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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/06/2025, n. 1552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1552 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata – seconda sezione civile - riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: Dott. Francesco Coppola presidente Dott.ssa Luisa Zicari giudice Dott.ssa Cristina Longo giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 1764-1/2022 R.G. avente ad oggetto: querela di falso proposta in corso di causa TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura speciale rilasciata Parte_1 in calce all'atto di proposizione della querela, dall'avvocato Giovanni Visco presso il cui studio elettivamente domicilia in Vico Equense (NA) alla Piazza Umberto I n.18
[...]
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Luigi Barone presso il cui studio eletti- vamente domicilia in Napoli alla Piazza Matteotti 2, presso la
[...]
Controparte_2
[...]
[...]
presso la Procura della Repubblica in sede
[...]
INTERVENTORE EX LEGE
******* CONCLUSIONI: All'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 22 maggio 2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, le quali si sono riportate ai propri atti e scritti difensivi, il giudice istruttore ha riservato la causa in decisione al collegio. Il P.M. in data 10.6.2025 ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La causa viene alla decisione del collegio per la sola questione relativa alla querela di falso, promossa in via incidentale nell'ambito del procedimento n.
1 1764/2022 avente ad oggetto la restituzione delle somme depositate dall'attrice sul libretto postale n. 24262896, cointestato con Parte_1 la defunta madre , spettanti di diritto alla medesima quale Persona_1 cointestataria per la metà ed in quota nell'altra metà, stante il decesso dell' A tal fine ha esposto che i documenti di prelievo e versamento sul Per_1 libretto in questione recavano delle firme che, non essendo a lei riconducibile né alla defunta madre, erano da ritenersi false;
pertanto, ha proposto la quere- la di falso avverso tali documenti, dei quali ha disconosciuto la paternità.
1.1. Preliminarmente deve essere affermata l'ammissibilità della querela in esame, ai sensi dell'art 221 c.p.c., essendo stata proposta in corso di causa dal querelante a mezzo del procuratore al quale è stata conferita procura speciale in tal senso.
1.2. Sempre in limine litis, ritiene il collegio di sottolineare la rilevanza dei documenti impugnati di falso rispetto al giudizio principale nel quale la pre- sente querela incidentale si innesta, trattandosi della supposta non autenticità delle sottoscrizioni apposte da nonché della stessa attrice Persona_1 in calce ai documenti di prelievo e versamento, sul libretto postale n. Pt_1
24262896 intestato alle medesime, delle somme di cui si richiede nel giudizio principale la restituzione. La convenuta società del giudizio principale, odierna querelata, ovverosia ha dichiarato di volersi avvalere dei documenti oggetto di Controparte_1 querela.
2. La querela di falso, ai sensi dell'art. 221 c.p.c., può essere proposta, in via principale quanto in corso di causa, in qualsiasi stato e grado del giudizio, con la sola precisazione che la relativa istanza, in primo o in secondo grado, deve comunque intervenire prima della rimessione della causa in decisione, ossia entro l'udienza di precisazione delle conclusioni (cfr. Cass. civ., sezione I, sentenza n. 1870 del 1.2.2016). La querelante ha allegato la falsità delle sottoscrizioni appo- Parte_1 ste a nome di e sui documenti di prelie- Persona_1 Parte_1 vo/versamento eseguiti sul libretto postale n. 24262896 acceso presso la Posta Italiane Spa filiale di Monticchio nel Comune di Massa Lubrense, for- nendo quale documento di comparazione lo specimen denominato “Ch7” con le firme in originale apposte al momento dell'apertura del libretto postale.
