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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/06/2025, n. 2810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2810 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Nicoletta Aloj, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4283/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) rappresentati e difesi dall'avv. Pamela Mariotti C.F._2
ATTORI
E
(c.f. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._3
dall'avv. Domenico Sollazzo e dall'avv. Ilaria Dente
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice:
“Voglia il Sig. Giudice istruttore, in funzione di Giudice unico, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, accogliere la domanda e per l'effetto:
A. ricostruire ed accertare il valore dell'intero patrimonio ereditario del de cuius e dichiarare la nullità delle disposizioni della donazione nella parte in cui
1 ledono le quote legittime degli istanti;
infine disporre il reintegro della quota lesa mediante la riduzione della donazione non oltre il valore della quota disponibile, nello specifico:
B. disporre la reintegrazione della legittima mediante la proporzionale riduzione delle predette disposizioni eccedenti la quota di cui il de cuius, poteva disporre, nei limiti della quota medesima ammontante ad € 93.513,34 o alla somma maggiore o minore che codesto Tribunale vorrà stabilire;
C. dichiarare che l'attribuzione dei beni disposti dal de cuius a favore del Signor eccede la quota di cui il de cuius poteva disporre e, in CP_1
conseguenza, ridurlo ai sensi dell'art. 555 c.c., al fine di reintegrare la quota di legittima spettante ai Signori e;
Pt_1 Parte_2
D. condannare il Sig. a risarcire agli odierni attori la somma di € CP_1
150.00,00 stabiliti in via equitativa o la maggior o minor somma che il Giudice riterrà di giustizia in virtù dell'accertamento del danno esistenziale cagionato ai
Sig.ri e per effetto della propria condotta. Pt_1 Parte_2
E. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.”.
Parte convenuta:
“In via preliminare:
- per tutte le ragioni esposte nelle presenti note scritte al paragrafo A) e nei precedenti scritti difensivi, dichiarare l'improcedibilità/inammissibilità/rigetto di tutte le domande proposte da parte attrice per mancanza del requisito di cui all'art. 564 c.c., indispensabile per poter esperire l'azione di riduzione;
In via principale:
- rigettare integralmente tutte le domande proposte da parte attrice in quanto destituite di ogni fondamento fattuale e giuridico per tutte le ragioni esposte nella parte in fatto ed in diritto della comparsa di costituzione e risposta e nei successivi scritti difensivi;
2 - condannare parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
considerato che
tutte le domande formulate sono sprovviste di chiarezza e di prova;
in particolare, condannare parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. con specifico riferimento alla domanda relativa alla richiesta di risarcimento del danno esistenziale asseritamente subito da parte attrice, in quanto, detta domanda, del tutto pretestuosa, così come argomentato nella parte in diritto della comparsa di costituzione e risposta e nei successivi scritti difensivi, non viene in alcun modo provata in maniera certa ed inequivocabile e quantificata;
In subordine:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice non dovesse accogliere le domande formulate in via preliminare ed in via principale, condannare il Signor
a corrispondere in favore degli odierni attori la minor somma che CP_1
dovesse emergere in corso di causa.
In via istruttoria:
(omissis)
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Gli attori, premesso in sintesi
- di essere figli di , nato a [...] il [...] e Persona_1
deceduto in Torino in data 17.06.2021;
- che non avevano avuto un buon rapporto con il padre sin da quando erano bambini e lui si era separato dalla madre, e di non avere avuto rapporti con il padre nell'ultimo periodo prima del decesso;
- che aveva appreso dallo zio, , fratello del Parte_1 CP_1
padre, in data 13.06.2021, delle gravi condizioni di salute di R_
, che decedette di lì a poco in data 17.06.2021;
[...]
