Sentenza 6 marzo 2008
Massime • 1
Le fattispecie di cui agli artt. 2, ultimo comma, e 8, ultimo comma, D.Lgs. n. 74 del 2000 hanno natura non già di circostanze attenuanti ad effetto speciale, bensì di reati autonomi integranti altrettante ipotesi attenuate rispetto alle fattispecie di cui ai rispettivi primi commi.
Commentari • 6
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/03/2008, n. 23064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23064 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 06/03/2008
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 609
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 31261/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. LA EP SI, nato a [...] il [...];
2. NA CO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 4.12.2006 della Corte di Appello di Lecce;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi;
Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo Fiale;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Dr. BAGLIONE Tindari, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione;
Uditi i difensori, avv.ti Caudullo Raffaele e Bruno Salvatore, i quali hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Lecce, con sentenza del 4.12.2006, confermava la sentenza 4.3.2004 del Tribunale di Lecce - Sezione distaccata di Casarano, che aveva affermato la responsabilità penale di:
RT CO in ordine al reato di cui:
- al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 in relaz. alla L. n. 516 del 1982, art. 4, comma 1, lett. f), per avere, quale imprenditore individuale titolare della ditta "Edilmartina", al fine di evadere le imposte dirette e sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture relative ad operazioni inesistenti emesse dall'impresa "I.S.I. - Impresa servizi industriali" di LA EP SI dal 16.5.1995 al 7.11.1996, indicato nelle dichiarazioni annuali relative a dette imposte per gli anni 1996 e 1997 elementi passivi fittizi;
LA EP SI in ordine al reato di cui:
all'art. 81 cpv. e al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 in relaz. alla L. n. 516 del 1982, art. 4, comma 1, lett. d), per avere, quale imprenditore individuale titolare della ditta "I.S.I. - Impresa servizi industriali" - al fine di consentire a RT CO l'evasione delle imposte sui redditi e dell'I.V.A. - emesso fatture per operazioni inesistenti dal 16.5.1995 al 7.11.1996 e, riconosciute al RT la circostanza attenuante di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, comma 3 ed al LA quella di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, comma 3 ritenute equivalenti alle recidive contestate, aveva condannato ciascuno alla pena principale di anni uno, mesi sei di reclusione ed alle pene accessorie di legge, concedendo al solo RT il beneficio della sospensione condizionale.
Avverso tale sentenza hanno proposto separati ricorsi i due imputati, i quali - con doglianze comuni - hanno eccepito la intervenuta prescrizione dei reati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi meritano accoglimento alla stregua delle considerazioni di seguito svolte.
1. Corretta deve ritenersi la sentenza impugnata quanto alla valutazione dei reati fiscali per i quali è intervenuta condanna alla stregua delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (di riforma del sistema penale-tributario, in attuazione della
L. 25 giugno 1999, n. 205, art. 9), effettuata allo scopo di verificare in concreto se i fatti contestati - già incriminati ai sensi del D.L. n. 429 del 1982 convertito nella L. n. 516 del 1982 e succ. modif. - mantengano rilevanza penale anche dopo la riforma e l'abrogazione espressa della stessa L. n. 516, art. 25, lett. d), titolo 1^, del D.Lgs. n. 74 del 2000. Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 24 ha abrogato, infatti, il "principio di ultrattività" delle disposizioni penali delle leggi finanziarie posto dalla L. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 20. In relazione a tale verifica deve osservarsi che:
a) la riforma ha accentuato la distinzione tra le due figure dell'emissione e dell'utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (già affermata dalla giurisprudenza formatasi sulla precedente normativa, vedi Cass., Sez. 3^, 18.2.1999, n. 3995) e le condotte di emissione al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte (per le quali già la legge precedente considerava rilevante l'uscita del documento dalla sfera del soggetto che lo aveva compilato) costituiscono tuttora reato ai sensi del D.Lgs. n.74 del 2000, art. 8 essendo evidente il nesso di continuità tra i due tipi di illecito (vedi, tra le molteplici decisioni in tal senso, Cass., Sez. 3^: 21.2.2003, n. 8558; 15.4.2002, n. 14287; 14.1.2002, n. 1146; 10.8.2001, n. 31107; 5.4.2001, n. 13826). b) Nel vecchio regime della L. n. 516 del 1982 esistevano poi due condotte cronologicamente e logicamente distinte:
quella dell'inserimento di fatture false in contabilità, punibile ex art. 4, lett. d);
quella dell'utilizzazione dei relativi costi fittizi in dichiarazione, punibile ex art. 4, lett. f).
