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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 04/06/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2587/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania DEIANA Presidente dott.ssa Elisabetta CARTA Giudice rel. dott.ssa Marta GUADALUPI Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 05/08/2024 da:
, (C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(C.F. nata a [...] il [...] elettivamente domiciliati Parte_2 C.F._2 in Sassari, Via Cavour n. 59, presso e nello studio dell'avv. Anastasia Fara (C.F.
), che li rappresenta e difende come da delega in calce al ricorso introduttivo, C.F._3
RICORRENTI
nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 06/08/2024, contenente le condizioni patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e confermate nel verbale di udienza dell'08/05/2025.
Ritenuta la completezza della documentazione e delle dichiarazioni delle parti, anche in riferimento all'operazione di trasferimento immobiliare oggetto dell'accordo, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
*** pagina 1 di 3 I coniugi e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 Parte_2
data 15/10/2016 in OSSI (SS), iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune per l'anno 2016, N. 8, P. II, Serie A Ufficio 1, dalla cui unione non sono nati figli.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni relative al trasferimento immobiliare e alla complessiva operazione negoziale, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico, potendo pertanto il Collegio darne esecuzione.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi , (C.F. Parte_1
) nato a [...] il [...] e (C.F.: C.F._1 Parte_2
nata a [...] il [...], residenti in [...], i C.F._2
quali hanno contratto matrimonio concordatario in data 15/10/2016 in Ossi (SS), iscritto nel
Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune per l'anno 2016, N. 8, P. II, Serie A, Uff.
1. alle condizioni congiunte rassegnate dalle parti nel verbale di udienza dell'8 maggio 2025
(contenente trasferimento immobiliare a risoluzione della crisi coniugale), mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OSSI (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 3 giugno 2025.
Il presidente Il giudice rel.
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 2 di 3 pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania DEIANA Presidente dott.ssa Elisabetta CARTA Giudice rel. dott.ssa Marta GUADALUPI Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 05/08/2024 da:
, (C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(C.F. nata a [...] il [...] elettivamente domiciliati Parte_2 C.F._2 in Sassari, Via Cavour n. 59, presso e nello studio dell'avv. Anastasia Fara (C.F.
), che li rappresenta e difende come da delega in calce al ricorso introduttivo, C.F._3
RICORRENTI
nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 06/08/2024, contenente le condizioni patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e confermate nel verbale di udienza dell'08/05/2025.
Ritenuta la completezza della documentazione e delle dichiarazioni delle parti, anche in riferimento all'operazione di trasferimento immobiliare oggetto dell'accordo, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
*** pagina 1 di 3 I coniugi e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 Parte_2
data 15/10/2016 in OSSI (SS), iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune per l'anno 2016, N. 8, P. II, Serie A Ufficio 1, dalla cui unione non sono nati figli.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni relative al trasferimento immobiliare e alla complessiva operazione negoziale, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico, potendo pertanto il Collegio darne esecuzione.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi , (C.F. Parte_1
) nato a [...] il [...] e (C.F.: C.F._1 Parte_2
nata a [...] il [...], residenti in [...], i C.F._2
quali hanno contratto matrimonio concordatario in data 15/10/2016 in Ossi (SS), iscritto nel
Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune per l'anno 2016, N. 8, P. II, Serie A, Uff.
1. alle condizioni congiunte rassegnate dalle parti nel verbale di udienza dell'8 maggio 2025
(contenente trasferimento immobiliare a risoluzione della crisi coniugale), mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OSSI (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 3 giugno 2025.
Il presidente Il giudice rel.
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Elisabetta Carta
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