2.1. Oggetto del presente giudizio per querela di falso sono, pertanto, le sud- dette firme apposte sulle ricevute di prelievo e versamento sul libretto postale n. 24262896 acceso presso la filiale di Monticchio nel Comune di Massa Lu- brense cointestato a e ad , sottoscritte tra gli Parte_1 Persona_1
2 anni 2012 e 2014. Nello specifico trattasi di n. 44 distinte di prelievo postale, di cui 14 risultano essere firmate a nome apparente 23 Parte_1 sottoscritte a nome apparente , e 7 sono sprovviste di firma. Persona_1
Alcune distinte sono firmate su ambo i lati del foglio. Le firme totali sono 58, di cui 14 vergate ad apparente nome e 44 ad apparente Parte_1 nome : falsità dedotta sotto il profilo dell'apocrifia, ovverosia Persona_1 della non autenticità della sottoscrizione a questi riferita.
2.2. La querela è fondata e va accolta. Nel corso del giudizio il giudice istruttore ha ritenuto opportuno espletare una c.t.u. grafologica, al fine di valutare la veridicità di quanto sostenuto da parte attrice. La relazione di c.t.u., a firma della dottoressa , svolta con moti- Persona_2 vazione convincente e pienamente condivisibile, dalla quale il tribunale non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato utilizzando un'adeguata strumentazione otti- ca, in continua aderenza ai documenti agli atti e che, pertanto, può essere posta a fondamento della decisione, ha posto in luce la non riconducibilità all'autografia della querelante e della defunta madre con grado Pt_1 Per_1 di alta probabilità delle sottoscrizioni di cui si discorre, da considerarsi, dun- que, non autentiche. In particolare, l'ausiliaria, procedendo all'attento esame dei documenti oggetto della presente querela di falso ed, in particolare, al confronto delle sottoscri- zioni ivi apposte con le firme comparative, ha evidenziato la presenza di nume- rose differenze strutturali, segnatamente sottolineando come in relazione alla firma siano osservabili divergenze nella morfodinamica esecutiva tra la grafia delle firme in verifica e quella autografa tanto dell'attrice, odierna querelante, (“Gli elementi grafici riscontrati nelle scritture a confronto, di Parte_1 alto valore probatorio, non coincidono in nessun parametro analizzato. Non corrisponde la dimensione, diversa è l'inclinazione degli assi di scrittura, diffe- rente è la direzione del moto scrivente, opposta è la forma in tutte le sue caratte- ristiche, non coincide la modalità di legamento delle lettere, diversa è la velocità di esecuzione del moto scrivente. Non corrispondono pressione e tratto, che sono da annoverare tra gli elementi maggiormente identificativi e probanti in perizia, ed infine non coincidono i segni caratteristici o gesti fuggitivi, quei segni distintivi che contraddistinguono una persona dalle altre, permettendone il riconoscimen- to, perché inimitabili e sfuggenti al controllo della volontà”) quanto in relazione alla de cuius (“Nello specifico non vi è corrispondenza di calibro Persona_1 né di proporzione tra le zone di scrittura ed il loro orientamento all'interno dello
3 spazio grafico, non converge la direzione della grafia sia in presenza che in assenza del rigo di riferimento, diversa è l'inclinazione degli assi di scrittura. Non converge la forma/morfologia delle lettere, né la velocità motoria nell'esecuzione dei tratti. Differente risulta anche modalità coesiva tra le lettere. Diversi sono la pressione ed il tratto. Molteplici fattori emersi nelle particolarità grafiche e gesti fuggitivi sono diametralmente opposti, ma ciò che emerge ictu oculi è il maggior grado di evoluzione grafo-motoria presente nelle firme in verifi- ca e giammai nell'autografia della signora In grafologia vige una legge Per_1 di base (Caille 1975) secondo la quale “nei casi di modificazione volontaria naturale, uno scritto dal livello grafico basso può essere attribuito ad uno scri- vente che abbia un livello grafico elevato;
mentre in caso di dissimulazione volontaria uno scritto dal livello grafico elevato non può essere attribuito ad uno scrivente dal livello grafico modesto”. Nel caso di specie l'autore delle firme in verifica essendo in possesso di un livello grafico superiore rispetto alla signora
poteva imitare la grafia delle de cuis, lasciando “tracce” che non sono Per_1 sfuggite all'indagine effettuata, mentre la de cuius non sarebbe stata in grado di vergare le firme apposte a suo nome sulle ricevute di prelievo postali, perché ella era in possesso di un modesto livello grafico, appena elementare”) giungendo alla condivisibile conclusione che “Le sottoscrizioni apposte sui documenti di prelievo/versamento eseguiti sul libretto postale n. 24262896 acceso presso la Posta Italiane Spa filiale di Monticchio nel Comune di Massa Lubrense oggetto di indagine, non sono compatibili con il grafismo di e Persona_1 Per_3
e dunque le firme in questione sono apocrife”.
