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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/07/2025, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
n. rgvg 20566 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20566 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nata a [...] il [...] c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. LOMBARDI EDUARDO presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...] c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. NATY FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/11/2024 e Parte_1 Controparte_1
premettendo:
- di aver contratto matrimonio in Napoli il 23/07/2008;
- che dalla loro unione sono nati i figli (09.06.2009) e (17.09.2015) Per_1 Per_2 rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 22.04.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separatamente;
la casa coniugale sita in Napoli alla Strada Vicinale Quattro
Calli n.63, sarà assegnata alla sig.ra e dalla stessa abitata unitamente ai figli. Parte_1
2) I figli minori sono affidati, in modo condiviso, ad entrambi i coniugi che ne curano l'educazione,
l'istruzione ed il mantenimento.
3)disporre che il padre possa vedere i figli minori, tenendoli con sé il martedì ed il giovedì dall'uscita dalla scuola fino alle ore 20,30 quando le riaccompagnerà a casa dalla madre, nonché, a week-end alternati con la madre, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola fino alle 19,00 della domenica quando le riaccompagnerà a casa della madre. I giorni potranno variare a seconda delle eventuali esigenze che si dovessero presentare nel corso del tempo, sempre secondo gli accordi tra i genitori;
4) disporre che per le vacanze natalizie i figli minori trascorreranno una settimana con la madre ed una con il padre, avendo cura che le minori trascorreranno ad anni alterni il Natale con il padre ed il Capodanno con la madre e viceversa l'anno successivo o comunque secondo gli accordi intervenuti tra i genitori;
5) disporre che per le vacanze Pasquali le minori trascorreranno ad anni alterni dalla sera del
Sabato Santo fino alla sera del Lunedì dell'Angelo con un genitore ed altri 3 giorni con l'altro genitore, o comunque secondo gli accordi intervenuti tra i genitori e, qualora la chiusura della
Scuola fosse più lunga, gli ulteriori giorni da trascorrere con i minori saranno concordati e ripartiti tra i due genitori;
6) disporre che i figli minori trascorreranno, per le vacanze estive, dalla fine della scuola alla sua riapertura (mesi di giugno, luglio, agosto e settembre), almeno tre settimane, anche non consecutive, con il padre, da concordarsi ogni anno entro il 31 maggio;
7) Il IG. corrisponderà mensilmente per il mantenimento dei due figli la somma Controparte_1
di euro 500,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat;
8) Il IG. rinuncia all'assegno unico che sarà versato integralmente a favore della Controparte_1
sig.ra ; Parte_1
9) Nulla sarà dovuto alla IG.ra , autosufficiente sul piano economico. Parte_1
10) Il IG. verserà al coniuge affidatario il 50% delle spese mediche non coperte Controparte_1
dal servizio sanitario nazionale e di quelle scolastiche necessarie ed anche quelle straordinarie per
i figli, spese preventivamente concordate e successivamente documentate.
11) I coniugi si danno reciprocamente atto di aver definito ogni questione relativa alla divisione dei beni mobili ed immobili in comune e degli arredi della casa coniugale, degli effetti personali, gioielli
e doni di nozze.
12) I coniugi si obbligano reciprocamente a comunicare gli eventuali cambiamenti di domicilio”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
(atto n.58, parte II, S. A , reg. Atti Matrimonio anno 2008); Controparte_1
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese. Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 02/05/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino