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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/03/2025, n. 4438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4438 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 71195/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIII Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Ornella Baiocco, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta del ruolo generale n. 71195 per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
(c.f. ), nata in Roma in [...] Parte_1 C.F._1
06.02.1945, ivi residente a[...], elettivamente domiciliata in
Roma alla Via Cornelio Nepote n. 21 presso lo Studio dell'Avv. Flaminia
Caldani (c.f. ), fax n. 06.64520840, PEC C.F._2
ai quali recapiti l'Avv. Caldani richiede siano inviate Email_1
le comunicazioni del presente procedimento, che la rappresenta e difende in virtù di mandato già in atti;
parte attrice
C O N T R O (c.f. ), in persona del legale rappresentante Parte_2 P.IVA_1
p.t., con sede in Roma Viale Cortina d'Ampezzo n. 1, domiciliata presso lo
Studio dell'Avv. Giovanni Tosti-Croce, in Roma alla Via Fabio Massimo n. 60, che la rappresenta e difende;
parte convenuta
E
, in persona PA
del legale rappresentante p.t., con sede in Roma Via della Mendola n. 276, domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Francesca Beccaria, in Roma alla Via
Belsiana n. 71, che lo rappresenta e difende;
convenuta
E
in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_2
con sede legale in Bologna, Via Stalingrado n. 45, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Serena Spagnuolo, in
Roma, Viale XXI Aprile n. 26, che la rappresenta e difende;
terza chiamata dal Consorzio
E
in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_2
con sede legale in Bologna, Via Stalingrado n. 45, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Francesco Malatesta, in Roma, Viale XXI Aprile n. 26, che la rappresenta e difende;
terza chiamata dalla Parte_2
OGGETTO: risarcimento danni da insidia stradale
Conclusioni per parte attrice:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione così provvedere: 1) Accertare e dichiarare, in capo all'impresa ed al Parte_2
, la PA
responsabilità ex art. 2051 c.c., in quanto, pur avendo l'obbligo di impedire
l'accesso ai pedoni sul marciapiede sottoposto a lavori di rifacimento, ha omesso di porre quelle necessarie ed indefettibili cautele che avrebbero ridotto al minimo il pericolo di caduta.
2) Accertare e dichiarare, in capo al PA
la responsabilità ex art. 2043 c.c., per aver omesso
[...]
di porre in essere la dovuta diligenza e/o vigilanza, avendo affidato l'esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione del marciapiede e di rifacimento del manto stradale alla società che si è dimostrata CP_3 Parte_2
inidonea, sotto il profilo organizzativo, a realizzare in sicurezza i lavori alla stessa commissionati, nonché per non aver posto in essere la necessaria attività di vigilanza e controllo sull'impresa medesima e, per l'effetto,
3) Dichiarare, pertanto, la concorrente responsabilità di entrambe, e conseguentemente condannare le convenute e/o il terzo chiamato in causa da ciascuna di esse in solido al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dalla SI.ra , quantificati Parte_1
complessivamente in euro 189.929,37, o in quell'altra somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, anche a mezzo di una C.T.U. estimativa, che sin d'ora si chiede disporsi;
4) Condannare parti convenute e/o il terzo chiamato in causa da ciascuna di esse al pagamento delle spese legali stragiudiziali che si quantificano nella somma di euro 4.320,00;
5) Condannare, altresì, parti convenute e/o il terzo chiamato in causa da ciascuna di esse al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiarato antistatario”. Par Conclusione per la convenuta Parte_2
IN VIA PRELIMINARE: 1. rilevare l'evidente nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, comma IV°,
c.p.c., per l'evidente assenza dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti la ragione della domanda, e, per l'effetto dichiarare nullo l'atto di citazione;
2. autorizzare ai sensi dell'art. 269 c.p.c., differendo l'udienza di prima comparizione, la chiamata della in qualità di Controparte_4
Impresa Assicuratrice della Parte_2
- previo accertamento della regolarità o meno della citazione e dell'iscrizione al ruolo della procedura, accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o la nullità del giudizio, per i motivi e le causali di cui in narrativa al punto 1) con ogni ulteriore provvedimento presupposto e conseguente;
2. In via subordinata nel merito, salvo gravame:
- rigettare tutte le avverse domande in quanto inammissibili e/o improcedibili per tutte le causali esposte in narrativa.
3. In via gradatamente subordinata, salvo gravame:
- rigettare tutte le avverse domande in quanto infondate, sia in fatto e sia in diritto, e comunque non provate per tutte le causali esposte in narrativa.
4. in via ulteriormente subordinata, salvo gravame:
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda della
SInora , nei confronti della o Parte_1 Parte_2
comunque nell'ipotesi in cui una qualche responsabilità dovesse essere ravvisata e/o residuare in capo alla in ordine al dedotto Parte_2
evento, ritenere e dichiarare il Consorzio Stradale PA
in qualità di soggetto proprietario del tratto di marciapiede
[...]
interessato, nonché soggetto appaltante dei lavori, obbligato a manlevare integralmente la da qualsiasi richiesta risarcitoria e/o Parte_2
comunque da pretese, come quelle per cui è causa, e conseguentemente, condannarla direttamente al pagamento di qualsiasi somma dovuta all'attore;
5. in via ulteriormente subordinata, salvo gravame: - nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda della
SInora , nei confronti della o Parte_1 Parte_2
comunque nell'ipotesi in cui una qualche responsabilità dovesse essere Par ravvisata e/o residuare in capo alla in ordine al dedotto Parte_2
evento, ritenere e dichiarare l'Impresa Assicuratrice, come citata, obbligata a manlevare integralmente la da qualsiasi richiesta Parte_2
risarcitoria e/o comunque da pretese, come quelle per cui è causa, e conseguentemente, condannarla direttamente e/o in solido al pagamento di qualsiasi somma dovuta all'attore.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari e spese generali del presente giudizio, oltre accessori di legge.
