Art. 25. (( (Regioni a statuto speciale). )) (( 1. Al fine di garantire livelli di preparazione professionale minimi uniformi sul territorio nazionale, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, dotate di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento della professione di guida alpina, i programmi dei corsi e i criteri per le prove d'esame per l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo o aspirante guida sono definiti dagli organi regionali, ovvero provinciali, competenti, considerando come minimi i programmi ed i criteri stabiliti ai sensi del comma 7 dell'articolo 7. )) ((1))
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27 gennaio 1989
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29 maggio 1989
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- 1. Corte Cost., sentenza 06/07/1989, n. 372Provvedimento: N. 372 SENTENZA 3-6 LUGLIO 1989 LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI; ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 2 gennaio 1989, n. 6, (Ordinamento della professione di guida alpina) promossi con ricorsi della Regione Piemonte, della Provincia autonoma …Leggi di più...
- sent. 372/89 e. giudizio di legittimita' costituzionale in via principale·
- difetto di interesse al ricorso·
- ordinamento della professione di guida alpina·
- inammissibilita' della questione.·
- ricorso in via principale della provincia di trento