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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 07/05/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 671/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 671/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Michela Giannandrea
e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. Michela Giannandrea
RICORRENTI
Con l'intervento del P.m. in sede con ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 7/5/2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 25.2.2025 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B
l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato in Sambuca ST (PT) in data 07.08.2002.
I coniugi, mediante dichiarazioni sottoscritte depositate in Cancelleria telematica, hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione ed esprimendo la volontà di non riconciliarsi. La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Il ricorso è fondato e va accolto.
1 E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di Legge dalla data di comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale (2.11.2010) nel procedimento di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi stante la maggiore età e l'autosufficienza economica della figlia
Il tutto come da dispositivo. Per_1
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Sambuca ST (PT) il 07/08/2002 tra e e trascritto nei registri Controparte_1 Parte_1 dello stato civile del Comune di Sambuca ST (PT) nel Registro Atti di
Matrimonio dell'Anno 2002 Parte 1 n. 3.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) I coniugi dichiarano di essere in grado ciascuno di provvedere per sé al proprio mantenimento e, pertanto, essendo indipendenti economicamente, rinunciano, reciprocamente all'assegno divorzile.
2) I coniugi dichiarano che la figlia maggiorenne, Signore ha raggiunto Per_1
l'indipendenza economica e pertanto viene a cessare l'obbligo di mantenimento nei suoi confronti;
3) I coniugi dichiarano, per il resto, di aver provveduto a regolare i propri rapporti economici e di non avere più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altra a qualsiasi titolo o ragione, fatta eccezione per il credito maturato in relazione all'omesso mantenimento pregresso della figlia Per_1
4) Le spese del presente ricorso per lo scioglimento del matrimonio sono poste a carico della sig.ra CP_1
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Sambuca ST (PT) per le
2 annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 7/5/2025.
Il giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 671/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Michela Giannandrea
e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. Michela Giannandrea
RICORRENTI
Con l'intervento del P.m. in sede con ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 7/5/2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 25.2.2025 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B
l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato in Sambuca ST (PT) in data 07.08.2002.
I coniugi, mediante dichiarazioni sottoscritte depositate in Cancelleria telematica, hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione ed esprimendo la volontà di non riconciliarsi. La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Il ricorso è fondato e va accolto.
1 E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di Legge dalla data di comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale (2.11.2010) nel procedimento di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi stante la maggiore età e l'autosufficienza economica della figlia
Il tutto come da dispositivo. Per_1
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Sambuca ST (PT) il 07/08/2002 tra e e trascritto nei registri Controparte_1 Parte_1 dello stato civile del Comune di Sambuca ST (PT) nel Registro Atti di
Matrimonio dell'Anno 2002 Parte 1 n. 3.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) I coniugi dichiarano di essere in grado ciascuno di provvedere per sé al proprio mantenimento e, pertanto, essendo indipendenti economicamente, rinunciano, reciprocamente all'assegno divorzile.
2) I coniugi dichiarano che la figlia maggiorenne, Signore ha raggiunto Per_1
l'indipendenza economica e pertanto viene a cessare l'obbligo di mantenimento nei suoi confronti;
3) I coniugi dichiarano, per il resto, di aver provveduto a regolare i propri rapporti economici e di non avere più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altra a qualsiasi titolo o ragione, fatta eccezione per il credito maturato in relazione all'omesso mantenimento pregresso della figlia Per_1
4) Le spese del presente ricorso per lo scioglimento del matrimonio sono poste a carico della sig.ra CP_1
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Sambuca ST (PT) per le
2 annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 7/5/2025.
Il giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
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