Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/05/2025, n. 2041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2041 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Angela
Notaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11091/21 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
DA
, nata a [...] il [...], Parte_1 Pt_2
, nato ad [...] il [...], e , nato ad
[...] Parte_3
Agrigento il 17.03.1969, in proprio e n.q. di eredi legittimi di
[...]
nato ad [...] il [...] e deceduto a Catania in data Parte_4
01.02.2018, elettivamente domiciliati ai fini del giudizio in Porto Empedocle,
Via Roma n. 63, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Mula, dal quale sono rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente all'avv. Dario Cimino,
giusta procura allegata all'atto di citazione;
ATTORI
in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
domiciliato ope legis in LE, Via V. Villareale n. 6, presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di LE, dalla quale è
rappresentato e difeso;
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni
Conclusioni delle parti: all'udienza di trattazione scritta del 5 febbraio 2025,
le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta da intendersi qui integralmente richiamate.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 4 agosto 2021, Parte_1 Pt_2
e , in proprio e nella qualità di eredi di
[...] Parte_3 [...]
, (rispettivamente, madre e fratelli del de cuius) convenivano in Parte_4
giudizio il chiedendone la condanna al risarcimento Controparte_1
dei danni iure hereditatis e iure proprio di natura non patrimoniale patiti per la morte di , danni da quantificarsi nella misura indicata in Parte_4
citazione o nella maggiore o minore somma ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.
Assumevano, infatti, che il loro congiunto era deceduto in Parte_4
data 01.02.2018 in conseguenza dell'evoluzione della patologia epatica HCV
contratta a causa delle emotrasfusioni ricevute tra il 10 e il 27 dicembre 2005
nel corso di un ricovero presso l'A.R.N.A.S. Ospedale Civico e Benfratelli –
2 G. Di TI e M. AS di LE (d'ora in avanti denominata soltanto
Arnas), e che il convenuto doveva ritenersi responsabile a titolo CP_1
extracontrattuale ex art.2043 c.c..
Il costituitosi, eccepiva, in via preliminare, la Controparte_1
prescrizione quinquennale delle domande avversarie;
nel merito, ne contestava la fondatezza per insussistenza del nesso causale, difetto dell'elemento soggettivo e/o difetto di prova, chiedendone il rigetto.
All'udienza del 25.09.2024 il Giudice dichiarava inutilizzabili le note depositate nell'interesse del il 10 settembre 2024, al pari dei CP_1
documenti allegati, in quanto non autorizzati, nonché tardivi, e disponeva comunque il richiamo d'ufficio del c.t.u. per rendere alcuni chiarimenti.
Quindi, all'udienza di trattazione scritta del 5 febbraio 2025, la causa, dopo l'espletamento della c.t.u. e la sua integrazione, veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
Ciò premesso, occorre in primo luogo esaminare l'eccezione di prescrizione formulata dal . CP_1
L'eccezione è infondata.
Giova preliminarmente evidenziare, in punto di diritto, che la responsabilità
del ( ), in ipotesi di contagio di epatite Controparte_3 Controparte_4
B o C o del virus HIV tramite emotrasfusioni, ha natura aquiliana, trovando il proprio fondamento in un comportamento omissivo e, cioè,
nell'inosservanza colposa dei doveri istituzionali di sorveglianza, di direttive
3 e di autorizzazione in materia di produzione e commercializzazione di sangue umano ed emoderivati, che competono al in forza di un CP_1
quadro normativo di carattere generale e specifico (cfr. L. 592/1967, D.P.R.
1256/1971, L. 519/1973, L. 833/1978, D.L. 443/1987), e ciò
indipendentemente da eventuali profili ascrivibili ad altri enti nella loro attività di effettiva distribuzione e somministrazione dei suddetti prodotti
(cfr. Cass. civ. n. 11609/2005).
Più specificamente, le Sezioni Unite della Suprema Corte, in una serie di pronunce del 2008, hanno ribadito che siffatta responsabilità trova il suo referente normativo nell'art. 2043 c.c., dovendosi escludere che il , CP_1
in virtù della piena autonomia giuridica, rispetto allo Stato, dell'Ente
erogatore dei servizi sanitari, possa essere considerato alla stregua di parte con riferimento al contratto stipulato tra il paziente e la struttura sanitaria nell'ambito della quale il primo è stato sottoposto ad emotrasfusione (cfr.
Cass. civ., sez. un., nn. da 576 a 585 del 2008).
D'altronde, come già chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.
226/2000, il comportamento omissivo colposo imputabile al , CP_1
inquadrabile nell'alveo della responsabilità aquiliana, può fondare il diritto dei danneggiati al risarcimento, senza che ciò possa ritenersi escluso dall'intervento della L. 210/1992, che ha previsto il diritto ad un indennizzo,
a carico dello Stato, in favore di chi abbia riportato complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.
4 Qualificata la responsabilità del come extracontrattuale, per la CP_1
determinazione del termine prescrizionale occorre fare riferimento all'art.2947 c.c., ai sensi del quale il diritto al risarcimento si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato, ovvero nel più lungo termine prescrizionale previsto per il reato, se il fatto è considerato dalla legge come reato.
A tal proposito, le S.U. della Suprema Corte di Cassazione hanno statuito:
- che, qualora i soggetti contagiati da infezioni da Hbv, Hcv e Hiv, a seguito di trasfusioni o assunzioni di emoderivati, abbiano fatto valere la responsabilità dell'amministrazione sanitaria, addebitandole l'omessa sorveglianza sulla distribuzione del sangue e dei suoi derivati, non sono configurabili i reati di epidemia colposa o di lesioni colpose plurime;
- che l'azione risarcitoria non è assoggettata alla prescrizione stabilita dalla legge penale per tali fattispecie criminose, mentre operano la prescrizione quinquennale, per le vittime di lesioni colpose, e la prescrizione decennale, in favore di chi abbia agito "iure proprio" per il risarcimento del danno derivante dall'omicidio colposo del proprio congiunto (vedi Cass. S.U. n.581/2008,
conformi Cass. n.28464/2013 e Cass. n. 6213/2016 relative a fattispecie,
tuttavia, anteriori all'entrata in vigore della Legge Cirielli che ha poi riformato i termini di prescrizione dei reati, compreso l'omicidio colposo).
