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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/11/2025, n. 3234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3234 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
- Dott. IU EI - Presidente rel.
- Dott.ssa Alessandra Arceri - Consigliere
- Dott.ssa Beatrice Siccardi - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2405/24 promossa da
(C.F. ) con gli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
IO DA, LU Di CO, CA IN, AN DA, Parte_2 come da procura acclusa all'atto di opposizione, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, Via Delio Tessa n. 1, Milano;
OPPONENTE
Contro
(C.F. con gli avv.ti Angelo Controparte_1 C.F._1
LD, BE GE, RE SA, come da procura acclusa al ricorso per exequatur di lodo arbitrale estero, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, Via degli Orombelli n. 7, Milano;
OPPOSTO
Oggetto: opposizione ex art. 840 c.p.c. CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
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* Conclusioni delle parti
Part
Parte_1
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis rejectis, dichiarare preliminarmente l'improcedibilità della domanda di riconoscimento dei lodi arbitrali datati 23 febbraio 2024 e 9 maggio 2024 per mancata produzione del compromesso ovvero di un documento equipollente ex art. 839, II comma c.p.c., con conseguente caducazione e/o revoca del decreto di riconoscimento ed esecutorietà di detti lodi datato 18 luglio 2024 (depositato in pari data). In subordine, ritenuta l'inesistenza di qualsiasi accordo compromissorio tra le parti, revocare il decreto di riconoscimento ed esecutorietà dei lodi arbitrali datati 23 febbraio 2024 e 9 maggio 2024, per inesistenza e/o invalidità e/o nullità dei lodi medesimi per difetto di giurisdizione dell'arbitro conseguente alla inesistenza e/o invalidità di qualsiasi accordo compromissorio tra le parti.”
Per : Controparte_2
“Tutto quanto sopra premesso e precisato, , Controparte_2 come sopra rappresentata, assistita e domiciliata CHIEDE che l'ecc.ma Corte di Appello, ogni avversaria domanda ed istanza disattesa e respinta: rilevata la procedibilità e ammissibilità della domanda di exequatur formulata dall'esponente in relazione al Lodo arbitrale definitivo (“Final Arbitration Award”) ed al Lodo Arbitrale definitivo relativo ai costi (“Final Arbitration Award as to costs”) entrambi resi a Londra inter partes dall'Arbitro Unico Mr. Controparte_3 rispettivamente in data 23/02/2024 e 09/05/2024 e rilevata altresì la validità della convenzione arbitrale prodotta in atti e, Firmato Da: GENISIO ROBERTA Emesso Da:
Firma Qualificata Serial#: 13 conseguentemente, dei CP_4 NumeroDiPaten_1 predetti Lodi, voglia disporre l'integrale rigetto dell'opposizione avanzata, ex art. 840 c.p.c., dall'opponente e di tutte le Parte_1 domande ivi formulate, per l'effetto confermando il decreto presidenziale del 18/07/2024 ed il precedente decreto del 15/07-17/07/2024 e, conseguentemente,
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l'efficacia immediatamente esecutiva dei suddetti lodi nella Repubblica Italiana. Con vittoria di compensi e spese, comprensivi di accessori come per legge, inclusi quelli relativi al procedimento di exequatur ed alla fase di inibitoria proposta da e Parte_1 di cui in atti.”
*
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
1. – L'atto di opposizione di
[...]
[...]
(a seguire semplicemente si è Parte_1 Parte_1 opposta al decreto della Corte d'Appello di Milano del 18.07.2024, con il quale sono stati riconosciuti e dichiarati esecutivi in Italia i lodi arbitrali emessi a Londra in data
23.02.2024 e 09.05.2024.
1.1. Primo motivo di opposizione: mancata produzione del compromesso o di un documento equipollente, ai sensi del secondo comma dell'art. 839 c.p.c..
1.2. Secondo motivo di opposizione: inesistenza della clausola compromissoria fatta Contr valere da e mancanza di poteri rappresentativi della società HB HI.
2 – La comparsa di costituzione di Controparte_6
Con comparsa depositata il 14.11.2024, si è costituita in giudizio
[...]
Contr
(a seguire semplicemente ) chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione ex art. 840 c.p.c., ritenendo infondate le ragioni avversarie.
L'opponente ritiene, infatti, che le parti abbiano regolarmente concluso un contratto tramite e-mail contenente la clausola compromissoria in favore dell'arbitro londinese, la cui decisione deve, quindi, essere riconosciuta anche in Italia.
