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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/02/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2751/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2751/2022
Da remoto tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 14 febbraio 2025 alle ore 11,45 nella stanza virtuale del giudice su piattaforma teams, innanzi al dott. Michela Biggi, sono comparsi:
Per 'avv. BONACCHI STEFANO. Parte_1 Per l'avv. CESCHI ALESSANDRA. Controparte_1
L'avv. Bonacchi si riporta alle note conclusive depositate telematicamente
L'avv. Ceschi si riporta alle note conclusive depositate telematicamente
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice dott. Michela Biggi
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michela Biggi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2751/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BONACCHI Parte_1 C.F._1
STEFANO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BONACCHI STEFANO
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CESCHI ALESSANDRA e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA DE DAVANZATI 4 50123 FIRENZE presso il difensore avv. CESCHI ALESSANDRA
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
P. ATTRICE: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per i motivi di cui in narrativa: “- sul presupposto dell'illegittimo recesso/chiusura operata da sul conto postale n. 85153 000087676235 tenuto dal Controparte_1
Sig. presso la filiale di Montecatini Terme e/o della illegittima segnalazione alla Parte_1
Centrale d'Allarme Interbancaria CAI del nominativo del medesimo ordinare all'istituto Pt_1 convenuto la cancellazione del nominativo di parte attrice dalla predetta Centrale e condannare, in ogni caso, , al risarcimento dei danni tutti come descritti nella premessa del presente Controparte_1 atto, compreso il danno patrimoniale e quello non patrimoniale riportati dall'istante e quantificati nella somma di € 10.000,00, o in quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo effettivo;
- con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento”.
P. CONVENUTA: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: rigettare tutte le domande proposte nei confronti di in quanto Controparte_1 totalmente infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese ed onorari.”
pagina 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
chiedendo la condanna di quest'ultima al pagamento della somma di € 10.000,00, o di altra diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale riportato a seguito della chiusura illegittima del conto corrente a questi intestato, con ordine di cancellazione del proprio nominativo dalla Centrale di Allarme interbancaria. A fondamento della propria pretesa deduceva di essere titolare del conto Bancoposta n. 85153 000087676235 e che, in seguito all'addebito in data 10.01.2020 di un assegno dell'importo di € 200,00, rimasto impagato per difetto di provvista, il
21.01.2020 riceveva raccomandata della convenuta contenente avviso di chiusura del conto se non avesse provveduto al ripianamento del saldo, nonostante avesse già provveduto il giorno precedente a versare la somma addebitata. Aggiungeva di aver emesso nuovo assegno in data 14.02.2020, che però rimaneva insoluto a causa della chiusura del proprio conto avvenuta in data 12.02.2020; pertanto, il proprio nominativo veniva segnalato, senza alcuna comunicazione preventiva, alla Centrale di Allarme
Interbancaria (di seguito, CAI). Evidenziava che l'intermediario aveva, in tal modo, violato i propri obblighi, per aver chiuso il conto che invece era già stato precedentemente ripianato entro il periodo previsto dalla comunicazione pervenutagli e per non aver preventivamente comunicato l'iscrizione alla
CAI come prevista per legge. Pertanto, sosteneva di aver subito un danno non patrimoniale quantificabile in € 5.000,00 per la lesione all'onore ed alla reputazione - ciò in virtù dell'erronea segnalazione alla Centrale di rischio - nonché un danno patrimoniale, pari ad ulteriori € 5.000,00, a causa della mancata concessione di un finanziamento in virtù della medesima segnalazione.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree. A sostegno Controparte_1
delle conclusioni formulate, la convenuta asseriva di aver proceduto in data 17.01.2020 a comunicare la chiusura del conto - ove il preesistente stato debitorio non fosse stato ripianato entro il quindicesimo giorno successivo a quello di invio di detta comunicazione - e che il versamento effettuato dall'attore in data 20.01.2020 era servito a consentire l'addebito dell'assegno tratto in precedenza, risultato impagato, senza però andare a modificare il saldo negativo del conto. Aggiungeva che, in seguito alla chiusura del conto avvenuta in data 12.02.2020, l'attore traeva nuovo assegno, che veniva accertato quale impagato per essere stato emesso in data posteriore a quella di recesso dal conto, dunque segnalato alla CAI. Evidenziava, infine, che trattandosi di assegno emesso in seguito all'avvenuta chiusura del conto, per cui senza autorizzazione, l'iscrizione alla CAI doveva ritenersi automatica, senza preavviso alcuno, ai sensi dell'art. 9 l. 386/1990. Concludeva pertanto per l'insussistenza di danni patrimoniali e non patrimoniali ad essa imputabili. All'esito della prima udienza del 9.9.2022,
pagina 3 di 6 tenutasi con modalità cartolare, il G.I. concedeva i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. richiesti dalle parti. In seguito, previo esperimento del procedimento di mediazione, che dava esito negativo, veniva rigettata la prova per testi formulata da parte conveniva e fissata udienza di precisazione delle conclusioni. Infine, all'esito dell'udienza del 7.11.2024, il G.I fissava l'odierna udienza per la discussione orale e contestuale decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., con termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note conclusive, che venivano tempestivamente depositate dalle parti.