La Suprema Corte, nelle sentenze sopra richiamate, ha altresì osservato che la prescrizione decennale (ante legge Cirielli) nell'ipotesi di configurabilità di omicidio colposo opera, ex art. 2947, c. 3, c.c., solo in favore di quegli attori
5 (congiunti del contagiato) che abbiano agito in giudizio (iure proprio) per il risarcimento del danno causato dal decesso ascrivibile all'emotrasfusione (o all'assunzione di emoderivati) con sangue infetto e non per gli stessi attori che, nello stesso giudizio, abbiano agito iure hereditatis per il danno da lesione colposa subito dal de cuius, per la quale ultima ipotesi opera la prescrizione quinquennale ex art. 2947, c.1., c.c..
Tanto premesso, nel caso specifico – tenuto conto delle circostanze non contestate tra le parti e/o della documentazione versata in atti (vedi allegati all'atto di citazione) – può ritenersi provato che:
• era affetto da insufficienza renale cronica per cui, Parte_4
sin dall'anno 2000 aveva effettuato terapia dialitica, in attesa del trapianto renale, nonché ripetuti controlli ed esami clinico-
laboratoristici, dai quali era risultata la sua negatività agli anticorpi anti HCV;
• in data 07.12.2005 era stato ricoverato presso l' Controparte_5
dell'Ospedale Civico e sottoposto a trapianto renale;
• nel corso del ricovero era stato sottoposto ad emotrasfusioni, di cui una in data 10.12.2005 e due in data 27.12.2005;
• successivamente, il 17.03.2010, gli era stata diagnosticata la positività
all'HCV-RNA presso l' di Caltanissetta, U.O. di Virologia;
CP_6
• la malattia era rimasta silente per anni sino al periodo compreso tra la fine del 2016 e i primi mesi del 2017, quando si erano presentati chiari sintomi legati al contagio dell'epatite C e il aveva effettuato la Pt_4
6 prima visita epatologica, nonché una visita presso l'U.O. Medicina
Interna dell di Agrigento, in occasioni della quale era stata CP_6
riscontrata una “modesta epatomegalia”;
• aveva redatto e sottoscritto una domanda di Parte_4
indennizzo ex L.210/92 datata 7 marzo 2017, poi non effettivamente presentata;
• in data 18.01.2018, si era recato presso l' ove era stato Controparte_7
ricoverato con diagnosi di ingresso “AOCP IV stadio”.
• nel corso della medesima giornata si era verificato un significativo peggioramento delle condizioni cliniche del sino al decesso Pt_4
alle ore 12:37.
Ora, per quanto concerne il danno da perdita del rapporto parentale, non opera la prescrizione quinquennale di cui al primo comma dell'art.2947,
comma 1, c.c., bensì il più lungo termine di prescrizione del reato di omicidio colposo.
In ipotesi di decesso causalmente riconducibile alla emotrasfusione, invero, si configura il reato di omicidio colposo, sicché occorre verificare il termine di prescrizione di tale reato (cfr. Cass. n. 20934/2015, n. 7553/2012, S.U. n.
576/2008 e S.U. n.581/2008).
Detto termine varia a seconda che si tratti, sostanzialmente, di fatto anteriore o successivo alla Legge n.251/2005 (c.d. , salva la specifica disciplina Per_1
per i processi penali pendenti alla data della sua entrata in vigore che non rileva in questa sede.
7 La legge Cirielli ha riformato l'art.157 c.p. in tema di prescrizione del reato stabilendo, come regola generale, che la durata della prescrizione non può
essere superiore al massimo edittale della pena, fissando tuttavia una soglia minima di 6 anni per i delitti e di 4 per le contravvenzioni.
Quindi, mentre fino al 2005 la durata della prescrizione veniva calcolata in scaglioni, a seconda della fascia a cui apparteneva la pena massima dell'illecito contestato al reo (fissando, per quanto qui rileva, la prescrizione in 10 anni, per i delitti puniti, nel massimo, con la pena della reclusione non inferiore a 5 anni, come il reato di omicidio colposo), l'attuale configurazione della norma, invece, rimanda direttamente alla pena massima, fermo restando i limiti della soglia minima di 6 anni per i delitti e di 4 per le contravvenzioni.
Inoltre, al fine di accertare quale sia il regime normativo prescrizionale del reato (se 10 o 6 anni) occorre fare riferimento alle norme vigenti all'epoca del decesso.
Il delitto di omicidio colposo si consuma, infatti, nel tempo e nel luogo in cui si verifica il decesso della persona offesa;
prima sussiste solo il reato di lesioni.
Nel caso oggetto della presente controversia, il decesso del contagiato per emotrasfusione infetta è avvenuto il 01.02.2018, ossia successivamente all'entrata in vigore della legge Cirielli, sicché il termine di prescrizione applicabile al reato, e, per l'effetto, all'azione civile ai sensi dell'art. 2947 c.c.,
è di anni 6.
8 Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni iure proprio
patiti dai congiunti decorre, però, dal giorno in cui il decesso venga percepito dai congiunti - o possa essere percepito usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, dovendo farsi riferimento non al momento della verificazione materiale dell'evento di danno, bensì al momento della conoscibilità del danno inteso nella sua dimensione giuridica
(vedi Cass. civ. n.34570/2023).
Il dies a quo non può certamente decorrere da una data antecedente al decesso, quale quella in cui il soggetto contagiato da emotrasfusioni infetta abbia acquisito piena conoscenza dell'esistenza e gravità del danno, nonché
della sua riconducibilità eziologica alla trasfusione (dies questo, invece,
applicabile ai danni da lesioni colpose fatte valere dal contagiato o dai congiunti iure hereditatis).
Infatti, in caso di morte, il congiunto fa valere iure proprio il danno da perdita del rapporto parentale, che si verifica a causa e nel momento della morte del suo congiunto.
Ora, in base all'art. 2935 c.c. rubricato “Decorrenza della prescrizione” la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Il danno da perdita del rapporto parentale non potrebbe essere sicuramente esercitato prima della morte del congiunto.
9 Nella specie, gli attori hanno notificato l'atto di citazione in data 4 agosto
2021 (vedi busta in eml allegata all'atto di citazione), ossia prima della maturazione del termine prescrizionale di sei anni decorrente dalla morte di
. Parte_4
Ciò posto, occorre, poi, accertare quale sia il regime normativo prescrizionale applicabile all'azione di risarcimento dei danni iure hereditatis di natura non patrimoniale, pure esercitata dagli odierni attori.