3 – Lo svolgimento del processo di primo grado
All'udienza del 22 ottobre 2025 il Presidente istruttore, assegnato termine per memorie ai sensi dell'art. 350-bis, ha rinviato la causa all'udienza del 26 novembre 2025.
Durante la predetta udienza, parte opponente, ha rilevato l'impossibilità di applicare pag. 3/10 CORTE DI APPELLO DI MILANO
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l'art. 350-bis c.p.p. nel caso di specie, dato che trattasi di giudizio di opposizione in cui la Corte è competente quale giudice di primo grado.
Al termine di tal udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
*
Motivi della decisione
4. - La decisione della Corte
L'opposizione è infondata.
4.1. – Considerazioni preliminari
4.1.1 – L'eccezione in rito svolto dall'opponente
Preliminarmente, la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione svolta dall'appellante durante l'udienza di discussione per le ragioni che seguono.
L'art. 840 c.p.c., nell'individuare le norme che regolano il giudizio di opposizione al decreto di riconoscimento di un lodo straniero, fa espresso richiamo all'art. 645 c.p.c. in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, giudizio al quale si applicano le normali norme riguardanti il procedimento di primo grado.
Ebbene, tra le disposizioni che regolano il giudizio dinnanzi al Tribunale vi è anche l'art. 281-sexies c.p.c., la cui disciplina è interamente richiamata dall'art. 350-bis c.p.c.
a cui ha fatto riferimento il Collegio nel caso di specie.
Pertanto, data l'equivalenza contenutistica delle due norme, non può dirsi sussistente nessun vulnus del diritto difesa dell'opponente, in quanto la disciplina applicata corrisponde esattamente a quella che sarebbe stata applicata in un giudizio dinnanzi al
Tribunale in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, così come disposto dall'art. 840
c.p.c..
4.1.2 – La trattazione della causa
I motivi di opposizione meritano una trattazione unitaria, poiché attengono tutti Contr all'esistenza e alla validità della clausola compromissoria azionata da
4.2.1 - Gli argomenti delle parti
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La società opponente afferma che i lodi oggetto di opposizione non possono essere riconosciuti e resi esecutivi in Italia in quanto la clausola compromissoria sulla quale essi si basano non esiste ovvero deve ritenersi invalida in quanto non conforme ai requisiti della Convenzione di New York del 1958, testo normativo considerato applicabile al caso di specie.
Più nello specifico, la società opponente ritiene che l'arbitro avrebbe dovuto verificare l'esistenza della clausola compromissoria, non sulla base del diritto inglese, bensì avendo conto dell'art.2 del predetto testo normativo, il quale impone che l'accordo compromissorio debba essere redatto per iscritto e contenuto in unico accordo o anche in uno scambio di lettere.
Rileva, poi, che un ulteriore requisito implicito imposto dalla Convenzione Parte_1 consista nella provenienza delle dichiarazioni negoziali da parte dei soggetti che intendono vincolarsi all'accordo compromissorio.
Chiarito quanto sopra in punto di diritto, la società opponente afferma che nel caso di specie non sussiste nessuno dei due requisiti di cui sopra, poiché la società opposta ha ricavato la legittimazione dell'arbitro inglese da un messaggio del 05.01.2023 che non contiene alcuna clausola compromissoria, bensì un mero rimando a un documento denominato “Gencon 94”, il quale non è mai stato approvato dalla società Parte_1
Inoltre, viene rilevato dalla società opponente che tutti i messaggi intercorsi tra il
21.01.2023 e il 24.02.2023, valorizzati da controparte al fine di dimostrare la conclusione del contratto contenente l'accordo compromissorio, non provengono dalla società bensì dal broker marittimo HB HI, il cui potere Parte_1 rappresentativo non è stato dimostrato dalla controparte.
L'opponente evidenzia, altresì, in diritto, che non si deve confondere la categoria dell'invalidità, da valutare secondo le regole di cui sopra, con quella dell'inesistenza dell'accordo compromissorio, la quale deve essere valutata non in relazione alla legge che regola il contratto, ma secondo la legge dello stato in cui si fa valere la decisione.
Pertanto, la società dopo aver dedotto la totale inesistenza della clausola Parte_1
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compromissoria, ritiene che tale aspetto debba essere esaminato sulla base della legge italiana, la quale non ammette clausole compromissorie con rinvii generici ad altri documenti (c.d. relatio imperfecta).