- che dopo il decesso del padre gli attori si avvedevano della esistenza di diverse operazioni di prelevamento dal suo conto corrente per complessivi
3 € 5.070 e della circostanza che egli aveva prestato la somma di € 6.000 alla nipote figlia di;
CP_2 CP_1
- che le somme di cui sopra dopo alterne vicende venivano restituite agli eredi;
- che in vita aveva disposto dei propri beni con la finalità di Persona_1
estromettere i figli dalla propria successione;
- che tra e vi erano state diverse vicende Persona_1 CP_1
relative a immobili in comunione che sarebbe stato necessario rendicontare;
- che aveva tenuto negli anni una condotta volta ad CP_1
allontanare il fratello dai suoi figli;
- di avere diritto alla quota di legittima e di richiedere la riduzione delle donazioni effettuate in vita a favore di meglio indicate in CP_1
citazione, posto che alla morte del de cuius erano pervenuti ai due figli solo il saldo attivo del conto corrente, di € 36.000, al quale dovevano essere sottratti i debiti ereditari, e un'autovettura (cfr. prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.);
- di aver subito un danno non patrimoniale derivato dal disinteresse del padre nei loro confronti e dalle conseguenti omissioni;
concludevano chiedendo la ricostruzione dell'asse ereditario, la declaratoria di nullità delle donazioni lesive della legittima, il reintegro della quota lesa, la condanna del convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale per €
150.000 complessivi o per la diversa somma ritenuta di giustizia.
2. Si costituiva ritualmente il convenuto contestando la domanda risarcitoria, riferendo che era a conoscenza delle precarie condizioni di salute Parte_1
del padre almeno a partire dal 2018, deducendo l'irrilevanza delle allegazioni avversarie circa i prelevamenti dal conto corrente del de cuius, atteso che quelle somme erano state integralmente restituite, riferendo che il convenuto si era preso cura del fratello e gli aveva prestato la necessaria assistenza e che la
4 donazione posta in essere a favore del fratello da parte di CP_1 Persona_1
mediante permuta avente ad oggetto il 50% della nuda proprietà dell'immobile
(prima in comproprietà di e siccome proveniente CP_1 Persona_1
dalla successione della loro madre) sito in Torino, corso Sebastopoli n. 190, a fronte dell'acquisto da parte di dell'usufrutto sul restante 50%, Persona_1 costituiva in realtà una donazione modale onerata dall'impegno assunto da a di assistere il fratello, Eccepiva l'improcedibilità della domanda CP_1
per la mancanza della mediazione obbligatoria, l'inammissibilità della domanda di riduzione delle donazioni per non avere i due attori accettato l'eredità paterna con beneficio di inventario a norma dell'art. 564 c.c., rilevando in ogni caso la mancanza della prova della lesione della legittima. Rilevava altresì che se i figli avessero voluto avrebbero potuto assistere il padre negli ultimi anni di vita, e che in ogni caso , che era rimasto lucido sino alla fine e non era stato Persona_1
affetto da alcuna forma di incapacità, non voleva che i propri figli venissero a conoscenza delle sue condizioni di salute. Concludeva per l'improcedibilità, inammissibilità e comunque per il rigetto delle domande attoree, con condanna delle controparti al risarcimento del danno per lite temeraria.
3. Il procedimento non veniva istruito in quanto le prove orali dedotte dalle parti venivano ritenute irrilevanti, quindi venivano disposte la precisazione delle conclusioni e la discussione mediante note scritte con scadenza in data
5.05.2025.
4. La domanda è procedibile, essendo in atti la prova della mediazione svolta dopo che il giudice aveva sollevato la relativa questione, oggetto di eccezione anche da parte del convenuto, con il decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 7.06.2024.
5. L'oggetto della prima domanda svolta è la riduzione di donazioni che sarebbero state asseritamente effettuate in vita da a favore di suo Persona_1
fratello . CP_1
Al riguardo è assorbente la considerazione che l'azione è stata svolta nei confronti di un soggetto non chiamato quale erede alla successione di R_
5 , che è deceduto ab intestato lasciando a succedergli i due figli odierni R_
attori ex art. 566 c.c., e che gli odierni attori hanno accettato puramente e semplicemente l'eredità paterna. Ciò determina l'inammissibilità dell'azione di riduzione (e della correlata domanda di reintegrazione della quota lesa) a norma dell'art. 564 c.c., che è stata ritualmente eccepita dal convenuto tempestivamente costituitosi in giudizio. A mente della citata norma, infatti, il legittimario che non ha accettato l'eredità col beneficio d'inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni o i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi.
Né può ritenersi, come sembra sostenere la parte attrice in alcuni passaggi dell'atto di citazione, che gli odierni attori siano stati totalmente pretermessi dalla successione del padre, atteso che costui è deceduto senza lasciare testamento e che, come dagli attori stessi affermato, al momento della sua morte vi erano una giacenza sul conto corrente a lui intestato di circa 36.000 € (cfr. pag. 14 e pag.