In proposito, è necessario precisare che, in caso di morte causalmente riconducibile alla emotrasfusione, il danno subito da quel soggetto in vita configura un danno da lesione colposa e, pertanto, occorrerà verificare il termine di prescrizione di tale reato (cfr. Cass. n. 20882/2018).
Dunque, è possibile affermare che anche in questo caso non opera la prescrizione quinquennale di cui al primo comma dell'art.2947, comma 1,
c.c., bensì il più lungo termine di prescrizione del reato di lesioni colpose.
Inoltre, trattandosi di fatti successivi all'entrata in vigore della legge n.251/2005 (c.d. , non può che trovare applicazione il termine di sei Per_1
anni fissato dalla predetta legge quale soglia minima di durata del termine prescrizionale per i delitti.
È opportuno altresì precisare che la prescrizione in argomento non può
cominciare a decorrere fino a quando la vittima, pur sapendo di avere subito un danno (nella fattispecie, di essersi ammalata), non sia in grado di conoscere la causa della malattia, e, quindi, di collegarla, sotto il profilo causale, alla condotta del terzo.
10 Il principio della conoscibilità del danno deve, pertanto, essere integrato con quello della “rapportabilità causale”, senza però che assuma rilievo la mera conoscibilità soggettiva del danneggiato, dovendo piuttosto ancorarsi il termine di inizio della prescrizione a fattori obiettivi.
Occorre dunque impiegare il criterio della conoscibilità oggettiva da accertarsi in base a due parametri, l'uno interno, l'altro esterno al danneggiato: da un lato il parametro dell'ordinaria diligenza, dall'altro il livello di conoscenze scientifiche dell'epoca, entrambi verificabili dal giudice senza intraprendere un'indagine di tipo psicologico.
Ora, escludendo che il dies a quo possa farsi coincidere con il momento in cui il danneggiato si sia sottoposto alla trasfusione poi risultata infetta, si ritiene che, essendo determinante l'epoca in cui la condotta illecita spiega i suoi effetti in maniera virulenta con carattere di riconoscibilità, debba darsi rilievo al momento in cui il soggetto abbia acquisito piena conoscenza dell'esistenza e della gravità del danno e della sua riconducibilità eziologica alla trasfusione.
Nella specie, pur non essendo individuabile una data certa, si ritiene che solo tra la fine del 2016 e i primi mesi del 2017 il abbia maturato la Pt_4
consapevolezza della riconducibilità eziologica dei danni patiti alle emotrasfusioni ricevute tra il 10 e il 27 dicembre 2005, come è desumibile dai plurimi elementi presuntivi di seguito specificati:
1. la prima visita epatologica è stata effettuata in data 15.12.2016;
11 2. in data 17.02.2017 è stata riscontrata “modesta epatomegalia” in occasione della visita presso U.O. Medicina Interna dell'A.S.P. di
Agrigento;
3. in data 07.03.2017 (ossia dopo poco tempo dai superiori accertamenti)
ha predisposto e sottoscritto la domanda di Parte_4
indennizzo ex L.210/92, corredata di dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio da allegare alla domanda.
In proposito, è necessario precisare che, sebbene la predetta domanda di indennizzo non sia stata poi effettivamente presentata dal de cuius (deceduto a distanza di circa un anno dalla predisposizione della domanda) questo documento non è stato oggetto di specifica contestazione da parte del convenuto, sicché rappresenta un forte elemento indiziario, CP_1
valutabile ai fini dell'individuazione dell'exordium prescrizionis, unitamente agli altri elementi di prova emersi nel corso del giudizio.
Pertanto, anche assumendo il 15.12.2016, data della prima visita epatologica,
come data dalla quale far decorrere il termine prescrizionale di 6 anni, alla data della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio (04.08.2021),
l'azione risarcitoria spiegata iure hereditatis dagli odierni attori non era ancora prescritta.
Ciò posto, muovendo la presente disamina da un'ipotesi di responsabilità
extracontrattuale per omissione colposa, i profili che devono formare di oggetto di accertamento giudiziale, in ordine alla domanda risarcitoria spiegata, attengono agli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano e,
12 segnatamente, al nesso eziologico tra la condotta omissiva e l'evento lesivo nonché all'imputabilità soggettiva (cfr., per tutte, Cass. civ. n. 390/2008).
Con riferimento al nesso causale, i giudici di legittimità – dopo avere evidenziato le differenze di natura e funzione tra la responsabilità civile e quella penale – hanno affermato che, mentre nel diritto penale vige la regola della prova oltre il ragionevole dubbio (ed è quindi richiesta la probabilità
logica confinante con la certezza), nel diritto civile vale la regola, meno rigorosa, della “preponderanza dell'evidenza” o del “più probabile che non”
(così Cass. civ. n. 21619/2007). Ciò significa che, nel diritto civile, una condotta può dirsi causa di un evento quando sia più probabile che l'abbia causato piuttosto che il contrario.
Avuto specifico riguardo al danno derivante da emotrasfusione, il principio in parola è stato successivamente ribadito dalla Suprema Corte, secondo cui
“in tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è regolato dal principio di
cui agli art. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro
se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della
cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale,
occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano – ad una valutazione "ex
ante" – del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime
probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso
che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della
preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo
penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio"; ne consegue che –
13 sussistendo a carico del (oggi , anche Controparte_3 Controparte_1
prima dell'entrata in vigore della l. 107/1990, un obbligo di controllo e di vigilanza
in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico – il
giudice, accertata l'omissione di tali attività con riferimento alle cognizioni
scientifiche esistenti all'epoca di produzione del preparato, ed accertata l'esistenza di
una patologia da virus HIV, HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di
emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia
stata causa dell'insorgenza della malattia e che, per converso, la condotta doverosa
del , se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento” (Cass. CP_1
civ. n. 8430/2011).
Più di recente, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che “In tema di danno da emotrasfusione infetta, l'onere della prova del nesso
causale, posto a carico del paziente, può essere assolto anche attraverso presunzioni e
non implica necessariamente la dimostrazione dell'assenza di infezione al momento
della trasfusione, mentre la prova contraria gravante sulla struttura sanitaria può
concernere l'esclusione del nesso causale (incentrandosi sulla dimostrazione che il
paziente fosse già affetto dall'infezione al momento della trasfusione), ovvero
l'elemento soggettivo (attraverso la dimostrazione di aver rispettato, in concreto, le
norme giuridiche, le leges artis e i protocolli che presiedono alle attività di
acquisizione e perfusione del plasma). (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza
impugnata, che aveva addossato al paziente l'onere di dimostrare l'assenza di una
malattia epatica al momento del ricovero, omettendo di tener conto degli elementi
dallo stesso addotti, suscettibili di fondare la prova presuntiva del nesso causale,
14 quali l'assenza di fattori di rischio specifici, l'insorgenza della malattia a distanza di
un anno dalla trasfusione e la mancata evidenza di eventuali cause alternative).” (in termini la massima di Cass. civ. n.26091/2023).
Nel caso in esame, dalla documentazione sanitaria emerge che il al Pt_4
momento della effettuazione delle trasfusioni nel corso del ricovero del 2005
per l'intervento di trapianto renale, non era affetto da malattia epatica, in quanto ciò non era emerso dai controlli ematici, cui si sottoponeva regolarmente per la insufficienza renale cronica, e che la positività è stata rilevata a cinque anni dalle emotrasfusioni nel 2010.
Inoltre, il C.T.U. nominato nel corso del giudizio, dott.ssa Persona_2
, ha concluso che “In conclusione, alla luce di quanto sopra argomentato, si
[...]
ritiene che il sig. fosse affetto da insufficienza renale cronica da diversi anni Pt_4
in terapia dialitica ed in data 07/12/2005 veniva sottoposto ad intervento di trapianto
renale, rivelatosi tuttavia non risolutivo. Nel corso di tale ricovero si è resa
necessaria l'esecuzione di emotrasfusioni e a distanza di circa 5 anni, dagli
esami ematochimici effettuati presso l'ASP di Caltanissetta veniva evidenziata la
positività all'HCV-RNA.
In assenza di rischi alternativi (quali tatuaggi, storie di tossicodipendenza,
uso di aghi/siringhe infette, cure odontoiatriche) per il criterio civilistico
della preponderanza è possibile affermare che il contagio del virus HCV sia
avvenuto a seguito delle emotrasfusioni eseguite nel corso del ricovero
presso l'Ospedale Civico di LE, dal 7/10/2005 al 13/01/2006.
15 In merito alla correlazione tra la patologia epatica ed il decesso, dalla documentazione
medica agli atti si evince che il sig. fosse affetto da una condizione clinica Pt_4
complessa caratterizzata da molteplici patologie che hanno richiesto ricoveri, cure,
visite specialistiche e in ultimo, un trapianto renale complicato da necrosi diffusa del
rene trapiantato per rigetto vascolare da anomalia arteriosa del neo organo, non
correlabili all'epatopatia HCV correlata.
Pertanto se ne deduce che il decesso del sig. sia ascrivibile al severo Pt_4
decadimento delle condizioni cliniche, conseguenti alle pluripatologie di cui
il paziente era affetto, principalmente correlabili alla patologia renale e in
minima parte, seppur presente, all'epatopatia HCV correlata.” (vedi pag. 17
della relazione di c.t.u.).
Il c.t.u. ha anche fornito chiarimenti in ordine alle osservazioni critiche formulate da parte convenuta, precisando che: “il giudizio medico-legale del
CTU si è basato sui dati documentali prodotti in atti, non potendosi ipotizzare la
presenza di altra documentazione omessa e/o dimenticata. Allo stesso modo, la
mancanza di un riscontro diretto sul donatore della sacca di sangue potenzialmente
infetto, non è elemento giustificativo dell'operato della struttura sanitaria convenuta,
gravando su di essa l'obbligo di dimostrare che tale donatore non sia mai stato
infetto, o almeno che non lo era al momento della donazione. Se è vero che la pratica
bioptica sia potenzialmente fonte di infezione virale, è altrettanto vero che la
trasfusione ematica è fonte maggiormente probabile di tale infezione. Lo stesso dicasi
per le altre ipotesi alternative avanzate dal medico legale del convenuto. In CP_1
16 buona sostanza, tutte le ipotesi alternative avanzate hanno una minore probabilità di
essere la fonte del contagio rispetto a quella rappresentata dalla trasfusione ematica.
Le note critiche avanzate dal CTP del non possono trovare, quindi CP_1
accoglimento, dovendosi ribadire il giudizio diagnostico e valutativo di cui alla
precedente relazione.” (vedi chiarimenti depositati in data 30.10.2023).
Infine, il c.t.u., a seguito del richiamo disposto d'ufficio dal Giudice, ha chiarito in modo esaustivo che: “La trasmissione del Virus dell'Epatite C (HCV)1
è più comunemente associata all'esposizione diretta al sangue, tramite trasfusioni di
sangue, iniezioni non sicure correlate all'assistenza sanitaria e uso di droghe per via
endovenosa: com'è noto, la trasfusione di emoderivati prima della disponibilità di test
HCV efficaci sulle donazioni di sangue e le procedure di cura non sicure prima
dell'implementazione di precauzioni universali sono state le principali vie di
trasmissione nella maggior parte dei paesi del mondo. Tuttavia, i paesi che hanno
adottato lo screening sistematico del test dell'acido nucleico (NAT) sulle donazioni di
sangue hanno pressoché eliminato il rischio di trasmissione attraverso emoderivati.
Prima dell'introduzione dei test di screening nel 1990, una storia di trasfusione di
sangue o abuso di droghe per via endovenosa erano i due principali fattori di rischio
per l'infezione da HCV ed erano presenti in circa il 60-80% dei casi di HCV.2 Una
migliore comprensione e gestione dell'epatite C ha portato a una diminuzione dei
tassi di prevalenza e incidenza nei diversi gruppi a rischio negli ultimi anni. Il tasso
di incidenza nei pazienti trasfusi è al di sotto dell'1% dall'implementazione dello
screening per l'HCV nelle donazioni di sangue in tutto il mondo.
17 Per tale motivo, l'attenzione di interesse negli studi sull'epidemiologia dell'epatite C
si è spostata dalle forme trasfusionali a quelle non trasfusionali.
