Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 15/05/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 15/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3862 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Fabrizio Chiefari, con il quale è elettivamente domiciliata in
CE JO (RC) via XXV Aprile n. 13
ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. Amalia Manuela Nucera, con la quale è elettivamente domiciliato in CR (RC) via Margherita di Savoia n. 54
resistente
OGGETTO: infortunio sul lavoro
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna
udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/11/2022, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che svolge l'attività lavorativa di banconista/operaia alle dipendenze della “Terre ”, con sede nel Comune di Controparte_2
Grotteria;
- che, in data 26/05/2022, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, si è procurata una profonda ferita da taglio al secondo dito della mano sinistra;
- che successivamente è stata soccorsa dalla titolare e da alcuni dei colleghi di lavoro, i quali l' hanno accompagnata presso il pronto soccorso del presidio ospedaliero di CR, ove è stata formulata la seguente diagnosi:
“Ferita da con Verisimile interessamento tendineo”; Parte_2
- che ha tempestivamente denunciato l'infortunio all' che, con CP_1
nota del 11/08/2022, ha comunicato l'esito della visita medica, confermando l'esistenza del nesso causale, senza riscontrare alcuna lesione dell'integrità psicofisica;
- che, come si evince da certificazione medica di parte, ha subito una menomazione dell'integrità psicofisica valutabile nella misura dell'8%;
- che ha presentato ricorso in opposizione, che si considera respinto in virtù del silenzio rifiuto maturato trascorsi 60 giorni.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Chiede l'accertamento giudiziale dell'infortunio sul lavoro occorsogli nella circostanza descritta in ricorso, e conseguentemente della sussistenza del nesso di casualità intercorrente tra l'evento infortunistico e le patologie riscontrate e denunciate (A livello del II dito della Mano Sinistra, fra la I e la
III Falange, si apprezza un esito Cicatriziale, curvilineo, suturato, da intervento chirurgico;
il II dito della mano sinistra in atto, si presenta in sub – 3
anchilosi) , con conseguente diritto a percepire adeguato indennizzo per danno biologico, verificando quanto sopra enunciato con accertamento peritale medico-legale che sin da ora si chieda venga disposto;
2) conseguentemente che venga dichiarato il di lei diritto a percepire il prescritto indennizzo per danno biologico, ovvero la rendita rapportata al grado di lesione dell'Integrità psico fisica della persona accertando e quantificabile nella misura del 8% di Danno Biologico ovvero in subordine in misura superiore a quanto riconosciuto dall'Istituto Assicuratore in sede di vertenza amministrativa;
3) la condanna dell in persona del suo CP_1
legale rappresentante pro-tempore con sede in Roma, a corrispondere al ricorrente l'indennizzo richiesto, nei limiti quantificandi e con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto, con gli interessi e il maggior danno per la diminuzione del valore del credito, e con ogni altra conseguenza di legge;
4) con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario. ”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
eccependo la genericità della domanda e concludendo per il rigetto della medesima.
Istruita la causa mediante l'escussione dei testi indicati nel ricorso introduttivo e disposta C.T.U. medico legale sulla persona della ricorrente, all'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è fondato, nei termini che si andranno di seguito a specificare.
Si considera infortunio sul lavoro l'evento occorso al lavoratore per causa violenta e in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o l'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, o una inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni 4
(2, D.P.R. n. 1124/1965).
In particolare, per “occasione di lavoro”, devono intendersi tutte la condizioni, comprese quelle ambientali, in cui l'attività produttiva si svolga e nella quale sia immanente il rischio di danno al lavoratore, sia che tale danno provenga dallo stesso apparato produttivo, sia che dipenda da situazioni proprie del lavoratore, purché ricollegabile allo svolgimento dell'attività lavorativa in modo diretto o indiretto.
Pertanto, elemento imprescindibile dell'infortunio sul lavoro è il nesso causale tra il rischio, sia specifico che generico e l'infortunio verificatosi, ossia, più specificamente, il collegamento tra l'attività lavorativa e l'infortunio.
In assenza del predetto nesso causale, che deve essere provato dall'istante che invoca l'infortunio sul lavoro, non può parlarsi di infortunio sul lavoro, i cui postumi sono indennizzabili dall' CP_1
Nel caso che ci occupa, non essendo contestata la verificazione dell'infortunio, il contrasto tra le parti verte sulla qualificazione dei postumi e sulla quantificazione del grado inabilitante, in via permanente, di detti postumi, dal momento che, in via amministrativa, è stata riconosciuta soltanto una menomazione temporanea, ma non è stata riconosciuta la sussistenza di postumi permanenti.
Ed invero, la dinamica dell'infortunio è emersa anche dall'istruttoria processuale.
Infatti, il teste , sorella della ricorrente, ha riferito che: Controparte_2
“Il 26 maggio 2022 mia sorella ha subito un infortunio;
in particolare di pomeriggio mentre stavamo preparando la carne per i mercati e stavamo disossando la carne le è sfuggito il coltello da macellaio di mano e si è tagliata al secondo dito della mano sinistra;
si è riempita di sangue e il dito si
è piegato e non stava più dritto così le ho detto di andare immediatamente al pronto soccorso;
è andata immediatamente al pronto soccorso accompagnata 5
dal fidanzato;
al pronto soccorso l'hanno mandata in ortopedia e l'hanno fasciata con una stecca dicendole di tornare l'indomani in quanto non c'era
l'ortopedico; la mattina seguente l'ho accompagnata io e il medico di turno le ha detto che non vi era bisogno di un intervento, ma che era sufficiente tenerla steccata per 20 giorni;
dopo 20 giorni le hanno tolto la stecca e le hanno suggerito di fare una ecografia a pagamento perché non avevano
l'ecografo; dall'ecografia è risultato che il tendine era staccato, sicché è stato necessario un intervento presso una clinica privata a Napoli;
dopo
l'intervento il chirurgo che l'ha operata le ha detto che non avrebbe ripreso la sensibilità in quanto il tendine si era ritirato poiché sarebbe stato necessario fare l'intervento prima atteso che il taglio era più sopra e invece al momento dell'intervento il tendine era già sceso”.
Il teste , fidanzato della ricorrente, ha riferito che: “il Testimone_1
27 maggio o marzo del 2022, non ricordo con esattezza il giorno, la ricorrente ha subito un infortunio sul lavoro: mentre stavamo preparando della carne si è tagliata, con il coltello;
si è tagliata sull'indice della mano sinistra;
ho visto che ad un tratto si teneva il dito;
l'ho porta al pronto soccorso dove le hanno steccato il dito e l'hanno mandata a casa;
successivamente dopo qualche mese si è operata al dito a Napoli;
infatti a
CR le hanno steccato il dito dicendole che il tendine si sarebbe riattaccato poi quando è andata al controllo il tendine non era attaccato ed è stato necessario l'intervento: dopo l'intervento ha fatto un po' di terapia ma il dito
è rimasto curvo ed è tutt'ora curvo”.
Ai fini della valutazione della sussistenza di postumi permanenti, derivanti dall'infortunio subito, forma piena prova la consulenza tecnica effettuata nel corso del presente giudizio.
Il C.T.U., all'esito dell'esame obiettivo e previo esame della documentazione medica in atti, ha rilevato che la ricorrente è affetta
“Sindrome Algo-Disfunzionale II dito mano sinistra da pregresso trauma”, 6
eziologicamente ricollegabile all'infortunio subito, secondo le modalità con le quali si è verificato.
Pertanto, il C.T.U. ha concluso che la ricorrente presenta postumi permanenti nella misura del 6% (Cod. 263- SINDROME ALGO-
DISFUNZIONALE II DITO MANO SINISTRA DA PREGRESSO
TRAUMA - invalidità permanente nella misura del 5%; Cod. 36-
CICATRICE CUTANEA NON INTERESSANTE IL VOLTO - invalidità permanente nella misura del 1%), con decorrenza dal termine dell'inabilità temporanea.
Non era, invece, oggetto di contestazione il periodo di inabilità temporanea, come riconosciuto dall' in via amministrativa. CP_1
Orbene, ritiene il giudicante che le conclusioni del C.T.U. siano esaurienti e persuasive perché conformi alle tabelle allegate al T.U. 30.6.65 n°
1124 e successive modificazioni, coerenti con la documentazione medica in atti e sorrette da valide considerazioni medico legali, dalle quali non si ritiene di doversi discostare.
Ne discende l'accoglimento del ricorso, con la percentuale e la decorrenza indicate dal CTU.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo con distrazione in favore del difensore della ricorrente, seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico dell' CP_1
Si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse.
Restano, inoltre, a carico dell' le spese della C.T.U. espletata nel CP_1
corso del giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. . Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale di CR, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da Parte_1 7
N.RG. 3862/2022, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che , in Parte_1
seguito all'infortunio sul lavoro subito in data 26/05/2022, è affetta da postumi invalidanti tali da determinare una menomazione permanente dell'integrità psico fisica nella misura del 6%;
- Condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in € CP_1
2697,00, oltre spese generali IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del difensore della ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese della C.T.U. CP_1
espletata nel corso del giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. . Persona_1
CR, 15/05/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci