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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 20/11/2025, n. 1370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1370 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1966/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Converti – g.o.t.c. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1966 del Ruolo degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 17/06/2025, tenutasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, promossa
DA
(cod. fisc. ) nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in NO S. NG (TE), elettivamente domiciliato in VA (TE), Via Cerulli n. 1/a, nello studio dell' Avv. NG Palermo, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO
(c.f.: Partita I.V.A.: ), con sede Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 legale in Roma, Viale dell'Oceano Indiano n. 13, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Teramo, Via Stazio n. 22, presso lo studio dell'Avv. Silvia Danesi, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Silvia Francesca Colosimo giusta procura in atti,
CONVENUTA
, (p.iva ), in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Controparte_2 P.IVA_3
TE IL (MO), Via Martini n. 21
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: vendita di cose mobili.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in atti. MOTIVAZIONE
Con atto di citazione iscritto a ruolo il 24/06/2022, ha evocato in giudizio la Parte_1 [...]
e la , instando per l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 Controparte_2 conclusioni: “- accertare e dichiarare risolto il contratto di vendita di carburante ripassato tra le parti per grave inadempimento contrattuale posto in essere dalle società convenute per le motivazioni in fatto ed in diritto richiamate in narrativa e per l'effetto condannarle, in solido tra di loro, in persona dei rispettivi legali rapp.te p.t., al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di € 7.731,74, di cui € 85,39 quale corrispettivo del prezzo del gasolio contaminato per cui è causa ed € 6.566,65 a titolo di risarcimento di tutti danni subiti all'autovettura di proprietà dell'attore, € 1.079,70 per il costo di noleggio di un'auto sostitutiva cui il deducente ha usufruito per tutto il tempo della riparazione, ovvero di altra somma che risulterà di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla data del sinistro al saldo;
- condannare altresì, le società convenute, in solido tra di loro, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.”.
A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto, in sintesi e per quanto di interesse:
- di essersi recato in data 17/11/2019, alle ore 11.09 circa, alla guida della propria autovettura BMW 520D tg. FV635TE, presso la stazione di servizio con insegna “Q8” sita in località TE IL (MO), Via
Martiri n. 21 (punto vendita n. 3180), per effettuare il pieno di carburante diesel;
- di aver ripreso la marcia, ultimato il rifornimento e pagato il corrispettivo di euro 85,39, ma, dopo appena
300 metri dal luogo del rifornimento, l'autovettura si era fermata improvvisamente al punto da rendere necessario l'intervento del Soccorso Stradale dell'ACI con ricovero immediato dell'auto in panne presso il proprio deposito per poi, il giorno seguente, essere trasferita presso l'officina autorizzata Gruppo Autoclub
BMW, sita in Via IL Est di MO, per l'individuazione della genesi del guasto e conseguente riparazione;
- che, dalle verifiche effettuate dal Service BMW, era emerso che le cause dell'improvviso arresto del veicolo erano da ricondurre alla notevole presenza di acqua nell'impianto di carburazione, derivante da carburante contaminato e che tale circostanza aveva causato seri danni al motore, così come elencati nel preventivo tecnico di riparazione allegato in atti, unitamente alla fattura di eseguita riparazione, per complessivi euro 6.566,66;
- che egli si era recato prontamente presso il citato distributore di carburanti Q8 rappresentando quanto riferito dal service ed esibite le foto scattate nel service raffiguranti i componenti danneggiati e la presenza di acqua, ed aveva invitato il gestore dell'impianto a recarsi presso il richiamato service per le opportune constatazioni, ricevendone un modello di denuncia sinistro (cd. “prodotto contaminato”) con invito a compilarlo e sottoscriverlo;
- che, malgrado l'evidenza, la convenuta aveva negato ogni addebito di Controparte_1 responsabilità, rigettando ogni pretesa risarcitoria avanzata dall'attore.
Tanto premesso l'attore ha concluso come sopra riportato. Con comparsa di costituzione e risposta del 13/10/2022 si è costituita in giudizio la Controparte_1 la quale ha così dedotto:
[...]
1) che, non appena ricevuta la segnalazione dall'attore, la Q8 aveva aperto il reclamo con comunicazione del 29/11/2019, richiedendo nella stessa i documenti a supporto della richiesta risarcitoria, comunicazione questa riscontrata da parte attrice con la trasmissione del modulo di segnalazione evento, verbale di soccorso stradale e preventivo lavori senza data;
2) che, contestualmente all'apertura del reclamo, aveva provveduto a verificare la qualità del carburante all'epoca dei fatti indicati dall'attore, in particolare, aveva richiesto e verificato tutta la documentazione tecnica e qualitativa relativa al mese di novembre 2019, con specifico riguardo a quella precedente e successiva alla data del 17/11/2019 (con la quale erano stati scaricati ben 4.000 litri gasolio ed oltre 5.000 litri di benzina, come documentato dalle bolle del 18/11/2019) e quella successiva del 25/11/2019, dalle quali era emersa la regolarità delle forniture di carburante nel suddetto periodo;
3) che, atteso quanto sopra, la Q8, dopo aver verificato che il carburante presente nell'area di servizio citata, nel mese di novembre 2019, era a norma, idoneo alla vendita e regolarmente venduto, e dinanzi all'unicità del reclamo avanzato da parte attrice, aveva rigettato il reclamo con comunicazione del
6/02/2020;
4) che difettava, nelle dichiarazioni dell'attore, la prova del nesso eziologico tra il presunto rifornimento del 17/11/2019, eseguito presso un distributore in TE, e gli asseriti danni, peraltro solo preventivati, poiché mai seguita effettiva fattura di riparazione;
5) che, in via preliminare e stragiudiziale, si eccepiva l'incompetenza territoriale del Giudice adito, ritenendosi competente il Tribunale di MO, luogo in cui si trova l'area di servizio convenuta,
presso la quale l'attore avrebbe eseguito un rifornimento e/o, in alternativa, il Foro di Controparte_2
Roma dove aveva sede legale l'odierna società convenuta;
6) che il Punto Vendita (PV) coinvolto dal suddetto rifornimento asseritamente contaminato era di proprietà della (in breve Q8), e, dunque, erano di proprietà della Controparte_1
Società Q8 sia il carburante ordinato dal gestore e presente nelle cisterne interrate, sia gli impianti stessi, ovvero tutto ciò presente nell'area di servizio, compresi i beni mobili e immobili;
infatti, la
Società Convenuta gestisce il distributore per conto della Q8 nel rispetto delle Controparte_2 procedure di controllo tecnico e qualitative impartite dalla stessa Società Q8;
7) che detti controlli qualitativi e tecnici erano eseguiti, sia manualmente dal gestore insieme all'autotrasportatore per lo più ad ogni approvvigionamento di carburante attraverso la c.d. battuta d'asta rossa, sia computerizzati attraverso le sonde immerse nel carburante presente nelle cisterne interrate del distributore;
8) che, nella specifica fattispecie, l'area di servizio era anche munita di sonde computerizzate che si trovavano immerse nel carburante presente nelle cisterne, le quali costantemente controllavano la qualità del prodotto e qualora avessero rilevato una qualsiasi anomalia nel carburante scandagliato, avrebbero bloccato l'impianto non erogando più carburante ai clienti;
9) che i suddetti controlli erano stati verbalizzati nelle bolle di consegna allegate, precedenti e successive al rifornimento indicato dall'attore (approvvigionamenti del 18 novembre e del 25 novembre 2019) dalle quali non era emersa alcuna problematica nel carburante rifornito, anzi risultava confermata la regolarità degli scarichi e delle conseguenti vendite;
10) che anche i filtri posti su ciascuna pompa di erogazione del distributore, operando esattamente come i filtri posti sulle autovetture, permettevano di intercettare e bloccare l'eventuale sedimentazione o morchia, non perfettamente decantatasi nel fondo morto delle cisterne, bloccandone così il passaggio della stessa durante le erogazioni ai clienti;
11) che, nel caso specifico, i filtri posti sulle colonnine di erogazione, erano perfettamente funzionanti e presenti sulle stesse, pertanto, alcuna sedimentazione o contaminazione solida sarebbe potuta transitare durante l'erogazione di carburante ai clienti;
12) che l'idoneità del carburante erogato nel periodo di novembre 2019 dalla suddetta area di servizio era confermata, altresì, dall'unicità del reclamo avanzato dall', a fronte dei numerosi litri di carburante approvvigionati e regolarmente venduti;
13) che in tutto l'anno 2019 nessuna problematica relativa al carburante era stata rilevata presso l'area di servizio citata e che, dalle analisi delle suddette bolle di consegna relative in particolare ad agosto 2021 sul Punto Vendita indicato dall'attore, era emerso che veniva correttamente effettuata la prova della eventuale contaminazione del carburante sia prima che dopo lo scarico con l'apposita pasta rossa;
14) che l'attore sosteneva di aver effettuato un rifornimento il giorno 17/11/2019 presso il distributore di carburante sito in TE IL di proprietà della Q8, a seguito del quale il proprio veicolo avrebbe subito dei danni che venivano solo preventivati con un documento senza data cui non era mai seguita né la fattura di riparazione, né la fattura di noleggio auto sostitutiva, per cui – in difetto della prova di acquisto del carburante - non vi era alcuna prova certa del nesso causale tra un rifornimento specifico ed i danni attribuiti arbitrariamente al suddetto generico rifornimento;
15) che il lasso temporale intercorrente tra il generico e non provato riferimento del 17/11/2019 e i danni solo preventivati, aveva interrotto il nesso causale tra i suddetti eventi, in quanto nel suddetto frangente temporale, il veicolo avrebbe potuto aver eseguito altri rifornimenti o, comunque, aggravato i danni, avendo egli continuato a circolare, anche in considerazione della distanza che separava l'area di servizio sita in TE e la residenza dell'attore, di circa 400 km. Tanto eccepito, la convenuta ha così concluso: “
1. In via preliminare e pregiudiziale dichiarare l'incompetenza del
Tribunale adito in favore del Tribunale di MO luogo in cui è situato il distributore citato dall'attore e luogo in cui avrebbe eseguito il presunto rifornimento il giorno 19/11/2019 asserito contaminato o in alternativa quello di Roma, luogo in cui ha sede legale la Q8 ex art. 19 cpc ed ex art. 19 cpc;
2. Nel merito rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e soprattutto non provata in merito alla prova certa del nesso causale tra il generico e non provato rifornimento del
19/11/2019 ed i danni solo preventivati ed infine, rigettare la domanda attrice, in quanto assolutamente carente del nesso tra la condotta dell'odierna convenuta ed i danni asseriti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio in favore del sottoscritto avvocato anticipatario”. Controparte_
pur ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali ed espletamento delle prove orali. Terminata
l'istruttoria orale, la causa è stata quindi rinviata all'udienza del 17/06/2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, precisate le conclusioni, la stessa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusionali e di replica.
°°°°°°°°°
L'attore ha agito in giudizio al fine di far dichiarare la responsabilità delle convenute Controparte_1
proprietaria del distributore e produttrice / fornitrice del gasolio, e della
[...] Controparte_2
, gestore del distributore, in relazione ai danni derivati alla propria autovettura da un
[...] rifornimento di carburante c.d. “sporco”, in quanto contenente acqua, effettuato in data 17/11/2019 presso una stazione di servizio sita in TE IL.
La società dal canto suo, ha chiesto il rigetto della domanda attrice Controparte_1 deducendo: la mancata prova del nesso casuale tra i danni asseritamente affermati ed il presunto – non provato – rifornimento che l'attore asserisce di aver effettuato presso la stazione di servizio erogatrice di carburante;
l'assenza di altri reclami in relazione ai rifornimenti eseguiti da altri utenti nei giorni antecedenti e successivi al rifornimento effettuato dall'attore; la mancata rilevazione, nei sistemi di controllo funzionanti, di presenza di acqua nelle cisterne dell'area di servizio.
In punto di diritto, ai sensi del codice del consumo (non emergendo dalle risultanze in atti elementi per escludere che l'attore abbia fruito della fornitura di carburante per cui è causa in qualità di consumatore),
l'automobilista va considerato, a tutti gli effetti, un consumatore;
conseguentemente, il rifornimento di gasolio oggetto del giudizio va qualificato quale contratto di vendita di beni di consumo.
Ne deriva che il gestore della pompa di benzina ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita ed è responsabile nei confronti del consumatore stesso per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene (nel caso specifico, il gasolio). In tale ottica, deve precisamente ritenersi applicabile l'art. 130 del Codice del Consumo, in forza del quale il venditore è responsabile nei confronti dell'acquirente/consumatore se, in difformità rispetto agli obblighi derivanti dal contratto, il bene di consumo consegnato non è conforme rispetto a quello previsto nel contratto medesimo.
Ciò posto in punto di diritto, va preliminarmente rilevata l'infondatezza della sollevata eccezione di incompetenza territoriale sia in favore del Tribunale di MO - luogo ove è situato il distributore in cui è avvenuto il rifornimento – che, nell'alternativa indicata dalla convenuta, in favore di quello di Roma - luogo in cui ha sede legale la Q8 art. 19 c.p.c.
È appena il caso di rammentare, invero, che, ogni qual volta una persona fisica conclude un contratto con una azienda o un professionista per scopi estranei alla propria attività lavorativa viene definito “consumatore”
e che, qualora dovesse sorgere una causa tra le parti, il giudice competente è quello del luogo di residenza del consumatore e non quello della sede dell'impresa/professionista (art. 33 Cod. Cons.). Ciò in deroga alle norme generali che prevedono, invece, come luogo di competenza, la residenza del convenuto (ossia chi viene chiamato in giudizio) o, in alternativa, il luogo ove è stato concluso il contratto o, in ultimo, il luogo dove deve essere eseguita la prestazione.
Tanto dedotto in via preliminare, la domanda di parte attrice è fondata e meritevole di accoglimento per i motivi di cui appresso.
Dalle risultanze documentali e processuali in atti, infatti, è emerso che:
a) in data 17/11/2019 l'attore, proprietario dell'autoveicolo BMW 520D come meglio specificato in atti, ha effettuato un rifornimento di gasolio presso la pompa erogatrice gestita dalla convenuta Controparte_2
(cfr. sul punto anche le deposizioni dei testi e );
[...] Tes_1 Testimone_2
b) subito dopo la ripartenza il motore del predetto autoveicolo ha palesato anomalie consistite in calo di potenza e perdita di colpi (cfr. sul punto la deposizione dei suddetti testi e ); Tes_1 Testimone_2
c) all'esito di controlli fatti effettuare dall'attore presso service autorizzato BMW di MO (AutoClub
S.p.A.), i tecnici all'uopo intervenuti hanno individuato, quale causa dei problemi di alimentazione sopra descritti, la presenza di acqua e di impurità nel carburante, con conseguente anomalia sull'impianto di alimentazione del carburante e necessità di sostituzione dell'impianto di alimentazione completo (cfr. Co dichiarazione del teste responsabile Service utoclub MO); Testimone_3
d) nella stessa data del 17/11/2019 (o, comunque, in data immediatamente precedente) altri utenti, dopo avere effettuato il rifornimento presso la medesima pompa di erogazione gestita dalla convenuta, hanno registrato nei rispettivi autoveicoli problemi al motore ricollegati alla rinvenuta presenza di acqua ed impurità nel carburante (cfr. le deposizioni dei testi e ). Tes_1 Testimone_2
Orbene, la convenuta sul punto ha dedotto di essere estranea a qualsiasi Controparte_1 addebito di responsabilità atteso che sia alla data dell'approvvigionamento del 14 novembre che a quella del 18 novembre 2019, dalle bolle di consegna precedenti e successive al rifornimento indicato dall'attore, non era emersa alcuna problematica relativa al carburante rifornito, anzi, tutti i documenti suddetti, confermavano l'assoluta regolarità degli scarichi e la normalità delle conseguenti vendite in quanto il personale preposto, nel procedere alla rilevazione dei livelli di carburante nei serbatoi del punto vendita ed alla lettura dei contatori erogatori, non aveva segnalato la presenza di acqua né prima né dopo lo scarico del carburante (cfr. doc. n. 1 allegato al fascicolo di parte) .
Orbene, aldilà di quanto dedotto dalla convenuta deve rilevarsi come le Controparte_1 suddette risultanze costituiscano elementi probatori tutti convergenti nel senso di fondare la responsabilità contrattuale del gestore del distributore del carburante ( ), tenuto a garantire che Controparte_2
l'oggetto della vendita (id est il carburante fornito) sia idoneo all'utilizzo e non presenti impurità o sostanze o liquidi estranei e la responsabilità extracontrattuale della compagnia petrolifera Controparte_1
, in qualità di fornitore del carburante (cfr. inter alia, Tribunale Lucca, sent. n. 283/2024 e Tribunale
[...]
Bergamo, sent. n. 2440/2023), gravando in entrambi i casi sul danneggiato l'onere di provare la fonte dell'obbligazione risarcitoria e il danno subito. Contrariamente, al convenuto spetta di provare l'esatto adempimento della prestazione oppure l'inadempimento per causa a lui non imputabile.
Ciò posto, l'attore ha assolto all'onere probatorio su di esso incombente. È stato, infatti, acclarato che la vettura di proprietà dell'attore ha effettuato il rifornimento di carburante presso le pompe erogatrici gestite dalla convenuta di e che, subito dopo tale operazione, il motore della vettura ha Controparte_2 CP_2 presentato problemi ed anomalie di alimentazione;
che analogo inconveniente si è verificato anche ad altri utenti che, al pari dell'attore, hanno effettuato il rifornimento presso lo stesso distributore. Inoltre, anche in sede di riparazione del veicolo, è risultata confermata la presenza di acqua nel carburante. Non appare revocabile in dubbio che tali oggettive evidenze delineino un'inequivocabile duplice responsabilità di natura contrattuale per il gestore ed extracontrattuale per il fornitore, riguardante la qualità della merce venduta, con conseguente accollo ad entrambi i soggetti di tutti i danni provocati dalla inadeguatezza del bene venduto.
Insomma, alla luce delle considerazioni appena effettuate e ribadite le convergenti risultanze istruttorie sopra indicate sub lettere da a) a d), appare accertata la responsabilità extracontrattuale dell'intermediario e contrattuale del produttore, a garantire all'utente la fornitura di un prodotto adeguato ed idoneo all'uso (se del caso, anche attraverso ogni debita e costante attività di ispezione e controllo manutentivo degli impianti e della relativa funzionalità).
Va ritenuto, dunque, assolto, da parte dell'attore, l'onere probatorio in merito al nesso eziologico tra rifornimento di carburante del 17/11/2019 e i danni riportati dall'autovettura di proprietà. Va anche riconosciuto all'attore di aver assolto all'onere di dimostrare la consistenza dei danni, la cui quantificazione, riportata dalla fattura di riparazione, va ritenuta congrua ed adeguata, al pari della spesa sostenuta per il noleggio di altra autovettura (cfr. doc.ti del fascicolo parte attrice n.
8 - preventivo Autoclub S.p.A.; n.
9 - fattura Autoclub S.p.A. del 6/12/2019; n. 10 - contratto di noleggio N.S.N. S.r.l. del 18/11/2019; n. 11 - fattura N.S.N. S.r.l. del 3/12/2019; copia bonifico pagamento fattura riparazione del 3/12/2019 allegata dalla difesa attorea con la II^ memoria ex art. 183 c.p.c.).
Tenuto conto quanto sopra, la domanda dell'attore va accolta e le parti convenute vanno condannate al risarcimento dei danni dallo stesso subiti, quantificati come in atto di citazione, in quanto suffragati da documentazione idonea.
Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, sulla domanda in epigrafe indicata, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione respinta, così provvede:
1) Accerta e dichiara la responsabilità contrattuale della convenuta ed Controparte_2 extracontrattuale della nelle qualità indicate in epigrafe, per i danni Controparte_1 occorsi all'attore e per cui è causa;
2) per l'effetto, condanna le convenute, in solido, al pagamento, in favore dell'attore dell'importo di euro di euro 7.731,74, di cui euro 85,39 quale corrispettivo del prezzo del gasolio contaminato per cui è causa ed euro 6.566,65 a titolo di risarcimento di tutti danni subiti all'autovettura BMW di sua proprietà ed euro 1.079,70 per il costo di noleggio di un'auto sostitutiva, oltre interessi legali dalla data del sinistro al saldo;
3) condanna le convenute, in solido, alla rifusione, in favore dell'attore, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e oltre Iva e C.p.a., se dovute come per legge.