Tale assunto, tuttavia, in assenza di prove documentali relative alla
negatività delle sacche di emazie somministrate al sig. nelle date del Pt_4
10.12.2005 e del 27.12.2005, non risulta traslabile al caso di specie: non
essendo stato ottemperato l'onere probatorio ai sensi dell'art. 1218 c.c..
In tale ottica, non è possibile sussumere a priori che le trasfusioni eseguite
fossero scevre dalla presenza di HCV.
La parte convenuta in giudizio avrebbe dovuto/potuto fornire eventuale
prova documentale, che allo stato non risulta esser stata prodotta.
È pertanto necessario analizzare i dati bibliografici di settore alla luce di
tale prospettiva, considerando tra le varie modalità di trasmissione di HCV,
le trasfusioni di sangue e/o emoderivati, per le quali non è presente
documentazione relativa alla negatività delle stesse.
Fatta tale doverosa premessa, una storia di trasfusione di sangue o abuso di droghe
per via endovenosa rappresentano i due principali fattori di rischio per l'infezione da
HCV, responsabili di circa il 60-80% dei casi di HCV.2 L'emotrasfusione,
specialmente prima dell'introduzione di test di screening, rappresenta un fattore di
rischio significativamente maggiore per l'infezione da HCV rispetto ad altri fattori di
rischio come la trasmissione per via sessuale, cure odontoiatriche o interventi
chirurgici1,2.
18 In conclusione, alla luce degli elementi in atto disponibili e fino a prova contraria, si
conferma il giudizio diagnostico e valutativo precedentemente espresso.” (vedi chiarimenti depositati in data 12.11.2024).
Le superiori conclusioni del c.t.u. sono da condividere, perché fondate su un percorso logico immune da vizi e su criteri medico – legali corretti.
Non può essere accolta, quindi, la richiesta di rinnovo della c.t.u., su cui il ha insistito in comparsa conclusionale in base alla deduzione - ivi CP_1
formulata per la prima volta - secondo la quale “le sacche da trasfondere erano
certamente state testate con metodica NAT, obbligatoria dal 2001”.
Con riferimento alla prova del nesso di causa tra le emotrasfusioni subite dal
de cuius e la patologia da HCV, gli attori hanno, infatti, fornito sufficienti elementi presuntivi: assenza della malattia al momento delle emotrasfusioni,
mancata vigilanza sul controllo delle sacche ematiche, insorgenza della positività a 5 anni dalle emotrasfusioni, assenza di rischi alternativi maggiori rispetto alle emotrasfusioni.
Inoltre, non può che confermarsi in questa sede il provvedimento con cui le note depositate dal in data 10.09.2024 con i relativi allegati sono CP_1
state dichiarate inutilizzabili, in quanto non autorizzate e tardive.
Per completezza, appare opportuno precisare che dette note non avrebbero comunque potuto condurre a conclusioni differenti da quelle precedentemente esposte.
Infatti, nella nota a firma del Direttore della Parte_5
(depositata in allegato) si riconosce chiaramente che solo per
[...]
19 alcune delle unità di emazie, le numero 9933 e 9959, trasfuse il 27.12.2005, è
stato possibile reperire i registri di carico e scarico e, dunque, risalire ai donatori (si veda pag. 2 dell'allegato alle note del 10.09.2024) e non anche per le altre unità trasfuse al Pt_4
Lo stesso c.t.u. nominato nel giudizio ha accertato che “sebbene dalla cartella
clinica risultano diverse richieste di sacche di emazie, dalla lettura del diario clinico è
possibile asserire che queste siano state eseguite: una in data 10/12/2005 e due in
data 27/12/2005.” (si veda pag. 10 della relazione di c.t.u.).
Non può, pertanto, ritenersi che le emotrasfusioni subite dal in data Pt_4
27.12.2005 siano state le uniche cui il de cuius sia stato sottoposto e, d'altro canto, dal diario clinico non risulta alcun riferimento utile per la identificazione dei donatori e gli avvenuti controlli del sangue degli stessi relativamente alla trasfusione del 10.12.2005.
In difetto di prova della negatività delle sacche di emazie somministrate al nelle date del 10.12.2005 e del 27.12.2005 non è possibile assumere a Pt_4
priori che le trasfusioni eseguite fossero scevre dalla presenza di HCV sulla base del test con metodica NAT.
Al contrario, l'assenza di annotazioni sul diario clinico e l'assenza di più
probabili cause alternative di contagio consentono di affermare la prova presuntiva del nesso causale tra le trasfusioni e la patologia dell'HCV.
In ordine, poi, al profilo della colpevolezza del in base Controparte_1
al parametro della prevedibilità delle conseguenze dannose derivanti dal proprio comportamento omissivo, la Corte di Cassazione, mutando
20 l'originario indirizzo e mostrando di aderire agli approdi più recenti della comunità scientifica, rispetto alla necessità di delimitare temporalmente la responsabilità omissiva colposa del ha affermato: “In tema di CP_1
patologie conseguenti ad infezione con i virus HBV (epatite B), HIV (AIDS) e HCV
(epatite C) contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con
sangue infetto, non sussistono tre eventi lesivi, bensì un unico evento lesivo, cioè la
lesione dell'integrità fisica (essenzialmente del fegato) in conseguenza
dell'assunzione di sangue infetto;
ne consegue che già a partire dalla data di
conoscenza dell'epatite B – la cui individuazione spetta all'esclusiva competenza del
giudice di merito, costituendo un accertamento di fatto – sussiste la responsabilità
del sia pure col limite dei danni prevedibili, anche per il Controparte_1
contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma
solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo” (Cass. civ., sez.
un., n. 576/2008).
Inoltre, in base al quadro normativo di riferimento vigente all'epoca dei fatti,
il , per andare esente da responsabilità, avrebbe dovuto tenere un CP_1
comportamento attivo di vigilanza, sicurezza ed attivo controllo in ordine all'effettiva attuazione da parte delle strutture sanitarie addette al servizio di emotrasfusione di quanto ad esse prescritto al fine di prevenire ed impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto, non potendo invero considerarsi esaustiva delle incombenze alla medesima in materia attribuite la quand'anche assolta mera attività di normazione (emanazione di decreti,
circolari, ecc.).
