Sentenza 19 marzo 2009
Massime • 1
L'esercizio della violenza o della minaccia nei confronti della vittima non è evento necessario all'integrazione del reato di induzione alla prostituzione minorile che può essere commesso, a differenza del reato di violenza sessuale, anche solo con un'attività di persuasione ad acconsentire agli atti sessuali.
Commentario • 1
- 1. Art. 600-bis - Prostituzione minorile (1)https://www.filodiritto.com/
1. È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. (1) Articolo aggiunto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/03/2009, n. 21181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21181 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 19/03/2009
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 00658
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 043794/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) P.C. N. IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 20/10/2008 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORDOVA AGOSTINO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Passacantando Guglielmo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 20.10.2008 la Corte d'appello di Torino confermava quella emessa ex art. 422 c.p.p. dal G.i.p. di Torino con cui P. C. era stato condannato alla pena di quattro mesi di reclusione ed Euro 2.000 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. e 56 c.p., art. 600 bis c.p., commi 2 e 3 per avere al fine di commettere abusi sessuali su P.S., minore degli anni 16, dopo avergli offerto un passaggio in macchina, tentato di indurlo a prostituirsi per 50,00-100,00 Euro, e per avere poi tentato in altri occasionale incontri di avvicinarlo.
Motivava come segue in relazione ai rispettivi motivi d'impugnazione:
1) l'incontro era stato occasionale ed il ragazzo gli era sconosciuto;
2) lo aveva informato che vi erano sale cinematografiche dove proiettavano film pornografici e facevano entrare anche minori di anni 15; che egli faceva "strani massaggi" e che era disponibile a farli anche a lui;
gli aveva offerto la somma di cui sopra perché gli facesse una "sega": ma il ragazzo aveva rifiutato ed aveva chiesto ed ottenuto di andarsene;
3) in tre successive occasioni aveva tentato di avvicinarlo;
4) il G.i.p. aveva ritenuto che solo il primo episodio costituisse il reato contestato, e non anche i successivi, pur essendo significativi sotto profilo probatorio;
5) aveva eccepito la difesa che il fatto non integrava il reato contestato, trattandosi di comportamento equivoco ed inidoneo ai fini sessuali, in quanto l'offerta del denaro era generica e non necessariamente riferibile all'imputato ("se ti dessero 50/100 Euro lo faresti .."): al massimo ciò sarebbe stata una desistenza volontaria;
6) il P. aveva ammesso di avere pronunziato frasi sconvenienti ed inopportune quanto al cinema a luci rosse, e aveva sostenuto di non ricordare l'offerta per la masturbazione, escludendo qualsiasi riferimento agli "strani massaggi";
7) il complesso delle frasi pronunziate in stretta connessione, e per di più in ambiente circoscritto, cioè dentro la vettura, configurava gli estremi del reato di cui agli artt. 56 e 600 bis c.p., trattandosi del tentativo di compiere atti sessuali in cambio di denaro, pur senza violenza o minaccia: ed esso era evidentemente riferibile all'imputato, che aveva offerto "strani massaggi";
8) l'art. 600 bis c.p., comma 2 delinea il compimento di atti sessuali con un minorenne consenziente con la prospettazione di un corrispettivo in denaro o altra utilità: e l'offerta o proposta era una condizione imprescindibile per l'accettazione, e, per di più, con riferimento ad una somma di denaro mercanteggiabile;
9) il rifiuto del ragazzo non bastò a far desistere il P., ed egli non desistette volontariamente dal proposito, ma lo fece per il netto rifiuto del minore;
10) per la persistenza dell'imputato nel suo corteggiamento e per l'età del minore il reato era di notevole gravità, donde la conferma della pena.
Proponeva ricorso il difensore, deducendo quanto segue:
a) l'imputato aveva ammesso esclusivamente il riferimento ai film pornografici;
b) comunque, quanto alla somma offerta, non avrebbe fatto riferimento a sè stesso, ma a chi gli avesse offerto tale somma ("se ti dessero");
c) il fatto che il minore si trovasse in macchina con il P. non incideva sulla sua autodeterminazione;
d) comunque, egli era talmente determinato da costringere il P. a desistere dal preteso tentativo;
e) nei tre incontri successivi non tentò il benché minimo approccio;
f) egli nell'interrogatorio ammise solo discorsi di sesso, ma anche di scuola e di altri argomenti;
g) al massimo sussisterebbe l'ipotesi di cui all'art. 660 c.p., che avrebbe solo comportato che il ragazzo si sentisse seccato ed Impaurito: quindi, il reato oblazionabile di molestia sessuale, come già rappresentato in sede d'appello.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'impugnata sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte che l'art. 600 bis c.p. punisce chiunque induce alla prostituzione un minore degli anni 18 o compie con esso atti sessuali, reato aggravato se, come nella specie, il minore è di età inferiore agli anni 16: quindi, a differenza dell'art. 609 bis c.p., non è necessaria la violenza o minaccia, essendo sufficiente l'induzione a che il minore acconsenta a tali atti.
E che il P. tentasse di convincere il ragazzo a prestazioni sessuali discende inequivocabilmente dal genere delle implicite offerte descritte in punto di fatto e dai successivi tentativi di avvicinamento, non avendo senso che l'imputato facesse discorsi del genere con uno sconosciuto, cui aveva offerto un passaggio in macchina: ed, ove così non fosse, non si spiegherebbe il motivo per cui il Pu. gli aveva chiesto di fermarsi e si era allontanato, e poi lo aveva denunziato.
È poi contraddittoria la prospettata ipotesi di cui all'art. 660 c.p., atteso che in tanto avrebbe molestato il ragazzo in quanto gli aveva fatto offerte sessuali, donde l'assorbente reato contestato. Ne consegue la coerenza logico-giuridica della sentenza impugnata, per cui il ricorso va rigettato come da dispositivo.
Il dispositivo va successivamente integrato, non essendo stata inserita per mero errore materiale la disposizione che in caso di diffusione vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi di Pu.St..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2009