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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 26/11/2024, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
N. 4682/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Cesare de Sapia Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore dott.ssa Valeria Gaburro Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. 473-bis.51 c.p.c. da:
, nato a [...] il [...], assistito dall'Avv. Licia Parte_1
GUERINI, come da procura in atti e
, nata a [...] il [...], assistita dall'Avv. Paolo NOVEL, Parte_2
come da procura in atti
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di divorzio è fondata e, pertanto, va accolta.
Risulta dai documenti prodotti che i coniugi menzionati in epigrafe hanno contratto matrimonio in data 26/06/1999 a BERGAMO e che dalla loro unione è nato (02/12/1999), maggiorenne Per_1
non economicamente indipendente. I coniugi vivono separati da più di sei mesi, successivamente alla loro comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, con udienza di prima comparizione del 31/03/2021. Entrambi credibilmente dichiarano che la separazione non ha subito alcuna interruzione e l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell'art. 2 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tanto premesso, questo Collegio, visto anche il parere favorevole del Pubblico Ministero, ritiene che possano venire sostanzialmente recepite le condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, in quanto non contrarie a legge e rispondenti al preminente interesse della prole.
Nulla sulle spese.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in BERGAMO il 26/06/1999 tra , nato a Parte_1
CALCINATE (BG) il 24/01/1972 e nata a [...] il Parte_2
21/02/1966;
prende atto delle conclusioni congiunte delle parti di cui al ricorso e ciò a tutti gli effetti di legge;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 (ordinamento dello stato civile) all'ufficiale dello stato civile del comune di BERGAMO (Atto n. 218 Parte II Serie A
Anno 1999);
nulla sulle spese.
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 21/11/2024.
IL PRESIDENTE dott. Cesare de Sapia
IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Raffaella Cimminiello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Cesare de Sapia Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore dott.ssa Valeria Gaburro Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. 473-bis.51 c.p.c. da:
, nato a [...] il [...], assistito dall'Avv. Licia Parte_1
GUERINI, come da procura in atti e
, nata a [...] il [...], assistita dall'Avv. Paolo NOVEL, Parte_2
come da procura in atti
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di divorzio è fondata e, pertanto, va accolta.
Risulta dai documenti prodotti che i coniugi menzionati in epigrafe hanno contratto matrimonio in data 26/06/1999 a BERGAMO e che dalla loro unione è nato (02/12/1999), maggiorenne Per_1
non economicamente indipendente. I coniugi vivono separati da più di sei mesi, successivamente alla loro comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, con udienza di prima comparizione del 31/03/2021. Entrambi credibilmente dichiarano che la separazione non ha subito alcuna interruzione e l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell'art. 2 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tanto premesso, questo Collegio, visto anche il parere favorevole del Pubblico Ministero, ritiene che possano venire sostanzialmente recepite le condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, in quanto non contrarie a legge e rispondenti al preminente interesse della prole.
Nulla sulle spese.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in BERGAMO il 26/06/1999 tra , nato a Parte_1
CALCINATE (BG) il 24/01/1972 e nata a [...] il Parte_2
21/02/1966;
prende atto delle conclusioni congiunte delle parti di cui al ricorso e ciò a tutti gli effetti di legge;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 (ordinamento dello stato civile) all'ufficiale dello stato civile del comune di BERGAMO (Atto n. 218 Parte II Serie A
Anno 1999);
nulla sulle spese.
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 21/11/2024.
IL PRESIDENTE dott. Cesare de Sapia
IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Raffaella Cimminiello