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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
nella persona del DO Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127 - ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1647/2024 R.G.
Promossa da
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
), residente a [...], rappresentata e difesa dall'avvocato
[...]
Rosanna Patta
Ricorrente
Contro
l Controparte_1
, in persona del legale
[...]
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Silvio
Pinna
Convenuta
E contro
la , in persona del Controparte_2
Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Floriana
Isola e Sonia Sau
Convenuta
E contro
nato a [...] il [...] (c.f. CP_3 C.F._2
), rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Vignolo,
[...]
pagina 1 Massimo Massa e Salvatore Pilurzu
Convenuto
E contro
, nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_4 [...]
), contumace C.F._3
Convenuta
******
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente: “ricorre nanti il Tribunale di AR in funzione di Giudice del Lavoro perché, previa fissazione dell'udienza
di discussione, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, voglia
accogliere le seguenti conclusioni:
in via principale:
1. accertare e dichiarare l'illegittimità di tutti gli atti e provvedimenti
della predetta procedura selettiva come meglio indicati nella precedente
espositiva e, se del caso previa disapplicazione degli stessi, condannare
l'Amministrazione resistente a provvedere alla rinnovazione della procedura selettiva per l'attribuzione dell'incarico quinquennale di
Direzione di Struttura Complessa di oncologia medica presso l'ospedale
Oncologico - Businco di AR nel rispetto dei principi e delle
disposizioni normative vigenti;
2. condannare l' di AR al risarcimento del danno Controparte_1
da perdita di chance, da liquidarsi in via equitativa avuto riguardo
all'importo annuale della indennità di direzione di Struttura complessa
risultante dal CCNL di riferimento, ovvero in misura minore o maggiore
secondo l'equo apprezzamento del Giudice;
3. condannare l'Amministrazione resistente alla rifusione delle spese e degli onorari di giudizio”.
Nell'interesse dell' Controparte_5
: “si conclude affinché l'Ill.mo
[...]
pagina 2 Giudice adito, contrariis rejectis, voglia rigettare l'avverso ricorso e le
domande ivi formulate dalla ricorrente in quanto Parte_1
inammissibili e/o infondate, condannando la stessa al pagamento delle
spese”.
Nell'interesse della “Si chiede Controparte_2
che codesto Tribunale voglia respingere il ricorso in quanto
inammissibile o comunque, infondato con ogni conseguenza di legge in
ordine alle spese, da intendersi comprensive degli oneri riflessi”.
Nell'interesse di : “si conclude perché il Tribunale Ill.mo, CP_3
respinta ogni contraria istanza, voglia respingere il ricorso introduttivo
perché in parte inammissibile per carenza d'interesse e perché
completamente infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e
onorari del giudizio”.
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.5.2024 la DOessa Pt_1
ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro,
[...]
per sentirsi accogliere le conclusioni trascritte in epigrafe.
In seguito alla sentenza in forma semplificata del T.A.R. Sardegna n.
316/2024, pubblicata il 18.4.2024, con il quale il Giudice Amministrativo
ha declinato la propria giurisdizione, la ricorrente ha riassunto il giudizio dinanzi al Giudice Ordinario sulla base dei presupposti di fatto e dei motivi di diritto già dedotti e illustrati nel ricorso dinanzi al
[...]
CP_6
Nel giudizio intrapreso dinanzi al Giudice Amministrativo la ricorrente aveva richiesto, in particolare, l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dei seguenti atti:
- dell'Avviso di «selezione pubblica per titoli e colloquio per
l'attribuzione di un incarico quinquennale, con facoltà di rinnovo di direttore di struttura complessa di oncologia medica presso l'ospedale
Oncologico - Businco (ruolo: sanitario;
categoria professionale dei
pagina 3 medici;
area medica e delle specialità mediche;
disciplina di
oncologia)», indetto con Deliberazione del Direttore Generale
dell' Controparte_1
di AR (di seguito n. 633 dell'8.5.2023, pubblicato
[...] CP_1
nella G.U.R.I. n. 42 del 6.6.2023, nelle parti di interesse come appresso individuate;
- della “Relazione sintetica” della Commissione esaminatrice della predetta selezione pubblica datata 12.1.2024, pubblicata sul sito istituzionale dell' in data 13.1.2024; CP_1
- dei verbali della Commissione esaminatrice (conosciuti in data
15.2.2024, in esito all'istanza di accesso in data 22.1.2024), e delle relative determinazioni della medesima Commissione inerenti: alla fissazione delle modalità di svolgimento dei lavori e all'espletamento della prova orale;
ai criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi per i curricula, per i titoli e per il colloquio;
all'attribuzione dei punteggi ai singoli candidati, sia per il curriculum e per i singoli titoli, sia per il colloquio;
e alla graduatoria finale;
- delle schede di valutazione dei titoli e delle tabelle di attribuzione dei punteggi della prova orale, allegati ai predetti verbali della Commissione
esaminatrice e rilasciati in data 15.2.2024, in esito all'istanza di accesso in data 22.1.2024;
- della Deliberazione del Direttore Generale dell' n. 119 del CP_1
30.1.2024, di “Presa d'atto” dei lavori della Commissione e conferimento incarico al DO inserito al primo posto CP_3
della graduatoria redatta dalla Commissione esaminatrice;
- della nota NP/641/2024 del 29.1.2024 con la quale il Direttore
Generale dell' “in aderenza al giudizio espresso dalla CP_1
Commissione di cui sopra, dispone il conferimento dell'incarico
quinquennale di Direttore di Struttura Complessa di Oncologia Medica presso l'Ospedale Oncologico – Businco, al dott. ”, nota CP_3
pagina 4 richiamata nella delibera D.G. n. 119 del 30.01.2024 e non conosciuta nel suo integrale contenuto;
- del contratto di lavoro con il vincitore della procedura, se già
sottoscritto;
- di tutti gli atti ad essi presupposti, connessi, conseguenti, con riserva di motivi aggiunti;
nonché
- delle “Nuove linee guida per l'espletamento delle procedure di
conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa alla
dirigenza sanitaria ai sensi dell'art. 15, comma 7-bis, del D. Lgs. n.