Conclusioni per il : CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
1) In via principale, rigettare la domanda della SInora perchè Pt_1
generica, non provata ed infondata, in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa.
2) In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di parte attrice e nella ugualmente denegata ipotesi di ritenuta responsabilità del , dichiarare il responsabile per la CP_1 CP_1
percentuale di danno eventualmente ascrivibile ad esso e limitatamente alla percentuale di colpa negli eventi oggetto di causa, tenendo conto della condotta della danneggiata nella causazione dell'evento dannoso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c., e pertanto ridurre la misura del quantum dovuto in ipotesi di condanna del , in conseguenza della valutazione della condotta CP_1
predetta.
3) In via gradatamente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, per ciò che rileva nei rapporti interni ex art. 2055 c.c. con la “ dichiarare la responsabilità del Parte_2
per la percentuale del danno eventualmente imputabile ad esso e la CP_1 responsabilità della “ per la percentuale del danno Parte_2
eventualmente riferibile ad essa, con conseguente definizione e ripartizione fra
i convenuti della misura del risarcimento.
4) In via riconvenzionale, in ipotesi di condanna dell'esponente , CP_1
dichiarare tenuta a garantire e manlevare il predetto ente, in forza dell'espressa previsione contenuta nel contratto di appalto sottoscritto dalle parti, la “ da ogni conseguenza pregiudizievole derivante Parte_2
al dal presente giudizio. CP_1
5) In ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda della
SInora e di ritenuta responsabilità del esponente con Pt_1 CP_1
conseguente condanna di quest'ultimo a risarcire il danno, accertare e dichiarare il diritto del ad essere manlevato e garantito dalla CP_1
Cont Compagnia e per l'effetto condannare la Controparte_2
predetta Compagnia a manlevare e garantire il stesso rispetto a CP_1
qualsivoglia pregiudizio derivante dalla presente controversia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Conclusioni terza chiamata dal : CP_2 CP_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, per tutti i motivi suesposti, rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata;
in via subordinata, nel caso di condanna del
[...]
, limitare comunque la PA
condanna della Compagnia nei limiti della franchigia di € 1.000,00 ed entro il massimale liberamente pattuito tra le parti. Con vittoria delle spese di lite”.
Conclusioni Unipolsai terza chiamata dalla Parte_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, per tutti i motivi suesposti, rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata;
in via subordinata, nel caso di condanna della Controparte_5
ed in caso di accertamento della operatività della polizza, limitare comunque la condanna della Compagnia nei limiti della franchigia di € 500,00. Con vittoria delle spese di lite”.
SVOGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in giudizio, ritualmente notificato, la SI.ra Parte_1
conveniva in giudizio la ed il Consorzio
[...] Parte_2
stradale per ottenere il risarcimento PA
dei danni dalla stessa subiti a seguito del sinistro occorso in Roma, CP_1
altezza civico 201, in data 11 settembre 2019, chiedendo CP_1
all'intestato Tribunale di: “1) Accertare e dichiarare, in capo all'impresa
[...]
ed al Parte_2 PA
, la responsabilità ex art. 2051 c.c., in quanto, pur avendo
[...]
l'obbligo di impedire l'accesso ai pedoni sul marciapiede sottoposto a lavori di rifacimento, ha omesso di porre quelle necessarie ed indefettibili cautele che avrebbero ridotto al minimo il pericolo di caduta;
2) Accertare e dichiarare, in capo al la PA
responsabilità ex art. 2043 c.c., per aver omesso di porre in essere la dovuta diligenza e/o vigilanza, avendo affidato l'esecuzione dei lavori di demolizione
e ricostruzione del marciapiede e di rifacimento del manto stradale alla CP_3
società che si è dimostrata inidonea, sotto il profilo Parte_2
organizzativo, a realizzare in sicurezza i lavori alla stessa commissionati, nonché per non aver posto in essere la necessaria attività di vigilanza e controllo sull'impresa medesima e, per l'effetto, 3) Dichiarare, pertanto, la concorrente responsabilità di entrambe, e conseguentemente condannare le convenute e/o il terzo chiamato in causa da ciascuna di esse in solido al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dalla SI.ra , quantificati complessivamente in euro Parte_1
189.929,37, o in quell'altra somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, anche a mezzo di una C.T.U. estimativa, che sin d'ora si chiede disporsi;
4) Condannare parti convenute e/o il terzo chiamato in causa da ciascuna di esse al pagamento delle spese legali stragiudiziali che si quantificano nella somma di euro 4.320,00; 5) Condannare, altresì, parti convenute e/o il terzo chiamato in causa da ciascuna di esse al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Deduceva infatti che l'11.9.2019 alle ore 15.30, mentre si trovava a percorrere a piedi il marciapiedi di tratto compreso tra via CP_1 CP_1
Brunico e via Misurina altezza civico n.201, all'improvviso rovinava violentemente a terra a causa dello stato del fondo del marciapiede sottoposto a lavori di rifacimento, affidati dal Controparte_6
Società Iso Appali 2000 s.r.., che quel tratto non era stato
[...]
interdetto, né vi era idonea segnalazione per mettere in sicurezza l'area di cantiere;
che a causa della caduta aveva riportato gravi lesioni personali: frattura della spalla e scoppio del bulbo oculare dx, da cui erano residuati postumi permanenti nella misura del 40%.
