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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/12/2025, n. 3029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3029 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 11/12/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11201/2025 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. CIRIOLO SIMONA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: altre ipotesi
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI CP_ Il ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) ordinare all' di dare esecuzione al decreto di omologa emesso in data 11/02/2025, riconoscendo al ricorrente il diritto alla pensione di inabilità civile, con decorrenza da marzo 2024, disponendo il pagamento delle prestazioni di invalidità civile e di ogni somma accessoria spettante al ricorrente dalla data indicata nel decreto;
2) nominare, in caso di ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta che CP_ CP_ provveda in luogo dell' all'esecuzione del provvedimento, con spese a carico dell ”.
L' ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo che “l'Istituto ha letto la consulenza tecnica CP_1 definitiva espletata nella fase di atp la quale, alla prima pagina, è riportato: “Percentuale invalidante riscontrata: Invalido al 100% Diritto alla pensione di invalidità civile : SI Decorrenza: CP_ Marzo 2024 Controdeduzioni: da pervenute il 11.11.24: ( dr – Si accettano le Persona_1 osservazioni – si attribuisce una percentuale invalidante del 76% - Si conferma la decorrenza: Marzo
2024”. Evidentemente, dunque, è stata riconosciuta solo una percentuale del 76%”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, in quanto dagli atti della fase di ATP risulta che le conclusioni finali del CTU sono nel senso indicato dall nella memoria di costituzione, anche CP_1 se nel corpo della relazione finale sono rimasti per errore i riferimenti al 100% indicati in ricorso.
1 Alla relazione finale depositata in data 10.12.2024 - nel cui frontespizio è scritto, come dedotto CP_ dall , “Controdeduzioni: da pervenute il 11.11.24: (dr – Si accettano le CP_1 Persona_1 osservazioni – si attribuisce una percentuale invalidante del 76% - Si conferma la decorrenza: Marzo CP_ 2024”- è allegato un documento intitolato “controdeduzioni da ”, firmato dal CTU, nel quale si legge: “Riscontro le osservazioni precise del Dr che ritengo nella gran parte Persona_1 condivisibili. Si è trattato di meri refusi di stampa. - Per la spondiloartrosi il cod. esatto era il 7010 e non il 7001, però al valore massimo 40% per la presenza di neuropatia associata. - Per la cardiopatia si è trattato di mero refuso, infatti il cod. esatto è 6441 (30%). - Concordo anche sulla valutazione del Diabete che in assenza di complicanze vascolari dev'essere classificato come pancreatite cronica 6465 (21%). - Ipoacusia con acufeni (12%). PERTANTO Alla luce di quanto sopra espresso, si attribuisce al ricorrente una percentuale invalidante del 76%, Non ha pertanto diritto alla pensione di inabilità richiesta. Si conferma la decorrenza a Marzo 2024”.
Tali precisazioni non lasciano dubbi sul fatto che il CTU abbia ritenuto fondate le osservazioni del CTP dell e che abbia inteso correggere le conclusioni finali nel senso innanzi indicato, CP_1 per cui il riconoscimento del requisito sanitario per la pensione di inabilità civile deve ritenersi superato, in quanto basato su percentuali invalidanti per le singole patologie che il CTU ha poi ritenuto di correggere. Per quanto innanzi esposto, il ricorso deve essere rigettato.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 18/09/2025 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 12/12/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
2
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 11/12/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11201/2025 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. CIRIOLO SIMONA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: altre ipotesi
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI CP_ Il ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) ordinare all' di dare esecuzione al decreto di omologa emesso in data 11/02/2025, riconoscendo al ricorrente il diritto alla pensione di inabilità civile, con decorrenza da marzo 2024, disponendo il pagamento delle prestazioni di invalidità civile e di ogni somma accessoria spettante al ricorrente dalla data indicata nel decreto;
2) nominare, in caso di ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta che CP_ CP_ provveda in luogo dell' all'esecuzione del provvedimento, con spese a carico dell ”.
L' ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo che “l'Istituto ha letto la consulenza tecnica CP_1 definitiva espletata nella fase di atp la quale, alla prima pagina, è riportato: “Percentuale invalidante riscontrata: Invalido al 100% Diritto alla pensione di invalidità civile : SI Decorrenza: CP_ Marzo 2024 Controdeduzioni: da pervenute il 11.11.24: ( dr – Si accettano le Persona_1 osservazioni – si attribuisce una percentuale invalidante del 76% - Si conferma la decorrenza: Marzo
2024”. Evidentemente, dunque, è stata riconosciuta solo una percentuale del 76%”.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, in quanto dagli atti della fase di ATP risulta che le conclusioni finali del CTU sono nel senso indicato dall nella memoria di costituzione, anche CP_1 se nel corpo della relazione finale sono rimasti per errore i riferimenti al 100% indicati in ricorso.
1 Alla relazione finale depositata in data 10.12.2024 - nel cui frontespizio è scritto, come dedotto CP_ dall , “Controdeduzioni: da pervenute il 11.11.24: (dr – Si accettano le CP_1 Persona_1 osservazioni – si attribuisce una percentuale invalidante del 76% - Si conferma la decorrenza: Marzo CP_ 2024”- è allegato un documento intitolato “controdeduzioni da ”, firmato dal CTU, nel quale si legge: “Riscontro le osservazioni precise del Dr che ritengo nella gran parte Persona_1 condivisibili. Si è trattato di meri refusi di stampa. - Per la spondiloartrosi il cod. esatto era il 7010 e non il 7001, però al valore massimo 40% per la presenza di neuropatia associata. - Per la cardiopatia si è trattato di mero refuso, infatti il cod. esatto è 6441 (30%). - Concordo anche sulla valutazione del Diabete che in assenza di complicanze vascolari dev'essere classificato come pancreatite cronica 6465 (21%). - Ipoacusia con acufeni (12%). PERTANTO Alla luce di quanto sopra espresso, si attribuisce al ricorrente una percentuale invalidante del 76%, Non ha pertanto diritto alla pensione di inabilità richiesta. Si conferma la decorrenza a Marzo 2024”.
Tali precisazioni non lasciano dubbi sul fatto che il CTU abbia ritenuto fondate le osservazioni del CTP dell e che abbia inteso correggere le conclusioni finali nel senso innanzi indicato, CP_1 per cui il riconoscimento del requisito sanitario per la pensione di inabilità civile deve ritenersi superato, in quanto basato su percentuali invalidanti per le singole patologie che il CTU ha poi ritenuto di correggere. Per quanto innanzi esposto, il ricorso deve essere rigettato.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 18/09/2025 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 12/12/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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