Art. 7.
Come speciale agevolazione per il traffico internazionale sono ammessi alla importazione temporanea i recipienti nuovi, di qualsiasi materia c tipo, interni ed esterni, per essere riempiti di prodotti da esportare.
La riesportazione dovra' avvenire entro sei mesi dalla importazione temporanea.
Come speciale agevolazione per il traffico internazionale sono ammessi alla importazione temporanea i recipienti nuovi, di qualsiasi materia c tipo, interni ed esterni, per essere riempiti di prodotti da esportare.
La riesportazione dovra' avvenire entro sei mesi dalla importazione temporanea.