Successivamente, si costituiva la in persona del legale Parte_2
rappresentante p.t., la quale chiedeva – tra le altre cose – in via preliminare di essere autorizzata a chiamare in causa ai sensi dell'art. 269 c.p.c. la
[...]
in qualità di impresa assicuratrice della Società convenuta Controparte_2
e, nel merito, il rigetto delle domande di parte attrice, ovvero in via ulteriormente subordinata di dichiarare il “ PA [...]
quale soggetto obbligato con condanna diretta del PA
. CP_1
Si costituiva altresì nel giudizio di cui in epigrafe, il
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., PA
che chiedeva preliminarmente di essere autorizzata a chiamare in causa ai sensi dell'art. 269 c.p.c. la in qualità di impresa Controparte_2
assicuratrice del convenuto e comunque il rigetto delle domande di CP_1 parte attrice, ovvero in via riconvenzionale, in ipotesi di condanna del
, di dichiarare la tenuta a garantire e manlevare CP_1 Parte_2
il , in forza dell'espressa previsione contenuta nel contratto di appalto CP_1
sottoscritto dalle parti, da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dal presente giudizio.
Alla prima udienza del 14 marzo 2022, l'intestato Tribunale rinviava la causa all'udienza del 10 novembre 2022 assegnando alle parti i richiesti termini di cui all'art. 183 c.p.c.
Con Ordinanza del 29 aprile 2022, verificato che era stato omesso di provvedere sulle istanze di chiamata in causa, venivano autorizzate la Parte_2
ed il a chiamare PA PA
in giudizio la rinviando la causa all'udienza del Controparte_2
12 dicembre 2022.
In data 9 dicembre 2022 si costituiva in giudizio la Controparte_2
uale impresa assicuratrice di chiedendo il rigetto
[...] Parte_2
della domanda attorea ed in via subordinata, in caso di condanna della
[...]
di limitare la condanna della Compagnia nei limiti della Parte_2
franchigia di euro 500,00.
In pari data si costituiva in giudizio la quale Controparte_2
terzo chiamato in causa dal PA PA
, chiedendo in via principale il rigetto della domanda attorea ed in
[...]
via subordinata, in caso di condanna del proprio assicurato, di limitare la condanna della Compagnia nei limiti della franchigia di euro 1000,00 ed entro il massimale pattuito tra le parti.
All'udienza del 12 dicembre 2022, il Tribunale in persona del Giudice Dott.ssa
Schillaci in sostituzione della Dott.ssa Ornella Baiocco, subentrata nel ruolo a luglio 2022, concedeva alle parti costituite i termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c.
e rinviava la causa all'udienza del 22 maggio 2023. Nel rispetto dei termini concessi ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c., le parti costituite in giudizio depositavano memorie con rispettive istanze istruttorie.
Successivamente, in data 21 agosto 2023, questo Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22 maggio 2023, rigettava le istanze istruttorie e rinviava la causa all'udienza del 21 ottobre 2024 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 21 ottobre 2024, le parti precisavano le proprie conclusioni ed il Giudice, con provvedimento del 18 novembre 2024, tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ebbene, innanzitutto deve osservarsi che questo giudice non ha ammesso le prove orali, né la CTU medica richiesta, in quanto assolutamente irrilevanti le prime e superflua la seconda, per un motivo assorbente e principale.
Invero, dalla lettura sia dell'atto di citazione, sia della prima memoria istruttoria di parte attrice, non si rinviene alcuna descrizione del fatto. In sostanza non si precisa affatto perché l'attrice sia caduta: se fosse inciampata su un ostacolo costituito da una particolare sconnessione del manto stradale, indicando l'altezza di tale dislivello, il punto preciso del marciapiede in cui si trovava;
se fosse invece scivolata a causa della presenza di brecciolino o altro materiale di risulta e anche qui in quale punto preciso del marciapiede si trovasse questo materiale, il colore, l'estensione, la consistenza;
ovvero se fosse caduta o inciampata in una buca e quindi che diametro e profondità avesse, in che punto del marciapiede si trovasse.
Va infatti sottolineato che nell'atto di citazione l'attrice si è limitata a dedurre che “rovinava violentemente a terra a causa dello stato del fondo del marciapiede sottoposto a avori di rifacimento”.
Null'altro dice: né quale fosse questo stato del fondo, né come fosse caduta. Nella prima memoria istruttoria, l'attrice non precisa ancora alcunchè, limitandosi ad aggiungere: “l'attrice ha ragionevolmente dedotto che il tratto dalla stessa percorso, non interdetto al transito, fosse privo di lavori in corso e della conseguente disconnessione del fondo che ha causato la caduta”
In sostanza, oltre a non precisare in cosa consistesse la disconnessione, fa discendere questa circostanza solo dal fatto che vi fossero lavori in corso, come se l'una cosa provasse l'altra.