21 In conclusione, poiché la colpa della P. A. rimane integrata anche in ragione della violazione dei dovuti comportamenti di vigilanza e controllo imposti dalle fonti normative vigenti, qualora nel caso concreto si concretizzi il rischio che la norma violata intendeva prevenire, e quindi si verifichi il contagio da sangue infetto, la responsabilità dell'Amministrazione può
ritenersi presuntivamente provata, sarà pertanto quest'ultima a dover allegare le ragioni per le quali, invece, tale responsabilità non ricorra. (cfr. per tutte Cass. civ. n. 24163/2019).
Nel presente giudizio, in ordine al profilo dell'imputabilità soggettiva, il c.t.u. ha rilevato che: “È doveroso a questo punto della trattazione puntualizzare
che la responsabilità del decorre per tutte le infezioni (HBV, Controparte_1
HCV, HIV) a partire dalla scoperta dell'epatite B. Nel caso del sig. all'epoca Pt_4
del contagio la malattia era nota e costituiva una patologia nosologicamente
indipendente dalle altre, e le conoscenze scientifiche di quel momento storico
consentivano di evidenziare la possibilità di una infezione veicolata mediante sangue.
Sebbene il abbia emesso un decreto del 30.10.2000 e circolari operative dal CP_1
2002, per il controllo dei donatori di sangue, dall'accurata disamina della
documentazione presente agli atti, non emergono elementi che possano testimoniare
l'avvenuto controllo delle sacche ematiche destinate alle trasfusioni subite dal sig.
” (vedi pag. 15 della relazione). Pt_4
Nella fattispecie, ricorre, quindi, una responsabilità colposa del
[...]
per non avere assolto ai suoi obblighi di vigilanza sulla adozione CP_1
delle misure idonee a prevenire ed impedire la trasmissione di malattie
22 mediante il sangue infetto, dovendosi – per converso – evidenziare
CP_ l'insussistenza dell'esimente dello stato di necessità invocata dall convenuto.
L'attività della pubblica amministrazione, anche nel campo della pura discrezionalità, deve infatti svolgersi nei limiti posti non solo dalla legge, ma anche dalla norma primaria del neminem laedere, sicché, in considerazione dei principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione dettati dall'art. 97
Cost., la p.a. stessa è tenuta a subire le conseguenze stabilite dall'art. 2043 c.c.,
atteso che tali principi si pongono come limiti esterni alla sua attività
discrezionale, ancorché il sindacato di questa rimanga precluso al giudice ordinario (così Cass. civ. n. 3132/2001).
Ravvisati – alla luce delle considerazioni e dei rilievi svolti – tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda formulata in atto di citazione,
ne consegue che il va condannato a risarcire agli attori, Controparte_1
in proprio e nella qualità di eredi di , i danni patiti iure Parte_4
proprio e iure hereditatis in conseguenza del fatto illecito.
In particolare, con riferimento al danno iure proprio da perdita del rapporto parentale lamentato dagli attori, va precisato che, in ordine alla sussistenza e all'intensità del vincolo affettivo che legava i congiunti al de cuius, secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione – condiviso da questo giudice – “In tema di danno non patrimoniale, il pregiudizio patito dai prossimi
congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di
presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza
23 stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare
superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare
l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in
quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd.
"danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che
occorra alcuna allegazione o dimostrazione.” (in termini la massima di Cass.
n.25541/2022) ed ancora “L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex
art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al
coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima
ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste
ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"); in
tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra
loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia
causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo. (Nella specie, la S.C. ha
cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva negato qualsivoglia risarcimento
ai fratelli di un uomo deceduto a seguito di un incidente stradale, per il solo fatto che
due di essi risiedessero in India, e l'altro in una città italiana diversa da quella della
vittima).” (in termini la massima di Cass. n. 22397/2022; conforme Cass. n.
9010/2022).
Ciò posto, per quanto concerne il danno parentale iure proprio dovrà essere liquidata equitativamente un'unica voce, comprensiva di tutte le sofferenze morali ed esistenziali connesse alla perdita del rapporto parentale.
24 Secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione consolidatosi di recente – cui questa Sezione ha ritenuto di uniformarsi in quanto condivisibile – al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti e la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti,
tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, da valutarsi, comunque, in ragione della particolarità e della eventuale eccezionalità del caso di specie (vedi Cass. n.11689/2022, n.
26301/2021, n.26300/2021 e n. 10579/2021).
Sulla scorta di tali considerazioni, questo giudice ritiene di operare la suddetta quantificazione sulla base delle Tabelle di Milano aggiornate nel
2024, le quali, nella parte relativa alla liquidazione dei danni riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di decesso per la perdita del rapporto parentale sono fondate sul sistema a punti basato sulla attribuzione al danno di un punteggio numerico a seconda della sua presumibile entità e nella moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro, che costituisce il valore ideale di ogni punto.
Le tabelle di Milano individuano precisamente cinque parametri per la liquidazione del risarcimento all'interno del rapporto di parentela esistente
25 tra la vittima ed il congiunto avente diritto al risarcimento (l'età della vittima primaria, l'età della vittima secondaria, la convivenza, la sopravvivenza di altro/altri congiunti nel nucleo familiare primario del de cuius, la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto), e attribuiscono un punteggio fisso o variabile (per la qualità ed intensità della relazione affettiva fino a 30 punti) ai parametri enucleati da moltiplicare per una somma di denaro (costituente il valore del singolo punto di danno non patrimoniale).
La suddetta quantificazione viene effettuata, quindi, alla luce delle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di
Milano nell'anno 2024.
Tenuto conto del valore del punto base di € 3.911,00 previsto per la perdita di un figlio, si applicano i punteggi previsti per l'età della vittima (20 punti per
50 anni compiuti di ), per l'età del congiunto (12 punti per Parte_4
77 anni compiuti di , per la convivenza tra congiunto e Parte_1
vittima (16 punti), per il numero di familiari nel nucleo primario (12 punti per la presenza di due superstiti del nucleo primario e precisamente dei fratelli e come risultante dal certificato storico di Parte_2 Pt_3
famiglia allegato all'atto di citazione), per la qualità ed intensità della relazione affettiva (15 punti, corrispondente alla attribuzione del punteggio mediano).