Così è deciso in Teramo il 20/11/2025
Il Giudice
Dott. Antonio Converti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Converti – g.o.t.c. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1966 del Ruolo degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 17/06/2025, tenutasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, promossa
DA
(cod. fisc. ) nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in NO S. NG (TE), elettivamente domiciliato in VA (TE), Via Cerulli n. 1/a, nello studio dell' Avv. NG Palermo, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO
(c.f.: Partita I.V.A.: ), con sede Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 legale in Roma, Viale dell'Oceano Indiano n. 13, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Teramo, Via Stazio n. 22, presso lo studio dell'Avv. Silvia Danesi, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Silvia Francesca Colosimo giusta procura in atti,
CONVENUTA
, (p.iva ), in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Controparte_2 P.IVA_3
TE IL (MO), Via Martini n. 21
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: vendita di cose mobili.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in atti. MOTIVAZIONE
Con atto di citazione iscritto a ruolo il 24/06/2022, ha evocato in giudizio la Parte_1 [...]
e la , instando per l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 Controparte_2 conclusioni: “- accertare e dichiarare risolto il contratto di vendita di carburante ripassato tra le parti per grave inadempimento contrattuale posto in essere dalle società convenute per le motivazioni in fatto ed in diritto richiamate in narrativa e per l'effetto condannarle, in solido tra di loro, in persona dei rispettivi legali rapp.te p.t., al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di € 7.731,74, di cui € 85,39 quale corrispettivo del prezzo del gasolio contaminato per cui è causa ed € 6.566,65 a titolo di risarcimento di tutti danni subiti all'autovettura di proprietà dell'attore, € 1.079,70 per il costo di noleggio di un'auto sostitutiva cui il deducente ha usufruito per tutto il tempo della riparazione, ovvero di altra somma che risulterà di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla data del sinistro al saldo;
- condannare altresì, le società convenute, in solido tra di loro, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.”.
A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto, in sintesi e per quanto di interesse:
- di essersi recato in data 17/11/2019, alle ore 11.09 circa, alla guida della propria autovettura BMW 520D tg. FV635TE, presso la stazione di servizio con insegna “Q8” sita in località TE IL (MO), Via
Martiri n. 21 (punto vendita n. 3180), per effettuare il pieno di carburante diesel;
- di aver ripreso la marcia, ultimato il rifornimento e pagato il corrispettivo di euro 85,39, ma, dopo appena
300 metri dal luogo del rifornimento, l'autovettura si era fermata improvvisamente al punto da rendere necessario l'intervento del Soccorso Stradale dell'ACI con ricovero immediato dell'auto in panne presso il proprio deposito per poi, il giorno seguente, essere trasferita presso l'officina autorizzata Gruppo Autoclub
BMW, sita in Via IL Est di MO, per l'individuazione della genesi del guasto e conseguente riparazione;
- che, dalle verifiche effettuate dal Service BMW, era emerso che le cause dell'improvviso arresto del veicolo erano da ricondurre alla notevole presenza di acqua nell'impianto di carburazione, derivante da carburante contaminato e che tale circostanza aveva causato seri danni al motore, così come elencati nel preventivo tecnico di riparazione allegato in atti, unitamente alla fattura di eseguita riparazione, per complessivi euro 6.566,66;
- che egli si era recato prontamente presso il citato distributore di carburanti Q8 rappresentando quanto riferito dal service ed esibite le foto scattate nel service raffiguranti i componenti danneggiati e la presenza di acqua, ed aveva invitato il gestore dell'impianto a recarsi presso il richiamato service per le opportune constatazioni, ricevendone un modello di denuncia sinistro (cd. “prodotto contaminato”) con invito a compilarlo e sottoscriverlo;
- che, malgrado l'evidenza, la convenuta aveva negato ogni addebito di Controparte_1 responsabilità, rigettando ogni pretesa risarcitoria avanzata dall'attore.
Tanto premesso l'attore ha concluso come sopra riportato. Con comparsa di costituzione e risposta del 13/10/2022 si è costituita in giudizio la Controparte_1 la quale ha così dedotto:
[...]