Né dai capitoli articolati da parte attrice, si rinveniva alcuna domanda relativa alle modalità ed alla causa della caduta: anzi dalla lettura dei capitoli articolati da parte attrice per la prova testimoniale, si desume chiaramente che i testi non avessero assistito alla caduta, ma fossero intervenuti dopo, in quanto dovevano rispondere sulla domanda di aver visto “riversa a terra” l'attrice, nulla precisando sul punto esatto in cui era caduta o in cosa consistesse la
“disconnessione” a causa della quale era caduta.
Peraltro, le testimonianze scritte depositata da parte attrice, non possono essere prese in considerazione, non avendo alcun valore probatorio nel processo civile, non essendo nè una dichiarazione resa davanti ad un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, né una testimonianza: infatti non sono dichiarazioni rese davanti ad una A.G. previo impegno di dire la verità, assumendosi la responsabilità delle conseguenze penali di dichiarazioni fase o mendaci.
Pertanto, il semplice fatto di asserire genericamente che il tratto di marciapiede ove era caduta l'attrice fosse disconnesso perché vi erano lavori in corso, non assolve minimamente all'onere di parte attrice, di dedurre, prima ancora di provare, i fatti costituitivi della domanda.
E ciò anche perché, dalle foto allegate, non emerge che il tratto in questione fosse disconnesso o completamente disconnesso, né che fosse di piccole dimensioni, sicchè è assolutamente impossibile a questo giudice valutare innanzitutto l'oggetto della domanda, ovvero quale sia l'insidia. E' vero che nell'ipotesi in oggetto, deve ritenersi applicabile l'art.2051 c.c. e dunque, trattandosi di responsabilità di natura oggettiva, la parte danneggiata ha l'obbligo di provare solo il nesso causale tra la cosa e il danno. Ma la cosa che deve essere di ex sè insidiosa, va individuata in modo preciso. Diversamente non è possibile nemmeno astrattamente verificare il nesso di causalità.
Nel caso di specie, non è stata descritta da parte attrice nemmeno la dinamica del fatto: si dice genericamente che l'attrice sia caduta e null'altro. Si ignora dunque se sia inciampata in un dislivello del manto stradale, in che punto del marciapiede si trovasse, quale fosse la sua altezza rispetto al piano stradale;
ovvero se fosse caduta in una buca, la sua profondità e diametro ed in che punto si trovasse rispetto al marciapiede;
ovvero se fosse scivolata su brecciolino o altro materiale di risulta, la consistenza, il colore, l'estensione del materiale ed il punto preciso del marciapiede. Resta infatti incomprensibile in base agli atti, come si sia provocata lo scoppio del bulbo oculare. In effetti, dall'atto di citazione non si evince nemmeno se sia caduta in avanti sbattendo il viso a terra, oppure di fianco provocandosi la lesione alla spalla, o ancora se invece sia rotolata per alcuni metri, se indossasse occhiali o quant'altro.
In sostanza non è stato dedotto, né allegato, in cosa consistesse di preciso “la cosa costituente insidia”, in quanto non si può certo ritenere dedotta e tanto meno provata l'insidia per un pedone, affermando semplicemente e genericamente, che un intero tratto di oltre un metro di marciapiede, era
“disconnesso perchè vi erano i lavori in corso”, senza precisare in cosa consistesse la disconnessione, né a quale punto preciso del tratto di marciapiede si riferisca.
Conseguentemente, non è stato dedotto e tato meno provato, nemmeno “il nesso causale” tra il danno e la cosa in custodia.
Le recenti pronunce della Corte di Cassazione infatti (Cass. n. 18518/24; Cass.
n.11152/23; Cass. n.26142/23) non hanno escluso che la parte danneggiata debba provare il nesso causale tra la res ed il danno, né hanno escluso il caso fortuito, costituito anche dalla condotta del danneggiato, che è idonea ad escludere il nesso di causalità.
La prova del nesso causale implica necessariamente la prova del rapporto tra la cosa ed il danno, da cui non può prescindere quindi la descrizione della condotta del danneggiato, in questo caso la caduta, anche se intesa in senso materiale, ovvero senza che abbiano incidenza profili di colpa.
Nella fattispecie in esame dunque, dalla prospettazione attorea, non si desume nè quale sia stata la cosa insidiosa, stante l'assoluta genericità generica, nè il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, rendendo impossibile al giudice qualsiasi tipo di valutazione.
Nemmeno dalle foto infatti si evince che l'intero tratto di marciapiede raffigurato sia disconnesso, né in quale punto sia caduta l'attrice, nè a causa di quale parte insidiosa del marciapiede.
La domanda deve essere pertanto rigettata, non avendo l'attrice né dedotto, né provato, i fatti costitutivi del diritto azionato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ivi comprese quelle relative alla difesa delle chiamate in causa, la cui chiamata è stata conseguenza esclusivamente della domanda di parte attrice, spese che sono liquidate come da dispositivo, secondo il DM 147/22, scaglione 52.000,00-260.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XIII sezione civile, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Ornella Baiocco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della e nei Parte_1 Parte_2
confronti del Controparte_7
nonché sulla domanda di manleva proposte da queste ultime nei confronti della così provvede: CP_2
Rigetta la domanda proposta dall'attrice e per l'effetto la Parte_1
condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dalle convenute Parte_2
e nonché
[...] Controparte_7 dalle terze chiamate in qualità di chiamata dalla convenuta CP_2 [...]
e in qualità di chiamata dal , che si liquidano, per Parte_2 CP_1
ciascuna parte, in euro 7.000.00 per competenze di giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali.
Roma 23.3.2025 Il Giudice
Dott.ssa Ornella Baiocco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIII Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Ornella Baiocco, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta del ruolo generale n. 71195 per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
(c.f. ), nata in Roma in [...] Parte_1 C.F._1
06.02.1945, ivi residente a[...], elettivamente domiciliata in
Roma alla Via Cornelio Nepote n. 21 presso lo Studio dell'Avv. Flaminia
Caldani (c.f. ), fax n. 06.64520840, PEC C.F._2
ai quali recapiti l'Avv. Caldani richiede siano inviate Email_1
le comunicazioni del presente procedimento, che la rappresenta e difende in virtù di mandato già in atti;
parte attrice
C O N T R O (c.f. ), in persona del legale rappresentante Parte_2 P.IVA_1
p.t., con sede in Roma Viale Cortina d'Ampezzo n. 1, domiciliata presso lo
Studio dell'Avv. Giovanni Tosti-Croce, in Roma alla Via Fabio Massimo n. 60, che la rappresenta e difende;
parte convenuta
E
, in persona PA
del legale rappresentante p.t., con sede in Roma Via della Mendola n. 276, domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Francesca Beccaria, in Roma alla Via
Belsiana n. 71, che lo rappresenta e difende;
convenuta
E
in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_2
con sede legale in Bologna, Via Stalingrado n. 45, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Serena Spagnuolo, in
Roma, Viale XXI Aprile n. 26, che la rappresenta e difende;
terza chiamata dal Consorzio
E
in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_2
con sede legale in Bologna, Via Stalingrado n. 45, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Francesco Malatesta, in Roma, Viale XXI Aprile n. 26, che la rappresenta e difende;
terza chiamata dalla Parte_2
OGGETTO: risarcimento danni da insidia stradale
Conclusioni per parte attrice:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione così provvedere: 1) Accertare e dichiarare, in capo all'impresa ed al Parte_2
, la PA
responsabilità ex art. 2051 c.c., in quanto, pur avendo l'obbligo di impedire
l'accesso ai pedoni sul marciapiede sottoposto a lavori di rifacimento, ha omesso di porre quelle necessarie ed indefettibili cautele che avrebbero ridotto al minimo il pericolo di caduta.
2) Accertare e dichiarare, in capo al PA
la responsabilità ex art. 2043 c.c., per aver omesso
[...]
di porre in essere la dovuta diligenza e/o vigilanza, avendo affidato l'esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione del marciapiede e di rifacimento del manto stradale alla società che si è dimostrata CP_3 Parte_2
inidonea, sotto il profilo organizzativo, a realizzare in sicurezza i lavori alla stessa commissionati, nonché per non aver posto in essere la necessaria attività di vigilanza e controllo sull'impresa medesima e, per l'effetto,
3) Dichiarare, pertanto, la concorrente responsabilità di entrambe, e conseguentemente condannare le convenute e/o il terzo chiamato in causa da ciascuna di esse in solido al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dalla SI.ra , quantificati Parte_1
complessivamente in euro 189.929,37, o in quell'altra somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, anche a mezzo di una C.T.U. estimativa, che sin d'ora si chiede disporsi;
4) Condannare parti convenute e/o il terzo chiamato in causa da ciascuna di esse al pagamento delle spese legali stragiudiziali che si quantificano nella somma di euro 4.320,00;
5) Condannare, altresì, parti convenute e/o il terzo chiamato in causa da ciascuna di esse al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiarato antistatario”. Par Conclusione per la convenuta Parte_2
IN VIA PRELIMINARE: 1. rilevare l'evidente nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, comma IV°,
c.p.c., per l'evidente assenza dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti la ragione della domanda, e, per l'effetto dichiarare nullo l'atto di citazione;
2. autorizzare ai sensi dell'art. 269 c.p.c., differendo l'udienza di prima comparizione, la chiamata della in qualità di Controparte_4
Impresa Assicuratrice della Parte_2
- previo accertamento della regolarità o meno della citazione e dell'iscrizione al ruolo della procedura, accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o la nullità del giudizio, per i motivi e le causali di cui in narrativa al punto 1) con ogni ulteriore provvedimento presupposto e conseguente;
2. In via subordinata nel merito, salvo gravame:
- rigettare tutte le avverse domande in quanto inammissibili e/o improcedibili per tutte le causali esposte in narrativa.
3. In via gradatamente subordinata, salvo gravame:
- rigettare tutte le avverse domande in quanto infondate, sia in fatto e sia in diritto, e comunque non provate per tutte le causali esposte in narrativa.
4. in via ulteriormente subordinata, salvo gravame:
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda della
SInora , nei confronti della o Parte_1 Parte_2
comunque nell'ipotesi in cui una qualche responsabilità dovesse essere ravvisata e/o residuare in capo alla in ordine al dedotto Parte_2
evento, ritenere e dichiarare il Consorzio Stradale PA
in qualità di soggetto proprietario del tratto di marciapiede
[...]
interessato, nonché soggetto appaltante dei lavori, obbligato a manlevare integralmente la da qualsiasi richiesta risarcitoria e/o Parte_2
comunque da pretese, come quelle per cui è causa, e conseguentemente, condannarla direttamente al pagamento di qualsiasi somma dovuta all'attore;
5. in via ulteriormente subordinata, salvo gravame: - nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda della
SInora , nei confronti della o Parte_1 Parte_2
comunque nell'ipotesi in cui una qualche responsabilità dovesse essere Par ravvisata e/o residuare in capo alla in ordine al dedotto Parte_2
evento, ritenere e dichiarare l'Impresa Assicuratrice, come citata, obbligata a manlevare integralmente la da qualsiasi richiesta Parte_2
risarcitoria e/o comunque da pretese, come quelle per cui è causa, e conseguentemente, condannarla direttamente e/o in solido al pagamento di qualsiasi somma dovuta all'attore.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari e spese generali del presente giudizio, oltre accessori di legge.