22 dell'atto di citazione) che gli attori hanno diviso tra loro, e un'autovettura che diveniva di proprietà indivisa di entrambi gli eredi (pag. 10-11 della prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. attorea). In tal modo, appropriandosi dei beni caduti in successione, gli attori hanno compiuto atti presupponenti la loro volontà di accettare e che non avrebbero avuto diritto di compiere se non nella qualità di eredi, così accettando tacitamente l'eredità paterna a norma dell'art. 476 c.c.
6. Gli attori hanno poi proposto una domanda di risarcimento del danno non patrimoniale che avrebbero asseritamente subito per effetto della condotta illecita dello zio. Tale danno sarebbe derivato dal disinteresse del padre Persona_1
nei confronti dei figli (cfr. pag. 23 della citazione), che avrebbe determinato ripercussioni psicologiche in capo ai figli.
Trattasi di domanda del tutto infondata, considerato che la condotta, descritta in modo estremamente generico, di disinteresse del padre nei confronti di figli maggiorenni economicamente autosufficienti non costituisce atto illecito, non
6 risultando peraltro neppure allegata alcuna specifica violazione che avrebbe determinato tale asserito danno.
Non si vede poi come tale condotta possa essere attribuita a , zio CP_1
degli odierni attori, atteso che non risulta neppure allegato uno stato di incapacità del padre . Invero, anche nella parte del corposo atto di citazione Persona_1 intitolata “sulla mala fede del convenuto e sulla circonvenzione di incapace”, a dispetto del titolo non si descrive una patologia psichiatrica o comunque una condizione del padre tale da determinarne l'incapacità, né la stessa risulta in alcun modo documentata.
Gli attori peraltro lamentano una lontananza affettiva ed emotiva dal padre che si protraeva da molti anni, sin dalla separazione con la moglie, intervenuta quanto i figli erano ancora bambini (pagine 1 e 17 della citazione) e riferiscono che non vi erano rapporti tra il padre e i due figli, tanto che essi non avevano saputo delle sue condizioni di salute sino a quando in data 13 giugno 2021 erano stati avvertiti dallo zio, quando le condizioni del genitore erano già molto gravi, tanto che lo condussero al decesso in data 17 giugno 2021.
Non risultando una condizione di incapacità del padre, a fronte della quale, ove fosse esistita, i figli avrebbero peraltro potuto e dovuto attivare gli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, non si vede come possa essere attribuita allo zio degli odierni attori, odierno convenuto, fratello del padre defunto , Persona_1
una qualsivoglia responsabilità circa l'assenza di rapporti tra il padre e i figli, tutti soggetti che per quanto consta erano adulti e pienamente capaci, dunque si sono autodeterminati rispetto alle condotte osservate.
In forza di tali considerazioni i capitoli di prova dedotti dagli attori non sono stati ammessi, siccome irrilevanti, non essendo in particolare sufficiente a provare il nesso causale tra la condotta dello zio e il comportamento del padre le generiche circostanze che avesse un forte ascendente nei riguardi del fratello CP_1
o che fosse fortemente condizionato in ogni sua R_ Persona_1
decisione dal fratello , circostanze peraltro non demandabili ai testi, oltre CP_1
7 che per la loro genericità, anche in quanto valutative, che anche ove accertate non avrebbero in alcun modo influito sulle considerazioni sopra esposte in punto di infondatezza della domanda risarcitoria.
In conclusione, la domanda in esame va rigettata.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, ai valori minimi dello scaglione di riferimento (cause di valore fino a 260.000 €), da ritenersi sufficienti in considerazione dell'attività defensionale svolta.
8. Non può essere accolta la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. formulata da parte convenuta, non ravvisandosi nella condotta processuale degli attori gli estremi della mala fede o della colpa grave.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda di riduzione delle donazioni e di reintegrazione della quota di legittima;
2) rigetta la domanda di risarcimento del danno;
3) condanna e in solido alla rifusione a Parte_1 Parte_2
favore di delle spese processuali, che liquida in € 7.052,00 CP_1
per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e c.p.a.;
4) rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
Così deciso in Torino il 4.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Nicoletta Aloj
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