502/1992, così come modificato dall'art. 20, comma 1, della 5 agosto
2022, n. 118” di cui alla Delibera G.R. Sardegna n. 13/61 del 6.4.2023, nella parte in cui, al punto 10.4.2 “Modalità procedurali di espletamento del colloquio”, consente per l'espletamento del colloquio «… la
possibilità di non far assistere gli altri candidati, qualora la
Commissione intenda gestire il colloquio con modalità uniformi,
somministrando ai candidati le medesime domande».
La ricorrente ha impugnato la citata selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'attribuzione dell'incarico quinquennale, con facoltà di rinnovo, di Direttore di Struttura Complessa di Oncologia Medica presso l'ospedale Oncologico - Businco di AR (ruolo sanitario;
categoria professionale dei medici;
area medica e delle specialità mediche;
disciplina di oncologia), indetta con la citata deliberazione del Direttore
Generale dell' alla quale aveva partecipato, classificandosi al CP_1
terzo posto della graduatoria redatta all'esito delle prove.
La ricorrente ha esposto di essere, dal 1.7.2005, Dirigente Medico,
specialista in Oncologia Medica, in servizio presso la S.C. di Oncologia
Medica dell'A.O.U. di AR e, dal 2018, Professore Associato
afferente al Settore Concorsuale 06/D3, Settore Scientifico Disciplinare
MED/06 Oncologia Medica, in servizio presso l'Università degli Studi di
AR, Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica.
pagina 5 Alla procedura di cui sopra erano stati ammessi cinque candidati, tre soli dei quali avevano partecipato al colloquio.
In base alle disposizioni dell'avviso di selezione pubblica, la
Commissione aveva a disposizione complessivamente 100 punti, così
ripartiti: 35 punti per il curriculum; 5 punti per il rapporto di esclusività
con il S.S.N.; 60 punti per il colloquio.
All'esito della procedura era risultato vincitore il DO , CP_3
con un punteggio complessivo di 82,82 punti, così ripartiti: p. 23,57 per il
curriculum; p. 5 per il rapporto di esclusività; p. 54,25 per il colloquio.
Al secondo posto della graduatoria si era posizionata la DOessa
con 77,47 punti complessivi (di cui: p. 26,47 per il Controparte_4
curriculum; p. 5 per il rapporto di esclusività; p. 46 per il colloquio),
mentre al terzo e ultimo posto della graduatoria si era classificata la ricorrente, con un punteggio complessivo di 67,36 punti (di cui: p. 20,36
per il curriculum;
p. 5 per il rapporto di esclusività; p. 42 per il colloquio).
Con deliberazione n. 119 del 30.1.2024 il Direttore Generale
dell' aveva provveduto alla presa d'atto dei lavori della CP_1
Commissione ed aveva conferito l'incarico al DO . CP_3
La ricorrente ha quindi affidato il proprio ricorso ai seguenti motivi.
I) Con il primo motivo, ha dedotto la violazione degli artt. 6, comma
4, e 12 del D.P.R. n. 487/1994, degli artt. 7, comma 5 e 16, comma 2, del
D.P.R. n. 220/2001, dell'art. 35, comma 3 lettera b), del D. Lgs. n.
165/2001, dell'art. 97 della Costituzione, oltre a eccesso di potere per motivazione illogica ed erronea nonché violazione dell'obbligo di pubblicità nel corso delle procedure concorsuali e dei principi di buon andamento dell'azione amministrativa.
La Commissione aveva sottoposto a tutti i candidati la medesima prova, articolata in due domande, una di carattere professionale e un'altra di carattere gestionale, chiamando i candidati, uno alla volta, a sostenere il colloquio nella stanza del Direttore Sanitario dall' secondo CP_1
pagina 6 l'ordine dettato dalla lettera estratta, e prescrivendo agli altri di attendere il proprio turno in una stanza adiacente, con divieto di assistere e ascoltare il colloquio dell'esaminando e, una volta sostenuta la prova,
con divieto comunicare con il candidato già esaminato.
Mediante tale motivo, la ricorrente ha lamentato che le modalità
seguite dalla Commissione per l'espletamento della prova orale avevano violato l'art. 6, comma 4, del citato D.P.R. n. 487/1994 in forza del quale
“Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di
capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione”.
Parte ricorrente ha affermato che tale divieto si poneva, altresì, in contrasto con gli artt. 7, comma 5, e 16, comma 2, del D.P.R. n.
220/2001, recante “Regolamento recante disciplina concorsuale del
personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”, che impongono che lo svolgimento delle prove d'esame orale avvenga in una sala aperta al pubblico.
II) Con il secondo motivo, la ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 8 del D.P.R. n. 484/1997, dell'art. 15, comma 7 bis, lett. b), del
D. Lgs. n. 502/1992, delle disposizioni del bando di selezione e delle
Linee Guida regionali di cui al D.G.R. 13/61 del 6.4.2023, dei CP_2
principi in materia di pubblici concorsi e dell'art. 97 della Costituzione,
oltre ad illogicità ed irragionevolezza, violazione dei principi di buon andamento dell'azione amministrativa e difetto di motivazione.
Mediante tale motivo, la ricorrente ha lamentato che la decisione assunta dalla Commissione, di formulare soli due quesiti, uguali per tutti i candidati, di cui uno di tipo tecnico – professionale e uno di tipo organizzativo, avrebbe violato l'art. 8 sopra richiamato, il quale prevede espressamente che il colloquio deve essere diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina, con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento all'incarico da svolgere.
pagina 7 In particolare, secondo la ricorrente, l'attribuzione al colloquio di un punteggio elevato, pari a 60 punti su 100, rispetto a quello attribuito al
curriculum, avrebbe imposto di calibrare una prova orale di maggiore consistenza e meglio dettagliata, articolata su ulteriori quesiti.
III) Con il terzo motivo, la ricorrente ha dedotto la violazione del bando e dell'art. 3 della L. n. 241/1990 per difetto di motivazione, oltre ad eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifeste e violazione dei principi di trasparenza e imparzialità.
Mediante tale motivo la ricorrente ha lamentato innanzitutto quanto segue.
Nel dettare le regole di valutazione e di attribuzione dei punteggi per le due aree di valutazione, con riferimento al colloquio, il bando aveva stabilito la seguente ripartizione del punteggio massimo previsto (60
punti):
A) fino ad un massimo di punti 20 con riferimento a:
- Aspetti di natura tecnica (descrittore):
1) correttezza delle risposte relativamente a quesiti su aspetti tecnico-
professionali – punti 10;
2) uso del linguaggio scientifico appropriato relativamente a quesiti su aspetti tecnico-professionali – punti 5;
3) attitudine all'innovazione tecnologica - punti 5.
B) fino ad un massimo di punti 20 con riferimento a:
- Aspetti di natura organizzativa (descrittore):
1) collaborazione multidisciplinare e multiprofessionale - punti 10;
2) efficacia ed economicità nell'organizzazione - punti 5;
3) visione e originalità di proposte organizzative - punti 5;
C) fino ad un massimo di punti 20 con riferimento a:
- Aspetti di leadership (descrittore):
1) rapporti con l'utenza interna - punti 10;
2) customer satisfaction - punti 5;
3) capacità relazionali - punti 5.
pagina 8 Tanto premesso, la ricorrente ha censurato l'operato della
Commissione laddove, dopo aver riportato in un'apposita tabella i criteri di valutazione stabiliti nel bando con i relativi punteggi massimi attribuibili per ogni voce, si era tuttavia limitata a indicare il punteggio complessivo attribuito con riguardo ai c.d. descrittori generali, senza indicare la ripartizione numerica del punteggio complessivo tra le singole voci d'esame, oggetto di preciso punteggio massimo parziale.
L'assenza della ripartizione dettagliata dei punteggi sulle singole voci, interne ai c.d. descrittori, impediva l'intellegibilità dei giudizi espressi con il voto numerico, atteso che questo soltanto non consentiva di comprendere quale era stato il giudizio ottenuto per ogni criterio o profilo di valutazione imposto dal bando.
Inoltre, contrariamente a quanto indicato nel verbale n. 2 del
12.1.2024, laddove si dichiara che “il punteggio assegnato al colloquio
deriva dalla media dei voti attribuiti da ogni Commissario per ogni
singolo aspetto, secondo le indicazioni del bando, per ogni candidato”,
non vi era traccia del punteggio attribuito dai singoli Commissari e neppure del punteggio messo a disposizione di ciascuno di essi con riguardo alle singole domande.
IV) Con il quarto motivo la ricorrente ha dedotto la violazione del bando e delle regole autovincolanti della delle richiamate CP_7
Linee Guida regionali, paragrafo 10.4.1, dei principi di trasparenza, oltre a eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità e difetto di motivazione.
Mediante tale motivo la ricorrente ha lamentato il fatto che la
Commissione, disattendendo le disposizioni del bando e del paragrafo
10.4.1 delle citate Linee Guida, aveva omesso di illustrare ai candidati, prima dell'espletamento del colloquio, con il supporto specifico del
Direttore Sanitario, il contenuto oggettivo e soggettivo della posizione da conferire, affinché i candidati stessi potessero esporre interventi mirati ed
pagina 9 innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di vista clinico che da quello organizzativo.
La ricorrente ha precisato che tali violazioni non attenevano a profili meramente formali, ma, al contrario, si erano concretizzate in un sostanziale vulnus per i candidati, chiamati a rispondere in termini di proposte e soluzioni concrete, con riferimento agli “Aspetti di natura organizzativa” costituenti oggetto di specifica valutazione.
La Commissione, contravvenendo al dettato del bando, nel corso del colloquio non aveva preso in considerazione le esperienze professionali maturate e documentate nel curriculum.
Il colloquio, inoltre, non aveva avuto ad oggetto alcuno degli argomenti mirati alla verifica delle competenze relativamente agli specifici profili richiamati dal bando e relativi alla visione e all'originalità delle proposte sull'organizzazione della struttura complessa, nonché all'attitudine all'innovazione ai fini del miglioramento dell'organizzazione e della soddisfazione della struttura stessa.
V) Con il quinto motivo, la ricorrente ha censurato la violazione del bando, del D.P.R. n. 483/1997, delle Linee Guida regionali, al paragrafo
10.3, lett. c), delle norme in materia di valutazione dei titoli nei concorsi per la dirigenza medica, nonché eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, illogicità e irragionevolezza.
Mediante tale motivo la ricorrente ha lamentato che, per quanto riguarda la valutazione del curriculum, la Commissione avrebbe valutato,
con riguardo alla tipologia delle prestazioni effettuate, il solo profilo quantitativo delle prestazioni riferito alla casistica annua della struttura di appartenenza del candidato, senza considerare la posizione del singolo candidato anche in base alla tipologia e alla complessità della casistica di specifico interesse.
