi sul territorio nazionale, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, dotate di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento della professione di guida alpina, i programmi dei corsi e i criteri per le prove d'esame per l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo o aspirante guida sono definiti dagli organi regionali, ovvero provinciali, competenti, considerando come minimi i programmi ed i criteri stabiliti ai sensi del comma 7 dell'articolo 7. )) ((1))
Entrata in vigore il 29 maggio 1989
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