1) che, non appena ricevuta la segnalazione dall'attore, la Q8 aveva aperto il reclamo con comunicazione del 29/11/2019, richiedendo nella stessa i documenti a supporto della richiesta risarcitoria, comunicazione questa riscontrata da parte attrice con la trasmissione del modulo di segnalazione evento, verbale di soccorso stradale e preventivo lavori senza data;
2) che, contestualmente all'apertura del reclamo, aveva provveduto a verificare la qualità del carburante all'epoca dei fatti indicati dall'attore, in particolare, aveva richiesto e verificato tutta la documentazione tecnica e qualitativa relativa al mese di novembre 2019, con specifico riguardo a quella precedente e successiva alla data del 17/11/2019 (con la quale erano stati scaricati ben 4.000 litri gasolio ed oltre 5.000 litri di benzina, come documentato dalle bolle del 18/11/2019) e quella successiva del 25/11/2019, dalle quali era emersa la regolarità delle forniture di carburante nel suddetto periodo;
3) che, atteso quanto sopra, la Q8, dopo aver verificato che il carburante presente nell'area di servizio citata, nel mese di novembre 2019, era a norma, idoneo alla vendita e regolarmente venduto, e dinanzi all'unicità del reclamo avanzato da parte attrice, aveva rigettato il reclamo con comunicazione del
6/02/2020;
4) che difettava, nelle dichiarazioni dell'attore, la prova del nesso eziologico tra il presunto rifornimento del 17/11/2019, eseguito presso un distributore in TE, e gli asseriti danni, peraltro solo preventivati, poiché mai seguita effettiva fattura di riparazione;
5) che, in via preliminare e stragiudiziale, si eccepiva l'incompetenza territoriale del Giudice adito, ritenendosi competente il Tribunale di MO, luogo in cui si trova l'area di servizio convenuta,
presso la quale l'attore avrebbe eseguito un rifornimento e/o, in alternativa, il Foro di Controparte_2
Roma dove aveva sede legale l'odierna società convenuta;
6) che il Punto Vendita (PV) coinvolto dal suddetto rifornimento asseritamente contaminato era di proprietà della (in breve Q8), e, dunque, erano di proprietà della Controparte_1
Società Q8 sia il carburante ordinato dal gestore e presente nelle cisterne interrate, sia gli impianti stessi, ovvero tutto ciò presente nell'area di servizio, compresi i beni mobili e immobili;
infatti, la
Società Convenuta gestisce il distributore per conto della Q8 nel rispetto delle Controparte_2 procedure di controllo tecnico e qualitative impartite dalla stessa Società Q8;
7) che detti controlli qualitativi e tecnici erano eseguiti, sia manualmente dal gestore insieme all'autotrasportatore per lo più ad ogni approvvigionamento di carburante attraverso la c.d. battuta d'asta rossa, sia computerizzati attraverso le sonde immerse nel carburante presente nelle cisterne interrate del distributore;
8) che, nella specifica fattispecie, l'area di servizio era anche munita di sonde computerizzate che si trovavano immerse nel carburante presente nelle cisterne, le quali costantemente controllavano la qualità del prodotto e qualora avessero rilevato una qualsiasi anomalia nel carburante scandagliato, avrebbero bloccato l'impianto non erogando più carburante ai clienti;
9) che i suddetti controlli erano stati verbalizzati nelle bolle di consegna allegate, precedenti e successive al rifornimento indicato dall'attore (approvvigionamenti del 18 novembre e del 25 novembre 2019) dalle quali non era emersa alcuna problematica nel carburante rifornito, anzi risultava confermata la regolarità degli scarichi e delle conseguenti vendite;
10) che anche i filtri posti su ciascuna pompa di erogazione del distributore, operando esattamente come i filtri posti sulle autovetture, permettevano di intercettare e bloccare l'eventuale sedimentazione o morchia, non perfettamente decantatasi nel fondo morto delle cisterne, bloccandone così il passaggio della stessa durante le erogazioni ai clienti;
11) che, nel caso specifico, i filtri posti sulle colonnine di erogazione, erano perfettamente funzionanti e presenti sulle stesse, pertanto, alcuna sedimentazione o contaminazione solida sarebbe potuta transitare durante l'erogazione di carburante ai clienti;
12) che l'idoneità del carburante erogato nel periodo di novembre 2019 dalla suddetta area di servizio era confermata, altresì, dall'unicità del reclamo avanzato dall', a fronte dei numerosi litri di carburante approvvigionati e regolarmente venduti;
13) che in tutto l'anno 2019 nessuna problematica relativa al carburante era stata rilevata presso l'area di servizio citata e che, dalle analisi delle suddette bolle di consegna relative in particolare ad agosto 2021 sul Punto Vendita indicato dall'attore, era emerso che veniva correttamente effettuata la prova della eventuale contaminazione del carburante sia prima che dopo lo scarico con l'apposita pasta rossa;
14) che l'attore sosteneva di aver effettuato un rifornimento il giorno 17/11/2019 presso il distributore di carburante sito in TE IL di proprietà della Q8, a seguito del quale il proprio veicolo avrebbe subito dei danni che venivano solo preventivati con un documento senza data cui non era mai seguita né la fattura di riparazione, né la fattura di noleggio auto sostitutiva, per cui – in difetto della prova di acquisto del carburante - non vi era alcuna prova certa del nesso causale tra un rifornimento specifico ed i danni attribuiti arbitrariamente al suddetto generico rifornimento;
15) che il lasso temporale intercorrente tra il generico e non provato riferimento del 17/11/2019 e i danni solo preventivati, aveva interrotto il nesso causale tra i suddetti eventi, in quanto nel suddetto frangente temporale, il veicolo avrebbe potuto aver eseguito altri rifornimenti o, comunque, aggravato i danni, avendo egli continuato a circolare, anche in considerazione della distanza che separava l'area di servizio sita in TE e la residenza dell'attore, di circa 400 km. Tanto eccepito, la convenuta ha così concluso: “
1. In via preliminare e pregiudiziale dichiarare l'incompetenza del
Tribunale adito in favore del Tribunale di MO luogo in cui è situato il distributore citato dall'attore e luogo in cui avrebbe eseguito il presunto rifornimento il giorno 19/11/2019 asserito contaminato o in alternativa quello di Roma, luogo in cui ha sede legale la Q8 ex art. 19 cpc ed ex art. 19 cpc;
2. Nel merito rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e soprattutto non provata in merito alla prova certa del nesso causale tra il generico e non provato rifornimento del
19/11/2019 ed i danni solo preventivati ed infine, rigettare la domanda attrice, in quanto assolutamente carente del nesso tra la condotta dell'odierna convenuta ed i danni asseriti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio in favore del sottoscritto avvocato anticipatario”. Controparte_
pur ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali ed espletamento delle prove orali. Terminata
l'istruttoria orale, la causa è stata quindi rinviata all'udienza del 17/06/2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, precisate le conclusioni, la stessa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusionali e di replica.
