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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 06/05/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1724/2025 promossa da:
Parte_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ATZORI CLAUDIA C.F._1
e
Controparte_1
(C.F. con il patrocinio dell'avv. CASULA ANNA PRISCA C.F._2
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno proposto una domanda congiunta di modifica delle condizioni di divorzio, nella quale hanno esposto:
“a) In data 06.09.1997 le parti ebbero a contrarre in Assemini (CA) matrimonio con rito concordatario con atto trascritto presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Assemini atto n24,
parte II, serie A anno 1997.
b) Dall'unione è nata a [...] il [...] la figlia maggiorenne ma non Per_1
economicamente sufficiente;
c) In data 11 febbraio 2010 le parti si sono separate consensualmente e le relative condizioni sono state omologate dal Tribunale di Cagliari in data 18.03.2010 alle condizioni stabilite nel verbale dell'udienza dell'11.02.2010 (All.3)
d) Con la sentenza n. 2266/2014 pubblicata il 24 luglio 2014 pronunciata nell'ambito del procedimento distinto al n. V.G. 6088/2013, il Tribunale Ordinario di Cagliari sezione prima civile disponeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Assemini il 06/09/1997, tra nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...] , alle Parte_1 Controparte_1
condizioni concordate dalle parti , ponendo a carico del signor l'obbligo di versare alla Parte_1
signora la somma di euro 100,00 mensili a titolo di assegno divorzile, confermando Controparte_1
le restanti condizioni concordemente stabilite in sede di separazione consensuale omologata il 18
marzo 2010.( All.4)
e. A far data dall'anno 2018 la IG.ra presta attività lavorativa a tempo indeterminato in CP_1
qualità di Operatore socioassistenziale percependo adeguata retribuzione e, pertanto, ricorrono tutte le condizioni di legge affinché il IG. non sia più tenuto a corrispondere alla ex moglie l'assegno Pt_1
di mantenimento a lei spettante, stabilito in sede di divorzio;
f. che la figlia ormai maggiorenne, ha recentemente fatto richiesta al padre di ricevere Per_1
l'assegno a lei spettante direttamente nelle sue mani e non più tramite la propria madre;
g. In seguito alla raggiunta indipendenza economica della IG.ra alla quale è stata Controparte_1
assegnata la casa coniugale in Assemini (CA) nella Via San Cristoforo n. 12 gravata fino al 31
dicembre 2026 dei ratei di mutuo a tasso variabile attualmente pari ad euro 378,56 mensili per il cui pagamento si è fatto carico in via esclusiva il sig. è necessario procedere ad una Parte_1
modifica delle attuali condizioni.
5. Tenuto conto dei fatti sopravvenuti e dei giustificati motivi per ottenere la revisione delle determinazioni come fissate nella richiamata sentenza di divorzio, le parti hanno raggiunto un accordo per la revisione delle attuali condizioni.
***
Tutto ciò premesso i IG.ri e come sopra rappresentati, difesi e Parte_1 Controparte_1
domiciliati
CHIEDONO
Che Codesto Tribunale, modificando parzialmente la sentenza n. 2266/2014 pubblicata il 24 luglio
2014 di cessazione degli effetti civili del matrimonio Voglia così:
1) dichiarare cessato l'obbligo a carico del IG. di versare l'assegno divorzile di Parte_1
euro 100,00 a favore della IGnora in ragione del venir meno dei Controparte_1
presupposti per cui il medesimo era stato concesso e, conseguentemente disporne la revoca;
2) disporre che il IG. sia tenuto a versare a titolo di contributo di mantenimento Parte_1
l'assegno di euro 311,55 rivalutabile annualmente secondo gli indici stabiliti dall'ISTAT in favore della figlia , ormai diventata maggiorenne, direttamente alla figlia entro il 5 Per_1
di ogni mese mediante versamento dell'importo su carta Poste Pay Revolution
[...], ferme restando al 50% le spese straordinarie come da Linee guida
CNF; 3) disporre a carico dei IG.ri e l'obbligo di corrispondere nella Parte_1 Controparte_1
misura della metà ciascuno la rata del mutuo cointestato -attualmente pari ad euro 378,56 mensili
- e fino alla estinzione del debito. A tal fine la IG.ra corrisponderà la quota di sua CP_1
spettanza a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato al IG. Resta inteso che Pt_1
in caso di variazione dell'importo le parti si impegnano a regolare tra loro rimborsi e/o conguagli. 4) compensare integralmente tra le parti le spese di lite”.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa
è stata rimessa in decisione.
Il ricorso congiunto deve essere accolto, in quanto conforme agli interessi delle parti e della figlia.
In ragione dell'accordo, le spese devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando a modifica di quanto disposto con sentenza n. 2266/2014
del Tribunale di Cagliari – Sezione Civile del 23.06.2014 nel procedimento RG 6088/2013,
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella Camera di Consiglio Civile del 28.04.2025.
Si comunichi.
Il Presidente
Giorgio Latti