La domanda attorea è infondata per le ragioni in fatto e in diritto che vengono di seguito esposte.
1.A sostegno della domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, l'attore deduceva l'illegittima chiusura del conto Bancoposta n. 87676235 aperto in data 29/02/2008, nonché
l'illegittima iscrizione del proprio nominativo nella Centrale di Allarme Interbancaria (CAI) da parte di
. Contestava difatti l'avvenuta violazione degli obblighi posti in capo all'intermediario CP_1
per aver chiuso il conto Bancoposta senza preventiva comunicazione della circostanza, come previsto ai sensi dell'art. 8 e 9 bis della l. 386/1990.
In primo luogo, occorre richiamare il principio consolidato in giurisprudenza sia di merito che di legittimità con riferimento al riparto dell'onere di allegazione e prova in materia contrattuale, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale e per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dall'impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile (Cass. S.U., Sent., 30.10.2011, n. 13533).
Orbene nel caso di specie, risulta pacifico tra le parti - nonché documentalmente provato - che la convenuta provvedeva ad inviare in data 17.01.2020 comunicazione volta ad informare il del Pt_1
saldo negativo del conto Bancoposta n. 87676235 a lui intestato con conseguente chiusura in seguito al quindicesimo giorno successivo a quello di invio di detta comunicazione, salvo il ripianamento del saldo entro tale termine. L'avviso veniva inviato tramite posta raccomandata e ricevuto in data
21.01.2020 dall'attore (doc. 03 – parte convenuta). Parte attrice sostiene poi di aver provveduto a ripianare il saldo negativo del proprio conto tramite versamento in contanti in data 20.01.2020, dopo che il 10.01.2020 l'assegno n. 7235173768 era rimasto impagato per mancanza di provvista.
pagina 4 di 6 In realtà, come risulta dalla documentazione allegata dalla convenuta, quanto versato dal ossia Pt_1
l'importo di € 420,00 non è stato sufficiente a ripianare la situazione debitoria da questi causata. Difatti il versamento aveva permesso l'addebito in data 21.01.2020 dell'assegno postale n. 7235173768 rimasto impagato per € 200,00, che, sommato alle commissioni ed all'iniziale saldo negativo di €
214,43, determinavano un saldo finale negativo di € 27,43 (doc. 4 – parte convenuta).
Pertanto la persistente situazione debitoria, come previamente comunicato al aveva determinato Pt_1
correttamente la chiusura del conto Bancoposta n. 87676235 in data 12.02.2020.
Risulta, inoltre, circostanza pacifica tra le parti che in data 14.02.2020, dopo l'avvenuta chiusura del conto, il abbia tratto l'assegno n. 7235183075, sempre dell'importo di € 200,00 (doc. 5 – parte Pt_1 convenuta). Tale circostanza, ossia l'emissione un assegno senza autorizzazione – posto che il conto a quel momento era già stato chiuso - ha comportato l'automatica segnalazione alla CAI da parte di
[...]
. CP_1
Esaminata la documentazione prodotta nel presente giudizio, risulta evidente che la convenuta ha correttamente adempiuto ai propri obblighi di informazione e preavviso richiesti dalla legge. Difatti, a mente dell'art. 9 della l. 386/1990: “In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per mancanza di autorizzazione o di provvista, il trattario iscrive il nominativo del traente nell'archivio previsto dall'articolo 10-bis. L'iscrizione è effettuata: a) nel caso di mancanza di autorizzazione, entro il ventesimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo […]”.
L'attore ritiene invece erroneamente applicabile nel caso de quo, l'art. 9 bis della citata legge, ove è previsto il cd. 'preavviso di revoca'. Detta norma trova però applicazione nel distinto caso in cui al momento del pagamento l'assegno risulti senza provvista sufficiente sul conto. In tale caso, infatti, la banca deve comunicare al cliente un preavviso di revoca, cioè deve avvertire il cliente che se questi non pagherà l'importo dell'assegno (oltre agli interessi, alla penale ed alle eventuali spese per il protesto) entro 60 giorni, il suo nominativo sarà iscritto alla CAI, con la conseguenza di non poter più emettere assegni per 6 mesi.
