Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 12/03/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4459/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 4459/2024 promossa da
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv. Parte_1 C.F._1
INNAMORATI LORETTA e DE SANTIS LAURA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. ROCCHITELLI ELISA
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GRANDI CP_1 C.F._2
MARINA MARIA presso il cui studio è elettivamente domiciliata
PARTE RESISTENTE con l'intervento obbligatorio del P.M.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio – contenzioso
CONCLUSIONI
Le parti all'udienza dell'11.03.2025 chiedevano congiuntamente le seguenti modifiche delle condizioni di divorzio:
Con sentenza n. 971, pubblicata in data 30.06.2015, questo Tribunale dichiarava lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, dalla cui unione nasceva il figlio , il 23.06.2010, alle Per_1
seguenti condizioni (tra le altre):
Pag. 5 di 7 “[…] 2) Con riferimento al figlio minore , i coniugi concordano di continuare ad adottare il Per_1 regime di affidamento condiviso con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre in
Gallarate, via Padre Lega n.58. Fino a quando il figlio non frequenterà la scuola elementare, saranno mantenute le condizioni di visita del padre attualmente vigenti regolate dal verbale di separazione omologato dal Tribunale di Roma, mentre a far data da settembre 2016, il padre potrà vedere e tenere il figlio con sé un fine settimana al mese dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica sera, durante il quale il bambino potrà recarsi con il padre a Roma presso la sua residenza, nonché ulteriori tre giorni al mese, anche non consecutivi, dall'uscita di scuola fino alla mattina successiva riconducendolo a scuola nel periodo scolastico, pernottando presso la sua abitazione in Busto Arsizio, attualmente in Piazza Mazzini n.1 e la cui eventuale successiva variazione dovrà essere preventivamente comunicata alla OR . I giorni dovranno essere CP_1
concordati dai genitori e precisati mese per mese. Durante le vacanze natalizie trascorrerà, Per_1
alternativamente negli anni, con ciascun genitore il periodo dal 23 al 30 dicembre ovvero il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio, mentre durante le vacanze pasquali trascorrerà, alternativamente negli anni, con ciascun genitore il periodo dal Giovedì Santo al lunedì di
Pasquetta. Durante le vacanze estive, al fine di permettere la maggiore permanenza del figlio con ciascun genitore, trascorrerà un mese con il padre e un mese con la madre, previo accordo Per_1
entro il 30 aprile di ogni anno, salvo diverso accordo per sopraggiunti ed improrogabili impegni lavorativi. In difetto di accordo dal 1° al 31 luglio con la madre e dal 1° agosto al 31 agosto con il padre, ad anni alterni […].
4) Il sig. corrisponderà alla sig.ra , a titolo di contributo al Parte_1 CP_1 mantenimento del figlio , l'assegno mensile di € 800,00 (ottocento/00) nel domicilio di lei, Per_1
entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di maggio 2015, con rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT.
5) Inoltre, il padre provvederà al 50% delle spese straordinarie mediche non coperte da Servizio
Sanitario Nazionale (ferma restando, ove nel frattempo rinnovata, il ricorso alla polizza assicurativa Sanivolo Circuito Blu Assistance intestata al sig. e valida anche per il Parte_1
figlio), scolastiche (ad eccezione del pagamento della mensa), ludiche e sportive, ove previamente concordate salvo si tratti di spese urgenti dietro consegna dei giustificativi di spesa, scontrini fiscali e fatture. Le spese per tasse scolastiche e libri di testo saranno suddivise al 50% indipendentemente dall'accordo. L'eventuale iscrizione del figlio presso istituti scolastici Per_1 privati dovrà essere previamente concordata tra i genitori fermo, in ogni caso, l'obbligo del signor al pagamento del 50% delle spese per i libri di testo anche qualora venisse Parte_1 Per_1 iscritto ad istituti scolastici privati […]”.
Pag. 6 di 7 Con ricorso depositato in data 03.12.2024, il ricorrente chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio, deducendo la volontà di di trasferirsi a Roma presso di sé. Pertanto, domandava Per_1 disporsi il collocamento prevalente di presso di sé con l'obbligo della Sig.ra di Per_1 CP_1
contribuire al mantenimento indiretto di . Per_1
In data 05.02.2025 si costituiva la Sig.ra mediante comparsa di risposta con la quale aderiva CP_1
alla domanda di modifica delle condizioni di divorzio, riportando di avere raggiunto un accordo con il ricorrente.
All'udienza di prima comparizione dell'11.03.2025 le parti si accordavano per la modifica delle condizioni di divorzio nei termini sopra interamente riportati.
Nulla osta all'accoglimento delle conclusioni in quanto conformi al superiore interesse di e Per_1
adeguate alle condizioni reddituali delle parti.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate in considerazione dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 971, pubblicata in data 30.06.2015 dal Tribunale di Busto Arsizio, recepisce le conclusioni delle parti ut supra integralmente ritrascritte e compensa le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 12 marzo 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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