[...]
Alla stregua delle esposte considerazioni, la querela deve essere, pertanto, accolta.
2.3. Atteso l'accoglimento della proposta querela di falso, vanno anche adottati i provvedimenti di cui al secondo comma dell'art. 226 c.p.c., con la precisazio- ne che il richiamo che tale norma fa alle previsioni del codice di procedura penale, va inteso non più all'art. 480 dell'oramai abrogato codice, ma al novel- lato art. 537 c.p.p. Trattandosi di falsità relativa alle sottoscrizioni apposte in calce ai documenti di prelievo e versamento, sul libretto postale n. 24262896 intestato alle mede- sime, delle somme di cui si richiede nel giudizio principale la restituzione, va disposta, a cura della cancelleria, l'annotazione sull'originale dei documenti oggetto della presente querela di falso, depositati all'udienza del 16.01.2024, del fatto che ne è stata accertata la falsità delle indicate sottoscrizioni.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri medi
4 previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile, avendo riguardo al valore indeterminabile, tenuto conto del pregio delle difese, della natura della causa, della difficoltà dell'affare, del numero e della complessità delle que- stioni giuridiche e di fatto trattate (scaglione di riferimento, da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00: fase studio, euro 1.701,00; fase introduttiva, euro 1.204,00; fase istruttoria: euro 1.806,00; fase decisoria, euro 2.905,00). Sul punto va, invero chiarito che “il valore va parametro all'oggetto del giudi- zio di falso non al credito preteso in forza dei documenti querelati di falso” (cfr. Cass. III 23.6.2017 n. 15642). La querela di falso va annoverata tra i giudizi dal valore indeterminato dal momento che "la sentenza che decide sulla querela di falso non è una sentenza parziale (cioè non definitiva), ma rappre- senta l'epilogo di un procedimento che – pur se attivato in via incidentale – è comunque autonomo ed ha per oggetto l'accertamento della falsità o meno di un atto avente fede privilegiata. È dunque tale carattere di autonomia del procedimento per querela di falso ad impedire che, ai fini della determinazione del contributo unificato, si faccia riferimento al contenzioso che lo ha generato” (cfr. Cass. n. 12399/2007).
4. Una volta intervenuta la decisione del collegio in ordine alla querela di falso proposta in via incidentale, il giudizio sulla causa di merito, sospeso ex lege, deve riprendere e il giudice ha facoltà di disporne la sospensione solo se la sentenza sul falso venga impugnata ai sensi dell'art. 337 comma 2 c.p.c. (cfr. Cass. N. 12035/2017).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, definitivamente pro- nunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. accoglie la querela di falso proposta da e, per l'effetto, Parte_1 dichiara la falsità delle sottoscrizioni apposte da e dalla Parte_1 defunta madre in calce ai documenti di prelievo e versamen- Persona_1 to sul libretto postale n. 24262896 cointestato alle medesime;
B. ordina, subordinatamente al passaggio in giudicato della presente sentenza, l'annotazione a cura della cancelleria sugli originali dei predetti documenti, depositati all'udienza del 16.1.2024, del fatto che è stata accertata la falsità delle indicate sottoscrizioni, così come accertato con la presente sentenza, secondo le forme di cui all'art. 675 c.p.p.; C. condanna la querelata al pagamento in favore di delle Parte_1 spese del presente giudizio che si liquidano in euro 7.616,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e
5 c.p. a., se dovute, da distrarsi in favore dell'avvocato Giovanni Visco dichia- ratosi antistatario. Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 17 giugno 2025
il giudice estensore il presidente dott.ssa Cristina Longo dott. Francesco Coppola
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, rappresentata e difesa, giusta procura speciale rilasciata Parte_1 in calce all'atto di proposizione della querela, dall'avvocato Giovanni Visco presso il cui studio elettivamente domicilia in Vico Equense (NA) alla Piazza Umberto I n.18
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in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Luigi Barone presso il cui studio eletti- vamente domicilia in Napoli alla Piazza Matteotti 2, presso la
[...]