Ciò però non risulta essere avvenuto nel caso di specie, ove appunto l'assegno è stato emesso da persona non autorizzata posto che il conto postale era stato chiuso prima ancora dell'emissione dell'assegno. Pertanto, dovendosi applicare l'art. 9, l'iscrizione alla CAI avviene automaticamente entro 20 giorni dalla presentazione dell'assegno per il pagamento.
Orbene, ritenuta incontestata tra le parti l'avvenuta comunicazione di persistenza del saldo negativo da parte di al ed essendosi provato documentalmente il vano trascorrere dei 15 giorni concessi CP_1 Pt_1
per provvedere a ripianare il saldo debitorio, deve riconoscersi che la convenuta ha legittimamente pagina 5 di 6 operato la chiusura del conto, e che, a seguito all'emissione dell'assegno senza autorizzazione, ha legittimamente comunicato la circostanza alla CAI entro il ventesimo giorno dalla presentazione del titolo.
Alla luce di tutto quanto sopra premesso, deve concludersi che non sussistono i presupposti per accogliere la domanda risarcitoria avanzata dall'attore, poiché nessuna responsabilità per illecita chiusura del conto BancoPosta n. 87676235 e per illegittima iscrizione alla CAI può essere attribuita alla condotta tenuta dalla convenuta.
2. Le spese processuali, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, seguono la soccombenza, tenuto conto che, per il calcolo delle stesse, si è seguito il parametro minimo dello scaglione di riferimento (da euro 5.201 a € 26.000) in ragione della attività defensionale effettivamente espletata nelle singole fasi del giudizio, della sola istruttoria documentale svolta, infine della decisione della causa assunta in forma semplificata.
PQM
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
rigetta la domanda attorea;
condanna parte attrice all'integrale rifusione delle spese di lite della convenuta, che liquida in €
2.540,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura - in assenza delle parti rinunzianti a presenziare - ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 17,00.
Firenze, 14 febbraio 2025
Il Giudice dott. Michela Biggi
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2751/2022
Da remoto tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 14 febbraio 2025 alle ore 11,45 nella stanza virtuale del giudice su piattaforma teams, innanzi al dott. Michela Biggi, sono comparsi:
Per 'avv. BONACCHI STEFANO. Parte_1 Per l'avv. CESCHI ALESSANDRA. Controparte_1
L'avv. Bonacchi si riporta alle note conclusive depositate telematicamente
L'avv. Ceschi si riporta alle note conclusive depositate telematicamente
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice dott. Michela Biggi
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michela Biggi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2751/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BONACCHI Parte_1 C.F._1
STEFANO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BONACCHI STEFANO
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CESCHI ALESSANDRA e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA DE DAVANZATI 4 50123 FIRENZE presso il difensore avv. CESCHI ALESSANDRA
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
P. ATTRICE: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per i motivi di cui in narrativa: “- sul presupposto dell'illegittimo recesso/chiusura operata da sul conto postale n. 85153 000087676235 tenuto dal Controparte_1
Sig. presso la filiale di Montecatini Terme e/o della illegittima segnalazione alla Parte_1
Centrale d'Allarme Interbancaria CAI del nominativo del medesimo ordinare all'istituto Pt_1 convenuto la cancellazione del nominativo di parte attrice dalla predetta Centrale e condannare, in ogni caso, , al risarcimento dei danni tutti come descritti nella premessa del presente Controparte_1 atto, compreso il danno patrimoniale e quello non patrimoniale riportati dall'istante e quantificati nella somma di € 10.000,00, o in quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo effettivo;
- con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento”.