Così operando, avrebbe disatteso le citate Linee Guida regionali che,
al paragrafo 10.3. (Area Curriculum, lett. c), prevedono espressamente
pagina 10 che la valutazione debba avvenire sulla “tipologia qualitativa e
quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con
riguardo all'attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità”.
Al contempo, risultava illegittima, con riguardo al criterio “Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica”, che assegnava fino a 10 punti, la valutazione operata dalla con riguardo alle CP_7
attività di studio e ricerca, in quanto non aveva adeguatamente considerato i titoli di incarico di coordinamento e/o docenza in ambito di strutture di ricerca e di scienza e aveva attribuito un punteggio irrisorio all'attività di relatore, che costituisce attività di docenza, specialmente se svolta in ambito nazionale e internazionale.
Risultava, altresì, illegittima l'attribuzione dei punteggi (parziali) ai vari titoli di studio: DOato, altra specializzazione attinente, master di II
livello.
Ciò in quanto il DOato di ricerca, la specializzazione e il master di
II livello appartengono tutti alla medesima categoria: pertanto, non si comprendeva sulla base di quali disposizioni e/o criteri la Commissione
avesse deciso di attribuire al master di II livello un punteggio inferiore rispetto a quello attribuito al DOato e alla specializzazione.
Inoltre, considerato che il DOato di ricerca è un titolo di studio settoriale, che copre un ambito estremamente specifico, risultava illogico non valorizzare in alcun modo nella stessa area di valutazione i titoli di docenza presso strutture qualificate di ricerca e formazione quali quelle universitarie.
A tal proposito la ricorrente ha evidenziato di essere Professore
Associato afferente al Settore Concorsuale 06/D3, Settore Scientifico
Disciplinare MED/06 Oncologia Medica, nonché membro del Collegio
dei docenti del Dottorato di Medicina Molecolare e Traslazionale dell'Università degli Studi di AR, e ha lamentato che, del tutto
pagina 11 immotivatamente, tale titolo non era stato preso in considerazione dalla
CP_7
Ancora, la ricorrente ha evidenziato che, in forza del D.M. 1°
settembre 2016 n. 662 recante la “Definizione della tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere”, la graduatoria dei titoli, in ordine decrescente, è la seguente: a) Professore
Ordinario; b) Professore Associato;
c) Ricercatore (RTDb); d)
Ricercatore (RTDa); mentre il titolo di Dottorato di Ricerca costituisce titolo preliminare per l'accesso alla posizione di cui al punto d
(Ricercatore RTDa).
Era quindi illogico e irragionevole considerare, ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui si discute, soltanto alcuni titoli di studio, quali la specializzazione e il DOato di ricerca, e non le posizioni di ricerca e le posizioni professionali accademiche acquisite a seguito di dimostrata continuità dell'attività di ricerca e di formazione e di superamento di apposite selezioni per l'abilitazione nazionale.
La ricorrente ha lamentato anche il fatto che, a fronte della previsione del bando che statuiva che l'attività formativa degli ultimi cinque anni dovesse essere coerente con il profilo ricercato, ai candidati che l'avevano preceduta in graduatoria la Commissione aveva attribuito anche il punteggio per le specializzazioni conseguite in date ampiamente antecedenti ai cinque anni.
L'attribuzione di un punteggio pari a 3 su 5 ai soli titoli di studio risultava, inoltre, violativa del bando, che prevedeva che per i titoli sarebbero stati valutati fino ad un massimo di punti 5 con riferimento a partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari attinenti alla disciplina di Oncologia Medica,
Relativamente al punteggio per l'attività di relatore, la ricorrente ha evidenziato che il numero riportato di 76 non era coerente con quanto riportato nella domanda e nel curriculum, essendo inferiore a quello spettante sulla base del curriculum e dell'allegata documentazione (dai
pagina 12 quali risultavano n. 92 eventi, per i quali doveva essere attribuito un punteggio complessivo di 0,92 punti: 0,01 x 92).
Con riguardo alle pubblicazioni, la ricorrente ha lamentato che, da un lato, la Commissione immotivatamente ne aveva considerato soltanto una parte e che, dall'altro, l'organo valutativo aveva considerato anche le pubblicazioni esibite dagli altri candidati anteriori agli ultimi 10 anni.
La ricorrente ha censurato, altresì, l'irragionevolezza dell'attribuzione ai capitoli di libro e ai libri un punteggio maggiore rispetto a quello riservato alle pubblicazioni scientifiche, atteso che nell'ambito medico scientifico è noto che i capitoli di libro e i libri siano pubblicazioni che hanno valore scientifico inferiore rispetto ai lavori pubblicati su riviste
peer-reviewed.
Infine, la ricorrente ha evidenziato che nei verbali della Commissione
e nelle schede allegate risultavano soltanto, in modo sintetico, il punteggio complessivo e non il dettaglio per i singoli titoli documentati da ciascun candidato e neppure i titoli non ammessi, ovvero non valutati.
La ricorrente ha quindi affermato di agire in giudizio al fine di ottenere la condanna dell' alla ripetizione della prova selettiva CP_1
nel rispetto dei principi sopra richiamati e delle norme vigenti, nonché la condanna della medesima al risarcimento del danno subito in conseguenza della perdita di chance.
2. Tanto le Pubbliche Amministrazioni convenute, e CP_1 [...]
quanto il convenuto DO si Controparte_2 CP_3
sono costituiti nel giudizio riassunto ed hanno resistito alle avverse domande, svolgendo articolate difese.