Conclusioni per il : CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
1) In via principale, rigettare la domanda della SInora perchè Pt_1
generica, non provata ed infondata, in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa.
2) In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di parte attrice e nella ugualmente denegata ipotesi di ritenuta responsabilità del , dichiarare il responsabile per la CP_1 CP_1
percentuale di danno eventualmente ascrivibile ad esso e limitatamente alla percentuale di colpa negli eventi oggetto di causa, tenendo conto della condotta della danneggiata nella causazione dell'evento dannoso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c., e pertanto ridurre la misura del quantum dovuto in ipotesi di condanna del , in conseguenza della valutazione della condotta CP_1
predetta.
3) In via gradatamente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, per ciò che rileva nei rapporti interni ex art. 2055 c.c. con la “ dichiarare la responsabilità del Parte_2
per la percentuale del danno eventualmente imputabile ad esso e la CP_1 responsabilità della “ per la percentuale del danno Parte_2
eventualmente riferibile ad essa, con conseguente definizione e ripartizione fra
i convenuti della misura del risarcimento.
4) In via riconvenzionale, in ipotesi di condanna dell'esponente , CP_1
dichiarare tenuta a garantire e manlevare il predetto ente, in forza dell'espressa previsione contenuta nel contratto di appalto sottoscritto dalle parti, la “ da ogni conseguenza pregiudizievole derivante Parte_2
al dal presente giudizio. CP_1
5) In ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda della
SInora e di ritenuta responsabilità del esponente con Pt_1 CP_1
conseguente condanna di quest'ultimo a risarcire il danno, accertare e dichiarare il diritto del ad essere manlevato e garantito dalla CP_1
Cont Compagnia e per l'effetto condannare la Controparte_2
predetta Compagnia a manlevare e garantire il stesso rispetto a CP_1
qualsivoglia pregiudizio derivante dalla presente controversia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Conclusioni terza chiamata dal : CP_2 CP_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, per tutti i motivi suesposti, rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata;
in via subordinata, nel caso di condanna del
[...]
, limitare comunque la PA
condanna della Compagnia nei limiti della franchigia di € 1.000,00 ed entro il massimale liberamente pattuito tra le parti. Con vittoria delle spese di lite”.
Conclusioni Unipolsai terza chiamata dalla Parte_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, per tutti i motivi suesposti, rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata;
in via subordinata, nel caso di condanna della Controparte_5
ed in caso di accertamento della operatività della polizza, limitare comunque la condanna della Compagnia nei limiti della franchigia di € 500,00. Con vittoria delle spese di lite”.
SVOGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in giudizio, ritualmente notificato, la SI.ra Parte_1
conveniva in giudizio la ed il Consorzio
[...] Parte_2
stradale per ottenere il risarcimento PA
dei danni dalla stessa subiti a seguito del sinistro occorso in Roma, CP_1
altezza civico 201, in data 11 settembre 2019, chiedendo CP_1
all'intestato Tribunale di: “1) Accertare e dichiarare, in capo all'impresa
[...]
ed al Parte_2 PA
, la responsabilità ex art. 2051 c.c., in quanto, pur avendo
[...]
l'obbligo di impedire l'accesso ai pedoni sul marciapiede sottoposto a lavori di rifacimento, ha omesso di porre quelle necessarie ed indefettibili cautele che avrebbero ridotto al minimo il pericolo di caduta;
2) Accertare e dichiarare, in capo al la PA
responsabilità ex art. 2043 c.c., per aver omesso di porre in essere la dovuta diligenza e/o vigilanza, avendo affidato l'esecuzione dei lavori di demolizione
e ricostruzione del marciapiede e di rifacimento del manto stradale alla CP_3
società che si è dimostrata inidonea, sotto il profilo Parte_2
organizzativo, a realizzare in sicurezza i lavori alla stessa commissionati, nonché per non aver posto in essere la necessaria attività di vigilanza e controllo sull'impresa medesima e, per l'effetto, 3) Dichiarare, pertanto, la concorrente responsabilità di entrambe, e conseguentemente condannare le convenute e/o il terzo chiamato in causa da ciascuna di esse in solido al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dalla SI.ra , quantificati complessivamente in euro Parte_1
189.929,37, o in quell'altra somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, anche a mezzo di una C.T.U. estimativa, che sin d'ora si chiede disporsi;
4) Condannare parti convenute e/o il terzo chiamato in causa da ciascuna di esse al pagamento delle spese legali stragiudiziali che si quantificano nella somma di euro 4.320,00; 5) Condannare, altresì, parti convenute e/o il terzo chiamato in causa da ciascuna di esse al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Deduceva infatti che l'11.9.2019 alle ore 15.30, mentre si trovava a percorrere a piedi il marciapiedi di tratto compreso tra via CP_1 CP_1
Brunico e via Misurina altezza civico n.201, all'improvviso rovinava violentemente a terra a causa dello stato del fondo del marciapiede sottoposto a lavori di rifacimento, affidati dal Controparte_6
Società Iso Appali 2000 s.r.., che quel tratto non era stato
[...]
interdetto, né vi era idonea segnalazione per mettere in sicurezza l'area di cantiere;
che a causa della caduta aveva riportato gravi lesioni personali: frattura della spalla e scoppio del bulbo oculare dx, da cui erano residuati postumi permanenti nella misura del 40%.
