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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 25/04/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Dott. Barbara EL Bono Presidente rel.
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 502/2023 R.G.A.C., promossa da
, quale erede di , rappresentata e Parte_1 Persona_1
difesa dall'Avv. Mirta Giardini;
APPELLANTE
Contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Cappuccilli;
APPELLATO per la riforma della sentenza n. 453/2023 emessa dal Tribunale di Pescara in data 27 marzo 2023.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 453/2023 emessa in data 27 marzo 2023 il Tribunale di Pescara decideva in merito a opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore della Banca nei confronti dell'appellante – opponente quale fideiussore della il Parte_2
pagamento della somma di euro 231.653,72. Il Tribunale rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al rimborso delle spese di lite sostenute dalla controparte.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello EL PR e si costituiva in Pt_1
giudizio resistendo alla impugnazione la controparte.
Nelle more le parti depositavano con note di udienza la rinuncia agli atti dell'appellante in data 28 marzo 2025 e l'accettazione di controparte con atto del 14 aprile 2025, dando atto di aver transatto la controversia, chiedendo che le spese di lite venissero compensate.
La causa veniva trattenuta in decisione, all'esito dell'udienza sostituita da note di trattazione fino alla data del 22 aprile 2025.
Questa Corte ritiene che l'istanza delle parti debba essere accolta, stante la volontà di rinunciare agli atti, con accettazione espressa delle parti.
Va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., applicabile anche al giudizio di appello in forza del richiamo alle norme regolatrici del giudizio di primo grado contenuto nell'art. 359 c.p.c.
Le spese vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, erede di EL PR , contro la sentenza n. Parte_1 Per_1
453/2023 emessa dal Tribunale di Pescara in data 27 marzo 2023, nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, così Controparte_1
provvede:
• Dichiara l'estinzione del giudizio;
• Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 23 aprile 2025 su relazione della
Dott. Barbara EL Bono.
La Presidente est.
Barbara EL Bono
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