P. CONVENUTA: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: rigettare tutte le domande proposte nei confronti di in quanto Controparte_1 totalmente infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese ed onorari.”
pagina 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
chiedendo la condanna di quest'ultima al pagamento della somma di € 10.000,00, o di altra diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale riportato a seguito della chiusura illegittima del conto corrente a questi intestato, con ordine di cancellazione del proprio nominativo dalla Centrale di Allarme interbancaria. A fondamento della propria pretesa deduceva di essere titolare del conto Bancoposta n. 85153 000087676235 e che, in seguito all'addebito in data 10.01.2020 di un assegno dell'importo di € 200,00, rimasto impagato per difetto di provvista, il
21.01.2020 riceveva raccomandata della convenuta contenente avviso di chiusura del conto se non avesse provveduto al ripianamento del saldo, nonostante avesse già provveduto il giorno precedente a versare la somma addebitata. Aggiungeva di aver emesso nuovo assegno in data 14.02.2020, che però rimaneva insoluto a causa della chiusura del proprio conto avvenuta in data 12.02.2020; pertanto, il proprio nominativo veniva segnalato, senza alcuna comunicazione preventiva, alla Centrale di Allarme
Interbancaria (di seguito, CAI). Evidenziava che l'intermediario aveva, in tal modo, violato i propri obblighi, per aver chiuso il conto che invece era già stato precedentemente ripianato entro il periodo previsto dalla comunicazione pervenutagli e per non aver preventivamente comunicato l'iscrizione alla
CAI come prevista per legge. Pertanto, sosteneva di aver subito un danno non patrimoniale quantificabile in € 5.000,00 per la lesione all'onore ed alla reputazione - ciò in virtù dell'erronea segnalazione alla Centrale di rischio - nonché un danno patrimoniale, pari ad ulteriori € 5.000,00, a causa della mancata concessione di un finanziamento in virtù della medesima segnalazione.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree. A sostegno Controparte_1
delle conclusioni formulate, la convenuta asseriva di aver proceduto in data 17.01.2020 a comunicare la chiusura del conto - ove il preesistente stato debitorio non fosse stato ripianato entro il quindicesimo giorno successivo a quello di invio di detta comunicazione - e che il versamento effettuato dall'attore in data 20.01.2020 era servito a consentire l'addebito dell'assegno tratto in precedenza, risultato impagato, senza però andare a modificare il saldo negativo del conto. Aggiungeva che, in seguito alla chiusura del conto avvenuta in data 12.02.2020, l'attore traeva nuovo assegno, che veniva accertato quale impagato per essere stato emesso in data posteriore a quella di recesso dal conto, dunque segnalato alla CAI. Evidenziava, infine, che trattandosi di assegno emesso in seguito all'avvenuta chiusura del conto, per cui senza autorizzazione, l'iscrizione alla CAI doveva ritenersi automatica, senza preavviso alcuno, ai sensi dell'art. 9 l. 386/1990. Concludeva pertanto per l'insussistenza di danni patrimoniali e non patrimoniali ad essa imputabili. All'esito della prima udienza del 9.9.2022,
pagina 3 di 6 tenutasi con modalità cartolare, il G.I. concedeva i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. richiesti dalle parti. In seguito, previo esperimento del procedimento di mediazione, che dava esito negativo, veniva rigettata la prova per testi formulata da parte conveniva e fissata udienza di precisazione delle conclusioni. Infine, all'esito dell'udienza del 7.11.2024, il G.I fissava l'odierna udienza per la discussione orale e contestuale decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., con termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note conclusive, che venivano tempestivamente depositate dalle parti.
La domanda attorea è infondata per le ragioni in fatto e in diritto che vengono di seguito esposte.
1.A sostegno della domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, l'attore deduceva l'illegittima chiusura del conto Bancoposta n. 87676235 aperto in data 29/02/2008, nonché
l'illegittima iscrizione del proprio nominativo nella Centrale di Allarme Interbancaria (CAI) da parte di
. Contestava difatti l'avvenuta violazione degli obblighi posti in capo all'intermediario CP_1
per aver chiuso il conto Bancoposta senza preventiva comunicazione della circostanza, come previsto ai sensi dell'art. 8 e 9 bis della l. 386/1990.
In primo luogo, occorre richiamare il principio consolidato in giurisprudenza sia di merito che di legittimità con riferimento al riparto dell'onere di allegazione e prova in materia contrattuale, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale e per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dall'impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile (Cass. S.U., Sent., 30.10.2011, n. 13533).
Orbene nel caso di specie, risulta pacifico tra le parti - nonché documentalmente provato - che la convenuta provvedeva ad inviare in data 17.01.2020 comunicazione volta ad informare il del Pt_1
saldo negativo del conto Bancoposta n. 87676235 a lui intestato con conseguente chiusura in seguito al quindicesimo giorno successivo a quello di invio di detta comunicazione, salvo il ripianamento del saldo entro tale termine. L'avviso veniva inviato tramite posta raccomandata e ricevuto in data
21.01.2020 dall'attore (doc. 03 – parte convenuta). Parte attrice sostiene poi di aver provveduto a ripianare il saldo negativo del proprio conto tramite versamento in contanti in data 20.01.2020, dopo che il 10.01.2020 l'assegno n. 7235173768 era rimasto impagato per mancanza di provvista.
pagina 4 di 6 In realtà, come risulta dalla documentazione allegata dalla convenuta, quanto versato dal ossia Pt_1
l'importo di € 420,00 non è stato sufficiente a ripianare la situazione debitoria da questi causata. Difatti il versamento aveva permesso l'addebito in data 21.01.2020 dell'assegno postale n. 7235173768 rimasto impagato per € 200,00, che, sommato alle commissioni ed all'iniziale saldo negativo di €
214,43, determinavano un saldo finale negativo di € 27,43 (doc. 4 – parte convenuta).
Pertanto la persistente situazione debitoria, come previamente comunicato al aveva determinato Pt_1
correttamente la chiusura del conto Bancoposta n. 87676235 in data 12.02.2020.
Risulta, inoltre, circostanza pacifica tra le parti che in data 14.02.2020, dopo l'avvenuta chiusura del conto, il abbia tratto l'assegno n. 7235183075, sempre dell'importo di € 200,00 (doc. 5 – parte Pt_1 convenuta). Tale circostanza, ossia l'emissione un assegno senza autorizzazione – posto che il conto a quel momento era già stato chiuso - ha comportato l'automatica segnalazione alla CAI da parte di
[...]
. CP_1
Esaminata la documentazione prodotta nel presente giudizio, risulta evidente che la convenuta ha correttamente adempiuto ai propri obblighi di informazione e preavviso richiesti dalla legge. Difatti, a mente dell'art. 9 della l. 386/1990: “In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per mancanza di autorizzazione o di provvista, il trattario iscrive il nominativo del traente nell'archivio previsto dall'articolo 10-bis. L'iscrizione è effettuata: a) nel caso di mancanza di autorizzazione, entro il ventesimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo […]”.
L'attore ritiene invece erroneamente applicabile nel caso de quo, l'art. 9 bis della citata legge, ove è previsto il cd. 'preavviso di revoca'. Detta norma trova però applicazione nel distinto caso in cui al momento del pagamento l'assegno risulti senza provvista sufficiente sul conto. In tale caso, infatti, la banca deve comunicare al cliente un preavviso di revoca, cioè deve avvertire il cliente che se questi non pagherà l'importo dell'assegno (oltre agli interessi, alla penale ed alle eventuali spese per il protesto) entro 60 giorni, il suo nominativo sarà iscritto alla CAI, con la conseguenza di non poter più emettere assegni per 6 mesi.
Ciò però non risulta essere avvenuto nel caso di specie, ove appunto l'assegno è stato emesso da persona non autorizzata posto che il conto postale era stato chiuso prima ancora dell'emissione dell'assegno. Pertanto, dovendosi applicare l'art. 9, l'iscrizione alla CAI avviene automaticamente entro 20 giorni dalla presentazione dell'assegno per il pagamento.
Orbene, ritenuta incontestata tra le parti l'avvenuta comunicazione di persistenza del saldo negativo da parte di al ed essendosi provato documentalmente il vano trascorrere dei 15 giorni concessi CP_1 Pt_1
per provvedere a ripianare il saldo debitorio, deve riconoscersi che la convenuta ha legittimamente pagina 5 di 6 operato la chiusura del conto, e che, a seguito all'emissione dell'assegno senza autorizzazione, ha legittimamente comunicato la circostanza alla CAI entro il ventesimo giorno dalla presentazione del titolo.
Alla luce di tutto quanto sopra premesso, deve concludersi che non sussistono i presupposti per accogliere la domanda risarcitoria avanzata dall'attore, poiché nessuna responsabilità per illecita chiusura del conto BancoPosta n. 87676235 e per illegittima iscrizione alla CAI può essere attribuita alla condotta tenuta dalla convenuta.
2. Le spese processuali, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, seguono la soccombenza, tenuto conto che, per il calcolo delle stesse, si è seguito il parametro minimo dello scaglione di riferimento (da euro 5.201 a € 26.000) in ragione della attività defensionale effettivamente espletata nelle singole fasi del giudizio, della sola istruttoria documentale svolta, infine della decisione della causa assunta in forma semplificata.
PQM
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
rigetta la domanda attorea;
condanna parte attrice all'integrale rifusione delle spese di lite della convenuta, che liquida in €
2.540,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura - in assenza delle parti rinunzianti a presenziare - ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 17,00.
Firenze, 14 febbraio 2025
Il Giudice dott. Michela Biggi
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