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L'attore ha agito in giudizio al fine di far dichiarare la responsabilità delle convenute Controparte_1
proprietaria del distributore e produttrice / fornitrice del gasolio, e della
[...] Controparte_2
, gestore del distributore, in relazione ai danni derivati alla propria autovettura da un
[...] rifornimento di carburante c.d. “sporco”, in quanto contenente acqua, effettuato in data 17/11/2019 presso una stazione di servizio sita in TE IL.
La società dal canto suo, ha chiesto il rigetto della domanda attrice Controparte_1 deducendo: la mancata prova del nesso casuale tra i danni asseritamente affermati ed il presunto – non provato – rifornimento che l'attore asserisce di aver effettuato presso la stazione di servizio erogatrice di carburante;
l'assenza di altri reclami in relazione ai rifornimenti eseguiti da altri utenti nei giorni antecedenti e successivi al rifornimento effettuato dall'attore; la mancata rilevazione, nei sistemi di controllo funzionanti, di presenza di acqua nelle cisterne dell'area di servizio.
In punto di diritto, ai sensi del codice del consumo (non emergendo dalle risultanze in atti elementi per escludere che l'attore abbia fruito della fornitura di carburante per cui è causa in qualità di consumatore),
l'automobilista va considerato, a tutti gli effetti, un consumatore;
conseguentemente, il rifornimento di gasolio oggetto del giudizio va qualificato quale contratto di vendita di beni di consumo.
Ne deriva che il gestore della pompa di benzina ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita ed è responsabile nei confronti del consumatore stesso per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene (nel caso specifico, il gasolio). In tale ottica, deve precisamente ritenersi applicabile l'art. 130 del Codice del Consumo, in forza del quale il venditore è responsabile nei confronti dell'acquirente/consumatore se, in difformità rispetto agli obblighi derivanti dal contratto, il bene di consumo consegnato non è conforme rispetto a quello previsto nel contratto medesimo.
Ciò posto in punto di diritto, va preliminarmente rilevata l'infondatezza della sollevata eccezione di incompetenza territoriale sia in favore del Tribunale di MO - luogo ove è situato il distributore in cui è avvenuto il rifornimento – che, nell'alternativa indicata dalla convenuta, in favore di quello di Roma - luogo in cui ha sede legale la Q8 art. 19 c.p.c.
È appena il caso di rammentare, invero, che, ogni qual volta una persona fisica conclude un contratto con una azienda o un professionista per scopi estranei alla propria attività lavorativa viene definito “consumatore”
e che, qualora dovesse sorgere una causa tra le parti, il giudice competente è quello del luogo di residenza del consumatore e non quello della sede dell'impresa/professionista (art. 33 Cod. Cons.). Ciò in deroga alle norme generali che prevedono, invece, come luogo di competenza, la residenza del convenuto (ossia chi viene chiamato in giudizio) o, in alternativa, il luogo ove è stato concluso il contratto o, in ultimo, il luogo dove deve essere eseguita la prestazione.
Tanto dedotto in via preliminare, la domanda di parte attrice è fondata e meritevole di accoglimento per i motivi di cui appresso.
Dalle risultanze documentali e processuali in atti, infatti, è emerso che:
a) in data 17/11/2019 l'attore, proprietario dell'autoveicolo BMW 520D come meglio specificato in atti, ha effettuato un rifornimento di gasolio presso la pompa erogatrice gestita dalla convenuta Controparte_2
(cfr. sul punto anche le deposizioni dei testi e );
[...] Tes_1 Testimone_2
b) subito dopo la ripartenza il motore del predetto autoveicolo ha palesato anomalie consistite in calo di potenza e perdita di colpi (cfr. sul punto la deposizione dei suddetti testi e ); Tes_1 Testimone_2
c) all'esito di controlli fatti effettuare dall'attore presso service autorizzato BMW di MO (AutoClub
S.p.A.), i tecnici all'uopo intervenuti hanno individuato, quale causa dei problemi di alimentazione sopra descritti, la presenza di acqua e di impurità nel carburante, con conseguente anomalia sull'impianto di alimentazione del carburante e necessità di sostituzione dell'impianto di alimentazione completo (cfr. Co dichiarazione del teste responsabile Service utoclub MO); Testimone_3
d) nella stessa data del 17/11/2019 (o, comunque, in data immediatamente precedente) altri utenti, dopo avere effettuato il rifornimento presso la medesima pompa di erogazione gestita dalla convenuta, hanno registrato nei rispettivi autoveicoli problemi al motore ricollegati alla rinvenuta presenza di acqua ed impurità nel carburante (cfr. le deposizioni dei testi e ). Tes_1 Testimone_2
Orbene, la convenuta sul punto ha dedotto di essere estranea a qualsiasi Controparte_1 addebito di responsabilità atteso che sia alla data dell'approvvigionamento del 14 novembre che a quella del 18 novembre 2019, dalle bolle di consegna precedenti e successive al rifornimento indicato dall'attore, non era emersa alcuna problematica relativa al carburante rifornito, anzi, tutti i documenti suddetti, confermavano l'assoluta regolarità degli scarichi e la normalità delle conseguenti vendite in quanto il personale preposto, nel procedere alla rilevazione dei livelli di carburante nei serbatoi del punto vendita ed alla lettura dei contatori erogatori, non aveva segnalato la presenza di acqua né prima né dopo lo scarico del carburante (cfr. doc. n. 1 allegato al fascicolo di parte) .
