Decreto presidenziale 11 luglio 2025
Ordinanza cautelare 24 luglio 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 17/12/2025, n. 2073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 2073 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02073/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01964/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1964 del 2025, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, nella qualità di rappresentanti legali del minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Isetta Barsanti Mauceri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Liceo Scientifico Galileo Galilei di Siena, Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento,
della comunicazione datata -OMISSIS- indirizzata ad -OMISSIS- – priva di Protocollo- di non ammissione alla classe successiva;
della votazione di cinque (5) in condotta attribuita al figlio dei ricorrenti dal Consiglio di Classe della classe -OMISSIS- del Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” all’esito dello scrutinio finale svoltosi in data -OMISSIS-;
dell’asserita conseguente valutazione di non ammissione alla classe successiva del figlio dei ricorrenti, deliberata a maggioranza dei docenti componenti del Consiglio di Classe della Classe -OMISSIS- del Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” di Siena (con tre voti contrari) all’esito dello scrutinio del -OMISSIS-;
del verbale dello scrutinio finale del -OMISSIS- della classe -OMISSIS- del Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” di Siena, nella parte in cui al figlio dei ricorrenti è stata attribuita la votazione del cinque in condotta e per l’effetto deliberata la non ammissione alla classe successiva;
del verbale della seduta del Consiglio di classe della classe -OMISSIS- di revisione dello scrutinio finale del -OMISSIS- della classe -OMISSIS- del Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” di Siena, nella parte in cui ha confermato l’attribuzione del cinque in condotta e la non ammissione del figlio dei ricorrenti alla classe successiva;
-di ogni atto non conosciuto né comunicato pregiudizievole degli interessi dell’allievo -OMISSIS-, figlio dei ricorrenti;
di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, noto od ignoto, comunque lesivo dell’interesse dei ricorrenti nella loro spiegata qualità.
e per la declaratoria di nullità degli atti impugnati e conseguente ammissione del figlio dei ricorrenti alla classe -OMISSIS- del Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” di Siena.
e comunque per la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento dei danni patiti e patendi dal figlio dei ricorrenti che saranno documentati in corso di causa e che possono essere quantificati da codesto Ecc.mo TAR in via equitativa con riferimento al fatto che in difetto di ammissione alla -OMISSIS- il minore perderebbe un anno scolastico con ritardo di almeno un anno nella propria carriera professionale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e del Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2025 il dott. AN TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I sopra citati ricorrenti, in quanto genitori del proprio figlio minore, hanno impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati con i quali il Consiglio di Classe del Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei di Siena ha disposto la non ammissione alla classe successiva (sarebbe il -OMISSIS-), conseguente all’attribuzione all’alunno della votazione di cinque in condotta.
Il sopra citato minore risultava iscritto, nell’anno scolastico -OMISSIS-, alla classe -OMISSIS- del Liceo Scientifico “Galileo Galilei di Siena” e si rendeva corresponsabile, unitamente ad altri due compagni di classe, di un furto ai danni di un’allieva di un’altra classe.
L’episodio vedeva il figlio dei ricorrenti coinvolto nella misura in cui il medesimo assisteva al fatto insieme ad un altro compagno restando fuori dalla porta, mentre al suo interno, l’autore materiale del gesto si impossessava di una somma di denaro, poi restituita.
In realtà gli episodi, sarebbero stati più di uno, ma il figlio dei ricorrenti si era assunto la responsabilità di aver fatto parte ad uno solo di essi, stando sulla porta mentre il compagno sottraeva la somma di denaro.
Il -OMISSIS-, i ricorrenti, all’esito dello scrutinio dell’-OMISSIS-, ricevevano una comunicazione, non protocollata con all’oggetto: “ esito di mancata ammissione alla classe successiva” laddove si affermava “ che il Consiglio di Classe, riunito in seduta di scrutinio, vista la natura delle carenze rilevate nella preparazione di -OMISSIS- e riportate di seguito, ha deliberato la sua non ammissione alla classe successiva ”.
Contrariamente a quanto contenuto in detta nota i voti attribuiti al ricorrente erano tutti ben oltre la sufficienza, circostanza che determinava i ricorrenti a richiedere l’accesso al verbale del Consiglio di classe e dei chiarimenti, in ragione dell’asserita assenza di motivazione e della contraddittorietà della stessa.