Si perviene così ad un importo totale di risarcimento del danno patito da di € 293.325,00 (€ 3.911,00 x 75 punti). Parte_1
26 Per quanto concerne il danno parentale dei fratelli, e , Parte_2 Pt_3
tenuto conto del valore del punto base di € 1.698,20 previsto per la perdita di un fratello, si applicano i punteggi previsti per l'età della vittima (14 punti per 50 anni compiuti di ), per l'età del congiunto (14 punti Parte_4
per 41 anni compiuti di e per i 48 anni compiuti di Parte_2 Pt_3
), per la convivenza tra congiunto e vittima (25 punti, da
[...]
riconoscere solo a per la convivenza ultra trentennale con il de Parte_2
cuius), per il numero di familiari nel nucleo primario (12 punti per la presenza di 2 familiari superstiti entro il secondo grado di parentela), per la qualità ed intensità della relazione affettiva (15 punti, corrispondente alla attribuzione del punteggio mediano).
Si perviene così ad un importo totale di risarcimento del danno rispettivamente di € 135.856,00 (€ 1.698,20 x 80 punti) da riconoscere a Pt_2
e € 93.401,00 (€ 1.698,20 x 55 punti) da riconoscere a .
[...] Parte_3
Sui superiori importi, tuttavia, è necessario operare un significativo abbattimento, tenuto conto del fatto che le emotrasfusioni infette e la conseguente patologia epatica contratta da hanno inciso Parte_4
solo “in minima parte” sul suo decesso, come precisato dal c.t.u. nelle conclusioni della relazione di consulenza.
Invero, sulla base di un consolidato orientamento della Corte di Cassazione
espresso in materia di responsabilità sanitaria, ma mutuabile anche nella fattispecie in esame, “In ipotesi di morte del paziente dipendente (anche)
dall'errore medico, qualora l'evento risulti riconducibile alla concomitanza di una
27 condotta umana e di una causa naturale, tale ultima dovendosi ritenere lo stato
patologico non riferibile alla prima, l'autore del fatto illecito risponde "in toto"
dell'evento eziologicamente riconducibile alla sua condotta, in base ai criteri di
equivalenza della causalità materiale, potendo l'eventuale efficienza concausale dei
suddetti eventi naturali rilevare esclusivamente sul piano della causalità giuridica,
ex art. 1223 c.c., ai fini della liquidazione, in chiave complessivamente equitativa, dei
pregiudizi conseguenti, ascrivendo all'autore della condotta un obbligo risarcitorio
che non comprenda anche le conseguenze dannose da rapportare, invece,
all'autonoma e pregressa situazione patologica del danneggiato.”(Cass. n.
26851/2023).
In sostanza, la presenza di comorbilità di cui era affetto il non Pt_4
determina l'interruzione del nesso causale tra la condotta illecita del e l'evento morte e, tuttavia, nella quantificazione del danno, deve CP_1
tenersi contro che le comorbilità pregresse hanno avuto un ruolo predominante nella causazione della morte (“Pertanto se ne deduce che il
decesso del sig. sia ascrivibile al severo decadimento delle condizioni cliniche, Pt_4
conseguenti alle pluripatologie di cui il paziente era affetto, principalmente
correlabili alla patologia renale e in minima parte, seppur presente, all'epatopatia
HCV correlata “ vedi pag. 17 della relazione di c.t.u.).
Pertanto, appare congruo operare in via equitativa un abbattimento del 70%
delle somme sopra liquidate, pervenendo così un importo totale di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio rispettivamente pari ad
€ 87.997,50 da riconoscere in favore di ad € 40.756,80 Parte_1
28 da riconoscere in favore di e ad € 28.020,30 da riconoscere in Parte_2
favore di . Parte_3
Passando, poi, alla liquidazione del danno biologico patito da
[...]
e trasmesso in via successoria agli odierni attori, è necessario Parte_4
precisare che secondo il costante orientamento della Suprema Corte di
Cassazione “la determinazione del risarcimento dovuto a titolo di danno biologico
iure hereditatis, nel caso in cui il danneggiato sia deceduto dopo un'apprezzabile
lasso di tempo dall'evento lesivo, va parametrata alla menomazione dell'integrità
psicofisica patita dallo stesso per quel determinato periodo di tempo, con
commisurazione all'abilità temporanea da adeguare alle circostanze del caso concreto,
tenuto conto del fatto che, detto danno, se pure temporaneo, ha raggiunto la massima
entità ed intensità, senza possibilità di recupero, atteso l'esito mortale (Cass. n. 2228
del 2014; fra le tante si vedano anche Cass. n. 15491 del 2014, n. 16592 del 2019 e n.
17577 del 2019). Soggiace a tale conclusione la distinzione tra le due forme di
invalidità: l'invalidità temporanea perdura in relazione alla durata della patologia e
viene a cessare o con la guarigione, con il pieno recupero delle capacità autonomo
funzionali dell'organismo, o, al contrario, con la morte, ovvero con l'adattamento
dell'organismo o le mutate degradate condizioni di salute (cd. stabilizzazione); in tale
ultimo caso, il danno biologico subito dalla vittima deve essere liquidato alla stregua
di invalidità permanente (Cass. n. 35416 del 2022).” (Cass. n. 4658/2024)
Nel caso di specie, il c.t.u. ha concluso che “considerando l'iter clinico visionato e
le cure approntate, pare opportuno riconoscere: danno biologico temporaneo assoluto:
29 temporaneo parziale (50%): 50 gg;
danno biologico temporaneo parziale (25%): 50
gg.” (vedi pag. 18 della relazione di c.t.u.).
Ora, si ritiene, in via equitativa, di maggiorare del 20% la somma di € 115,00
prevista in via generale dalle Tabelle di Milano quale valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità
temporanea assoluta, in considerazione dell'entità e intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute patite da e Parte_4
al contempo della presenza di comorbilità.
Si perviene, così, alla liquidazione di un importo pari ad € 14.490,00, da riconoscere congiuntamente agli attori a titolo di danno non patrimoniale patito da e loro trasmesso iure hereditatis. Parte_4
Gli importi come sopra liquidati, in quanto calcolati in valori attuali,
andranno prima devalutati alla data del fatto (ossia, per i danni iure proprio,
al 1° febbraio 2018, mentre per i danni iure hereditatis al 17.02.2017, assumibile quale data di insorgenza dei primi sintomi), per poi procedere all'applicazione degli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate,
sino alla odierna decisione.