3. La convenuta DOessa sebbene ritualmente Controparte_4
evocata, non si è costituita in giudizio, rimanendo contumace.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata quindi tenuta in decisione.
******
4. Il ricorso è infondato, per i motivi di seguito esposti.
pagina 13 4.1. Prima di passare all'esame dei motivi di ricorso, si rende necessaria una breve premessa in ordine alla natura della procedura selettiva oggetto di causa e al perimetro entro il quale è circoscritto il sindacato del Giudice Ordinario.
L'art. 15, comma 7, del D. Lgs. n. 502/1992, nel testo attualmente vigente, dispone che “Alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 ivi compresa la possibilità di accesso con una specializzazione in disciplina affine. Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono attribuiti a coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484”.
La procedura oggetto di causa è soggetta all'applicazione dell'art. 15, comma 7-bis, del D. Lgs. n. 502/1992, nel testo modificato ad opera dell'art. 20, comma 1, della L. n. 1118/2022, che, per maggior chiarezza espositiva, di seguito si riporta: “7-bis. Le regioni, nei limiti delle risorse finanziarie ordinarie e nei limiti del numero delle strutture complesse previste dall'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, tenuto conto delle norme in materia stabilite dalla contrattazione collettiva, disciplinano i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, previo avviso cui l'azienda è tenuta a dare adeguata pubblicità, sulla base dei seguenti principi:
a) la selezione è effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, dei quali almeno due responsabili di strutture complesse in regioni diverse da quella ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto. I direttori di struttura complessa sono individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del
Servizio sanitario nazionale. Qualora fosse sorteggiato più di un
pagina 14 direttore di struttura complessa della medesima regione ove ha sede
l'azienda interessata alla copertura del posto, è nominato componente della commissione il primo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino a individuare almeno due componenti della commissione direttori di struttura complessa in regioni diverse da quella ove ha sede la predetta azienda. Se all'esito del sorteggio di cui al secondo o al terzo periodo la metà dei direttori di struttura complessa non è di genere diverso, si prosegue nel sorteggio fino ad assicurare ove possibile l'effettiva parità di genere nella composizione della commissione, fermo restando il criterio territoriale di cui al terzo periodo. Assume le funzioni di presidente della commissione il componente con maggiore anzianità di servizio tra i tre direttori sorteggiati. In caso di parità nelle deliberazioni della commissione prevale il voto del presidente. In deroga alle disposizioni di cui al primo periodo, nella provincia autonoma di
Bolzano la selezione per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa è effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, dei quali almeno un responsabile di struttura complessa in regione diversa da quella ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto;
b) la commissione riceve dall'azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare. Sulla base dell'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, la commissione attribuisce a ciascun candidato un punteggio complessivo secondo criteri fissati preventivamente e redige la graduatoria dei candidati. Il direttore generale dell'azienda sanitaria procede alla nomina del candidato che ha conseguito il miglior punteggio. A parità di punteggio prevale il candidato più giovane di età. L'azienda sanitaria interessata può preventivamente stabilire che, nei due anni successivi
pagina 15 alla data del conferimento dell'incarico, nel caso di dimissioni o decadenza del dirigente a cui è stato conferito l'incarico, si procede alla sostituzione conferendo l'incarico mediante scorrimento della graduatoria dei candidati;
c) la nomina dei responsabili di unità operativa complessa a direzione universitaria è effettuata dal direttore generale d'intesa con il rettore, sentito il dipartimento universitario competente ovvero, laddove costituita, la competente struttura di raccordo interdipartimentale, sulla base del curriculum scientifico e professionale del responsabile da nominare;
d) il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati, i criteri di attribuzione del punteggio, la graduatoria dei candidati e la relazione della commissione sono pubblicati nel sito internet dell'azienda prima della nomina. I curricula dei candidati e
l'atto motivato di nomina sono pubblicati nei siti internet istituzionali dell'ateneo e dell'azienda ospedaliero-universitaria interessati”.
Secondo la citata sentenza del con la quale il Controparte_6
predetto Giudice ha declinato la propria giurisdizione, “non viene in rilievo una procedura assunzionale in quanto la selezione si rivolge a personale già incardinato nel ruolo dirigenziale ed è finalizzata all'attribuzione di un incarico (sempre dirigenziale) di secondo livello”.
Sempre secondo la predetta sentenza del T.A.R., “Va, a tale proposito osservato che, quantunque, ai sensi dell'art. 15, co. 7 bis del D. Lgs. n.
502 del 1992, il conferimento di tale tipologia di incarichi sia preceduto dall'espletamento di una selezione procedimentalizzata, con la nomina di una commissione e la formazione di una graduatoria, per costante giurisprudenza le relative controversie si mantengono nell'ambito della giurisdizione del giudice ordinario, posto che la riserva stabilita in favore del giudice amministrativo concerne soltanto le procedure concorsuali strumentali all'assunzione o alla progressione in un'area o fascia superiore a quella di appartenenza, laddove gli atti di
pagina 16 conferimento di incarichi dirigenziali conservano natura privata, rivestendo il carattere di determinazioni negoziali assunte, nell'ambito di un rapporto di lavoro già incardinato, dall'amministratore con le prerogative del comune datore di lavoro (Cass., Civ., Sez. Un., 13 marzo
2020, n. 7218; Id., 18 maggio 2021; T.A.R. Roma, Sez. III, 17 maggio
2021, n. 5776)”.
Ed ancora, “la più o meno incisiva procedimentalizzazione dell'iter selettivo, volto a garantire una maggiore trasparenza nella scelta del candidato cui conferire l'incarico, non muta il carattere della selezione che non è volta allo sviluppo di un iter “assunzionale” ma alla individuazione di un professionista già incardinato nel ruolo della dirigenza medica cui attribuire un ruolo di responsabilità”.