La società opposta afferma, invece, di aver regolarmente prodotto il contratto di trasporto intercorso tra le parti, richiamante il formulario “Gencon 94” contente la clausola di arbitrato.
Quanto, poi, ai requisiti previsti dalla Convenzione di New York in merito alla clausola compromissoria, la società afferma che, per giurisprudenza costante, non è Parte_1 necessario che le dichiarazioni provengano direttamente dalle parti, essendo, peraltro, prassi costante nei contratti di trasporto marittimo che tali negozi vengano conclusi per il tramite di broker specializzati. Contr Alla luce di quanto sopra esposto, , pur chiarendo l'artificiosità della distinzione tra esistenza e validità della clausola compromissoria, ritiene assolutamente provata l'esistenza della stessa nel caso di specie.
Relativamente, poi, alla validità di tale pattuizione, la società opposta evidenzia, che, come previsto dalla Convenzione di New York, il contratto contente l'accordo compromissorio deve essere “valido ai sensi della legge alla quale le parti lo hanno sottoposto o, in assenza di indicazioni al riguardo, della legge dello Stato nel quale il lodo è stato emesso”; pertanto, essendo nel caso di specie la legge inglese a regolare il contratto, bene ha fatto l'arbitro di Londra ad applicare tale disciplina.
Se ciò non dovesse essere ritenuto sufficiente, la evidenzia ulteriormente Parte_1 che, anche per la legge italiana, è valida una clausola compromissoria contenente la c.d. relatio imperfecta, come attestano molteplici precedenti giurisprudenziali.
Infine, in merito alla carenza di potere rappresentativo della società HB HI, la società opposta evidenzia che, dalle produzioni documentali effettuate, emerge in maniera inequivocabile che la HB HI agiva su mandato di Parte_1
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Contr Qualora, poi, la Corte ritenga non provato il rapporto di mandato, evidenzia che secondo la legge inglese, che regola il rapporto oggetto di causa, “l'agente può stipulare una clausola compromissoria anche in virtù di autorizzazione verbale dell'interessato”.
4.2.2 - Le ragioni della decisione
La Corte rileva che le doglianze della società opponente relative all'inesistenza della Contr clausola compromissoria sono infondate, poiché la società ha prodotto in giudizio documentazione sufficiente a provare la volontà delle parti di vincolarsi allo schema contrattuale denominato Gencon 94 e, conseguentemente, in virtù del paragrafo 19 di tale modello, alla decisione dell'arbitro inglese (si veda doc. 14 del fascicolo di parte opposta).
Risulta, infatti, dalle mail intercorse tra HB HI (broker agente per conto di Contr
e la società , che le parti hanno scelto di aderire al predetto schema Parte_1 contrattuale, il quale viene più volte richiamato nel testo dei messaggi come assetto negoziale di riferimento. Tali e-mail contengono anche un allegato che prevede delle modifiche al Gencon 94, a conferma dell'intenzione delle parti di aderire, quanto meno in linea generale, a siffatto modello;
si noti, a tal proposito, che le predette modifiche non incidono in alcun modo sul paragrafo 19 in materia di giudice competente e legge applicabile.
Non è inoltre contestato che il contratto si sia concluso;
è la stessa società opponente, infatti, ad ammettere, nel paragrafo 17 del proprio atto di opposizione, che è stato dato inizio all'esecuzione dello stesso.
In relazione, poi, ai poteri rappresentativi di HB HI, risulta provato documentalmente che la predetta società agiva per conto della in quanto in Parte_1 tutte le e-mail prodotte è richiamato in oggetto il nome della predetta società e, inoltre, Contr il reacap finale del 05.01.2023 è stato inviato da anche al sig. Per_1
socio e amministratore dell'omonima società anche all'epoca dei fatti.
[...]
Sul punto, la Corte ritiene significativa anche la conoscenza da parte della società
come dimostra la stessa opponente nei propri atti, dell'esecuzione del Parte_1
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contratto. Tale circostanza induce a ritenere che la società fosse parte del Parte_1 contratto oggetto di causa e contenente la clausola compromissoria.
La lettura unitaria dei predetti elementi probatori conduce, quindi, a ritenere provato che
HB HI abbia agito in nome e per conto della società opponente.