Controparte_2
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[...]
presso la Procura della Repubblica in sede
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INTERVENTORE EX LEGE
******* CONCLUSIONI: All'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 22 maggio 2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, le quali si sono riportate ai propri atti e scritti difensivi, il giudice istruttore ha riservato la causa in decisione al collegio. Il P.M. in data 10.6.2025 ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La causa viene alla decisione del collegio per la sola questione relativa alla querela di falso, promossa in via incidentale nell'ambito del procedimento n.
1 1764/2022 avente ad oggetto la restituzione delle somme depositate dall'attrice sul libretto postale n. 24262896, cointestato con Parte_1 la defunta madre , spettanti di diritto alla medesima quale Persona_1 cointestataria per la metà ed in quota nell'altra metà, stante il decesso dell' A tal fine ha esposto che i documenti di prelievo e versamento sul Per_1 libretto in questione recavano delle firme che, non essendo a lei riconducibile né alla defunta madre, erano da ritenersi false;
pertanto, ha proposto la quere- la di falso avverso tali documenti, dei quali ha disconosciuto la paternità.
1.1. Preliminarmente deve essere affermata l'ammissibilità della querela in esame, ai sensi dell'art 221 c.p.c., essendo stata proposta in corso di causa dal querelante a mezzo del procuratore al quale è stata conferita procura speciale in tal senso.
1.2. Sempre in limine litis, ritiene il collegio di sottolineare la rilevanza dei documenti impugnati di falso rispetto al giudizio principale nel quale la pre- sente querela incidentale si innesta, trattandosi della supposta non autenticità delle sottoscrizioni apposte da nonché della stessa attrice Persona_1 in calce ai documenti di prelievo e versamento, sul libretto postale n. Pt_1
24262896 intestato alle medesime, delle somme di cui si richiede nel giudizio principale la restituzione. La convenuta società del giudizio principale, odierna querelata, ovverosia ha dichiarato di volersi avvalere dei documenti oggetto di Controparte_1 querela.
2. La querela di falso, ai sensi dell'art. 221 c.p.c., può essere proposta, in via principale quanto in corso di causa, in qualsiasi stato e grado del giudizio, con la sola precisazione che la relativa istanza, in primo o in secondo grado, deve comunque intervenire prima della rimessione della causa in decisione, ossia entro l'udienza di precisazione delle conclusioni (cfr. Cass. civ., sezione I, sentenza n. 1870 del 1.2.2016). La querelante ha allegato la falsità delle sottoscrizioni appo- Parte_1 ste a nome di e sui documenti di prelie- Persona_1 Parte_1 vo/versamento eseguiti sul libretto postale n. 24262896 acceso presso la Posta Italiane Spa filiale di Monticchio nel Comune di Massa Lubrense, for- nendo quale documento di comparazione lo specimen denominato “Ch7” con le firme in originale apposte al momento dell'apertura del libretto postale.
2.1. Oggetto del presente giudizio per querela di falso sono, pertanto, le sud- dette firme apposte sulle ricevute di prelievo e versamento sul libretto postale n. 24262896 acceso presso la filiale di Monticchio nel Comune di Massa Lu- brense cointestato a e ad , sottoscritte tra gli Parte_1 Persona_1
2 anni 2012 e 2014. Nello specifico trattasi di n. 44 distinte di prelievo postale, di cui 14 risultano essere firmate a nome apparente 23 Parte_1 sottoscritte a nome apparente , e 7 sono sprovviste di firma. Persona_1
Alcune distinte sono firmate su ambo i lati del foglio. Le firme totali sono 58, di cui 14 vergate ad apparente nome e 44 ad apparente Parte_1 nome : falsità dedotta sotto il profilo dell'apocrifia, ovverosia Persona_1 della non autenticità della sottoscrizione a questi riferita.