Tale condivisibile ragionamento ha condotto il T.A.R. alla soluzione di ritenere che nel caso di specie non ci si trovasse di fronte ad una procedura concorsuale per l'assunzione, rientrando invece l'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale, pur se adottato a conclusione della procedura selettive per cui è causa, tra quelli assunti dalla Pubblica
Amministrazione con le prerogative proprie del datore di lavoro di diritto privato.
Facendo proprio l'orientamento della giurisprudenza di merito (v.
l'ampia ed esaustiva motivazione della sentenza del Tribunale di Napoli
Nord n. 6079/2022, pubblicata il 24..11.2022), si ritiene che possano trovare applicazione alla fattispecie in esame i medesimi principi affermati in più occasioni dalla Suprema Corte in tema di procedure selettive finalizzate alla progressione di carriera, “atteso che la
valutazione di performance, pur non determinando ex se un mutamento
del profilo professionale o del livello economico di base o premiale
(sulla natura della posizione organizzativa si rimanda fra le tante a
Cass. n. 8141/2018 ed alla giurisprudenza ivi richiamata), presuppone
una valutazione del dipendente, che, seppure discrezionale, deve essere
pur sempre effettuata dal datore di lavoro nel rispetto, oltre che degli
pagina 17 obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod.
civ., delle regole procedimentali unilateralmente o contrattualmente
fissate. È noto, invero, che, in tema di impiego pubblico privatizzato, gli
atti discrezionali, adottati con la capacità ed i poteri del datore di lavoro
privato, rivestono la natura di determinazioni negoziali cui devono
applicarsi i criteri generali di correttezza e buona fede, alla stregua dei
principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., che
obbligano la P.A. a valutazioni motivate (v. Cass. n. 18972 del
24/09/2015 in tema di conferimento di incarichi dirigenziali). L'ulteriore
declinazione di tali principi è che la pubblica amministrazione è tenuta
ad adottare adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e
ad esternare le ragioni giustificatrici delle proprie scelte (v. Cass. n.
2603 del 02/02/2018; Cass. n. 29206 del 07/10/2022)”.
Come ulteriormente precisato dalla sentenza sopra citata, “Da tempo,
invero, la Corte di legittimità, pronunciando sulla tutela che può essere
invocata dal lavoratore illegittimamente escluso da una procedura
selettiva o da un atto datoriale per il quale assume di non essere stato
correttamente valutato, ha affermato che il dipendente è titolare di un
diritto soggettivo all'effettivo e corretto svolgimento delle operazioni
valutative (Cass. n. 23424/2004) e può esercitare l'azione di esatto
adempimento, al fine di ottenere la ripetizione della valutazione (cfr.
Cass. n. 268/2019), nonché agire per il risarcimento del danno anche da
perdita di chance (cfr. Cass. n. 4462/2004 e la giurisprudenza ivi
richiamata) (…)”.
Si tratta, per l'appunto, delle due azioni proposte della ricorrente.
Sempre secondo la citata pronuncia, “Il lavoratore non può, invece,
domandare al giudice di sostituirsi al datore di lavoro quanto alle
valutazioni discrezionali, nella formulazione del giudizio, mediante
l'attribuzione del punteggio negato al lavoratore.
L'attribuzione del bene al quale il dipendente aspira sarà possibile solo qualora l'esito della procedura selettiva o valutativa sia la
pagina 18 risultante di criteri fissi e predeterminati ai quali il datore di lavoro,
pubblico e privato, per autonoma iniziativa o pattiziamente, abbia
vincolato la propria discrezionalità rapportando il punteggio in maniera
fissa al ricorrere di un titolo o, più in generale, di un determinato
presupposto fattuale (Cass. n. 18198/2005; da ultimo, Cass. n. 22029 del
12/07/2022).
Salva tale ipotesi, il sindacato del giudice non può spingersi oltre la
verifica del rispetto delle regole procedimentali cui l'esercizio del potere
è subordinato, nonché degli obblighi di correttezza e buona fede, i quali
implicano il divieto di perseguire intenti discriminatori o ritorsivi e di
determinarsi sulla base di motivazioni non ragionevoli (Cass. n. 26615
del 18/10/2019)”.
Laddove non ravvisi la predetta violazione delle regole procedimentali, ovvero la violazione dei citati obblighi di correttezza e buona fede, il Giudice Ordinario evidentemente non può sindacare, nel merito, la valutazione comparativa dei candidati operata dalla Pubblica
Amministrazione quale datore di lavoro.
In base a tali criteri orientativi debbono essere, quindi, esaminati i singoli motivi di ricorso.
4.2. Venendo a tale esame, si osserva che nessuno di essi è idoneo a fondare le domande proposte da parte della ricorrente.
4.2.1. Per quanto concerne il primo motivo, si ritiene che non trovino applicazione le specifiche disposizioni del D.P.R. n. 487/1994 e del
D.P.R. n. 220/2001 richiamate da parte ricorrente.
Le disposizioni richiamate dalla ricorrente, le prime espressamente previste per il personale dirigenziale e le seconde per il personale non dirigenziale, presuppongono, pur sempre, l'espletamento di una procedura concorsuale per l'assunzione nel pubblico impiego.
Come si è detto, la procedura selettiva in esame non riveste un siffatto carattere.
pagina 19 Come prescritto dal citato art. 15, comma 7-bis, lettera b),
l'attribuzione del punteggio complessivo a ciascun candidato da parte della commissione avviene “secondo criteri fissati preventivamente”.