Acquisito il verbale dello scrutinio si evinceva come i docenti della classe avessero verificato che la disciplina di “Fisica”, per la quale l’allievo aveva qualche lacuna, era stata recuperata con esito positivo, mentre con riferimento agli episodi contestati si era ritenuto di assegnare il voto di cinque in condotta.
Detta valutazione era stata adottata a maggioranza (con tre contrari) ritenendo che “ il consiglio di classe delibera il voto di condotta inferiore a sei decimi (5) in quanto episodi di notevole gravità individuati a seguito di una istruttoria da parte della scuola e confermati durante un Consiglio di Classe straordinario (verbale -OMISSIS-), inducono il Consiglio in questa direzione dopo ampia discussione e riflessione sui fatti.
Nello stesso verbale si sanciva la non ammissione del ricorrente alla classe successiva per valutazione inferiore a sei decimi “in ottemperanza alla L. 150 dell’1/10/2024 ”.
I ricorrenti chiedevano che in via di autotutela fosse annullato il giudizio di non ammissione, ma il successivo -OMISSIS- il Consiglio di Classe si riuniva nuovamente e confermava quanto in precedenza statuito “ non ritenendo che siano emersi elementi nuovi tali da revisionare l’esito della delibera dello scrutinio finale del -OMISSIS-, e in ottemperanza alla legge 150 ottobre 2024, conferma la delibera assunta in tale data con la maggioranza ivi indicata ”.
Nell’impugnare i provvedimenti sopra citati si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:
1. violazione dell’art. 4 dello statuto degli studenti (dpr n. 249 del 24.06.1998), in quanto in violazione delle disposizioni vigenti l’alunno non era risultato destinatario di alcuna sanzione disciplinare;
2. la violazione ed errata applicazione della l. n. 150/2024 e del principio tempus regit actum anche con riferimento all’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, in quanto le disposizioni contenute nella L. 150/2024 e relative alla valutazione del voto di condotta non sarebbero ancora in vigore.
Si è costituito il Ministero dell'Istruzione e del Merito, depositando la documentazione relativa alla fattispecie in esame, unitamente ad una nota del Liceo Scientifico Galileo Galilei, mentre si è costituito solo formalmente il Ministero della Salute.
A seguito della camera di consiglio del 24 luglio 2025 e con ordinanza n. 437/2025 questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare.
All’udienza del 27 novembre 2025, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va accolto.
1.1 Come si è avuto modo di anticipare, dagli atti depositati è possibile evincere che il voto di cinque in condotta è stato attribuito in conseguenza della partecipazione ad un episodio di un furto, che il figlio dei ricorrenti aveva ammesso di aver commesso con altri coetanei e, ancora, sul presupposto che tale decisione fosse da adottarsi in applicazione della L. n. 150/2024.
1.2 In primo luogo è necessario constatare che il Consiglio di classe ha inteso fondare la mancata ammissione sull’applicazione su una disposizione (contenuta nella L. n. 150/2024 e presumibilmente nella parte in cui detta disciplina ha inteso attribuire maggiore rilievo al voto in condotta) che non risultava ancora in vigore, al momento in cui il consiglio di classe ha deliberato la non ammissione alla -OMISSIS-.
1.3 Se infatti è vero che l’art. 1 comma 2 lett. b) della L. 150/2024 (che introduce il comma 2 bis all’art. 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62) prevede espressamente che “ se la valutazione del comportamento è inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi ”, lo stesso art. 1 comma 4 della L. 150/2024 rinvia l’applicazione della stessa disciplina all’emanazione di “ uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ” e, ciò, al fine di provvedere “alla revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti ”.
1.4 Come ha evidenziato il difensore del ricorrente, al momento della mancata ammissione il relativo regolamento non risultava emanato, in quanto la bozza predisposta dal Ministero era stata oggetto di rilievi da parte del Consiglio di Stato.
1.5 È noto che costituisce orientamento consolidato che “ la legittimità di un atto amministrativo va accertata con riguardo allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, secondo il principio del tempus regit actum; e ciò proprio perché l'atto amministrativo soggiace al regime normativo esistente al tempo della sua adozione (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 17/03/2025, n.5442)”.