2.2. La querela è fondata e va accolta. Nel corso del giudizio il giudice istruttore ha ritenuto opportuno espletare una c.t.u. grafologica, al fine di valutare la veridicità di quanto sostenuto da parte attrice. La relazione di c.t.u., a firma della dottoressa , svolta con moti- Persona_2 vazione convincente e pienamente condivisibile, dalla quale il tribunale non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato utilizzando un'adeguata strumentazione otti- ca, in continua aderenza ai documenti agli atti e che, pertanto, può essere posta a fondamento della decisione, ha posto in luce la non riconducibilità all'autografia della querelante e della defunta madre con grado Pt_1 Per_1 di alta probabilità delle sottoscrizioni di cui si discorre, da considerarsi, dun- que, non autentiche. In particolare, l'ausiliaria, procedendo all'attento esame dei documenti oggetto della presente querela di falso ed, in particolare, al confronto delle sottoscri- zioni ivi apposte con le firme comparative, ha evidenziato la presenza di nume- rose differenze strutturali, segnatamente sottolineando come in relazione alla firma siano osservabili divergenze nella morfodinamica esecutiva tra la grafia delle firme in verifica e quella autografa tanto dell'attrice, odierna querelante, (“Gli elementi grafici riscontrati nelle scritture a confronto, di Parte_1 alto valore probatorio, non coincidono in nessun parametro analizzato. Non corrisponde la dimensione, diversa è l'inclinazione degli assi di scrittura, diffe- rente è la direzione del moto scrivente, opposta è la forma in tutte le sue caratte- ristiche, non coincide la modalità di legamento delle lettere, diversa è la velocità di esecuzione del moto scrivente. Non corrispondono pressione e tratto, che sono da annoverare tra gli elementi maggiormente identificativi e probanti in perizia, ed infine non coincidono i segni caratteristici o gesti fuggitivi, quei segni distintivi che contraddistinguono una persona dalle altre, permettendone il riconoscimen- to, perché inimitabili e sfuggenti al controllo della volontà”) quanto in relazione alla de cuius (“Nello specifico non vi è corrispondenza di calibro Persona_1 né di proporzione tra le zone di scrittura ed il loro orientamento all'interno dello
3 spazio grafico, non converge la direzione della grafia sia in presenza che in assenza del rigo di riferimento, diversa è l'inclinazione degli assi di scrittura. Non converge la forma/morfologia delle lettere, né la velocità motoria nell'esecuzione dei tratti. Differente risulta anche modalità coesiva tra le lettere. Diversi sono la pressione ed il tratto. Molteplici fattori emersi nelle particolarità grafiche e gesti fuggitivi sono diametralmente opposti, ma ciò che emerge ictu oculi è il maggior grado di evoluzione grafo-motoria presente nelle firme in verifi- ca e giammai nell'autografia della signora In grafologia vige una legge Per_1 di base (Caille 1975) secondo la quale “nei casi di modificazione volontaria naturale, uno scritto dal livello grafico basso può essere attribuito ad uno scri- vente che abbia un livello grafico elevato;
mentre in caso di dissimulazione volontaria uno scritto dal livello grafico elevato non può essere attribuito ad uno scrivente dal livello grafico modesto”. Nel caso di specie l'autore delle firme in verifica essendo in possesso di un livello grafico superiore rispetto alla signora
poteva imitare la grafia delle de cuis, lasciando “tracce” che non sono Per_1 sfuggite all'indagine effettuata, mentre la de cuius non sarebbe stata in grado di vergare le firme apposte a suo nome sulle ricevute di prelievo postali, perché ella era in possesso di un modesto livello grafico, appena elementare”) giungendo alla condivisibile conclusione che “Le sottoscrizioni apposte sui documenti di prelievo/versamento eseguiti sul libretto postale n. 24262896 acceso presso la Posta Italiane Spa filiale di Monticchio nel Comune di Massa Lubrense oggetto di indagine, non sono compatibili con il grafismo di e Persona_1 Per_3
e dunque le firme in questione sono apocrife”.