Tali criteri sono stati fissati dalle citate Linee Guida regionali, nonché dalle determinazioni della medesima come risulta dai CP_7
verbali nn. 1 e 2 dell'11.1.2024 e del 12.1.2024.
Inoltre, dal sopra citato comma 7, secondo periodo, dell'art. 15 si desume, a contrario, che, per quanto concerne il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, il D.P.R. n. 484/1997 non si applica nella sua interezza, ma soltanto in relazione alle disposizioni di tale articolato normativo concernenti i “requisiti” che i candidati debbono possedere per partecipare alla selezione.
Le disposizioni invocate dalla ricorrente non possono essere invocate neppure al fine di desumere la pur lamentata violazione dei principi generali di imparzialità, di trasparenza e di buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione.
Innanzitutto, l'imparzialità è stata tutelata dal fatto che a tutti i candidati sono stati posti i medesimi quesiti: per tale ragione nessuno di essi può, neppure ipoteticamente, dolersi dal fatto che, sia pure per via della sorte, ha subito un trattamento deteriore rispetto agli altri, per aver dovuto rispondere a quesiti più difficili di quelli toccati in sorte ad un altro.
Per quanto poi concerne la mancanza di pubblicità, si rileva che il colloquio si è svolto in un locale aperto al pubblico e che il divieto di assistere al colloquio ha riguardato soltanto il candidato che non aveva ancora sostenuto il medesimo.
Per altro verso, in punto di fatto, si osserva che se la ricorrente ha potuto assistere al colloquio del DO risultato poi vincitore (ma CP_3
non invece a quello della seconda classificata, DOessa , CP_4
viceversa, quest'ultimo non ha potuto assistere ai colloqui dei due candidati esaminati in precedenza.
pagina 20 4.2.2. Per quanto concerne il secondo motivo, valgono analoghe considerazioni.
Le pronunce giurisprudenziali citate da controparte non si ritengono conferenti al caso di specie, poiché, per le motivazioni già esposte, non si ritiene applicabile il citato art. 8 del D.P.R. n. 484/1997.
Inoltre, non si ritiene che sia di per sé irragionevole la previsione di due soli quesiti, ben potendo l'idoneità del candidato a ricoprire l'incarico oggetto della procedura selettiva desumersi dal tenore complessivo delle risposte date dal medesimo in sede di colloquio.
Tanto più che nel caso di specie non è emerso che i due quesiti estratti a sorte fossero strutturati in maniera tale da non far emergere appieno le attitudini del candidato (si pensi, ad esempio, a dei quesiti comportanti delle risposte secche, del tipo vero o falso), ovvero tali da non consentire al medesimo di esporre tutti gli aspetti rilevanti in relazione alle materie trattate.
Ed anzi, a ben vedere, la lettura dei quesiti estratti (“Near Miss ed evento sentinella in una struttura di oncologia medica”; “Immunoterapia oncologica: basi razionali, impiego clinico e gestione multidisciplinare della tossicità”: v. il citato verbale n. 2 della Commissione) conferma che si è trattato di quesiti articolati in vari sottoargomenti, aventi carattere tendenzialmente aperto oltre che multisettoriale, e quindi, in definitiva, idonei allo scopo, consistente nella valutazione comparativa dei canditati, con riferimento sia alle capacità professionali, sia alle capacità gestionali, organizzative e di direzione, avuto riguardo all'incarico da svolgere.
4.2.3. Per quanto concerne il terzo motivo, esso, come si è detto, si articola in due sottomotivi.
Con riferimento alla mancata indicazione della ripartizione numerica del punteggio complessivo attribuito per ciascuno dei c.d. descrittori
(“Aspetti di natura tecnica”; “Aspetti di natura organizzativa”; “Aspetti di leadership”), effettivamente i punteggi parziali, dalla cui somma si
pagina 21 ottiene il punteggio finale di ciascun candidato per quanto concerne il colloquio, sono solo tre, uno per ciascuno dei tre c.d. descrittori.
La ha effettivamente omesso di specificare il singolo CP_7
punteggio attribuito, per ciascuno dei c.d. descrittori, alle relative sottovoci.
Cionondimeno, si ritiene che l'omissione di tale previsione non sia rilevante, posto che l'attribuzione del punteggio numerico, tanto più se articolato in relazione ai tre descrittori, è di per sé sufficiente ad esprimere e sintetizzare il giudizio tecnico - discrezionale della stessa, evidentemente insindacabile da parte del giudice. CP_7
Anche con riferimento al secondo sottomotivo, con il quale la ricorrente ha lamentato la mancata indicazione del punteggio attribuito dai singoli commissari, si ritiene che tale omissione non sia rilevante, per la stessa ragione poc'anzi esposta, dovendosi ritenete che l'indicazione del voto collegiale della Commissione sia di per sé sufficiente ad esprimere e sintetizzare il giudizio tecnico - discrezionale della stessa. CP_7
In altri termini, il candidato non avrebbe avuto uno specifico interesse a conoscere i voti dei singoli commissari, attraverso i quali si è formato quello della Commissione, unico rilevante.
4.2.4. Per quanto concerne il quarto motivo, dalla lettura del verbale n.
2 della Commissione non risulta che la medesima abbia illustrato ai candidati, prima dell'espletamento del colloquio, con il supporto specifico del Direttore Sanitario, “il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire, affinché i candidati stessi possano esporre interventi mirati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di vista clinico che da quello organizzativo”, come previsto dal paragrafo 10.4.1. delle Linee Guida regionali.
Non risulta in alcun modo comprovata la circostanza, dedotta dalla difesa dell' secondo la quale la Commissione, nella seduta del CP_1
12.1.2024 in cui si è svolto il colloquio, ha proceduto a tale incombente,
pagina 22 quantunque ciò non risulti dal verbale (v. il verbale n. 2 della
Commissione).
Si è trattato, quindi, di una violazione delle disposizioni della procedura selettiva.
Cionondimeno, si ritiene che la predetta violazione non rivesta una gravità tale da inficiare l'intera procedura, considerato che il contenuto oggettivo e soggettivo della posizione da conferire era già dettagliatamente descritto nell'avviso di selezione.
Ed infatti, alle pagg. 4 e 5 del predetto avviso è presente una descrizione della Struttura Complessa di Oncologia Medica, nonché una tabella numerica che indica i dati dell'attività della predetta Struttura nei quattro anni precedenti.
Per altro verso, considerato che la predetta illustrazione era finalizzata all'esposizione, da parte dei candidati, di “interventi mirati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di vista clinico che da quello organizzativo”, la ricorrente non ha specificato in che modo la pur ravvisata omissione, nonché le ipotetiche carenze nella descrizione della struttura ad opera del solo avviso di selezione, le abbiano impedito di esporre, in sede di colloquio, tali interventi.
Sono poi rimaste indimostrate le allegazioni della ricorrente secondo cui la Commissione, nel corso del colloquio, non avrebbe preso in considerazione le esperienze professionali maturate e documentate nel
curriculum, e secondo cui il colloquio non avrebbe avuto ad oggetto argomenti mirati alla verifica delle competenze relativamente agli specifici profili richiamati dal bando e relativi alla visione e all'originalità delle proposte sull'organizzazione della struttura complessa, nonché all'attitudine all'innovazione ai fini del miglioramento dell'organizzazione e della soddisfazione della struttura stessa.
pagina 23 4.2.5. Per quanto concerne il quinto motivo, esso si articola in vari sottomotivi, tutti attinenti al punteggio relativo alla valutazione del curriculum.
La ricorrente ha lamentato innanzitutto la mancata valutazione delle prestazioni effettuate dai candidati anche sotto il profilo qualitativo.
Ai sensi delle Linee Guida (par. 10.3), siffatta valutazione doveva avvenire sulla “tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo all'attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità”.
In relazione a tale previsione, la Commissione (v. il verbale n.
1 - seduta dell'11.1.2024) ha deciso di attribuire 5 punti (rispetto ai 15 punti riferiti alle esperienze professionali dei candidati) per la sottovoce
“tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate”, prevedendo l'attribuzione di punti 0,3/anno ogni 10.000 D.R.G. prodotti in regime di D.H. e ricoveri ordinari e punti 0,1/anno ogni 5.000 accessi per le prestazioni ambulatoriali.
Trattasi, quindi, di un criterio oggettivo.
Ciò posto, non si comprende quali altri criteri avrebbe potuto e/o dovuto prendere in considerazione la CP_7
Inoltre, si rileva che, in relazione a tale sottovoce, alla ricorrente è stato attribuito il punteggio massimo di 5 punti, ragion per cui la doglianza, in concreto, non appare sorretta da uno specifico interesse.
Per quanto poi concerne l'omessa considerazione, da parte della
Commissione, degli incarichi di docenza tra i titoli valutabili, e, più in generale, l'attribuzione dei punteggi in relazione ai titoli di studio, si ritiene che le scelte operate non siano affette dai lamentati profili di irragionevolezza, avuto riguardo all'incarico oggetto della selezione, non afferente all'ambito accademico.
Considerazioni analoghe valgono anche con riguardo ai punteggi attribuiti per l'attività di relatore e per le pubblicazioni scientifiche.
pagina 24 Si osserva, ulteriormente, che i punteggi in questione rivestivano un ruolo assolutamente marginale (0,01 punti per la singola attività di relatore;
0,1 punti per la singola pubblicazione su rivista;
0,2 punti per
“Capitolo libro”, e 0,5 punto per “Autore libro”), tale da non influire sull'esito complessivo della procedura selettiva.
4.3. Dall'infondatezza dei motivi di ricorso sopra esaminati discende, evidentemente, l'infondatezza anche della domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno da perdita di chance.
5. Le spese processuali nei confronti dell' e del convenuto CP_1
DO seguono la soccombenza e vengono liquidate nel CP_3
dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, osservata la vigente tabella di riferimento per le cause di lavoro di valore indeterminabile.
Viene esclusa la liquidazione dei compensi per la fase istruttoria, che sostanzialmente non si è svolta.
In relazione alla mancata liquidazione dei compensi per la fase istruttoria, si precisa che, ai sensi dell'art. 4 comma 5, lettera c), ultimo capoverso, del medesimo D.M., “La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
Nel caso di specie, tale fase non può dirsi “effettivamente svolta”,
posto che la causa è stata decisa unicamente in base alle produzioni di cui ai rispettivi atti introduttivi.
I compensi per le altre fasi si liquidano avuto riguardo alla limitata attività processuale comunque svolta.
Le spese processuali vengono, invece, integralmente compensate tra la ricorrente e la in ragione del fatto che Controparte_2
quest'ultima è stata convenuta nel giudizio dinanzi al Giudice
Amministrativo per l'annullamento delle citate Linee Guida, di cui in questa sede si è chiesta la disapplicazione, e considerato che nel presente giudizio la ha rivestito la qualità di litisconsorte soltanto CP_2
processuale, non essendo stata formulata nei suoi confronti una domanda di condanna,
pagina 25
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali nei confronti dell' Controparte_1
e nei confronti di che liquida, in favore
[...] CP_3
di ciascuna delle predette parti convenute, in euro 4.000,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso,
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) compensa integralmente le spese processuali tra la ricorrente e la
Controparte_2
AR, 13.1.2025.
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
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