Orbene, aldilà di quanto dedotto dalla convenuta deve rilevarsi come le Controparte_1 suddette risultanze costituiscano elementi probatori tutti convergenti nel senso di fondare la responsabilità contrattuale del gestore del distributore del carburante ( ), tenuto a garantire che Controparte_2
l'oggetto della vendita (id est il carburante fornito) sia idoneo all'utilizzo e non presenti impurità o sostanze o liquidi estranei e la responsabilità extracontrattuale della compagnia petrolifera Controparte_1
, in qualità di fornitore del carburante (cfr. inter alia, Tribunale Lucca, sent. n. 283/2024 e Tribunale
[...]
Bergamo, sent. n. 2440/2023), gravando in entrambi i casi sul danneggiato l'onere di provare la fonte dell'obbligazione risarcitoria e il danno subito. Contrariamente, al convenuto spetta di provare l'esatto adempimento della prestazione oppure l'inadempimento per causa a lui non imputabile.
Ciò posto, l'attore ha assolto all'onere probatorio su di esso incombente. È stato, infatti, acclarato che la vettura di proprietà dell'attore ha effettuato il rifornimento di carburante presso le pompe erogatrici gestite dalla convenuta di e che, subito dopo tale operazione, il motore della vettura ha Controparte_2 CP_2 presentato problemi ed anomalie di alimentazione;
che analogo inconveniente si è verificato anche ad altri utenti che, al pari dell'attore, hanno effettuato il rifornimento presso lo stesso distributore. Inoltre, anche in sede di riparazione del veicolo, è risultata confermata la presenza di acqua nel carburante. Non appare revocabile in dubbio che tali oggettive evidenze delineino un'inequivocabile duplice responsabilità di natura contrattuale per il gestore ed extracontrattuale per il fornitore, riguardante la qualità della merce venduta, con conseguente accollo ad entrambi i soggetti di tutti i danni provocati dalla inadeguatezza del bene venduto.
Insomma, alla luce delle considerazioni appena effettuate e ribadite le convergenti risultanze istruttorie sopra indicate sub lettere da a) a d), appare accertata la responsabilità extracontrattuale dell'intermediario e contrattuale del produttore, a garantire all'utente la fornitura di un prodotto adeguato ed idoneo all'uso (se del caso, anche attraverso ogni debita e costante attività di ispezione e controllo manutentivo degli impianti e della relativa funzionalità).
Va ritenuto, dunque, assolto, da parte dell'attore, l'onere probatorio in merito al nesso eziologico tra rifornimento di carburante del 17/11/2019 e i danni riportati dall'autovettura di proprietà. Va anche riconosciuto all'attore di aver assolto all'onere di dimostrare la consistenza dei danni, la cui quantificazione, riportata dalla fattura di riparazione, va ritenuta congrua ed adeguata, al pari della spesa sostenuta per il noleggio di altra autovettura (cfr. doc.ti del fascicolo parte attrice n.
8 - preventivo Autoclub S.p.A.; n.
9 - fattura Autoclub S.p.A. del 6/12/2019; n. 10 - contratto di noleggio N.S.N. S.r.l. del 18/11/2019; n. 11 - fattura N.S.N. S.r.l. del 3/12/2019; copia bonifico pagamento fattura riparazione del 3/12/2019 allegata dalla difesa attorea con la II^ memoria ex art. 183 c.p.c.).
Tenuto conto quanto sopra, la domanda dell'attore va accolta e le parti convenute vanno condannate al risarcimento dei danni dallo stesso subiti, quantificati come in atto di citazione, in quanto suffragati da documentazione idonea.
Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, sulla domanda in epigrafe indicata, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione respinta, così provvede:
1) Accerta e dichiara la responsabilità contrattuale della convenuta ed Controparte_2 extracontrattuale della nelle qualità indicate in epigrafe, per i danni Controparte_1 occorsi all'attore e per cui è causa;
2) per l'effetto, condanna le convenute, in solido, al pagamento, in favore dell'attore dell'importo di euro di euro 7.731,74, di cui euro 85,39 quale corrispettivo del prezzo del gasolio contaminato per cui è causa ed euro 6.566,65 a titolo di risarcimento di tutti danni subiti all'autovettura BMW di sua proprietà ed euro 1.079,70 per il costo di noleggio di un'auto sostitutiva, oltre interessi legali dalla data del sinistro al saldo;
3) condanna le convenute, in solido, alla rifusione, in favore dell'attore, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e oltre Iva e C.p.a., se dovute come per legge.
Così è deciso in Teramo il 20/11/2025
Il Giudice
Dott. Antonio Converti