[...]
Alla stregua delle esposte considerazioni, la querela deve essere, pertanto, accolta.
2.3. Atteso l'accoglimento della proposta querela di falso, vanno anche adottati i provvedimenti di cui al secondo comma dell'art. 226 c.p.c., con la precisazio- ne che il richiamo che tale norma fa alle previsioni del codice di procedura penale, va inteso non più all'art. 480 dell'oramai abrogato codice, ma al novel- lato art. 537 c.p.p. Trattandosi di falsità relativa alle sottoscrizioni apposte in calce ai documenti di prelievo e versamento, sul libretto postale n. 24262896 intestato alle mede- sime, delle somme di cui si richiede nel giudizio principale la restituzione, va disposta, a cura della cancelleria, l'annotazione sull'originale dei documenti oggetto della presente querela di falso, depositati all'udienza del 16.01.2024, del fatto che ne è stata accertata la falsità delle indicate sottoscrizioni.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri medi
4 previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile, avendo riguardo al valore indeterminabile, tenuto conto del pregio delle difese, della natura della causa, della difficoltà dell'affare, del numero e della complessità delle que- stioni giuridiche e di fatto trattate (scaglione di riferimento, da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00: fase studio, euro 1.701,00; fase introduttiva, euro 1.204,00; fase istruttoria: euro 1.806,00; fase decisoria, euro 2.905,00). Sul punto va, invero chiarito che “il valore va parametro all'oggetto del giudi- zio di falso non al credito preteso in forza dei documenti querelati di falso” (cfr. Cass. III 23.6.2017 n. 15642). La querela di falso va annoverata tra i giudizi dal valore indeterminato dal momento che "la sentenza che decide sulla querela di falso non è una sentenza parziale (cioè non definitiva), ma rappre- senta l'epilogo di un procedimento che – pur se attivato in via incidentale – è comunque autonomo ed ha per oggetto l'accertamento della falsità o meno di un atto avente fede privilegiata. È dunque tale carattere di autonomia del procedimento per querela di falso ad impedire che, ai fini della determinazione del contributo unificato, si faccia riferimento al contenzioso che lo ha generato” (cfr. Cass. n. 12399/2007).
4. Una volta intervenuta la decisione del collegio in ordine alla querela di falso proposta in via incidentale, il giudizio sulla causa di merito, sospeso ex lege, deve riprendere e il giudice ha facoltà di disporne la sospensione solo se la sentenza sul falso venga impugnata ai sensi dell'art. 337 comma 2 c.p.c. (cfr. Cass. N. 12035/2017).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, definitivamente pro- nunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. accoglie la querela di falso proposta da e, per l'effetto, Parte_1 dichiara la falsità delle sottoscrizioni apposte da e dalla Parte_1 defunta madre in calce ai documenti di prelievo e versamen- Persona_1 to sul libretto postale n. 24262896 cointestato alle medesime;
B. ordina, subordinatamente al passaggio in giudicato della presente sentenza, l'annotazione a cura della cancelleria sugli originali dei predetti documenti, depositati all'udienza del 16.1.2024, del fatto che è stata accertata la falsità delle indicate sottoscrizioni, così come accertato con la presente sentenza, secondo le forme di cui all'art. 675 c.p.p.; C. condanna la querelata al pagamento in favore di delle Parte_1 spese del presente giudizio che si liquidano in euro 7.616,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e
5 c.p. a., se dovute, da distrarsi in favore dell'avvocato Giovanni Visco dichia- ratosi antistatario. Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 17 giugno 2025
il giudice estensore il presidente dott.ssa Cristina Longo dott. Francesco Coppola
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