Articolo 7 della Legge 26 febbraio 1957, n. 95
Articolo 6Articolo 8
Versione
9 aprile 1957
Art. 7.
Come speciale agevolazione per il traffico internazionale sono ammessi alla importazione temporanea i recipienti nuovi, di qualsiasi materia c tipo, interni ed esterni, per essere riempiti di prodotti da esportare.
La riesportazione dovra' avvenire entro sei mesi dalla importazione temporanea.
Entrata in vigore il 9 aprile 1957