Chiarita l'infondatezza di tali doglianze, rimane da valutare il diverso profilo della validità della clausola compromissoria oggetto di causa. A tal proposito, è opportuno individuare correttamente la disciplina applicabile al caso di specie che, venendo in considerazione il riconoscimento in Italia di un lodo arbitrale inglese, è quella contenuta nella Convenzione di New York del 1958 e nell'art. 840 c.3 n. 1 c.p.c..
In particolare, come già affermato in precedenza da questa Corte, “l'opposizione in oggetto, e i motivi posti a fondamento della stessa, devono essere vagliati alla luce di quanto disposto dall'art. 840 comma 3 n. 1 c. p. c., e dagli artt. V.1 e II della
Convenzione di N.Y., che disciplinano le regole sulla legge applicabile per valutare la sussistenza di una valida clausola arbitrale. L'art. 840 comma terzo n. 1 c.p.c. stabilisce che il riconoscimento del lodo straniero deve essere rifiutato dalla Corte
d'Appello se nel giudizio di opposizione la parte prova che la convenzione arbitrale non era valida secondo la legge alla quale le parti l'hanno sottoposta, o in mancanza di indicazioni a tale proposito, secondo la legge dello stato in cui il lodo è stato pronunciato. L'art. V della Convenzione di N.Y. stabilisce che il riconoscimento e
l'esecuzione della sentenza possono essere negati unicamente qualora la parte fornisca all'autorità competente del paese, ove sono domandati il riconoscimento e l'esecuzione, la prova che le parti erano, secondo la legge loro applicabile, affette da incapacità, o che la detta convenzione non è valida, secondo la legge alla quale le parti la hanno sottoposta o in assenza di indicazioni al riguardo, secondo la legge del paese dove la sentenza è stata emessa. Infine, l'art. II della suddetta Convenzione stabilisce che ciascuno Stato contraente riconosce la convenzione scritta mediante la quale le parti si obbligano a sottoporre ad arbitrato tutte o talune delle controversie che siano sorte o possano sorgere tra loro circa un determinato rapporto giuridico. intendendosi per
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«convenzione scritta» la clausola compromissoria inserita in un contratto, o un compromesso, firmati dalle parti oppure contenuti in uno scambio di lettere o di telegrammi.” (Corte d'Appello di Milano, n.2187/2025). Si noti che tali principi sono stati affermati anche dalla Suprema Corte (ord. S.U. n. 36374\2021; Cass. n.
1323\2011).
L'applicazione di tali principi al caso di specie impone di svolgere il giudizio sulla validità della clausola compromissoria in base alle regole del diritto inglese, in quanto legge a cui le parti hanno sottoposto il rapporto (come prevede sempre il paragrafo 19 del Gencon 94), oltre che avendo conto dei requisiti fissati dall'art. 2 della Convenzione di New York.
Ebbene, l'opponente, su cui grava l'onore di dimostrare l'erroneità del decreto di riconoscimento, nulla ha affermato a proposito della validità della clausola secondo il diritto inglese, limitandosi a far valere questioni attinenti all'ordinamento e alle norme italiane.
infine, ha rilevato l'invalidità della clausola per assenza dei requisiti di cui Parte_1 all'art. 2 della Convenzione di New York. Anche quest'ultima censura risulta infondata, perché, come chiarito in precedenza, la clausola compromissoria è contenuta in uno scambio scritto di messaggi tra le parti, proprio come previsto dalla predetta norma.
5. – Conclusione e spese
Alla luce delle argomentazioni esposte, la Corte d'Appello di Milano, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto della Corte d'Appello di Milano del
18.07.2024 e, avuto conto dell'esito della causa, condanna
[...]
al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, in Parte_1 favore di che, tenuto conto della complessità Controparte_6 della causa, si liquidano secondo i parametri in medi in euro, € 14.239,00 (di cui
4.389,00 per la fase di studio, 2.552,00 per la fase introduttiva e 7.289,00 per la fase decisionale), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA.
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Per Questi Motivi
La Corte d'Appello di Milano – prima sezione civile – definitivamente decidendo la causa r.g. n. 2405/2024, in conferma del decreto della Corte d'Appello di Milano del
18.07.2025, così dispone:
I) rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
II) condanna al pagamento delle Parte_4 spese di giudizio in favore di , Controparte_6 che si liquidano in € 14.239,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%,
IVA e CPA.
Così deciso in Milano, il giorno 26 novembre 2025.
Il Presidente est.
IU EI
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del M.O.T. Francesco Abbiati
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