Infatti, i superiori importi, espressi in valuta attuale, non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro, derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
A tal proposito va osservato che in caso di risarcimento del danno, se la liquidazione viene effettuata per equivalente – e cioè con riferimento al
30 valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso poi in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione – è dovuto anche il danno da ritardo e cioè il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della somma.
Infatti, la rivalutazione della somma liquidata e gli interessi sulla somma rivalutata assolvono due funzioni diverse, mirando la prima alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale anteriore all'illecito, mentre gli interessi hanno natura compensativa, con la conseguenza che questi ultimi sono compatibili con la rivalutazione.
Nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno pertanto corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.
In assenza di allegazione di segno diverso, può senz'altro farsi riferimento,
quale criterio presuntivo ed equitativo, al tasso di interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale.
Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle sezioni unite della Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995
(poi ribadito, tra le altre, da Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001, n.
5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010), sulla “somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno.
31 Affermata, pertanto, la cumulabilità di rivalutazione ed interessi, ormai pacifica in giurisprudenza, occorre tenere presente che, al fine di evitare la c.d. overcompensation del danno, è necessario effettuare una
“devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale,
rapportandole all'equivalente della data di insorgenza del danno, per procedere quindi alla rivalutazione, applicando gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT), interessi che, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione.
Dunque, procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno non patrimoniale iure proprio patito da (€ Parte_1
87.997,50), da (€ 40.756,8) e da (€ 28.020,30) Parte_2 Parte_3
sopra indicato in valori attuali si determina il “danno iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data del fatto del 01.02.2018 (€ 73.576,51 per il danno parentale iure proprio patito da € 34.077,59 per il Parte_1
danno parentale iure proprio patito da e € 23.428,34 per il danno Parte_2
parentale iure proprio patito da ), e poi lo si rivaluta fino alla Parte_3
data della odierna decisione, al contempo calcolando gli interessi ponderati via via maturati.
Passando, poi, al danno non patrimoniale patito da e Parte_4
trasmesso iure hereditatis agli odierni attori (pari ad € 14.490,80) subito sopra indicato in valori attuali, si determina il “danno iniziale”, inteso come danno
32 finale devalutato alla data di insorgenza dei primi sintomi del 17.02.2017 (€
12.055,57 per l'intero danno patito da ), poi lo si rivaluta Parte_4
fino alla data della odierna decisione, al contempo calcolando gli interessi ponderati via via maturati.
Si giunge così alla conclusione per cui le somme dovute a titolo di risarcimento, con rivalutazione ed interessi ponderati a tutt'oggi, ammontano ad € 96.856,95 (di cui € 8.859,44 per interessi) per il danno parentale iure
proprio patito da ad € 44.860,12 (di cui € 4.103,32 per Parte_1
interessi) per il danno parentale iure proprio patito da , ad € Parte_2
30.841,32 (di cui € 2.821,03 per interessi) per il danno parentale iure proprio
patito da e ad € 15.962,35 (di cui € € 1.471,55 per interessi) Parte_3
per l'intero danno non patrimoniale patito da e trasmesso Parte_4
iure hereditatis agli attori pro da ripartirsi pro quota ereditaria.
Va pertanto disposta la condanna del convenuto al pagamento CP_1
delle somme sopra indicate, sulle quali vanno poi riconosciuti interessi, al tasso legale, dalla data presente pronuncia (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base della tabella n.2 dei parametri forensi di cui al D.M.
n.147/2022, con riferimento allo scaglione di valore in cui rientra il valore della domanda accolta più alta (da € 52.001,00 a € 260.000,00), applicando, i valori medi, su tutte le fasi del giudizio (di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) con riduzione del valore base del compenso liquidabile per una
33 parte del 30% (stante l'identità delle questioni di fatto e di diritto affrontate) e applicazione dell'aumento del 30% per ciascuna delle parti in aggiunta alla prima.
Invero, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte di
Cassazione – condiviso da questo giudice - “In caso di litisconsorzio facoltativo
ex art. 103 c.p.c., il valore della causa non si determina sommando il valore delle
singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori
contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato
soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare
riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che,
anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito
più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in
aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e 4, d.m. n. 55 del 2014) va
determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o
alla condanna) di importo più elevato.” e “In tema di liquidazione degli onorari
l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha sempre
diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del
2014, variando, tuttavia, la misura del compenso standard su cui applicare le
maggiorazioni in ragione dell'identità o della differenza tra le pretese dei diversi
assistiti: nel caso in cui le istanze siano diverse, infatti, a base del calcolo va posto il
compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato
del 30% per i primi dieci clienti e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
se, invece,
le pretese sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso
34 che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e
quindi maggiorato come indicato nella precedente ipotesi. (Nella specie, la S.C. ha
ricondotto all'art. 4, comma 2, d.m. 55 del 2014, il caso dell'avvocato che aveva
assistito, in una causa di risarcimento danni, i congiunti della vittima di un
incidente stradale, in ragione della differenza del quantum delle varie domande,
connesse per identità del titolo).” (in termini le massime di Cass. civ.
n.10367/2024).
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria deduzione, eccezione e difesa, in parziale accoglimento della domanda proposta da Parte_1 Pt_2
e contro il con atto di citazione
[...] Pt_3 Controparte_1
notificato il 4 agosto 2021:
1. condanna il , in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, al pagamento in favore di della Parte_1
somma di € 96.856,95, in favore di della somma di € Parte_2
44.860,12 e in favore di della somma di € 30.841,32, Parte_3
in tutti i casi oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio da perdita del rapporto parentale;
2. condanna il , in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, al pagamento in favore di Parte_1 Pt_2
e della somma di € 15.962,35, oltre interessi legali
[...] Pt_3
dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo, a titolo
35 dell'intero danno non patrimoniale spettante al de cuius e trasmesso
iure hereditatis, da ripartirsi pro rispettiva quota ereditaria;
3. condanna il , in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, al pagamento in favore degli attori delle spese di lite dagli stessi sostenute, che liquida in € 19.042,99, di cui € 545,00 per spese vive ed euro 15.795,36 per compenso, oltre spese generali al 15%,
C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
LE, 13 maggio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Angela Notaro
La presente sentenza viene redatta su documento informatico e sottoscritta con
firma digitale dal Giudice dott.ssa Angela Notaro, in conformità alle prescrizioni
del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche
dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel
rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
36 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
30 gg;
danno biologico temporaneo parziale (75%): 50 gg;
danno biologico