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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/06/2025, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 8178/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c.
iscritto al n. v.g. 8178/2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. CASTIGLIONE ROSARIA LETIZIA Parte_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
ricorrente
e
, con il patrocinio dell'avv. D'ANGELO IVANA che la rappresenta e difende in CP_1 virtù di procura in atti
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
relativo alla minore: nata a [...] il [...]. Persona_1
1 CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e , non Parte_1 CP_1 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 14.04.2025, e Parte_1
chiedevano al Tribunale di modificare il decreto del Tribunale di Torino del CP_1
06.02.2014, disponendo che il signor corrisponda alla signora , a titolo di Pt_1 CP_1
Per_ mantenimento della GL , la somma di € 150,00 mensili, oltre a € 50,00 a titolo di arretrati sino al saldo dovuto.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi e a quelli della GL, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c, prende atto dell'accordo tra le parti e, per l'effetto, in modifica delle condizioni previste dal decreto del Tribunale di Torino del
06.02.2014
DISPONE che il sig. corrisponda alla Sig.ra per il Parte_1 Parte_2
Per_ mantenimento della GL , la somma di € 150,00 da versarsi entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre €. 50,00 a titolo di arretrati sino al saldo dovuto.
NULLA sulle spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 30 maggio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Serafina Aceto Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 Comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c.
iscritto al n. v.g. 8178/2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. CASTIGLIONE ROSARIA LETIZIA Parte_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
ricorrente
e
, con il patrocinio dell'avv. D'ANGELO IVANA che la rappresenta e difende in CP_1 virtù di procura in atti
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
relativo alla minore: nata a [...] il [...]. Persona_1
1 CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e , non Parte_1 CP_1 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 14.04.2025, e Parte_1
chiedevano al Tribunale di modificare il decreto del Tribunale di Torino del CP_1
06.02.2014, disponendo che il signor corrisponda alla signora , a titolo di Pt_1 CP_1
Per_ mantenimento della GL , la somma di € 150,00 mensili, oltre a € 50,00 a titolo di arretrati sino al saldo dovuto.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi e a quelli della GL, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c, prende atto dell'accordo tra le parti e, per l'effetto, in modifica delle condizioni previste dal decreto del Tribunale di Torino del
06.02.2014
DISPONE che il sig. corrisponda alla Sig.ra per il Parte_1 Parte_2
Per_ mantenimento della GL , la somma di € 150,00 da versarsi entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre €. 50,00 a titolo di arretrati sino al saldo dovuto.
NULLA sulle spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 30 maggio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Serafina Aceto Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 Comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento