Art. 8. (Sanzioni per l'inosservanza degli obblighi
di comunicazione dell'ospitante e del datore di lavoro) 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 7 , dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente:
"2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro".
Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell' art. 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , come modificato dalla presente legge:
"Art. 7 (Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro). - 1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da' alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprieta' o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, e' tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorita' locale di pubblica sicurezza.
2. La comunicazione comprende, oltre alle generalita' del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona e' alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione e' dovuta.
2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro.".
di comunicazione dell'ospitante e del datore di lavoro) 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 7 , dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente:
"2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro".
Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell' art. 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , come modificato dalla presente legge:
"Art. 7 (Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro). - 1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da' alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprieta' o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, e' tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorita' locale di pubblica sicurezza.
2. La comunicazione comprende, oltre alle generalita' del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona e' alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione e' dovuta.
2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro.".