1.6 Si consideri infatti che solo di recente e precisamente il 25 settembre 2025, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il regolamento attuativo di cui si tratta, che introduce peraltro un’articolata disciplina del voto in condotta e dei parametri oggetto di valutazione (Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025, n. 135, Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, in materia di valutazione degli studenti del secondo ciclo di istruzione).
1.6 Solo nell’ambito di detta disciplina, applicabile quindi solo a partire dall’anno scolastico -OMISSIS-, si è attribuito un maggiore rilievo al voto in condotta, prevedendo comunque che, la valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio, possa essere disposta nei confronti di studenti ai quali sia stata erogata una “ sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto, per aver commesso reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o arrechino pericoli per l'incolumità altrui o per aver posto in essere comportamenti che configurino mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dai regolamenti delle istituzioni scolastiche, o per aver commesso atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli studenti ”.
1.7 È altrettanto dirimente constatare che, nell’ambito del giudizio di non ammissione ad una classe successiva, anche il Dpr. 122/2009 (vigente al momento dei fatti in causa), prevedeva la necessità che il Consiglio di classe avesse accertato, preventivamente, che lo studente nel corso dell’anno fosse stato destinatario di almeno una sanzione disciplinare.
1.8 In questo senso è anche il DM -OMISSIS-/2009 che, all’art. 3 il quale prevede che “ la valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all’intero anno scolastico ”.
1.9 Non solo al figlio dei ricorrenti non era stata irrogata nel corso dell’anno nessuna sanzione disciplinare, ma nell’ambito del Consiglio straordinario dell’-OMISSIS- risultava accertato (in quanto ammesso dallo stesso alunno) solo il contributo dell’alunno ad un unico episodio.
2. Si consideri, inoltre, che non vi sono evidenze che l’Amministrazione abbia inteso svolgere un vero e proprio procedimento disciplinare, in quanto non vi è traccia di una completa istruttoria posta in essere e, nemmeno, delle conseguenti valutazioni che il Consiglio di classe ha ritenuto di effettuare sui fatti contestati.
2.1 Più in generale dal verbale del Consiglio Straordinario dell’-OMISSIS- (ma anche dagli atti successivi) non è possibile ricostruire l’iter logico giuridico seguito dal Consiglio di Classe che, in quella sede, si è limitato a consentire la partecipazione dell’alunno e dei genitori allo stesso Consiglio di classe, acquisendo la confessione dell’alunno sulla partecipazione ad un unico episodio e rinviando la decisione al successivo consiglio del -OMISSIS-.
2.2 In detto ultimo verbale, poi, l’Amministrazione si è limitata ad affermare il superamento dell’esito positivo nel recupero di fisica e a sancire la mancata ammissione all’anno successivo, rinviando ad una disciplina non ancora applicabile, senza null’altro esplicitare.
2.3 È evidente che, fermo restando la necessità di una completa istruttoria, idonea anche a graduare le singole responsabilità, se l’Amministrazione avesse inteso (e con gli atti sopra citati) instaurare un procedimento disciplinare, avrebbe dovuto deliberare in merito, indicando le ragioni alla base di un’eventuale archiviazione o, ancora, dei motivi circa l’adozione di una sanzione tra quelle previste dal Regolamento di disciplina, allegato al regolamento di istituto.
2.4 Non solo nessun provvedimento sanzionatorio è stato emanato, ma nemmeno è possibile considerare quale sanzione disciplinare l’attribuzione del cinque in condotta, dal momento che non rientra tra le sanzioni individuate dal regolamento di disciplina dell’istituzione scolastica, circostanza quest’ultima incontestata dall’Amministrazione ora costituita.
2.5 Ne consegue che l’aver fondato il provvedimento su una disciplina ancora inapplicabile, il non aver instaurato (o concluso) un procedimento disciplinare e, ancora, il non aver dato conto delle ragioni della mancata ammissione, si traduce in un evidente difetto di motivazione e di istruttoria, suscettibile di inficiare radicalmente la legittimità dei provvedimenti ora impugnati.
2.6 Il ricorso è, pertanto, fondato e va accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti in epigrafe citati.
2.7 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione nei confronti del difensore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento di euro 2.000,00 (duemila//00), oltre oneri di legge, con distrazione nei confronti del difensore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR GI, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
AN TO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN TO | AR GI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.