Successivamente, si costituiva la in persona del legale Parte_2
rappresentante p.t., la quale chiedeva – tra le altre cose – in via preliminare di essere autorizzata a chiamare in causa ai sensi dell'art. 269 c.p.c. la
[...]
in qualità di impresa assicuratrice della Società convenuta Controparte_2
e, nel merito, il rigetto delle domande di parte attrice, ovvero in via ulteriormente subordinata di dichiarare il “ PA [...]
quale soggetto obbligato con condanna diretta del PA
. CP_1
Si costituiva altresì nel giudizio di cui in epigrafe, il
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., PA
che chiedeva preliminarmente di essere autorizzata a chiamare in causa ai sensi dell'art. 269 c.p.c. la in qualità di impresa Controparte_2
assicuratrice del convenuto e comunque il rigetto delle domande di CP_1 parte attrice, ovvero in via riconvenzionale, in ipotesi di condanna del
, di dichiarare la tenuta a garantire e manlevare CP_1 Parte_2
il , in forza dell'espressa previsione contenuta nel contratto di appalto CP_1
sottoscritto dalle parti, da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dal presente giudizio.
Alla prima udienza del 14 marzo 2022, l'intestato Tribunale rinviava la causa all'udienza del 10 novembre 2022 assegnando alle parti i richiesti termini di cui all'art. 183 c.p.c.
Con Ordinanza del 29 aprile 2022, verificato che era stato omesso di provvedere sulle istanze di chiamata in causa, venivano autorizzate la Parte_2
ed il a chiamare PA PA
in giudizio la rinviando la causa all'udienza del Controparte_2
12 dicembre 2022.
In data 9 dicembre 2022 si costituiva in giudizio la Controparte_2
uale impresa assicuratrice di chiedendo il rigetto
[...] Parte_2
della domanda attorea ed in via subordinata, in caso di condanna della
[...]
di limitare la condanna della Compagnia nei limiti della Parte_2
franchigia di euro 500,00.
In pari data si costituiva in giudizio la quale Controparte_2
terzo chiamato in causa dal PA PA
, chiedendo in via principale il rigetto della domanda attorea ed in
[...]
via subordinata, in caso di condanna del proprio assicurato, di limitare la condanna della Compagnia nei limiti della franchigia di euro 1000,00 ed entro il massimale pattuito tra le parti.
All'udienza del 12 dicembre 2022, il Tribunale in persona del Giudice Dott.ssa
Schillaci in sostituzione della Dott.ssa Ornella Baiocco, subentrata nel ruolo a luglio 2022, concedeva alle parti costituite i termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c.
e rinviava la causa all'udienza del 22 maggio 2023. Nel rispetto dei termini concessi ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c., le parti costituite in giudizio depositavano memorie con rispettive istanze istruttorie.
Successivamente, in data 21 agosto 2023, questo Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22 maggio 2023, rigettava le istanze istruttorie e rinviava la causa all'udienza del 21 ottobre 2024 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 21 ottobre 2024, le parti precisavano le proprie conclusioni ed il Giudice, con provvedimento del 18 novembre 2024, tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ebbene, innanzitutto deve osservarsi che questo giudice non ha ammesso le prove orali, né la CTU medica richiesta, in quanto assolutamente irrilevanti le prime e superflua la seconda, per un motivo assorbente e principale.
Invero, dalla lettura sia dell'atto di citazione, sia della prima memoria istruttoria di parte attrice, non si rinviene alcuna descrizione del fatto. In sostanza non si precisa affatto perché l'attrice sia caduta: se fosse inciampata su un ostacolo costituito da una particolare sconnessione del manto stradale, indicando l'altezza di tale dislivello, il punto preciso del marciapiede in cui si trovava;
se fosse invece scivolata a causa della presenza di brecciolino o altro materiale di risulta e anche qui in quale punto preciso del marciapiede si trovasse questo materiale, il colore, l'estensione, la consistenza;
ovvero se fosse caduta o inciampata in una buca e quindi che diametro e profondità avesse, in che punto del marciapiede si trovasse.
Va infatti sottolineato che nell'atto di citazione l'attrice si è limitata a dedurre che “rovinava violentemente a terra a causa dello stato del fondo del marciapiede sottoposto a avori di rifacimento”.
Null'altro dice: né quale fosse questo stato del fondo, né come fosse caduta. Nella prima memoria istruttoria, l'attrice non precisa ancora alcunchè, limitandosi ad aggiungere: “l'attrice ha ragionevolmente dedotto che il tratto dalla stessa percorso, non interdetto al transito, fosse privo di lavori in corso e della conseguente disconnessione del fondo che ha causato la caduta”
In sostanza, oltre a non precisare in cosa consistesse la disconnessione, fa discendere questa circostanza solo dal fatto che vi fossero lavori in corso, come se l'una cosa provasse l'altra.
Né dai capitoli articolati da parte attrice, si rinveniva alcuna domanda relativa alle modalità ed alla causa della caduta: anzi dalla lettura dei capitoli articolati da parte attrice per la prova testimoniale, si desume chiaramente che i testi non avessero assistito alla caduta, ma fossero intervenuti dopo, in quanto dovevano rispondere sulla domanda di aver visto “riversa a terra” l'attrice, nulla precisando sul punto esatto in cui era caduta o in cosa consistesse la
“disconnessione” a causa della quale era caduta.
Peraltro, le testimonianze scritte depositata da parte attrice, non possono essere prese in considerazione, non avendo alcun valore probatorio nel processo civile, non essendo nè una dichiarazione resa davanti ad un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, né una testimonianza: infatti non sono dichiarazioni rese davanti ad una A.G. previo impegno di dire la verità, assumendosi la responsabilità delle conseguenze penali di dichiarazioni fase o mendaci.
Pertanto, il semplice fatto di asserire genericamente che il tratto di marciapiede ove era caduta l'attrice fosse disconnesso perché vi erano lavori in corso, non assolve minimamente all'onere di parte attrice, di dedurre, prima ancora di provare, i fatti costituitivi della domanda.
E ciò anche perché, dalle foto allegate, non emerge che il tratto in questione fosse disconnesso o completamente disconnesso, né che fosse di piccole dimensioni, sicchè è assolutamente impossibile a questo giudice valutare innanzitutto l'oggetto della domanda, ovvero quale sia l'insidia. E' vero che nell'ipotesi in oggetto, deve ritenersi applicabile l'art.2051 c.c. e dunque, trattandosi di responsabilità di natura oggettiva, la parte danneggiata ha l'obbligo di provare solo il nesso causale tra la cosa e il danno. Ma la cosa che deve essere di ex sè insidiosa, va individuata in modo preciso. Diversamente non è possibile nemmeno astrattamente verificare il nesso di causalità.
Nel caso di specie, non è stata descritta da parte attrice nemmeno la dinamica del fatto: si dice genericamente che l'attrice sia caduta e null'altro. Si ignora dunque se sia inciampata in un dislivello del manto stradale, in che punto del marciapiede si trovasse, quale fosse la sua altezza rispetto al piano stradale;
ovvero se fosse caduta in una buca, la sua profondità e diametro ed in che punto si trovasse rispetto al marciapiede;
ovvero se fosse scivolata su brecciolino o altro materiale di risulta, la consistenza, il colore, l'estensione del materiale ed il punto preciso del marciapiede. Resta infatti incomprensibile in base agli atti, come si sia provocata lo scoppio del bulbo oculare. In effetti, dall'atto di citazione non si evince nemmeno se sia caduta in avanti sbattendo il viso a terra, oppure di fianco provocandosi la lesione alla spalla, o ancora se invece sia rotolata per alcuni metri, se indossasse occhiali o quant'altro.
In sostanza non è stato dedotto, né allegato, in cosa consistesse di preciso “la cosa costituente insidia”, in quanto non si può certo ritenere dedotta e tanto meno provata l'insidia per un pedone, affermando semplicemente e genericamente, che un intero tratto di oltre un metro di marciapiede, era
“disconnesso perchè vi erano i lavori in corso”, senza precisare in cosa consistesse la disconnessione, né a quale punto preciso del tratto di marciapiede si riferisca.
Conseguentemente, non è stato dedotto e tato meno provato, nemmeno “il nesso causale” tra il danno e la cosa in custodia.
Le recenti pronunce della Corte di Cassazione infatti (Cass. n. 18518/24; Cass.
n.11152/23; Cass. n.26142/23) non hanno escluso che la parte danneggiata debba provare il nesso causale tra la res ed il danno, né hanno escluso il caso fortuito, costituito anche dalla condotta del danneggiato, che è idonea ad escludere il nesso di causalità.
La prova del nesso causale implica necessariamente la prova del rapporto tra la cosa ed il danno, da cui non può prescindere quindi la descrizione della condotta del danneggiato, in questo caso la caduta, anche se intesa in senso materiale, ovvero senza che abbiano incidenza profili di colpa.
Nella fattispecie in esame dunque, dalla prospettazione attorea, non si desume nè quale sia stata la cosa insidiosa, stante l'assoluta genericità generica, nè il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, rendendo impossibile al giudice qualsiasi tipo di valutazione.
Nemmeno dalle foto infatti si evince che l'intero tratto di marciapiede raffigurato sia disconnesso, né in quale punto sia caduta l'attrice, nè a causa di quale parte insidiosa del marciapiede.
La domanda deve essere pertanto rigettata, non avendo l'attrice né dedotto, né provato, i fatti costitutivi del diritto azionato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ivi comprese quelle relative alla difesa delle chiamate in causa, la cui chiamata è stata conseguenza esclusivamente della domanda di parte attrice, spese che sono liquidate come da dispositivo, secondo il DM 147/22, scaglione 52.000,00-260.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XIII sezione civile, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Ornella Baiocco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della e nei Parte_1 Parte_2
confronti del Controparte_7
nonché sulla domanda di manleva proposte da queste ultime nei confronti della così provvede: CP_2
Rigetta la domanda proposta dall'attrice e per l'effetto la Parte_1
condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dalle convenute Parte_2
e nonché
[...] Controparte_7 dalle terze chiamate in qualità di chiamata dalla convenuta CP_2 [...]
e in qualità di chiamata dal , che si liquidano, per Parte_2 CP_1
ciascuna parte, in euro 7.000.00 per competenze di giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali.
Roma 23.3.2025 Il Giudice
Dott.ssa Ornella Baiocco