La continuità normativa con il D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 non può essere riferita ai fatti prodromici, che non sono più punibili, ma sussiste soltanto in presenza di una dichiarazione annuale supportata da costi fittizi relativi a fatture false art. 4, lett. f).
Ed è appunto questa l'ipotesi del caso in esame, caratterizzata da dichiarazioni fraudolente presentate dal RT mediante uso di fatture per operazioni inesistenti emesse dal LA, che va ricondotta alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000 art. 2, u.c. poiché l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 300 milioni di lire (vedi Cass., Sez. Unite, 25.10, 2000, n. 27, ric. Di Mauro ed altro, depositata il 7.11.2000).
In applicazione degli anzidetti principi la Corte territoriale ha correttamente qualificato i comportamenti delittuosi oggetto di giudizio.
2. Deve procedersi, quindi, alla individuazione della legge "le cui disposizioni sono più favorevoli al reo" (art. 2 c.p., comma 3), tenendo conto che - in proposito - non può procedersi alla combinazione delle disposizioni più favorevoli della nuova (D.Lgs. n. 74 del 2000) e della vecchia L. (n. 516 del 1982), in quanto ciò
comporterebbe la creazione di una terza legge, diversa sia da quella abrogata che dalla nuova.
È necessario applicare integralmente, al contrario, quella delle due che, nel suo complesso, risulti più favorevole al reo (vedi Cass., Sez. 4^, 28.3.1985, n. 2861) e la relativa valutazione non può essere fatta in astratto (vedi Cass.: Sez. 1^, 22.6.1994, n. 2336 e Sez. 5^, 28.11.1997, n. 10919), perché entrambe le leggi tra cui si pone il raffronto contengono disposizioni più favorevoli e disposizioni meno favorevoli, bensì deve essere effettuata confrontando tutte le conseguenze che deriverebbero applicando integralmente ciascuna delle due leggi al caso concreto. In detta prospettiva la legge più favorevole è quella che comporta il trattamento meno svantaggioso per il reo, con specifico riferimento al reale pregiudizio che egli viene concretamente a subire, ed allo scopo vanno considerati tutti gli elementi che in qualsiasi modo influiscono sul trattamento sanzionatorio. Applicando tali principi alla vicenda in esame, deve rilevarsi che:
la Corte territoriale impropriamente ha considerato le fattispecie di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, u.c., ed art. 8, u.c., quali circostanze attenuanti ad effetto speciale (procedendo a giudizio di comparazione con le recidive contestate), trattandosi invece di reati autonomi integranti distinte - rispetto alle fattispecie di cui ai rispettivi primi commi - ipotesi attenuate "secondo una tecnica legislativa utilizzata per evitare gli effetti perversi del giudizio di equivalenza o prevalenza delle attenuanti (vedi le argomentazioni svolte in proposito da Cass., Sez. 3^, 11.6.2004, n. 26396, Maraschi e condivise da questo Collegio pur nella consapevolezza di posizioni dottrinarie divergenti);
per entrambi i reati accertati, pertanto (ipotesi di cui al D.Lgs. n.74 del 2000, art. 2, u.c., e art. 8, u.c.,) sicuramente la nuova legge è più favorevole in concreto, sia per il trattamento sanzionatorio meno grave sia per il termine più breve di prescrizione (5 anni, ex art. 157 c.p., comma 1, n. 4, a fronte del termine di 6 anni previsto dalla L. n. 516 del 1982, art. 9). Vedi al riguardo: per l'art. 8, u.c., Cass., Sez. 3^: 29.8.2003, n. 35028; 15.4.2002, n. 14287; 14.1.2002, n. 1146; 15.11.2001, a 40720;
28.12.2000, n. 13449; per l'art. 2, u.c., Cass., Sez. 3^: 19.5.2004, n. 23274; 5.11.2002, n. 36791; 29.4.2002, n. 15982. Il reato contestato al Mattina si è protratto fino al 30.6.1997 (termine per la dichiarazione annuale ai fini delle imposte dirette) e quello contestato al LA fino al 7.11.1996 (emissione dell'ultima fattura falsa), sicché la prescrizione (nel termine massimo di anni sette e mesi sei, ex artt. 157 e 160 c.p.) si è definitivamente compiuta, rispettivamente, il 30.12.2004 ed il 7.5.2004.
3. La sentenza impugnata - conseguentemente - deve essere annullata senza rinvio, perché i reati sono estinti per prescrizione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2008