Cass. pen., sez. III, sentenza 19/03/2009, n. 21181
CASS
Sentenza 19 marzo 2009

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Massime1

L'esercizio della violenza o della minaccia nei confronti della vittima non è evento necessario all'integrazione del reato di induzione alla prostituzione minorile che può essere commesso, a differenza del reato di violenza sessuale, anche solo con un'attività di persuasione ad acconsentire agli atti sessuali.

Commentario1

  • 1Art. 600-bis - Prostituzione minorile (1)
    https://www.filodiritto.com/

    1. È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. (1) Articolo aggiunto …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 19/03/2009, n. 21181
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21181
Data del deposito : 19 marzo 2009

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